Circolare 67 del 05.04.00

MATERIA FISCALE: Tabacchi e fiammiferi

OGGETTO Iva Servizi doganali Accise armonizzate - Alcole e bevande Nuove regole per le vendite delle bevande alcoliche nei negozi situati presso porti o aeroporti e a bordo di navi ed aerei.

TESTO Con la nota prot. n. 2528/V DCSD del 28/6/99 sono state date istruzioni in merito al regime al quale sottoporre le rivendite presenti nei porti e aeroporti che, anteriormente al 30 giugno u.s., svolgevano la propria attivita' secondo la disciplina prevista per i negozi "duty free". Ad integrazione di quanto indicato nella predetta risoluzione, si dispone quanto segue: 1) NEGOZI AEROPORTUALI Le rivendite di bevande alcoliche situate nelle aree extra-Schengen degli aeroporti ove queste ultime siano istituite o, comunque, in tutti quegli spazi aeroportuali in cui possono accedere congiuntamente viaggiatori diretti verso destinazioni nazionali o internazionali, comunitarie o extra U.E., possono essere gestite secondo due regimi alternativi a scelta dell'operatore: A) Autorizzazione ai sensi dell'art. 128 del T.U.L.D. Premesso che negli speciali negozi di cui all'art. 128 T.U.L.D. e' stata ammessa la cessione di beni anche a viaggiatori diretti verso destinazioni comunitarie (cfr. Circ. n. 2528/V/DCSD del 28 giugno 1999 - allegata), si evidenzia che le cessioni di specie presuppongono l'assolvimento e il pagamento di eventuali dazi, dell'IVA e dell'accisa gravante, se trattasi di prodotti terzi o, dell'IVA e dell'accisa, se trattasi di merce nazionale o comunitaria. Le bevande alcoliche immagazzinate presso i predetti negozi non devono essere dotate di contrassegno fiscale, atteso che la loro destinazione, normalmente per viaggiatori diretti verso Paesi Terzi, non potrebbe formare oggetto di cessione a passeggeri di voli intracomunitari. Tuttavia, tenuto conto della particolarita' dei punti vendita in esame che, da un lato, commerciano prodotti destinati a lasciare il territorio nazionale e, dall'altro, sono sottoposti alla vigilanza permanente della Dogana e della Guardia di Finanza, si autorizza la vendita di bottiglie prive di contrassegno fiscale anche a viaggiatori diretti verso destinazioni U.E., ovviamente ad imposte assolte. Lo scontrino, che sara' documento fiscale nel caso di vendite a passeggeri di voli comunitari, dovra' contenere, oltre alla distinta dei prodotti, i dati riguardanti il numero del volo e la destinazione del passeggero acquirente. Per quanto concerne, in modo specifico, le rivendite situate in quegli spazi dei piccoli aeroporti ove possono transitare congiuntamente viaggiatori diretti verso destinazioni nazionali o internazionali, comunitarie o extra U.E., le cessioni di bevande alcoliche senza contrassegno dovra', ovviamente, essere preclusa ai passeggeri dei voli nazionali. I negozi dovranno, pertanto, assicurare l'operativita' di un sistema informatizzato in grado di inibire la possibilita' di registrare la vendita di prodotti alcolici ad acquirenti in possesso di carta d'imbarco con destinazioni nazionali. Il buon funzionamento di tale sistema dovra' essere verificato dalla Dogana prima di rilasciare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 128 del T.U.L.D. L'Amministrazione finanziaria provvedera' a svolgere controlli periodici ai fini di accertare il rispetto di tale obbligo e il permanere del possesso, da parte del sistema, di tutti i necessari requisiti tecnici. Poiche' i viaggiatori diretti a scali nazionali non potranno, in tali circostanze, procedere all'acquisto dei suddetti prodotti, le societa' che curano la gestione aeroportuale dovranno provvedere ad informare i predetti passeggeri in merito all'impossibilita' di comprare determinati beni dopo l'ingresso nelle aree riservate. Con successiva circolare di questo Dipartimento saranno diramate istruzioni piu' approfondite in merito agli aspetti procedurali e fiscali concernenti le cessioni effettuate nei negozi in esame. B) Negozi operanti come depositi fiscali Le rivendite di prodotti alcolici sono autorizzate a ricevere e detenere le merci in sospensione di accisa, secondo le norme fissate per i depositi fiscali dal D.Leg.vo n. 504/95 e dalle disposizioni di attuazione, fino al momento dell'immissione in consumo che avviene all'atto della vendita del prodotto al viaggiatore. L'esigibilita' dell'imposta sorgera' solo nel momento in