Circolare 66 del 05.04.00
MATERIA FISCALE: Iva
OGGETTO
Articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art.
1 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56. Istruzioni e chiarimenti in
ordine ai criteri di solvibilita' richiesti per la prestazione di garanzia
fideiussoria.
TESTO Alle Direzioni Regionali delle Entrate Agli Uffici delle Entrate Agli Uffici I.V.A. Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette e p.c. Al Segretariato Generale Al Servizio Consultivo e Ispettivo Tributario Al Comando Generale della Guardia di Finanza Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate All'Ufficio Ispettivo Centrale Alla Scuola Centrale Tributaria --------------------------------- Al fine di chiarire le numerose problematiche rappresentate dagli uffici, per l'esecuzione dei rimborsi IVA, ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, circa il rilascio di garanzie fideiussorie da parte di societa' finanziarie, si precisa quanto segue. L'articolo 38-bis del citato D.P.R. n. 633 del 1972 ha, com'e' noto, condizionato l'esecuzione del rimborso dell'eccedenza di imposta sul valore aggiunto alla prestazione di garanzia fideiussoria rilasciata da banche, da istituti o imprese di assicurazione e da imprese commerciali, richiedendo, per queste ultime, adeguate garanzie di solvibilita'. Al riguardo, con circolare n. 146/E del 10 giugno 1998, si e' previsto che le predette imprese commerciali devono, per ogni singolo rimborso, essere autorizzate alla prestazione della garanzia, previa valutazione dei requisiti di solvibilita'. In proposito si forniscono con la presente circolare ulteriori istruzioni in merito al rilascio delle fideiussioni prestate dalle imprese commerciali. Ravvisata l'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di poter godere, nell'effettuazione dei rimborsi dei crediti d'imposta, di adeguate garanzie, riconosciute tali sulla base di criteri di uniformita' ed obiettivita', si ritiene di poter individuare i soggetti abilitati al rilascio di fideiussioni a favore dell'Amministrazione finanziaria, tenendo conto anche della disciplina in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario). Si rammenta che relativamente ai soggetti cui e' consentito rilasciare garanzia fideiussoria "in tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una cauzione in favore dello Stato", la normativa generale recata dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, tuttora vigente in quanto non abrogata ne' espressamente ne' implicitamente dal decreto legislativo n. 385 del 1993, individua nelle banche e assicurazioni i soli soggetti abilitati. L'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, che si configura come disciplina specifica, estende l'ambito soggettivo all'impresa commerciale, prescrivendo, tuttavia, come si e' gia' detto, la prestazione di "adeguate garanzie di solvibilita'" rimesse alla valutazione dell'Amministrazione finanziaria. Al riguardo si precisa che il concetto di impresa commerciale di cui al citato art. 38-bis, deve oggi essere rivisto alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 385 del 1993 che ha disciplinato le imprese operanti nel campo finanziario. Il citato decreto legislativo n. 385 del 1993, infatti individua i soggetti che possono operare nel settore finanziario (riprendendo i principi dettati dagli artt. 6 e 7 della legge 5 luglio 1991, n. 197 c.d. legge antiriciclaggio), con gli artt. 106 e 107, che definiscono due specifiche categorie di intermediari finanziari: a) (art. 106) intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco generale tenuto dal Ministero del tesoro che si avvale dell'Ufficio italiano cambi, soggetti soltanto ai controlli relativi ai requisiti formali richiesti per l'iscrizione nel registro stesso; b) (art. 107) intermediari finanziari iscritti, oltre che nell'elenco generale di cui all'art. 106, nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia (art. 107), individuati, previa determinazione da parte del Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, mediante criteri oggettivi riferibili all'attivita', alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio. In particolare si rileva che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia (art. 107), sono soggetti a vigilanza, da parte di tale organo, assicurando in tal modo una corretta valutazione degli elementi necessari inerenti l'adempimento dell'obbligazione assunta dall'impresa commerciale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Si ritiene, pertanto, che la predetta disciplina e gli strumenti di controllo ivi previsti, possano assicurare pienamente l'adeguatezza delle garanzie che vengono prestate per l'esecuzione di rimborsi di imposte. Dall'esame quindi delle disposizioni contenute nella legge n. 348/82 e di quelle contenute nei citati artt. 106 e 107 del d.lgs. n. 385/93, si puo' evincere che i soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, sottoposti a costante vigilanza, presentano le caratteristiche necessarie per poter considerare adeguate le garanzie di solvibilita' di cui all'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 per le fideiussioni dagli stessi rilasciate. Gli Uffici richiederanno, al fine della concreta verifica sopra descritti, della sussistenza dei requisiti sopra descritti, la certificazione attestante l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al citato art. 107 del decreto legislativo n. 385/93. Quanto ai soggetti iscritti nel predetto art. 106, che intendono prestare garanzie a favore dell'Amministrazione finanziaria, al fine di consentire l'individuazione degli intermediari in possesso dei requisiti di solvibilita' diversi da quelli formali, gli stessi dovranno produrre apposita istanza all'Ufficio competente per ogni singola garanzia da rilasciare. Gli Uffici predisporranno, di volta in volta, le relative istruttorie. Fra gli elementi che andranno esaminati, oltre al preventivo controllo relativo agli adempimenti tributari e contributivi, dovranno essere richiesti inderogabilmente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi da cui risulti un patrimonio che costituisca sufficiente garanzia per l'Erario, lo statuto, che deve prevedere l'esercizio dell'attivita' di rilascio di fideiussioni, nonche' un prospetto da cui risultino analiticamente i rimborsi d'imposta gia' garantiti. Ulteriori controlli potranno essere attivati secondo la procedura prevista dagli artt. 63 del D.P.R. n. 633/1972 e 33, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento all'acquisizione di dati e informazioni in possesso dei Comandi regionali o provinciali della Guardia di Finanza. L'impresa sara' autorizzata al rilascio della garanzia dietro prestazione, per ogni singola fideiussione, di apposita cauzione in titoli di Stato, per un importo pari al 50% di quello della stessa fideiussione, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. a), della legge n. 348 del 1982, vincolata a favore dell'Ufficio competente. Con l'occasione si richiama l'attenzione degli Uffici sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite con circolare n. 146/E del 10/06/1998 circa i controlli relativi al documento fideiussorio. IMPRESE COMUNITARIE Per quanto riguarda le imprese comunitarie, aventi sede stabile in Italia o che abbiano un rappresentante residente nel territorio dello Stato e operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria, si ritiene che la garanzia di solvibilita' potra' essere rappresentata dalla certificazione prodotta dalla casa madre ed attestante la rispondenza ai controlli degli organi di vigilanza del settore creditizio dei rispettivi paesi, corrispondente al controllo attuato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 385/93. Per le imprese di assicurazioni l'autorizzazione al rilascio di polizze fideiussorie e' condizionata al rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 che recepisce la direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. Le stesse dovranno essere in regola con le norme che disciplinano la vigilanza ed i controlli sul settore assicurativo da parte dell'ISVAP. Pertanto, le imprese di assicurazione dovranno produrre tutti i documenti di volta in volta richiesti dall'ISVAP sempre corredati dalla traduzione in lingua italiana autenticata, al fine di agevolare la vigilanza ed il controllo da parte dei competenti organi italiani. Va infine rilevato che le banche, operanti nella Comunita' europea, sono abilitate ad esercitare prestazioni di fideiussioni in Italia, in base alle disposizioni di libera prestazione di servizi di cui al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo n. 385/1993, essendo le stesse sottoposte a vigilanza da parte delle corrispondenti autorita' del paese di origine ai sensi della citata normativa.