Circolare 83 del 27.04.00
MATERIA FISCALE: Riscossione
OGGETTO
Decreto diringenziale 31 marzo 2000 - Estensione dell'applicazione del sistema
dei versamenti unitari con compensazione e approvazione del nuovo modello F24.
TESTO Alle Direzioni Regionali delle Entrate Agli Uffici delle Entrate Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette Agli Uffici IVA Ai Centri di Servizio delle imposte dirette ed indirette All' Associazione Bancaria Italiana Alla Poste Italiane S.p.A. All' Ascotributi e, per conoscenza, Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate Al Segretariato Generale - Ufficio per l'informazione del contribuente Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario ----------------------------- Il decreto 31 marzo 2000 del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate ha esteso l'ambito di applicazione del sistema dei versamenti unitari con compensazione ed ha approvato una nuova versione del modello F24. Con tale decreto sono state, anzitutto, semplificate le modalita' di versamento delle somme dovute dai contribuenti che si avvalgono dei vari tipi di istituti conciliativi introdotti nell'ordinamento tributario in attuazione delle deleghe legislative contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662. In effetti, a seguito dell'approvazione del predetto decreto, il contribuente, relativamente alle imposte elencate nell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, non dovra' piu' utilizzare modulistiche diverse per versare somme dovute ad uno stesso titolo. Di conseguenza, dal 1 maggio p.v. dovranno essere pagate con il modello F24 tutte le somme, ivi comprese le sanzioni, dovute, in riferimento ad imposte sui redditi, IVA, relative imposte sostitutive, ritenute alla fonte, IRAP ed imposta sugli intrattenimenti, a titolo di: - ravvedimento (art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472); - conciliazione giudiziale (art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546); - accertamento con adesione (art. 8 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218); - definizione agevolata per omessa impugnazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione (art. 15 d.lgs. n. 218/1997) e dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni (artt. 16 e 17 d.lgs. n. 472/1997); - definizione agevolata della liquidazione e del controllo formale della dichiarazione (articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462); in tal caso, l'estensione del sistema dei versamenti unitari riguarda anche i contributi e i premi. In secondo luogo, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 ha apportato al modello F24 le modifiche necessarie alla effettiva realizzazione delle predette innovazioni. Il decreto, inoltre, ha approvato anche il nuovo foglio delle avvertenze del modello in argomento, foglio al quale si rinvia per le istruzioni riguardanti la compilazione del modello stesso. Cio' premesso, al fine di garantire la concreta applicazione del citato decreto dirigenziale, occorre procedere all'individuazione dei codici tributo da utilizzare nel nuovo modello F24, a partire dal 1 maggio p.v., per avvalersi dei sopra elencati istituti, nonche' alla contestuale abrogazione dei codici che, ai sensi delle disposizioni preesistenti, devono essere impiegati fino al 30 aprile 2000. Si fornisce, pertanto, in allegato alla presente, un prospetto contenente l'indicazione, per ciascun istituto, sia dei vecchi che dei nuovi codici tributo. Con l'occasione, si evidenzia, inoltre che: 1) il modello approvato con il menzionato decreto dirigenziale del 31 marzo 2000 deve essere utilizzato anche per corrispondere in unica soluzione l'importo relativo agli accertamenti con adesione, alle conciliazioni giudiziali e alle definizioni agevolate antecedenti il 1 maggio, nonche' per pagare dopo questa data le rate relative ad atti precedenti per i quali il contribuente si e' avvalso della facolta' di rateizzare il versamento; in tal caso, il contribuente: - continuera' ad utilizzare, nel nuovo mod. F24, i codici tributo a suo tempo previsti nel mod. F23; - non riempira' lo spazio "codice atto" della "sezione erario" del modello di pagamento, fermo restando, comunque, l'obbligo di indicare il codice ufficio; 2) a seguito dell'entrata in funzione del nuovo modello F24, e' possibile scegliere di dilazionare le somme dovute a titolo di saldo e acconto d'imposta in un numero di rate diverso per ciascuno di essi. Pertanto, i contribuenti non sono tenuti a compilare il rigo del quadro RX del mod. UNICO 2000 dedicato alla rateizzazione dei versamenti e, qualora esso venga compilato, le indicazioni ivi fornite non saranno prese in considerazione in sede di liquidazione della dichiarazione; 3) i dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "rateazione/regione/prov." esclusivamente se il contribuente versa somme il cui pagamento e' rateizzabile ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 241/1997; in tal caso, peraltro, questo spazio va riempito, indicando "0101", anche se il versamento e' effettuato in unica soluzione. In proposito, si evidenzia, inoltre, che nello spazio in argomento deve essere indicato "0101" anche quando il codice tributo di un saldo viene utilizzato per esporre un credito derivante da dichiarazione; 4) ai fini del pagamento rateizzato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 241/1997, dei saldi e degli acconti dei contributi previdenziali, diversamente da quanto avviene in ipotesi di versamento dilazionato dei saldi e degli acconti tributari, non deve essere fornita, nella relativa sezione del modello F24, alcuna indicazione del numero della rata che viene pagata di volta in