Circolare 22 del 11.02.00

MATERIA FISCALE: Canoni e disposizioni demaniali

OGGETTO Acquisizione di beni devoluti allo Stato per eredita'. Procedura di accettazione di atti di liberalita' disposti in favore dello Stato.

TESTO Nella procedura di accettazione degli atti di liberalita' - donazioni o lasciti testamentari - si sono verificati, negli ultimi tempi, delle rilevanti innovazioni legislative che rendono necessaria una revisione completa della circolare n. 125 n. 185481 di prot. in data 28.12.1956. Detta circolare, sostanzialmente, aveva delineato la procedura di accettazione delle donazioni disposte da privati o da enti pubblici in favore dello Stato secondo le seguenti fasi: proposta di donazione, acquisizione pareri dell'amministrazione destinataria, degli uffici tecnici erariali e delle avvocature distrettuali sulla convenienza, sulla liberta' e disponibilita' dei cespiti donandi, predisposizione di uno schema di atto di donazione vistato dal competente organo legale distrettuale, trasmissione dello schema di atto a questa Amministrazione per la successiva acquisizione del parere del Consiglio di Stato ed emanazione del decreto presidenziale di autorizzazione all'accettazione della liberalita', visto e registrazione dello stesso da parte dei competenti organi di controllo, stipula atto formale di accettazione della liberalita' da parte degli uffici periferici, approvazione dell'atto di accettazione da parte di questo Dipartimento, successivo visto della Ragioneria Centrale, incarico agli uffici periferici di provvedere alla registrazione e trascrizione dell'atto e di assumere in consistenza il bene con la successiva consegna all'ente usuario in esecuzione del precedente decreto. Con la legge 12.1.1991, n. 13, il D.P.R. e' stato sostituito dal decreto a firma del Ministro, ma nulla e' stato innovato circa le fasi della procedura. Notevoli perplessita' sulla necessita' di mantenere la competenza del Ministro per la firma dei decreti di autorizzazione sono sorte successivamente con l'emanazione del decreto legislativo 13.2.1993, n. 29 e con la legge di riforma dell'Amministrazione finanziaria. Dette perplessita', sollevate dall'Ufficio del Coordinamento Legislativo di questo Ministero, sono state risolte dal parere reso con voto n. 2160/96 in data 14.1.1997 dalla Sezione III del Consiglio di Stato, secondo cui all'accettazione della liberalita' -sottoposta all'esame dell'Alto Consesso, "occorre provvedere mediante decreto ministeriale" "E' appena il caso di ricordare in proposito", prosegue il citato parere "che la materia in questione e' tuttora disciplinata dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, la quale espressamente prevedeva che alla autorizzazione in questione si provvedesse mediante decreto reale. Tale decreto, divenuto poi del Presidente della Repubblica a seguito del referendum del 1946, con l'entrata in vigore della legge 12 gennaio 1991, n. 13 e' rientrato nella competenza del Ministro". Immediatamente dopo l'emanazione del citato parere del Consiglio di Stato, e' stata emanata la legge 15.5.1997, n. 127 in relazione alla quale si rende necessaria un riesame di tutta la procedura di accettazione delle liberalita' nell'ottica di una semplificazione della medesima e di attribuzione di maggiori competenze agli uffici periferici. La citata legge n. 127 del 1997, infatti, all'art. 13, comma 1, ha testualmente previsto che: "l'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresi' abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredita' o legati da parte di persone giuridiche, associazioni o fondazioni", ed al comma 2 dello stesso articolo: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge". L'articolo 17, comma 26, della medesima legge ha poi esplicitamente abolito il parere del Consiglio di Stato per dette ipotesi, ritenendolo necessario solo in casi tassativamente elencati e cioe' per l'emanazione degli atti normativi del Governo, dei singoli ministri, dei testi unici, per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, sugli schemi generali di contratti -tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri. In relazione a dette innovazioni legislative, questa Direzione Centrale ha dovuto