Circolare 89 del 03.05.00

MATERIA FISCALE: Accertamento

OGGETTO Modello 730/2000 redditi 1999. Assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti.

TESTO Alle Direzioni regionali delle entrate Agli Uffici delle entrate Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette Ai Centri di servizio delle imposte dirette e indirette Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -Direzione generale per i servizi periferici del tesoro All'Istituto nazionale della previdenza sociale Ai Centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati e, per conoscenza: Al Segretariato generale Al Servizio consultivo e ispettivo tributario Al Comando generale della Guardia di finanza Alle Direzioni centrali del Dipartimento delle entrate --------------------------------- 1. Adempimento dell'obbligo di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730/2000. 1.1. Soggetti che possono utilizzare il modello 730 - Condizioni per poter fruire dell'assistenza fiscale per la presentazione del modello semplificato di dichiarazione. I contribuenti che possono presentare il modello 730/2000 per dichiarare i redditi posseduti nell'anno 1999, presentando al proprio sostituto d'imposta, che sceglie di prestare assistenza fiscale, o ad un Caf-dipendenti, sono: - i lavoratori dipendenti e i pensionati; - i soggetti che percepiscono indennita' sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennita' di mobilita; - i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca; - i sacerdoti della Chiesa cattolica; - i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali e comunali; - i soggetti impegnati in lavori socialmente utili. Per poter utilizzare il modello 730/2000 e' necessario che i suddetti contribuenti abbiano nel corso dell'anno 2000 un rapporto di lavoro con un sostituto d'imposta che possa effettuare tutte le operazioni di conguaglio nei termini previsti. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato non possono presentare la dichiarazione mod.730 quando: - il rapporto di lavoro sia cessato prima della presentazione della dichiarazione; - si e' a conoscenza di una successiva interruzione del rapporto di lavoro prima dell'inizio delle operazioni di conguaglio. I contribuenti il cui rapporto di lavoro si sia instaurato nel corso dell'anno 2000 ovvero sia a tempo determinato di durata inferiore all'anno possono ottenere l'assistenza fiscale per la presentazione del modello 730 rivolgendosi: - al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2000; - a un CAF-dipendenti, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno a quello di luglio 2000 e il contribuente conosce i dati del sostituto che dovra' effettuare il conguaglio. I possessori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del T.U.I.R. possono, invece, presentare il modello 730/2000 esclusivamente ad un Caf-dipendenti, sempreche' il rapporto di collaborazione duri almeno nel periodo compreso nei mesi di giugno e di luglio 2000 e siano conosciuti i dati del sostituto che dovra' effettuare le operazioni di conguaglio. A partire da quest'anno, anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate. In tali casi la dichiarazione deve essere presentata al sostituto del contribuente (sempreche' questi intenda prestare assistenza fiscale) o ad un Caf-dipendenti. I contribuenti in precedenza indicati possono utilizzare il Mod.730/2000 se nell'anno 1999 hanno posseduto uno dei seguenti redditi: - redditi di lavoro dipendente; - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; - redditi dei terreni e dei fabbricati; - redditi di capitale; - redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali; - alcuni redditi diversi; - alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata. 1.2. Soggetti che non possono utilizzare il modello 730. Non possono utilizzare il modello 730/2000, ma devono presentare il modello UNICO 2000-Persone fisiche, i contribuenti che nell'anno 1999 hanno posseduto: - redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali, anche in forma associata; - redditi d'impresa anche in forma di partecipazione; - redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D del modello 730, quali, ad esempio, proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende. Inoltre, non possono utilizzare il modello 730/2000: - i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive o della dichiarazione di sostituto d'imposta; - i contribuenti non residenti in Italia nel 1999 e/o nel 2000; - i contribuenti che devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti; - i contribuenti che nel 2000 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, collaboratori familiari e altri addetti alla casa). 1.3. La dichiarazione congiunta I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono utilizzare il modello 730 per presentare la dichiarazione annuale dei redditi in forma congiunta, se almeno uno di essi ha un sostituto in grado di gestire le varie fasi dell'assistenza fiscale. La dichiarazione non puo' essere presentata in forma congiunta qualora uno dei coniugi sia stato titolare nel 1999 di redditi non dichiarabili con il modello 730 (quali i redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione; i redditi di lavoro autonomo professionale, anche in forma associata; i redditi "diversi" non compresi nel quadro D del modello 730) ovvero sia tenuto a presentare il modello UNICO 2000 - Persone fisiche, sulla base delle precisazioni fornite al paragrafo 1.2. Qualora entrambi i coniugi possano autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale, se intendono presentare la dichiarazione in forma