Circolare 88 del 02.05.00

MATERIA FISCALE: Riscossione

OGGETTO Riscossione - Vigilanza e controllo nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione.

TESTO Alle Direzioni Regionali delle Entrate All' Ascotributi Alla Regione Siciliana Assessorato bilancio e finanza -------------------------------------- Con i decreti legislativi 22 febbraio 1999, n. 37 (G.U. 25 febbraio 1999, n. 46), 26 febbraio 1999, n. 46 (supplemento ordinario alla G.U. 5 marzo 1999, n. 45) e 13 aprile 1999, n. 112 (G.U. 27 aprile 1999, n. 97), e' stata data attuazione alla delega contenuta nella legge 28 settembre 1998, n. 337(G.U. 30 settembre 1998, n. 228). L'emanazione della predetta normativa costituisce un significativo e determinante passo avanti volto ad assicurare una maggiore efficienza del servizio della riscossione e, conseguentemente, un miglioramento dei risultati della riscossione stessa. Com'e' noto, le novita' introdotte dalla citata normativa sono numerose e riguardano tutti i diversi aspetti della riscossione, dai criteri di attribuzione delle concessioni alle procedure per l'esecuzione, fino alle sanzioni amministrative a carico dei concessionari. E' evidente che la predisposizione degli strumenti e delle procedure amministrative che consentano la concreta applicazione della normativa in parola comporta una sostanziale e complessiva rimodulazione degli adempimenti attraverso i quali si articola l'attivita' sia dei concessionari, sia degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria. La Direzione Centrale per la Riscossione, tramite l'Ispettorato per i concessionari e gli intermediari, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 1999 (G.U. 18 dicembre 1999 n. 296), esercita l'attivita' di controllo e di vigilanza nei confronti dei concessionari e degli intermediari del servizio di riscossione, nonche' l'attivita' di coordinamento ed indirizzo per lo svolgimento delle verifiche ispettive. Cio' premesso, si comunica che, al fine di dare puntuale esecuzione a quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, saranno emanate specifiche istruzioni che consentiranno ai competenti Uffici delle Direzioni Regionali di svolgere la propria attivita' di verifica secondo modalita' e criteri aderenti allo spirito e alla lettera della normativa in parola, tenendo conto di tutti i delicati e complessi aspetti operativi della stessa attivita' di verifica. In tale ottica, infatti, e' stato costituito un apposito gruppo di lavoro incaricato di individuare un sistema di rilevazione e di controllo per verificare statisticamente l'andamento delle attivita' dei concessionari, cosi' come previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 112/99. Tuttavia, attese le numerose richieste pervenute, nelle vie brevi, alla scrivente, in merito all'espletamento dei compiti di verifica cui questa Amministrazione e' chiamata, si ritiene necessario fornire opportuni chiarimenti in ordine agli adempimenti che dovranno essere svolti dai competenti Uffici delle Direzioni Regionali nelle more dell'emanazione delle nuove istruzioni. A tale riguardo, si precisa, pertanto, che le verifiche concernenti l'attivita' svolta dai concessionari fino al 30 giugno 1999 dovranno essere svolte secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 4 dell'8 maggio 1992 del soppresso Servizio Centrale della Riscossione, attesa la normativa in vigore fino a tale data (decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43). Per il successivo periodo sino al 31 dicembre 1999, le istruzioni anzidette potranno essere utilizzate esclusivamente ai fini della individuazione dei criteri di conduzione dell'attivita' di verifica, fermo restando che, per quanto concerne l'accertamento di eventuali irregolarita' commesse, nonche' l'irrogazione delle relative sanzioni, dovranno applicarsi le disposizioni di cui ai decreti legislativi sopra citati. In ogni caso l'attivita' di verifica dovra' privilegiare gli aspetti sostanziali dell'attivita' svolta dai concessionari piuttosto che gli aspetti formali dell'attivita' stessa. Cio' premesso, si pregano codeste Direzioni Regionali di predisporre, in analogia a quanto avvenuto negli anni precedenti, e trasmettere a questa Direzione Centrale il programma delle verifiche di cassa e ordinarie da eseguire nel corso dell'anno 2000. Lo svolgimento di tali verifiche non esclude la possibilita' di eseguire, ove se ne ravvisi la necessita', accessi mirati a singoli aspetti del sistema. In merito, infine, ai verbali relativi alle predette verifiche, ai quali dovranno essere allegati gli atti veramente significativi acquisiti nel corso della verifica con esclusione degli altri atti quali circolari, decreti ministeriali, patenti di nomina del personale ecc., si precisa che per quanto concerne la Direzione Centrale per la Riscossione, tali verbali dovranno essere trasmessi in unico esemplare indirizzato all'Ispettorato per i concessionari e gli intermediari.