Circolare 63 del 03.04.00

MATERIA FISCALE: Accise armonizzate - Alcole e bevande

OGGETTO Aggiunta in bevande aromatizzate a base di vino di alcole contenuto in aromi alcolici: interpretazione degli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 504 del 26/10/95.

TESTO Tenuto conto dei lavori svolti in sede comunitaria, considerata la presenza di simili previsioni nella normativa interna di altri Stati membri, quali la Francia e la Spagna, e visto, infine, il parere espresso sull'argomento dall'Ufficio del Coordinamento Legislativo di questo Ministero, si dispone quanto segue. Ai fini dell'applicazione degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per "prodotti interamente fermentati", e cioe' contenenti alcole derivante interamente da fermentazione, devono intendersi anche le bevande di cui al Titolo I, Capo III, Sezione V, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la produzione delle quali siano stati impiegati additivi o aromi, come definiti dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, ottenuti tramite utilizzo di alcole etilico, purche' la quantita' di alcole apportata dagli additivi o dagli aromi non determini un aumento del titolo alcolometrico del prodotto finito superiore a 1,2% vol.