congiunta, possono scegliere a quale sostituto presentare la dichiarazione, sempreche' questi intenda prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, o far effettuare le operazioni di conguaglio, in caso di presentazione della dichiarazione ad un Caf-dipendenti. In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi devono utilizzare due distinti modelli 730. E' necessario ricordare che deve essere indicato come "dichiarante", barrando la relativa casella posta nel frontespizio, il coniuge al cui sostituto d'imposta viene presentata la dichiarazione congiunta ovvero, se la dichiarazione viene presentata ad un CAF, il coniuge il cui sostituto d'imposta viene scelto per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio. La dichiarazione congiunta non puo' essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, ne' in presenza di dichiarazioni presentate per conto delle persone incapaci, compresi i minori. 1.4. Dichiarazione presentata per conto di altri contribuenti I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, da quest'anno possono utilizzare il modello 730, sempreche' per i contribuenti per i quali deve essere presentata la dichiarazione ricorrano le condizioni per poter utilizzare tale modello. In particolare, devono essere utilizzati due distinti modelli 730. In uno vanno indicati esclusivamente i dati identificativi del soggetto che presenta la dichiarazione per conto dell'incapace. Nell'altro vanno riportati i dati identificativi e reddituali dell'incapace e deve essere barrata la casella posta nel rigo "Coniuge e familiari a carico".Ambedue i modelli devono essere sottoscritti dal soggetto che presenta la dichiarazione. I redditi eventualmente posseduti dal soggetto che presenta la dichiarazione non devono essere in alcun caso cumulati con quelli dell'incapace, compreso il minore, per conto del quale viene presentata la dichiarazione, ma devono essere autonomamente dichiarati. 1.5. Modalita' e termini di presentazione del modello 730 I contribuenti individuati al paragrafo 1.1 possono adempiere gli obblighi di dichiarazione rivolgendosi al proprio sostituto d'imposta (se intende prestare assistenza fiscale) oppure ad un CAF-dipendenti autonomamente prescelto. Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta deve presentare allo stesso, entro il 2 maggio 2000: - il modello 730/2000, debitamente sottoscritto ed interamente compilato (devono essere esposti anche i redditi erogati, le ritenute operate e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto); - la busta chiusa contenente la scheda per la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, modello 730-1 (la scheda va inserita nella busta anche se non e' stata effettuata la scelta). I contribuenti possono utilizzare per la presentazione della scheda anche buste bianche recanti l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante e l'anno di presentazione della dichiarazione. Nel caso di dichiarazione congiunta, le schede relative ad ambedue i coniugi devono essere inserite in una medesima busta, sulla quale devono essere riportati i dati identificativi del dichiarante. Al sostituto d'imposta non deve essere esibita alcuna documentazione tributaria che deve, invece, essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2004 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria. Il contribuente che si avvale, invece, dell'assistenza fiscale di un CAF-dipendenti deve presentare la dichiarazione allo stesso entro il 31 maggio 2000. In tal caso il contribuente puo' consegnare il modello 730/2000 gia' compilato oppure puo' chiedere assistenza per la compilazione. Qualora la dichiarazione venga presentata debitamente compilata e documentata nessun compenso e' dovuto al CAF. Al CAF deve essere consegnata la scheda modello 730-1 (senza utilizzare l'apposita busta) anche se non viene effettuata la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF; occorre ricordare che il contribuente deve compilare la sezione relativa ai dati anagrafici. Nel caso di dichiarazione congiunta devono essere presentate le schede relative ad ambedue i coniugi. Il contribuente deve esibire al CAF la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformita' dei dati esposti nella dichiarazione. Al riguardo, si precisa che il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF deve riscontrare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo e le detrazioni dall'imposta, i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto. I controlli che devono essere svolti a tal fine non comportano: - il riscontro della correttezza degli elementi redditual i indicati dal contribuente (quali, ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, l'ammontare dei redditi diversi e delle relative spese di produzione); - il riscontro degli elementi utili al fine del riconoscimento delle agevolazioni previste per i proprietari e i conduttori di immobili siti in comuni ad alta densita' abitativa; - il riscontro delle condizioni di inapplicabilita' della rivalutazione dei redditi dominicali e agrari per i terreni concessi in affitto nel 1999 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo; - valutazioni di merito in ordine all'effettivita' o meno di spese o di situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione dei redditi e delle imposte dovute. Pertanto, ai fini dei controlli che i CAF devono eseguire, non e' assolutamente necessaria da parte del contribuente l'esibizione di documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (quali, ad esempio, i certificati catastali dei terreni e dei fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d'imposta (quali, ad esempio, i certificati di stato di famiglia). Devono, invece, essere esibiti, anche in copia fotostatica: - la documentazione attestante le ritenute d'acconto indicate nella dichiarazione (modello CUD e CUD2000, certificato dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); - le fatture, le ricevute e le quietanze relative al pagamento di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonche' la documentazione necessaria per il loro riconoscimento (quali, ad esempio: per gli interessi passivi, copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale; per i premi di assicurazione sulla vita, documentazione attestante i requisiti richiesti per la relativa detrazione); - gli attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente; - la dichiarazione modell o 740, UNICO 98 o UNICO 99 in caso di eccedenza d'imposta per la quale s i e' richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 41 per cento, devono essere esibiti: - copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale e' stata trasmessa al competente centro di servizio la comunicazione di inizio lavori; - copia dei bonifici bancari; - copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non e' stato eseguito con bonifico bancario (spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute d'acconto operate sui compensi, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per l e concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori); - attestazione della quota di pertinenza in caso di spese condominiali. Qualora il contribuente negli anni precedenti abbia esposto nelle dichiarazioni dei redditi (mod. 730 o mod. Unico) le spese sostenute per gli interventi effettuati per il recupero del patrimonio edilizio e nel mod. 730/2000 chieda il riconoscimento di una delle rate in cui era stato suddiviso l'onere per il quale spetta la detrazione d'imposta, il responsabile del CAF non deve effettuare il controllo di conformita' su tale onere, anche se la dichiarazione nella quale si e' chiesto per la prima volta il beneficio non era stata oggetto di visto di conformita'. Se, invece, il contribuente nella dichiarazione relativa all'anno in cui era sorto il presupposto per chiedere il riconoscimento dell'onere in argomento non l'aveva richiesto, ma nel mod. 730/2000 chiede il riconoscimento della rata, il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF deve effettuare il controllo di conformita'. Si precisa che, anche in caso di assistenza fiscale prestata da un CAF, non viene meno l'obbligo per il contribuente di conservare fino al 31 dicembre 2004 la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi presentata. Le modalita' e i termini di presentazione del modello 730/2000, previsti quando l'assistenza fiscale e' prestata dai CAF, si applicano anche nei casi in cui il sostituto d'imposta socio di un CAF presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso. 1.6. La dichiarazione integrativa. Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni (quali, ad esempio, l'omessa o la parziale indicazione di oneri deducibili e di oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta), la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, puo' presentare un modello 730 integrativo. Si ricorda che l'eventuale rimborso potra' riguardare esclusivamente somme relative all'annualita' che si va a chiudere (e cioe' il 1999) e, pertanto, non potra' avere ad oggetto la prima o seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2000. Tale dichiarazione deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2000, ad un CAF, anche in caso di assistenza fiscale precedentemente prestata dal sostituto. A tal fine va utilizzato un modello 730 nel quale deve essere barrata l'apposita casella "730 integrativo" posta nel frontespizio. In tale dichiarazione il contribuente puo' indicare come sostituto che dovra' effettuare i conguagli anche un sostituto diverso da quello che ha effettuato i conguagli derivanti dalla prima liquidazione (ad esempio nei casi in cui sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro con il sostituto che aveva ricevuto il mod. 730-4 o di piu' contemporanei rapporti di lavoro dipendente e/o di collaborazione coordinata e continuativa). Il contribuente, al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, per consentire al responsabile dell'assistenza fiscale del CAF il controllo della conformita' deve esibire: - la documentazione relativa alla sola integrazione effettuata, se la dichiarazione che si va ad integrare era stata presentata ad un CAF; - tutta la documentazione, se la dichiarazione che si va ad integrare era stata presentata al sostituto d'imposta. Il Centro rilascia la ricevuta modello "730-2 per il CAF" attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione. Il CAF elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale barra l'apposita casella "integrativo" e lo consegna all'assistito, entro il 15 novembre, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa. Entro il medesimo termine, il CAF deve far pervenire, con le medesime modalita' previste per la consegna del modello 730-4, la comunicazione del risultato contabile, mod. 730-4 integrativo, al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito. Il Centro, entro il 31 gennaio 2001, trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica le dichiarazioni integrative dei modelli 730/2000. Nei casi in cui il contribuente riscontri nel modello 730 presentato errori od omissioni (quali, ad esempio, l'omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, deve presentare, nei termini ordinariamente previsti, una dichiarazione rettificativa utilizzando il modello UNICO 2000 - Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute. Qualora siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione, la regolarizzazione di eventuali debiti d'imposta puo' avvenire attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Si fa presente che in tutti i casi sopra esposti non sono sospese le procedure avviate con la consegna del modello 730 e quindi, non viene meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o di trattenere le somme dovute in base al modello 730. 