acquisire, per la risoluzioni di casi particolari, il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, reso con nota n. 052673 CS 10030/97-113-sb del 24.4.1998 e quello dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo di questo Ministero, reso con foglio n. 3-2163 in data 3.4.1998. In particolare, l'Avvocatura Generale ha concordato con l'avviso espresso da questa Amministrazione di ritenere abrogata, dalle disposizioni del citato art. 13 della legge n. 127 del 1997, la normativa della legge 5.6.1850, n. 1037 ed il relativo regolamento (R.D. 26.6.1864, n. 1817), per cui non deve "ritenersi piu' necessario, per la accettazione delle eredita', delle donazioni e dei lasciti disposti in favore dello Stato, il decreto ministeriale di autorizzazione alla accettazione dell'atto di liberalita', ma esse possono essere accettate, previa verifica della convenienza economica del lascito da parte degli uffici tecnici e la conformita' in linea legale da parte delle competenti Avvocature Distrettuali, direttamente con decreto dirigenziale ai sensi delle disposizioni di cui al D.L.vo n. 29 del 11993 e prescindendo anche dal parere del Consiglio di Stato, esplicitamente abolito dall'art. 17, comma 26, della citata legge n. 127 del 1997". L'Ufficio del Coordinamento Legislativo, dopo aver condiviso la tesi che l'art. 13 sopra citato ha abrogato anche la legge n. 1037 del 1850 e quindi le norme che prevedono autorizzazioni per gli acquisti di beni immobili e comunque di beni derivanti da donazione o testamento, si e' soffermato sull'aspetto della competenza ad adottare l'atto di accettazione di tali liberalita' in relazione alle norme attributive di funzioni di cui al citato D.L.vo n. 29 del 1993. Al riguardo, nel rilevare che l'art. 3, comma 2, del citato decreto fissa in capo ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ha puntualizzato che "i dirigenti, acquisiti eventuali pareri previsti da norme di legge o regolamentari, possano procedere all'accettazione di donazioni senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione al Ministro". "Ne' appare necessario", prosegue il citato parere, "che questa Direzione Centrale autorizzi, con lettera a firma del Direttore Centrale del Demanio, i competenti uffici periferici alla stipula dell'atto di accettazione, in quanto, essendo state abolite tutte le disposizioni che prevedono atti autorizzativi, non si vede quale disposizione possa prevedere, allo stato, una siffatta procedura". Il menzionato Ufficio Legislativo ha inoltre rimesso alle competenze dirigenziali, ai sensi dell'art. 17 del D.L.vo n. 29 citato, ogni valutazione relativa all'opportunita' di delegare gli uffici periferici finanziari alla stipula dell'atto di accettazione. Alla luce delle suesposte considerazioni e dei pareri come sopra resi, appare chiaro che, per l'acquisizione di atti di liberalita' disposti in favore dello Stato, non e' piu' necessario alcun atto o decreto autorizzativo, ma, dopo aver acquisito i necessari pareri tecnici e legali, e' sufficiente un atto di accettazione, la cui adozione puo' rientrare anche nella competenza degli uffici periferici. Prima quindi di delineare la nuova procedura, e' necessario soffermarsi su altre questioni sollevate dalla Ragioneria Centrale presso questo Ministero e da alcuni uffici periferici circa la registrazione e trascrizione dell'atto, nonche' la stipula del medesimo da parte del notaio o dell'ufficiale rogante. Con nota n. 27232 in data 14.1.1998 Ragioneria Centrale presso questo Ministero, nel restituire vistato un decreto dirigenziale di approvazione dell'atto di accettazione di una donazione disposta da un Comune nei confronti dello Stato, ha ritenuto opportuno far presente, "per il futuro, che la registrazione e la trascrizione di atti della specie sono adempimenti da curare dopo e non prima del completamento dell'iter della prescritta approvazione, secondo anche quanto si ricava dalla circolare n. 125 in data 28.12.1956 dell'allora Direzione Generale del Demanio". Al riguardo si ritiene applicabile l'art. 14 del D.P.R. 131 del 1996 in materia di imposta di registro secondo cui per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione …... il termine per la richiesta di