cui e' effettuata una cessione ad un passeggero con destinazione nazionale o comunitaria. Per quanto riguarda, invece, le vendite effettuate a viaggiatori diretti in Paesi extra U.E., i prodotti in questione devono essere considerati in esportazione e, pertanto, non sorge alcun obbligo del pagamento dell'imposta. L'assolvimento dell'accisa da parte dei soggetti titolari dei predetti negozi avviene con le stesse modalita' previste per i depositari autorizzati. I gestori delle rivendite dovranno costituire un deposito fiscale in prossimita' dell'aeroporto e sottoporsi a tutte le incombenze previste per i depositari autorizzati. I punti vendita situati all'interno dell'aeroporto sono considerati appendici dello stesso deposito fiscale se gestiti dalla stessa persona giuridica e l'immissione in consumo sara' documentata dall'emissione dello scontrino fiscale che, integrato con i dati riguardanti il numero del volo e la destinazione del passeggero acquirente, costituira' la prova dell'esigibilita' dell'imposta nel caso di prodotto venduto a viaggiatori diretti verso localita' nazionali o Paesi U.E. A tal fine, due volte al mese, con la scadenza prevista per l'esercizio dei depositi fiscali, i depositari autorizzati devono presentare al competente ufficio doganale il prospetto riepilogativo periodico relativo alle vendite effettuate, sulla base del quale il predetto ufficio controllera' l'ammontare dell'accisa da versare alle previste scadenze. Resta ferma la facolta' per gli organi finanziari di controllo (Dogane e Guardia di finanza) di verificare, tramite controlli a campione all'uscita dai negozi, l'esatta corrispondenza tra i prodotti acquistati, la carta d'imbarco dell'acquirente e i dati riguardanti la destinazione e i beni venduti contenuti sullo scontrino, che sara' documento fiscale nel caso di vendite a passeggeri di voli comunitari. Per quanto riguarda i prodotti contrassegnati, poiche' nei suddetti negozi possono essere detenute in sospensione d'imposta bottiglie munite o meno di fascetta fiscale, i punti vendita potranno, per le ragioni sopra indicate a proposito dei negozi autorizzati ai sensi dell'art. 128 del T.U.L.D. e per uniformita' di trattamento con questi ultimi, effettuare cessioni di bevande alcoliche non contrassegnate a viaggiatori diretti verso Paesi U.E., ma, obbligatoriamente, vendere solo prodotti provvisti di contrassegno, da posizionare in aree separate all'interno del negozio, a passeggeri con destinazioni nazionali. A tale proposito, occorre specificare che i negozi operanti in quegli spazi dei piccoli aeroporti ove possono transitare congiuntamente viaggiatori diretti verso destinazioni nazionali o internazionali, dovranno, prima di ottenere l'autorizzazione di esercizio, munirsi di un sistema di controllo capace di inibire la vendita di prodotti non contrassegnati a viaggiatori diretti verso localita' nazionali e sottoporsi, similmente ai punti vendita ex art. 128, alle previste verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria. Rimangono fermi, per le vendite di bevande alcoliche effettuate secondo entrambe le procedure descritte sub A) e B), i limiti quantitativi previsti per gli acquisti ad uso personale dall'art. 11 del D.Leg.vo n. 504/95 nel caso di cessioni a viaggiatori diretti in altri Paesi U.E. 2) NEGOZI A BORDO DI AEREI Le bevande alcoliche vendute a bordo di un aereo devono essere ad imposta assolta nello Stato in cui essi sono state imbarcate. Trattandosi di negozi che si spostano fra piu' Paesi membri e tenuto conto del fatto che l'ingresso nel territorio di uno Stato diverso da quello d'imbarco fa sorgere contemporaneamente l'obbligo del pagamento dell'imposta relativa ai prodotti rimasti invenduti e il diritto dell'operatore alla restituzione dell'accisa gia' versata sugli stessi prodotti, e' stato rilevato, a livello comunitario, che, con la fine dei duty free, i gestori dei negozi di bordo, specialmente nelle tratte piu' frequenti, sarebbero stati sottoposti ad una contabilita' talmente onerosa da rendere difficili anche i controlli da parte delle amministrazioni fiscali nazionali. Ai fini di una semplificazione, e' stato, quindi, concordato, attraverso accordi in sede U.E., che dal punto di vista fiscale, e, in modo particolare, dell'applicazione dell'accisa sui prodotti imbarcati a bordo, l'ingresso di un aereo nello spazio territoriale