Circolare 75 del 12.04.00

MATERIA FISCALE: Riscossione

OGGETTO Servizi doganali D.Lgs. n. 46/1999. Riordino della disciplina della riscossione coattiva. Quesiti.

TESTO Alcuni Uffici periferici, a seguito della nuova disciplina della riscossione coattiva introdotta - in attuazione della legge delega n. 337/1998 - con il D.Lgs n. 46/1999, con il D.Lgs. n. 112/1999 e con il D.M. n. 321/1999 e per effetto delle disposizioni contenute nelle ministeriali prot. n. 1584/VIII del 18.6.1999 e prot. n. 2554/VIII del 14.10.1999, hanno sottoposto all'attenzione della scrivente alcuni quesiti in relazione ai quali si forniscono i seguenti chiarimenti. 1) Ufficio competente alla formazione e sottoscrizione dei ruoli. Alcuni Uffici hanno chiesto di conoscere se anche le Dogane secondarie possono procedere alla formazione ed alla sottoscrizione dei ruoli. Al riguardo si reputa opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 2 del citato D.M n. 321/1999, "i ruoli, formati direttamente dall'ente creditore sono redatti, firmati e consegnati, mediante trasmissione telematica al CNC, ai competenti concessionari del servizio nazionale della riscossione ...". A tal fine la competente Div. XIII della Direzione Centrale degli Affari Generali Personale e dei Servizi Informatici e Tecnici di questo Dipartimento, con ministeriale prot. n. 75 del 21.2.1999, ha reso noto che e' stata realizzata la procedura automatizzata "gestione dei ruoli", funzionante presso le Dogane principali. Ne consegue pertanto che, cosi' come gia' precisato al punto 5) della Circolare n. 70, del 19.3.1990, prot. n. 1202, la competenza per la formazione dei ruoli e' attribuita unicamente alla Dogana principale anche per i crediti insoluti in carico alle Dogane secondarie aggregate. A tal fine i Ricevitori delle Dogane secondarie, trascorso infruttuosamente il termine assegnato per il pagamento dei crediti di pertinenza del proprio Ufficio, segnaleranno immediatamente alle principalita' i crediti rimasti insoddisfatti indicando tutti i dati necessari alla formazione del ruolo. E' stato anche formulato quesito volto a conoscere se il ruolo possa essere sottoscritto dal Ricevitore Principale; cio' sulla base di quanto precisato nella citata Circolare n. 70 che stabiliva che " in ordine al disposto dell'art. 3 del D.M. 28/12/1989, per le dogane il ruolo e' firmato dal Ricevitore principale". Al riguardo giova osservare che le suddette istruzioni erano state impartite in epoca nella quale era vigente una diversa normativa (D.P.R. n. 43/1988 e D.P.R. n. 602/1973) in materia di riscossione coattiva, la quale operava una distinzione tra l'ufficio preposto alla formazione e sottoscrizione del ruolo e l'ufficio che, poi, doveva apporre il visto di esecutorieta' (Direzione Compartimentale). L'art. 4 del D.Lgs. n. 46/1999, ha novellato l'articolo 12 del D.P.R. n. 602/1973, stabilendo espressamente che "il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo". Conseguentemente si deve concludere che la competenza alla sottoscrizione del ruolo e' attribuita dalla legge al titolare dell'Ufficio il quale, discrezionalmente, potra' affidare tale compito ad un delegato di propria fiducia. 2) Ufficio competente alla apposizione del visto di regolarita' sulle contabilita' amministrative bimestrali e sui conti giudiziali dei Concessionari. L'art. 1 del Decreto Interdirettoriale 17.9.1999 (in G.U. n. 241 del 13.10.1999) stabilisce che i Concessionari del servizio di riscossione dei tributi devono rendere ogni bimestre la contabilita' amministrativa prevista dagli articoli 252 e seguenti del R.D. n. 827 del 23.5.1924, avvalendosi anche di sistemi informatici. Tale contabilita' deve essere resa, in duplice esemplare, entro dieci giorni dalla fine di ogni bimestre all'ufficio finanziario incaricato del riscontro contabile competente in ragione dell'ambito del Concessionario. L'Ufficio, ai sensi del successivo articolo 2, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di ricevimento