volta; 5) nel caso di versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella colonna "codice ente locale" della sezione "Regioni ed Enti locali", devono essere indicati i seguenti codici: - 03 per i comuni della provincia autonoma di Bolzano; - 07 per i comuni della regione Friuli Venezia Giulia; - 18 per i comuni della provincia autonoma di Trento; - 20 per i comuni della regione Valle d'Aosta; - 99 per i restanti comuni. Di conseguenza, per il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF dovranno essere utilizzati unicamente i codici tributo 3816, 3817 e 3818. Sono, invece, abrogati i codici tributo 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835 e 3836; 6) la casella "anno d'imposta non coincidente con anno solare" deve essere riempita in tutti i casi in cui il periodo d'imposta interessa due anni solari; 7) ad integrazione di quanto precisato nelle avvertenze del nuovo modello F24, per quanto concerne la compilazione della colonna "anno di riferimento" della "sezione erario", si precisa che: - non deve piu' essere fornita alcuna indicazione circa il mese di riferimento; - il periodo di riferimento deve essere sempre indicato nella "forma anno", con quattro cifre; pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, la colonna "periodo di riferimento" va riempita con le quattro cifre del primo dei due anni solari interessati. ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ALLEGATO 1 ACCERTAMENTO CON ADESIONE -------------------------------------------- TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE Irpef einteressi 4453 9401 Sanzioni Irpef 4456 9402 Addizionale regionale Irpef e interessi 3806 9403 Sanzioniaddizionale regionale Irpef 3809 9404 Irpeg e interessi 2453 9405 Sanzioni Irpeg 2454 9406 Altre II.DD. e sostitutive 1115 9407 Sanzioni altre II.DD. e sostitutive 1116 9408 Ritenute e interessi 1117 9409 Sanzioni ritenute 1118 9410 Ilor e interessi 3453 9411 Sanzioni Ilor 3454 9412 IVA e interessi 6316 9413 Sanzioni IVA 6317 9414 Irap e interessi 9415 Sanzioni Irap 9416 Addizionale comunale Irpef e interessi 9417 Sanzioni addizionale comunale Irpef 9418 ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ALLEGATO 2 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D.LGS. N. 546/1992) ------------------------------------------- TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE Irpef e interessi 4452 9501 Sanzioni Irpef 1652 9502 Addizionale regionale Irpef e interessi 3807 9503 Sanzioni addizionale regionale Irpef 3809 9504 Irpeg e interessi 2452 9505 Sanzioni Irpeg 1652 9502 Altre II.DD. e sostitutive 1114 9506 Sanzioni altre II.DD. e sostitutive 1652 9502 Ritenute e interessi 1074 9507 Sanzioni ritenute 1652 9502 Ilor e interessi 3452 9508 Sanzioni Ilor 1652 9502 IVA 100T 9509 Interessi IVA 140T 9510 Sanzioni IVA 421T 9511 Irap e interessi 9512 Sanzioni Irap 9513 Addizionale comunale Irpef e interessi 9514 Sanzioni addizionale comunale Irpef 9515 ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ALLEGATO 3 DEFINIZIONE AGEVOLATA PER OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE O DEL PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (ARTT. 16 E 17 D.LGS. N. 472/1997) ------------------------------------- TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE Sanzione pecuniaria Irpef 650T 9601 Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta 658T 9602 Sanzione pecuniaria addizionale regionale 659T 9603 all'Irpef Sanzione pecuniaria addizionale comunale 9604 all'Irpef Sanzione pecuniaria Ilor 651T 9605 Sanzione pecuniaria Irpeg 652T 9606 Sanzione pecuniaria Irap 660T 9607 Sanzione pecuniaria imposte sostitutive 653T 9608 Sanzione pecuniaria prestazioni servizio 657T 9609 sanitario nazionale Sanzione pecuniaria imposta patrimonio 654T 9610 netto imprese Sanzione pecuniaria altre imposte dirette 655T 9611 Sanzione pecuniaria contributo 656T 9612 straordinario per l'Europa Sanzione pecuniaria IVA 421T 9613 Sanzione pecuniaria per atti emessi 422T 9614 dalla Guardia di Finanza ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ALLEGATO 4 DEFINIZIONE AGEVOLATA PER OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO O DI LIQUIDAZIONE (ART. 15 D.LGS. N. 218/1997) ----------------------------------------------------- TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE Irpef e interessi 4455 9451 Sanzioni Irpef 4456 9452 Addizionale regionale Irpef e interessi 3808 9453 Sanzioni addizionale regionaleIrpef 3809 9454 Irpeg e interessi 2455 9455 Sanzioni Irpeg 2456 9456 Altre II.DD. e sostitutive 1661 9457 Sanzioni altre II.DD. e sostitutive 1662 9458 Ritenute e interessi 1072 9459 Sanzioni ritenute 1073 9460 Ilor e interessi 3455 9461 Sanzioni Ilor 3456 9462 IVA 100T 9463 Interessi IVA 140T 9464 Sanzioni IVA 671T 9465 Irap e interessi 9466 Sanzioni Irap 9467 Addizionale comunale Irpef e interessi 9468 Sanzioni addizionale comunale Irpef 9469 ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ALLEGATO 5 RAVVEDIMENTO --------------------------------- TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE Sanzionepecuniaria Irpef 684T 8901 Sanzione pecuniaria addizionale regionale 693T 8902 Irpef Sanzione pecuniaria addizionale comunale 8903 Irpef Sanzione pecuniaria IVA 684T 8904 Sanzione pecuniaria Irpeg 686T 8905 Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta 692T 8906 Sanzione pecuniaria Irap 694T 8907 Sanzione pecuniaria altre II.DD. 689T 8908 Sanzione pecuniaria imposta sugli 8909 intrattenimenti Sanzione pecuniaria IVA forfetaria connessa ad imposta sugli intrattenimenti 8910 Sanzione pecuniaria altre violazioni 695T 8911 tributarie Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale 683T 8912