di un Paese membro avviene nel momento in cui inizia la manovra di atterraggio, mentre, viceversa, l'uscita da tale spazio territoriale si verifica al termine della fase di decollo. Di conseguenza, poiche' i negozi di bordo devono necessariamente, per motivi tecnici, chiudere almeno 20 minuti prima dell'atterraggio, per poi riaprire non prima di venti minuti dopo il decollo, la merce imbarcata su aerei che compiono in andata e ritorno la stessa tratta tra due Stati membri si considera sottoposta sempre all'accisa del Paese d'imbarco poiche', in tali casi, il secondo Stato rappresenta fiscalmente, ai sensi del paragrafo 7.7 della direttiva 92/12, solo un Paese di transito. In tali casi, in virtu' degli accordi internazionali conclusi ex paragrafo 7.9 della medesima direttiva, non e', quindi, necessario alcun documento specifico per accompagnare la predetta merce nel momento in cui l'aereo entra nel territorio di un altro Stato membro. I negozi di bordo devono, pertanto, ritenersi equiparati ai negozi a terra e, quindi, si rendono ad essi applicabili, limitatamente ai beni sottoposti ad imposta nazionale, le norme previste per le normali attivita' di minuta vendita di prodotti ad accisa assolta. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' sopra indicata, i gestori dei negozi dovranno costituire, presso l'aeroporto, un deposito di merce ad imposta assolta che possa operare come magazzino per l'approvvigionamento delle rivendite di bordo. Poiche', per ragioni di sicurezza, i prodotti che rimangono invenduti a bordo al termine di ogni giornata devono necessariamente essere sbarcati dall'aereo, gli eventuali beni caricati a bordo in un Paese diverso dall'Italia e, per i motivi predetti, depositati nel magazzino del gestore all'interno del territorio nazionale, saranno privi di contrassegno e, pertanto, e' consentito il loro stoccaggio presso il magazzino del gestore solo per il tempo strettamente necessario per essere imbarcati sul primo volo disponibile il giorno successivo a quello di sbarco o, comunque, per un periodo di tempo non superiore alle 24 ore. Gli uffici finanziari addetti al controllo, in fase di verifica, chiederanno al responsabile del deposito di produrre, appena disponibile, copia della documentazione comprovante l'acquisto dei beni, ad accisa assolta, nel Paese membro dove e' avvenuto il rifornimento del negozio di bordo. Per accertare la veridicita' di tale documentazione, se ritenuto necessario ai fini fiscali, gli stessi uffici potranno attivare la cooperazione amministrativa. Tenuto conto di quanto sopra, nel caso in cui siano forniti ai negozi di bordo prodotti ad accisa nazionale assolta muniti di fascetta fiscale, essi saranno venduti contrassegnati per tutta la durata della tratta in andata e ritorno. 3) NEGOZI A BORDO DI NAVI Per quanto riguarda le rivendite di bevande alcoliche a bordo delle navi occorre distinguere tre casi: A) Negozi che sospendono l'attivita' di vendita in un Paese diverso da quello di rifornimento E' il caso in cui i negozi di bordo sospendono le attivita' di vendita non appena entrano nelle acque territoriali di un Paese diverso da quello dove e' avvenuto l'imbarco delle merci. Tali negozi rimangono aperti nelle acque territoriali dello Stato di carico e nelle acque internazionali sia nella tratta di andata che in quella di ritorno. I prodotti venduti a bordo saranno sottoposti sempre all'accisa del Paese d'imbarco e non e' necessario alcuno specifico documento di accompagnamento per scortare i beni detenuti nei negozi durante la navigazione in quanto il secondo Stato membro e' considerato, ai sensi del citato art. 7.7 della direttiva 92/12, solo un Paese di transito. Occorre precisare che il caso sopra esposto riguarda solo le tratte marittime che prevedono il collegamento fra due porti situati in Stati diversi e non, invece, i viaggi che comprendano almeno tre Paesi membri. In tale ultima evenienza, infatti, anche se avviene la chiusura dei negozi di bordo negli spazi territoriali diversi da quello di partenza, i prodotti non possono essere considerati in transito e non possono essere venduti nelle acque internazionali attraversate oltre il secondo Stato membro applicando l'aliquota d'accisa del Paese di carico; l'accisa sara' sempre dovuta secondo l'aliquota applicabile nelle acque territoriali dello Stato nel quale il traghetto