Circolare 21 del 10.02.00

MATERIA FISCALE: Servizi doganali

OGGETTO Transito comunitario via mare. Obbligo di presentazione del manifesto di bordo nel corso di servizi di linea regolari ai sensi degli artt.313 e segg. del Reg.(CEE) 2454/93.

TESTO Si riporta qui si seguito - per opportuna conoscenza ed ai fini di coordinamento - il testo della nota pari oggetto prot.n.3781/3481-3 del 9.12.99 con la quale viene data risposta ad un quesito formulato da parte della Circoscrizione doganale di Genova. """ Codesta Circoscrizione ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalita' di utilizzo del manifesto di bordo nel corso delle spedizioni di transito comunitario via mare effettuati su servizi di linea regolari ai sensi degli artt.313 bis e segg. del Reg.(CEE) 2454/93. La richiesta di cui trae da taluni dubbi derivanti dall'applicazione del combinato disposto del Reg.(CEE) 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 (relativo al cabotaggio marittimo), dell'art.222 del T.U.L.D. (cabotaggio di merci nazionali) e dalla circolare n.16/D del 14 gennaio 1999 (relativa all'aliquota da applicare alle merci di diretta provenienza o destinazione UE). Poiche' infatti tali disposizioni prevedono in ogni caso la presentazione del manifesto di bordo e' stato prospettato il problema se tale obbligo valga anche a fronte dei transiti comunitari ex art.313 bis. In proposito si fa presente quanto segue. Le spedizioni effettuate su rotte navali di linea regolari si presumono comunitarie ex art.313 par.2) salvo che siano scortate da documenti doganali; in tale ultimo caso esse soggiacciono alle procedure del transito ordinario (utilizzo del formulario prescelto, rilascio della garanzia, appuramento doganale etc.). Essendo i trasporti in questione effettuati tra Stati Membri non vi sono uffici di passaggio presso i porti di imbarco o di sbarco delle merci. Pertanto, si fa presente che ai fini della corretta gestione del regime di transito comunitario ex artt.313bis e ter, non si rivela necessaria la presentazione del manifesto di bordo. Per quel che concerne poi l'opportunita' che l'operatore presenti comunque un documento alla dogana per consentire a quest'ultima di raccogliere dati a fini diversi da quelli doganali (ad esempio pagamento della tassa erariale di imbarco e sbarco), vedra' codesto direttivo ufficio quali iniziative assumere per la corretta acquisizione dei dati in questione (ad esempio presentazione "a posteriori" del documento) purche' tali iniziative non ostacolino la fluidita' dei traffici nel regime del transito comunitario e consentano di assicurare la percezione dei diritti portuali""" Le Direzioni Compartimentali vorranno procedere alla integrale diramazione del presente provvedimento ai dipendenti Uffici. Va da se' che, ove esse lo riterranno opportuno, potranno essere trasmesse - con separati provvedimenti - disposizioni integrative.