registrazione decorre dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia, a norma del comma secondo, del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto e' divenuto altrimenti eseguibile. La comunicazione dell'avvenuta approvazione od omologazione dell'atto deve essere data dai funzionari preposti all'Ufficio che ha provveduto all'approvazione od omologazione alle parti, ovvero ai notai o funzionari roganti, entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento. E' stato, inoltre, sollevato anche il problema del pagamento delle spese di registrazione e trascrizione degli atti di donazione. Al riguardo occorre esaminare brevemente le disposizioni contenute nel regolamento di contabilita' dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827, nel D.P.R. n. 346 del 31.10.1990 in materia di donazioni e nel T.U. n. 131 del 1996 in materia di registro. L'articolo 62 del regolamento n. 827 del 1924 prevede che le spese di copia, bollo e le altre inerenti ai contratti sono a carico dell'appaltatore o del contraente con l'amministrazione dello Stato, a meno che per casi speciali d'interesse esclusivo dello Stato, e, nei casi di esplicita convenzione, le spese predette siano da sostenersi dallo Stato medesimo e i relativi atti si devono redigere e copiare in carta libera. I contratti sono registrati a spese, in tutto o in parte, dei contraenti colle amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamente in relazione del particolare interesse dello Stato e degli oneri espressamente assunti dall'amministrazione, in conformita' delle disposizioni contenute nella legge di registro. In materia di imposta di registro, ove vige il principio della solidarieta' tra i soggetti passivi, l'articolo 57 del T.U. n. 131 del 1996 prevede, al comma 7, che nei contratti in cui e' parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta e' unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge 27.7.1978, n. 392, sempre che non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle Amministrazioni dello Stato. In materia di imposta sulle donazioni di cui al citato D.L.vo 31.10.1990, n. 346, ove vige il principio che soggetti passivi dell'imposta sono i beneficiari dell'atto di liberalita', l'art. 55 prevede che gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro…..concernenti gli atti da registrare in termine fisso. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo. Al riguardo l'art. 3, comma 1, prevede che non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, etc. Ne consegue che nel caso di donazioni disposte a favore dello Stato, l'imposta sulla registrazione dell'atto, da effettuare dopo l'avvenuta approvazione dell'atto ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 131 del 1996, non e' dovuta. Infine, da ultimo, sono state sollevate questione circa il soggetto legittimato a stipulare l'atto di accettazione della donazione. L'articolo 782 del codice civile dispone che la donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullita'. L'atto pubblico, a norma dell'art. 2699 del codice civile, e' il documento redatto, con le richieste formalita', da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto e' formato. L'art. 8 della legge 2.8.1982, n. 512 prevede che gli atti di donazione sia a favore dello Stato che di enti pubblici territoriali, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione all'acquisto, alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, possono essere stipulati con atto pubblico rogato a scelta del donante dal notaio o dagli ufficiali roganti dell'amministrazione beneficiaria. Di conseguenza non sembra che in ipotesi diverse da quelle contemplate nell'art. 8 della legge n. 512 del 1982, l'atto di donazione possa farsi stipulare dall'ufficiale rogante. In relazione a tutto quanto sopra precisato, questo Dipartimento del Territorio delinea la nuova procedura per l'accettazione di atti di liberalita' disposti in favore dello Stato. 