e' appena transitato. B) Negozi che continuano l'attivita' di vendita durante tutta la tratta del traghetto E' il caso dei negozi che continuano la vendita di bevande alcoliche lungo tutto il tragitto del collegamento marittimo. Ogni viaggio fra due porti situati in diversi Paesi membri si configura come un trasferimento di merci e, pertanto, e' necessaria l'emissione di un DAS da parte del soggetto che gestisce l'attivita' di vendita di bordo. Tale soggetto dovra' ottenere la qualifica di rappresentante fiscale, istituire un deposito contabile presso ciascun porto dove sono presenti collegamenti marittimi intracomunitari relativamente ai quali intende svolgere la propria attivita' e sottoporsi a tutti gli adempimenti e ai controlli, da parte della dogana competente, previsti dalla vigente normativa. L'aliquota d'accisa applicabile sui beni ceduti e' quella del Paese membro nelle cui acque territoriali avvengono le vendite; se queste ultime sono effettuate in acque internazionali, l'accisa sara' quella dello Stato nel quale il traghetto e' appena transitato. Pertanto, un negozio a bordo di una nave in partenza dall'Italia vendera' bevande alcoliche sottoposte ad accisa nazionale fino al momento in cui il traghetto entrera' nello spazio territoriale di un altro Stato membro, mentre, viceversa, nel caso di un viaggio con provenienza da altro Stato membro verso un porto italiano, l'aliquota di accisa nazionale si applichera' al momento dell'ingresso nelle acque territoriali italiane. In conseguenza di quanto sopra, prima della partenza del traghetto da un porto nazionale, sul DAS dovranno essere annotati i quantitativi delle bevande alcoliche ad accisa assolta detenute presso il negozio di bordo. Ai fini dell'appuramento e allo scopo di ottenere il rimborso dell'accisa nazionale pagata, sulla terza copia del DAS da restituire al mittente da parte del soggetto che avra' preso in carico le merci nel primo Paese di destinazione sara' annotata, dalle autorita' competenti di tale Paese, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 4, della direttiva 92/12/CEE, la quantita' dei beni giunta nel territorio di quest'ultimo, relativamente alla quale e' stata applicata l'aliquota d'accisa ivi prevista. Nel caso, invece, di un viaggio intracomunitario con destinazione una localita' italiana, il responsabile del negozio di bordo dovra', entro i termini previsti decorrenti dal momento dell'attracco della nave nel luogo di arrivo, presentare alla dogana di competenza l'esemplare n. 3 del DAS, per l'apposizione del visto, insieme a copia della documentazione IVA relativa alle vendite effettuate fino al porto nazionale. Sulla copia n. 3 del DAS l'operatore dovra' evidenziare oltre alle quantita' di prodotto arrivate a destinazione anche l'ammontare delle vendite effettuate nelle acque territoriali nazionali; la somma dei due dati costituira' la base per la quantificazione del debito d'imposta a carico dell'operatore, nel caso di navi con destinazioni nazionali. Per quanto, invece, riguarda i rimborsi dell'imposta pagata su prodotti immessi in consumo in altro Paese membro e i pagamenti dell'accisa relativa alle merci prese in carico nel territorio nazionale da parte del gestore del negozio di bordo, si procedera' ad una compensazione su base mensile: a seconda se la somma di tutti i rimborsi ai quali l'operatore ha diritto sara' maggiore o minore dell'ammontare dell'accisa dovuta per tutta la merce presa in carico nel suo deposito egli sara' creditore o debitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Si precisa, infine, che i prodotti alcolici imbarcati su navi destinate ad un porto nazionale potranno rimanere a bordo, dopo l'attracco, come merce gia' assoggettata ad accisa anche se la documentazione di scorta e' conservata dal rappresentante fiscale presso il deposito di terra. Troveranno applicazione, in tal caso, le disposizioni contenute nel punto 2), b) della circolare n. 236 del 11/8/97. Tale principio si applica sia alle merci detenute presso le rivendite di bordo e accompagnate da DAS sia ai prodotti eventualmente caricati sul traghetto in regime sospensivo e destinati ai medesimi negozi dopo l'arrivo a destinazione. Per quanto riguarda, in ultimo, i prodotti contrassegnati, si sottolinea che, a fronte di quanto sopra esposto, l'obbligo per i negozi di bordo di vendere merce munita di