Circolare 65 del 04.04.00
MATERIA FISCALE: Servizi doganali
OGGETTO
Decisione n. 1/2000 del Comitato di Cooperazione CE-SAN MARINO del 7 marzo
2000.
TESTO In data 16 marzo 2000 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 68 la decisione n. 1/2000 del 7 marzo 2000, emessa dal Comitato di Cooperazione CE-SAN MARINO, recante modifica alla decisione n. 1/93 che stabilisce le modalità circa la messa a disposizione favore del Tesoro di San Marino dei dazi all'importazione riscossi dagli Uffici doganali abilitati all'espletamento delle operazioni di sdoganamento di merci destinate alla Repubblica di San Marino, nonchè sostituzione dell'allegato alla decisione n. 2/96 concernente la procedura amministrativa applicabile in attuazione dell'articolo 1, lettere a) e b) della decisione n. 1/93. Tale modifica vuole adattare la procedura attualmente in vigore in materia di accertamento e di contabilizzazione dei dazi all'importazione, riscossi per conto della Repubblica di San Marino, alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria per l'accertamento delle risorse proprie comunitarie (articolo 2, paragrafo 1 del regolamento n. 1552/89, come modificato dal regolamento n. 1355/96). La decisione n. 1/2000 prevede, infatti, che l'accertamento dei dazi all'importazione come risorse proprie San Marino debba avvenire al momento della contabilizzazione cui fa immediatamente seguito l'iscrizione nella contabilità di cui all'articolo 1, lettera a) della decisione n. 1/93. Si evidenzia che, la mancata restituzione all'ufficio doganale che li ha rilasciati, dell'esemplare n. 5 del documento T2 SM o della copia del documento T2 L SM, debitamente vistati dalle autorità doganali di San Marino a giustificazione dell'arrivo delle merci, entro il termine di tre mesi dalla data del rilascio, comporta un rettifica dell'iscrizione contabile iniziale. In questo caso i dazi all'importazione, già accertati come risorse proprie San Marino ed iscritti nella relativa contabilità, dovranno essere stornati ed accertati come risorse proprie comunitarie e, conseguentemente, iscritti nella contabilità ordinaria o separata prevista dall'articolo 6, paragrafo 2a) e 2b) del regolamento n. 1552/89. La medesima procedura deve applicarsi per i prodotti compensatori o per le merci non trasformate immesse in consumo nel territorio di San Marino nel quadro del regime di perfezionamento attivo oppure per le merci per le quali sorta una obbligazione doganale nel quadro del regime dell'ammissione temporanea. La circolare n. 278/D, prot. n. 1628/VIII del 2.12.96 deve, pertanto, intendersi superata dalla presente circolare. Tanto premesso, si trasmette, in allegato, copia della decisione in oggetto, con preghiera di darne comunicazione agli Uffici dipendenti per gli adempimenti di competenza.