Circolare 72 del 11.04.00

MATERIA FISCALE: Assicurazioni

OGGETTO Articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70 Imposta sui premi dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dovuti nel periodo dal 1 aprile 2000 al 31 marzo 2001.

TESTO Alle Direzioni Regionali delle Entrate Agli Uffici delle Entrate Agli Uffici del Registro e,per conoscenza, Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate Al Segretariato Generale Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario Al Comando Generale della Guardia di Finanza Al Consiglio di Stato All' Avvocatura Generale dello Stato Al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica Al Ministero dei Trasporti e della Navigazione Al Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato All' ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Al Consiglio Nazionale Forense Al Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali All' ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici All' Associazione fra le Societa' Italiane per Azioni All' Associazione Bancaria Italiana --------------------------- Con decreto legge 28 marzo 2000, n. 70 recante "Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche" si e' provveduto, tra l'altro, a ridurre dal 12,50 per cento all'11,50 per cento la misura dell'aliquota dell'imposta sui premi della assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti; la suddetta riduzione si applica sul premio annuale dovuto nel periodo dal 1 aprile 2000 al 31 marzo 2001, quale che siano le modalita' di frazionamento del pagamento del premio stesso (art. 2, comma 1). Al fine di stabilire a quali premi si applica l'aliquota ridotta occorre tener conto che, a volte, il pagamento del premio puo' non coincidere con il momento in cui il contratto di assicurazione e' stipulato o rinnovato e che le parti possono anche convenire che il pagamento del premio sia frazionato nel corso dell'anno; occorre inoltre tener presente che, per volonta' delle parti, la decorrenza del contratto di assicurazione puo' non coincidere con il momento della stipula dello stesso. Dalla possibile diversita' delle date di stipula del contratto e di decorrenza degli effetti giuridici nonche' di pagamento del premio consegue la necessita' di stabilire il momento in cui sorge l'applicabilita' della nuova misura dell'aliquota dell'imposta di cui trattasi. A tal fine si deve far riferimento alla volonta' delle parti, vale a dire alla decorrenza degli effetti giuridici del contratto di assicurazione e non anche al momento dell'effettivo pagamento del premio; il pagamento, infatti, puo' essere frazionato nell'arco della durata del contratto ovvero anticipato o posticipato rispetto alla data di stipula o di rinnovo del contratto stesso. Considerato che l'art. 2, comma 1 della norma in esame nello stabilire la misura di 11,5 punti di percentuale precisa che si applica "sul premio annuale dovuto, quali che siano le modalita' di frazionamento del pagamento", si ritiene che il legislatore abbia voluto comprendere nel nuovo regime fiscale tutti i contratti di assicurazione sopra specificati, la cui decorrenza annuale ha inizio nel periodo compreso tra il 1 aprile 2000 e il 31 marzo 2001. A tale conclusione si perviene anche nella considerazione che il legislatore ha voluto congelare durante lo stesso periodo (1 aprile 2000 - 31 marzo 2001) le classi di merito di "bonus pari o inferiori a quella d'ingresso" (art. 2, comma 2). Ad esempio, quindi, per un contratto avente decorrenza annuale 20 marzo 2000-19 marzo 2001, l'imposta sulle assicurazioni sara' assolta con l'aliquota ridotta (11,50 per cento) sul premio riferito al rinnovo contrattuale decorrente dal 20 marzo 2001. Si precisa, infine, che anche i premi dei contratti di assicurazione di durata inferiore all'anno, purche' ricadenti nel periodo dal 1 aprile 2000 al 31 marzo 2001, sono assoggettati all'aliquota ridotta. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.