della contabilita', la rivede e ne accerta la conformita' ai documenti allegati ed agli altri elementi in suo possesso. A seguito della nuova disciplina della riscossione coattiva, l'ufficio finanziario incaricato della formazione del ruolo e' ora anche incaricato della apposizione del relativo visto di esecutorieta', mentre, ai sensi di quanto precisato nella ministeriale prot. n. 2554/VIII del 14.10.1999, i provvedimenti di rateazione, sospensione, discarico dei ruoli esattoriali sono attribuiti alle Direzioni delle Circoscrizioni Doganali nel cui ambito territoriale si trova l'ufficio che ha formato il ruolo. Cio' posto, considerato che, come a suo tempo gia' segnalato dall'Ascotributi, i Concessionari della riscossione agiscono in ambiti territoriali coincidenti con il territorio di una provincia, si ritiene che l'apposizione del visto di regolarita' sulle contabilita' amministrative bimestrali dei Concessionari, sia attribuita alla Circoscrizione doganale nel cui ambito territoriale si trova l'Ufficio che ha formato il ruolo. A tal fine, per permettere alla Direzione Circoscrizionale di poter svolgere il riscontro contabile, la Dogana principale, qualora non sia sede di Circoscrizione, dovra' trasmettere a quest'ultima copia dei frontespizi dei ruoli una volta formati e sottoscritti. In questa ipotesi l'esito del riscontro contabile dovra', comunque, essere tempestivamente comunicato alla Dogana principale. Ugualmente sara' cura della competente Circoscrizione doganale verificare i dati relativi alle riscossioni erariali del mese precedente che i Concessionari sono tenuti a comunicare entro il 10 del mese successivo, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto Interdirettoriale del 17.9.1999. L'articolo 25 del D.Lgs. n. 112/1999, stabilisce che i Concessionari, nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, per le entrate statali, devono rendere il conto giudiziale ai sensi dell'articolo 74 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923. In relazione all'apposizione del visto di regolarita' sui conti giudiziali, si ritiene, per coerenza dell'intero sistema, che anche tale competenza debba essere attribuita alle Direzioni delle Circoscrizioni doganali. Diversamente e' attribuita agli Uffici doganali che hanno emesso e resi esecutivi i ruoli la competenza all'apposizione del visto di conformita' sui riassunti dei ruoli, nonche' l'accertamento della conformita' delle bozze dei riassunti dei ruoli predisposti dal Consorzio Nazionale con i ruoli emessi e resi esecutivi al fine di autorizzarne la successiva stampa. Attesa la novita' del decentramento di tutta l'attivita' di riscontro contabile sulle riscossioni poste in essere dai Concessionari, attivita' precedentemente svolta dalle Direzioni Compartimentali, si invitano queste ultime a fornire ai dipendenti Uffici tutta la necessaria collaborazione, fornendo eventuali ulteriori istruzioni di dettaglio. In tal senso si prega l'Ascotributi ed il Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i Concessionari di voler impartire, se necessario, adeguate istruzioni ai Concessionari per la resa delle contabilita' amministrative e dei conti giudiziali e per la trasmissione delle bozze dei riassunti dei ruoli e dei riassunti definitivi. 3) Provvedimenti di rateazione delle somme iscritte a ruolo. Circolare della Direzione Centrale per la Riscossione n. 15 del 26.1.2000. La Direzione Centrale per la Riscossione con circolare n. 15 del 26.1.2000 ha diramato opportune istruzioni in merito ai presupposti, alle condizioni ed alle modalita' per la concessione dei provvedimenti di rateazione delle somme iscritte a ruolo, alla luce delle innovazioni apportate dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 46/1999, che ha riformulato l'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973. Ad essa sono allegati anche alcuni modelli di polizze fidejussorie bancarie ed assicurative in conformita' dei quali devono essere redatte le suddette garanzie. La