1) ATTI DI DONAZIONE Una volta che un ente pubblico o un privato abbia manifestato l'intendimento di voler donare un bene immobile allo Stato, l'ufficio del territorio dovra' acquisire tutti gli elementi di giudizio al riguardo necessari (eventuali oneri cui si intende subordinare la donazione, valore del bene oggetto della donazione stessa e convenienza della stessa tramite apposita relazione tecnico-descrittiva estimativa; parere dell'amministrazione usuaria ed effettiva destinataria poi della liberalita', titoli comprovanti la proprieta' del bene in capo al donante mediante idonea documentazione da parte delle Conservatorie) e fara' formalizzare l'intendimento in un vero e proprio atto unilaterale di donazione rogato da un notaio o deliberato (nel caso in cui il donante fosse un ente pubblico), nei modi di legge, anche per l'esecutivita' dai competenti organi dell'ente stesso, al fine di impedire al donante la revoca della donazione. Successivamente predisporra' apposito schema di atto di accettazione della donazione che sara' notificato al donante ai sensi dell'art. 782 cod.civ. e sottoposto al visto legale dell'Avvocatura Distrettuale competente, la quale dovra' altresi' pronunciarsi in ordine alla proprieta' e liberta' del bene donato. Verra' quindi redatto da parte dell'ufficio periferico l'atto formale di accettazione della donazione che, debitamente vistato dall'Avvocatura distrettuale sara' trasmesso alla Direzione Compartimentale del territorio competente, la quale procedera' all'approvazione dello stesso ed a trasmetterlo al competente ufficio di controllo del bilancio per quanto di competenza. Dopo l'avvenuta approvazione, l'ufficio periferico provvedera' alla registrazione e trascrizione dell'atto nonche' al compimento di tutte le operazioni relative all'assunzione del bene nel patrimonio dello Stato. Non vi saranno piu' rapporti con la Direzione Centrale del Demanio che, tuttavia, potra' essere sentita quando la questione si presenti particolarmente delicata e complessa. 2) EREDITA' TESTAMENTARIE L'abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazione per l'acquisto di atti di liberalita' disposti in favore dello Stato ha quindi abrogato anche le norme connesse di cui al R.D. 30 marzo 1942, n. 318, contenente "disposizioni per l'attuazione del codice civile" e il R.D.26 giugno 1864, n. 1817 costituente il regolamento di esecuzione della citata legge 5.6.1850, n. 1037. Di conseguenza, in caso di accettazione di atti di lasciti testamentari, non e' piu' richiesto il parere del Prefetto, ma occorre procedere egualmente all'interpello dei successibili. Verranno pertanto acquisiti gli elementi di giudizio necessari per valutare l'esatta consistenza dell'asse ereditario, la convenienza all'accettazione del lascito, con particolare riguardo all'attuabilita' delle clausole modali testamentarie fissate dal de cuius, la consistenza e valutazione dell'immobile eventuale oggetto del lascito; dovra' essere richiesto il parere, ove necessario, sulla essenzialita' della clausola, nonche' quello sulla proprieta' del bene in capo al testatore e la disponibilita' dell'amministrazione o dell'ente beneficiario ad accettare l'eredita' testamentaria. Una volta verificato che puo' darsi esecuzione alla clausola testamentaria, si fara' luogo all'accettazione del testamento in favore dell'ente beneficiario per la realizzazione delle finalita' volute dal testatore con l'atto di ultima volonta', mediante apposito decreto a firma del Direttore Compartimentale. Successivamente l'Ufficio periferico provvedera' all'assunzione del bene nella consistenza dei beni patrimoniali dello Stato ed ai successivi adempimenti di competenza. Anche in questa ipotesi la Direzione Centrale del Demanio potra' essere sentita solo per casi particolarmente delicati e complessi. La soluzione di eventuali questioni per le quali si verta in materia di discrezionalita' se uniformarsi o meno al parere dell'Avvocatura Erariale, se del caso, dovra' essere effettuato con la massima tempestivita' al fine di evitare eventuali possibili azioni di rivendica da parte degli eredi ai sensi dell'art. 648 cod. civ.. 3) LEGATI TESTAMENTARI L'articolo 649 del codice civile dispone che il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facolta' di rinunziare. L'acquisto, ipso iure, opera dal momento della morte del de cuius quando oggetto del legato e' la proprieta' di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore. Non sussistono, pertanto, particolare