Circolare 68 del 05.04.00
MATERIA FISCALE: Servizi doganali
OGGETTO
Accise armonizzate - Alcole e bevande
Accise armonizzate - Oli minerali
Procedura per l'utilizzo del DAA allo scopo di scortare spedizioni di prodotti
comunitari destinati ad essere esportati fuori dalla U.E. Procedura per la
riscossione dei crediti ai sensi della direttiva n. 76/308.
TESTO In relazione alle incertezze emerse in fase di applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le procedure di cui all'oggetto, considerato che il regime fiscale delle accise si applica esclusivamente per la movimentazione ed il deposito di merci comunitarie e che occorre tener ben distinto tale regime fiscale da quelli doganali, applicabili, invece, alle merci non comunitarie, si precisa quanto segue. La direttiva 92/12/CEE del 25/2/92, cosi' come modificata dalla direttiva 94/74/CE del 22/12/94, prevede che i prodotti soggetti ad accisa provenienti da Paesi terzi, o da localita' non rientranti nel territorio fiscale dell'Unione, o ivi destinati, possono essere considerati in sospensione dei diritti di accisa quando siano vincolati ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 2913/92, oppure vengano introdotti in una zona franca o in un deposito franco (art. 6, comma 4, del Testo unico sulle accise, approvato con decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995). Di conseguenza, poiche' l'esportazione non rientra fra i regimi previsti dal suddetto articolo 84, non possono essere considerati in sospensione di accisa quei prodotti che sono spediti alla dogana di uscita dalla Comunita' utilizzando la procedura prevista dal regime di esportazione. Pertanto, in riferimento a quanto gia' chiarito dalla circolare n. 173/D del 2/7/98, prot. n. 3040/VII/SD, per il combinato disposto della direttiva 92/12/CEE del 25/2/92 e del regolamento 3254/94/CE del 19/12/94, i documenti DAU utilizzati per il regime di esportazione non possono scortare, sia in ambito intracomunitario che nazionale, i prodotti soggetti ad accisa. La procedura relativa all'esportazione attivata presso la dogana ove si svolgono le formalita' previste nel primo capoverso del paragrafo 6bis dell'art. 793 delle disposizioni d'applicazione del Codice doganale comunitario e' consentita, nel caso di spedizioni di tali prodotti, al solo scopo di semplificare le incombenze doganali presso la dogana di uscita dalla U.E. e non, invece, al fine di costituire un valido documento di trasporto. Quest'ultimo sara', infatti, rappresentato dal documento considerato dalle norme idoneo a scortare la merce fino alla dogana di uscita dalla Comunita': il DAA, il DAS o il documento previsto dal Reg. n. 2238/CEE per i piccoli produttori di vino, nel caso di prodotti destinati ad essere esportati attraverso una dogana situata fuori dal territorio dello Stato, oppure il documento previsto dalle norme per la circolazione nazionale dei beni trasportati (DAA, DAS, Documento agricolo, XAB o Documento commerciale valido ai fini IVA), nel caso di trasferimenti interni di merci dirette a dogane italiane. La dogana di uscita attesta sul documento utilizzato l'uscita materiale delle merci dal territorio comunitario trattenendo l'esemplare del documento impiegato per scortare i prodotti a destinazione; in modo particolare, se si tratta di un DAA o di DAS, lo stesso ufficio, ai sensi dell'articolo 19 della citata direttiva 92/12, trattiene l'esemplare n. 2 e 4 del DAA, o solo il n. 2 nel caso del DAS, e restituisce subito al mittente l'esemplare n. 3 munito della certificazione che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario (art. 24, comma 2, del D.M. n. 210 del 25/3/96). Poiche' da quanto sopra si evince l'importanza assunta dalla corretta compilazione del DAA, a tale scopo si reputa opportuno ribadire quanto previsto nelle note esplicative contenute nel regolamento n. 2225/93 del 27/7/93: - nella casella 7 deve essere indicata la persona che agisce in nome e per conto dello speditore presso la dogana di uscita e non, quindi, alcuna informazione relativa a destinatari ubicati in Paesi extra U.E.; - nella casella 7a la dicitura "ESPORTAZIONE FUORI DELLA COMUNITA'" con l'indicazione della dogana di uscita dal territorio comunitario; - nella casella 13 lo Stato membro in cui si trova tale ultima dogana. Per quanto riguarda, infine, il recupero dei crediti relativi ad imposte gravanti su merci soggette ad accisa spedite verso Paesi comunitari e relativamente alle quali sono stati riscontrati una irregolarita' o un ammanco nel Paese di transito o di destinazione, si chiarisce che esso avviene, sia per le accise che per i diritti doganali, secondo la procedura stabilita dalla direttiva n. 76/308 del 15/3/76. Pertanto, ogni attivita' di riscossione deve essere posta in essere solo a seguito di apposita richiesta formulata dalla Direzione compartimentale delle contabilita' centralizzate la quale, ricevuta la necessaria documentazione dall'autorita' del Paese membro creditore, provvedera' ad interessare l'Ufficio competente per gli atti esecutivi per la riscossione dell'accisa dovuta. Ad ogni buon conto, in presenza di segnalazioni di ammanchi a destinazione, lo speditore provvedera' a detrarre dall'importo garantito ai fini della circolazione l'ammontare corrispondente all'accisa dovuta risultante dall'annotazione apposta sul terzo esemplare del DAA o del DAS dall'autorita' del Paese membro in cui e' stata rilevato l'ammanco, fino a quando, dopo l'avvenuto pagamento, l'intero corrispettivo della garanzia sara' nuovamente disponibile, e a trasmettere copia di tale esemplare all'UTF competente entro il giorno successivo a quello di ricevimento.