fascetta fiscale sorge non solo al momento in cui il traghetto si trova nello spazio territoriale nazionale ma anche quando si attraversano acque internazionali durante una tratta con provenienza da porti italiani. Poiche' i beni provvisti di contrassegno nazionale non possono essere venduti nel territorio di altri Stati membri, sara' necessario sospendere le vendite di tali prodotti quando si verifica l'ingresso della nave in quest'ultimo territorio per poi riprenderle al momento del rientro in Italia. Cio' comportera' l'obbligo di gestire le vendite dei prodotti contrassegnati separatamente da quelli non contrassegnati. C) Negozi su navi da crociera Poiche' le crociere possono essere distinte dai collegamenti marittimi regolari con riferimento alle particolari condizioni dei biglietti, degli orari e della natura del viaggio, in sede comunitaria si e' raggiunto un accordo come segue. Nel caso in cui una crociera comporti una visita intermedia di un Paese terzo e ai passeggeri sia data l'opportunita' di sbarcare e di acquistare merci in tale Stato, l'intero viaggio sara' da considerare come destinato ad un Paese terzo e sara' consentito di vendere bevande alcoliche da asporto duty-free per tutta la durata della navigazione. I passeggeri alla fine della crociera, se sono sbarcati in un porto comunitario saranno soggetti a controllo doganale e dovranno rispettare le limitazioni previste per i viaggiatori. Per quanto riguarda, invece, le crociere che si svolgono esclusivamente fra porti UE, l'accisa applicabile sulle bevande alcoliche vendute a bordo sara' quella del Paese dove esse sono state imbarcate fin quando la nave rimane nelle acque territoriali di quest'ultimo o nelle acque internazionali immediatamente successive. Se, in seguito, i negozi di bordo vengono chiusi nelle acque territoriali di altri Stati membri, l'aliquota applicabile rimarra' quella del Paese d'imbarco ogni qualvolta la nave si trovera' in acque internazionali; se, al contrario, i negozi rimangono aperti, si applicheranno le aliquote di accisa di ciascun Stato membro attraversato. 3) PROVVISTE DI BORDO I beni, imbarcati in Italia, destinati ad essere consumati a bordo da passeggeri ed equipaggio continueranno ad essere esenti dall'accisa nazionale sia nel caso in cui essi siano offerti gratuitamente ai viaggiatori sia che siano acquistati presso le rivendite collocate sulle navi o sugli aerei. In questo ultimo caso, le vendite dovranno essere limitate alle quantita' e alle tipologie di condizionamento dei prodotti indicate nell'allegato alla presente circolare e non potranno avvenire che nei luoghi destinati alla distribuzione dei beni da consumare a bordo (bar, ristoranti, caffe'). Allo scopo di poter usufruire dell'esenzione dall'accisa, tutti i prodotti dovranno essere aperti prima della loro consegna al viaggiatore. Si sottolinea, infine, che, allo scopo di impedire l'acquisto di tabacchi lavorati in quantita' eccedente i quantitativi previsti, il responsabile di bordo che abbia imbarcato le merci in Italia dovra' adottare una delle seguenti procedure: a) nel caso di collegamenti con altri Stati membri che prevedano una durata di viaggio inferiore alle 24 ore, non si potra' procedere alla vendita di tabacchi senza la presentazione, da parte del viaggiatore, del proprio biglietto che sara' marcato al momento dell'acquisto; b) per quanto riguarda i tragitti di durata piu' lunga, dovra' essere consegnata ad ogni viaggiatore una tessera sulla quale sara' apposta dal somministratore la data relativa al giorno in cui viene effettuato ogni acquisto. Gli Uffici in indirizzi sono pregati di assicurare la massima diffusione delle presenti istruzioni agli operatori interessati. ALLEGATO LISTA DEI LIMITI QUANTITATIVI E DELLE TIPOLOGIE DI CONDIZIONAMENTO DEI BENI DESTINATI AL CONSUMO A BORDO DI NAVI E AEREI - 1 pacchetto di 20 sigarette o 10 sigaretti o 1 sigaro di circa 30 grammi per ogni giorno; - Alcole venduto in bicchiere o in contenitori di capacita' massima di 10 cl; - Vino venduto in bicchiere o in contenitori di capacita' massima di 20 cl; - Birra venduta alla spina o in contenitori di capacita' di 33 cl o 50 cl; - Prodotti intermedi venduti in bicchiere o in contenitori di capacita' massima di 20 cl; - Prodotti fermentati diversi dal vino e dalla birra venduti in bicchiere o in contenitori di capacita' massima di 20 cl