incombenze per l'amministrazione finanziaria per gli acquisti dei legati se non domandare agli eredi - e cio' costituisce un vero e proprio onere per il legatario ex art. 649 - il possesso dei cespiti oggetto del legato, convenendo con essi le modalita' ed i termini dell'immissione in possesso. Rimane, naturalmente, salva la facolta' di rinuncia dell'Amministrazione Finanziaria, in relazione all'eventualita' che i beni oggetto dei legati risultino gravati da pesi ed oneri che si accertino in concreto pregiudizievoli. L'accertamento di detti pesi ed oneri, se del caso, deve essere effettuato con la massima tempestivita' al fine di evitare eventuali possibili azioni di rivendica da parte degli eredi. 4) Successioni ex articolo 586 del codice civile. L'attuazione delle norme civilistiche in materia di successione legittima dello Stato pone numerosissimi problemi dipendenti, soprattutto, dal termine decennale per la prescrizione del diritto ad accettare l'eredita'. In simili ipotesi, la conoscenza di fatto che lo Stato puo' avere di patrimoni devoluti ai sensi dell'art. 586 del codice civile e' notevolmente rinviata nel tempo rispetto al momento giuridico di apertura della successione. Appare a tal fine opportuno prevedere apposita modifica della norma in questione che limiti a cinque anni l'esercizio del diritto di accettare l'eredita'. Nelle more della modifica legislativa di cui sopra, che questa Direzione centrale ha appositamente chiesto agli organi competenti, appare opportuno impartire apposite misure organizzative atte a rendere possibile la circolazione delle informazioni relative ai decessi. In effetti, l'articolo 48 del Decreto Legislativo 31.10.1990, n. 346, t.u. in materia di successioni e donazioni, prevede, al I comma, che gli ufficiali di stato civile "devono trasmettere all'ufficio del registro competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l'elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l'indicazione dell'indirizzo e dello stato di famiglia di ciascuna". Cio' consentirebbe all'Amministrazione Finanziaria di venire subito a conoscenza di possibili eredita' giacenti, salvo poi accertare, tramite interrogazione nominativa da parte delle Conservatorie, in relazione ai dati forniti dagli uffici delle Entrate, se siano state presentate denunzie di successione, se gli immobili siano stati dichiarati nelle denunzie dei redditi percepiti. Poiche' pero', detta norma e' disapplicata ed e' consentito a chiunque esaminare il registro delle successioni presso la cancelleria di ogni pretura, ai sensi degli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazioni al codice civile, appare opportuno prevedere che i competenti reparti degli uffici del territorio instaurino un servizio finalizzato all'acquisizione di tutti i dati relativi alla materia in argomento esistenti nelle suddette cancellerie. In tal modo l'amministrazione finanziaria puo' acquisire dati relativi a dichiarazioni di accettazione dell'eredita' con beneficio di inventario, a dichiarazioni di rinunzia all'eredita' e provvedimenti di nomina dei curatori delle eredita' giacenti, nonche' a atti relativi alla curatela. Tanto premesso si dispone che codeste Direzioni Compartimentali provvedano ad istituire presso il competente reparto degli uffici del territorio apposita struttura finalizzata all'acquisizione continua e regolare dei dati esistenti presso le cancellerie delle Preture rientranti nell'ambito di propria competenza. In conclusione ed al fine di una semplificazione delle procedure fissate dalla legge n. 127 del 1997 la competenza della Direzione Centrale del Demanio in materia di accettazione di atti di liberalita' disposti in favore dello Stato rimane solo per la risoluzione di questioni particolarmente delicate sulle quali l'ufficio periferico non ritenga opportuno interpellare l'Avvocatura Distrettuale o, una volta interpellata, non sia stato chiarito sulle modalita' dell'agire. Tale circolare, che dovra' essere diramata a cura di codeste Direzioni Compartimentali del territorio ai propri uffici periferici, ha effetto immediato e si applica, ovviamente, a tutte le pratiche, ivi comprese quelle tuttora pendenti presso gli uffici del territorio.