predetta Circolare fa seguito alla precedente n. 184/E del 6.9.1999, sempre della Direzione Centrale per la Riscossione, richiamata nella ministeriale prot. n. 2554/VIII del 14.10.1999, pag. 3. Al riguardo si conferma l'applicabilita', anche ai ruoli afferenti i tributi doganali, dei principi generali contenuti nella Circolare n. 15, fermo restando le seguenti precisazioni. I provvedimenti di rateazione o di sospensione delle somme costituenti risorse proprie delle Comunita' Europee iscritte nei ruoli esattoriali, devono essere sempre subordinati alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria, indipendentemente dalla soglia dei 50 milioni di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973; cio' sulla base di quanto previsto dagli articoli 229 e 244 del Codice doganale comunitario, salvo, ovviamente, non ricorrano, in concreto, quelle situazioni di "grave pregiudizio economico o sociale" in presenza delle quali la normativa comunitaria consente l'esonero dalla garanzia. La domanda di rateazione del carico tributario, differentemente da quanto stabilito per i ruoli emessi dagli Uffici del Dipartimento delle Entrate, deve essere presentata all'Ufficio doganale che ha formato e reso esecutorio il ruolo, il quale trasmettera' la richiesta, unitamente a tutta la documentazione necessaria, alla Direzione della Circoscrizione Doganale per l'adozione del provvedimento finale. Si precisa, altresi', che resta attribuita alle Direzioni Compartimentali, la competenza alla emanazione dei provvedimenti di sospensione, rateazione o discarico amministrativo dei ruoli dalle stesse precedentemente resi esecutori. Si puntualizza, infine, che i decreti di rateazione dovranno essere predisposti in cinque copie, delle quali una restera' agli atti dell'ufficio, e le altre saranno dirette nell'ordine, all'ufficio che ha formato il ruolo se diverso dalla Circoscrizione doganale, al contribuente, al Concessionario ed alla Ragioneria Provinciale dello Stato. 4) Competenza all'annullamento dei crediti doganali. Alcuni uffici hanno chiesto se la competenza all'annullamento dei crediti di dubbia o difficile esazione oppure dei crediti inesigibili di cui all'art. 263 e ss. del R.D n. 827/1924 deve permanere in capo alle Direzioni Compartimentali anche per i crediti iscritti nei ruoli ora resi esecutori dagli Uffici doganali. Al riguardo si ritiene che la competenza all'emanazione del provvedimento di annullamento deve rimanere attribuita alle Direzioni Compartimentali anche per i crediti iscritti in ruoli resi esecutori dagli Uffici Doganali, tenuto conto della estrema delicatezza che riveste il provvedimento in esame che costituisce presupposto necessario per procedere alla successiva definitiva cancellazione del credito erariale dai registri contabili dell'ufficio. Si ricorda, infatti, che la trasmissione dei ruoli al Concessionario per la riscossione coattiva, rappresenta solo uno scarico provvisorio delle relative partite di credito dai registri contabili, in quanto lo scarico definitivo avverra' o con l'avvenuta riscossione oppure con il decreto di annullamento del credito stesso. Una ulteriore considerazione, poi, induce a mantenere ferma tale competenza in capo alle Direzioni Compartimentali; essa e' rappresentata dall'opportunita' che siano questi ultimi Uffici a corrispondere con le locali Avvocature Distrettuali dello Stato i cui pareri sono obbligatori ogniqualvolta si debba procedere all'annullamento di un credito erariale per importi superiori ai cinque milioni (cfr. ministeriale prot. n. 4332/XIV del 24.8.1994), come ribadito di recente dall'Avvocatura Generale dello Stato con consultazione n. 013271 CS 12643/99-399MA del 5.2.2000. Al fine di agevolare l'attivita' dei Concessionari del Servizio di Riscossione nella trasmissione delle contabilita' amministrative e dei conti giudiziali agli Uffici finanziari preposti al controllo, si acclude l'elenco delle Circoscrizioni Doganali, comprensivo dei relativi indirizzi.