1.7. Pagamenti rateali e versamenti d'acconto. Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche coloro che si avvalgono dell'assistenza fiscale possono richiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, di primo acconto IRPEF, di addizionali regionale e comunale IRPEF nonche' di acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. A tal fine, il contribuente indica nella Sezione VI, rigo F7, casella 3, del mod. 730 il numero delle rate, compreso da un minimo di due a un massimo di cinque, in cui intende frazionare il debito. In considerazione del fatto che la rateazione deve concludersi entro il mese di novembre, il contribuente non puo', invece, richiedere il pagamento rateale della somma dovuta a titolo di seconda o unica rata di acconto dell'IRPEF. Il contribuente in sede di presentazione del modello 730 puo' chiedere, sotto la propria responsabilita', che gli acconti non vengano trattenuti ovvero che vengano trattenuti importi minori, utilizzando rispettivamente la casella 1 o 2 del citato rigo F7. Il contribuente che intende non effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto ovvero effettuare un versamento inferiore rispetto a quello dovuto in base al modello 730 presentato, comunica la propria volonta' entro il 30 settembre 2000 al sostituto d'imposta affinche' questi ne tenga conto in sede di conguaglio. 1.8. Dichiarazioni rettificative Nei casi in cui vengono rilevati errori nel prospetto di liquidazione del mod. 730 commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale (sostituto d'imposta o Caf-dipendenti), il medesimo deve provvedere alla loro correzione e rideterminare gli importi a credito o a debito per il soggetto assistito in tempo utile per consentire l'effettuazione delle operazioni di conguaglio entro il periodo d'imposta.. A seguito delle predette rideterminazioni sara' elaborato un nuovo modello 730-3, sul quale sara' barrata l'apposita casella ("730 retticativo"). Qualora la rettifica effettuata riguardi anche il modello 730 base, dovra' parimenti essere rettificata la copia del modello di dichiarazione, che andra' consegnata all'assistito insieme al nuovo prospetto di liquidazione prima dell'effettuazione del conguaglio a rettifica, che comprendera' oltre al tributo anche gli eventuali interessi dovuti dal contribuente a seguito del tardivo versamento. Se la rettifica e' operata dal Caf, lo stesso dovra' compilare anche un nuovo modello 730-4 (previa barratura dell'apposita casella) che consegnera' con le consuete modalita' al sostituto d'imposta per l'effettuazione dei relativi conguagli a rettifica. Nell'ipotesi in cui le rettifiche apportate comportano un tardivo versamento di somme dovute, la sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 si rendera' applicabile nei confronti dell'autore della violazione. Va, peraltro, precisato che anche in caso di rettifica l'autore della violazione puo' regolarizzare, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso), la violazione commessa con il pagamento della sanzione nella misura ridotta, ad 1/8 o ad 1/5 del minimo a seconda della data in cui avviene la regolarizzazione, con il modello di pagamento F24, allo stesso soggetto intestato, utilizzando a tal fine gli specifici codici tributo previsti.2. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta. 2. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta 2.1. Soggetti che possono prestare assistenza fiscale. Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730, i sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, e 1), del TUIR. I sostituti d'imposta non sono obbligati a prestare assistenza fiscale, ma ne hanno solo la facolta'. I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale svolgono le attivita' indicate nell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997. Resta comunque fermo per tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, l'obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale (art. 37, comma 4, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997). In caso di inosservanza delle richiamate disposizioni di cui all'art. 37, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997, si rende applicabile ai sostituti d'imposta la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. 2.2. Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta. Il sostituto d'imposta rilascia al sostituito ricevuta del modello 730 e della busta contenente la scheda, redatta in conformita' al modello "730-2 per il sostituto d'imposta" Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione da parte dei contribuenti, il sostituto deve verificare che la dichiarazione sia debitamente sottoscritta dal contribuente, da entrambi i contribuenti in caso di dichiarazione congiunta ovvero dal rappresentante del soggetto incapace. Il sostituto controlla, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarita' formale della dichiarazione anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti d'imposta. Se nello svolgimento delle operazioni di liquidazione vengono riscontrate anomalie o incongruenze che comportano l'interruzione dell'assistenza fiscale, il sostituto deve informare tempestivamente il sostituito affinche' egli possa presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2000 Persone fisiche. Entro il 15 giugno 2000, il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto dal sostituto anche mediante sistema di elaborazione automatica. Il rispetto del termine del 15 giugno consente al contribuente di riscontrare i dati contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione e di comunicare tempestivamente eventuali errori rilevati al sostituto affinche' lo stesso possa elaborare un nuovo modello 730-3 rettificativo del precedente. Le dichiarazioni elaborate ed i relativi prospetti di liquidazione, unitamente alle buste chiuse contenenti il modello 730-1, devono essere trasmesse all'Amministrazione finanziaria, entro il 30 settembre 2000, da parte del sostituto con le modalita' stabilite dal decreto 14 marzo 2000, di approvazione delle specifiche tecniche, pubblicato nel supplemento ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2000. I sostituti che hanno elaborato le dichiarazioni rettificative successivamente all'invio delle dichiarazioni oggetto di rettifica, devono trasmettere all'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni rettificative entro il 31 gennaio 2001. Il sostituto deve, infine, conservare copia delle dichiarazioni e dei rispettivi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre 2002. Qualora il sostituto d'imposta sia socio di un CAF-dipendenti e presti assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, si limitera' a svolgere le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai sostituiti delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione elaborati dal CAF, oltre ovviamente ad effettuare le conseguenti operazioni di conguaglio. 2.3. Compensi. Ai sostituti d'imposta spetta il compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di L. 20.000 per ogni dichiarazione elaborata e trasmessa. Al riguardo si precisa che l'elaborazione di una dichiarazione congiunta corrisponde di fatto all'elaborazione di due dichiarazioni. La misura del compenso sara' adeguata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'Istat, con decreto interministeriale. Ne discende, ovviamente che, come per il passato, l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta non comporta alcun onere per gli assistiti. Il compenso, che e' corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso, non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Alle Amministrazioni dello Stato non spettano i predetti compensi, come precisato dal Ministero del tesoro con telegramma circolare n. 149868 del 9 giugno 1993. Anche alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte costituzionale e alla Presidenza della Repubblica non spettano detti compensi, come specificato dal Ministero del tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996. Ai sostituti d'imposta non spetta alcun compenso per l'effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti, conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili da parte dei CAF che hanno prestato assistenza. 3.Assistenza fiscale prestata dai centri per lavoratori dipendenti. 3.1. Soggetti che possono prestare assistenza fiscale. I CAF-dipendenti sono tenuti a prestare assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono, per la presentazione del modello 730/2000, come previsto dall'art. 34, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997. Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, i centri di assistenza fiscale devono esporre, in modo visibile, nei locali adibiti all'assistenza, copia del provvedimento di autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale e fornire chiare informazioni sull'assistenza, sugli orari di apertura e sulle tariffe applicate. I centri devono, inoltre, esporre nei locali adibiti alle attivita' di assistenza fiscale il manifesto predisposto dal Ministero delle finanze. Il visto di conformita' di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, sara' rilasciato dal responsabile dell'assistenza fiscale del CAF, mediante la sottoscrizione del prospetto di liquidazione della dichiarazione. Si evidenzia che l'art. 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997 riconosce ai centri un compenso di L. 25.000, a carico del bilancio dello Stato, per ciascun modello 730 elaborato e trasmesso. Al riguardo si precisa che l'elaborazione di una dichiarazione congiunta corrisponde di fatto all'elaborazione di due dichiarazioni. La misura del compenso sara' adeguata, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'Istat, con decreto interministeriale. Si precisa che nessun corrispettivo e' dovuto al centro dal contribuente che presenti una dichiarazione modello 730 debitamente compilata e documentata. 3.2. Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale prestata dal CAF Il CAF rilascia al contribuente ricevuta del modello 730 e del modello 730-1 consegnati e della documentazione esibita dallo stesso contribuente. La ricevuta e' redatta in conformita' al modello "730-2 per il CAF" e puo' essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi mezzi puo' essere apposta la firma dell'incaricato del CAF a rilasciare la ricevuta. Nella ricevuta e' opportuno che siano analiticamente indicati i documenti esibiti dal contribuente quando la loro conservazione non venga affidata al CAF; l'indicazione puo' avvenire in forma sintetica, invece, quando il CAF conserva copia dei documenti esibiti. L'osservanza di tali indicazioni potra' rivelarsi utile in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e di richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, di cui sara' contestualmente informato anche il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF. Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, il CAF deve verificare che sussistano i requisiti necessari per poter utilizzare il modello 730 e che siano indicati gli estremi del sostituto d'imposta che dovra' eseguire i conseguenti conguagli. Qualora vengono riscontrati, anche nel corso dell'attivita' di assistenza, situazioni che non consentano al contribuente l'utilizzazione del modello 730, il CAF deve tempestivamente informare il contribuente affinche' egli possa presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2000 Persone fisiche. Sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, il Centro elabora la dichiarazione e liquida le relative imposte, previa verifica della correttezza e della legittimita' dei dati e dei calcoli esposti. Come gia' evidenziato nel paragrafo 1.5, i controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformita' di cui all'art. 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 241 del 1997, non comportano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (fatta eccezione per eventuali errori materiali e di calcolo) ne' valutazioni di merito in ordine all'effettivita' o meno di spese o di situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute. Il rilascio del visto di conformita' presuppone quindi che nella dichiarazione elaborata: - l'ammontare delle ritenute d'acconto (anche a titolo di addizionali) indicate corrisponda a quello delle relative certificazioni esibite; - la detrazione del 41% sia calcolata sull'ammontare delle spese sostenute dal contribuente per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risultante dalla documentazione esibita; - le deduzioni dal reddito non superino i limiti previsti dalla legge, corrispondano alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico e sono state sostenute nell'anno 1999; - le detrazioni d'imposta non eccedano le misure previste dalla legge e corrispondano ai dati risultanti dalla dichiarazione stessa ovvero alle risultanze della relativa documentazione esibita; - i crediti d'imposta non eccedano le misure previste dalla legge e quelle spettanti sulla base dei dati risultanti dalla stessa dichiarazione. Entro il 20 giugno 2000, il CAF consegna al contribuente copia della dichiarazione elaborata in relazione all'esito dei controlli eseguiti ed il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il decreto direttoriale del 17 gennaio 2000, anche se privi degli aspetti grafici. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell'assistenza fiscale, sono evidenziati: - gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio fiscale; - le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati; - i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilita', ha indicato di voler effettuare; - le scelte operate dal contribuente per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef. La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia della dichiarazione presentata all'Amministrazione finanziaria, alla quale sara' trasmessa in via telematica dal CAF entro il 30 settembre 2000. Qualora il contribuente non ritenga corrette le eventuali variazioni apportate dal CAF, potra' presentare, assumendone la piena responsabilita', una dichiarazione rettificativa con il modello UNICO 2000 Persone fisiche. Entro il 20 giugno 2000, il CAF deve inoltre comunicare al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione modello 730-4, per le conseguenti operazioni di conguaglio. I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purche' contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti da piu' pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione del risultato contabile puo' essere utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo (servizio postale, trasmissione via fax, consegna a mano, ecc.), compreso, previa intesa con i sostituti, l'invio telematico o mediante supporti magnetici. Le comunicazioni modd.730-4, anche integrative e rettificative, relative a soggetti amministrati dall'Inps, a partire da quest'anno, devono essere trasmesse a tale istituto esclusivamente in via telematica. Per le comunicazioni dei risultati contabili al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alle altre Amministrazioni dello Stato, salvo che non intervengano specifici accordi tra le parti per l'invio telematico, devono essere utilizzati supporti magnetici, predisposti in conformita' alle specifiche tecniche definite dal citato decreto dirigenziale 14 marzo 2000. E' opportuno che i sostituti d'imposta restituiscano al CAF, entro quindici giorni, una copia dei modelli 730-4 ricevuti; i modelli 730-4 devono peraltro intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il CAF e' in grado di documentare l'avvenuta trasmissione e ricezione. Il CAF e', inoltre, tenuto a trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica, secondo le modalita' previste dal citato decreto dirigenziale: - entro il 30 settembre 2000, le dichiarazioni modello 730 elaborate; - entro il 31 gennaio 2001, le dichiarazioni integrative e rettificative elaborate. Il CAF inoltre deve conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre 2002. 4. Operazioni di conguaglio 4.1. Modalita' e termini. I sostituti d'imposta per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio devono tener conto del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziato nei modelli 730-3 che hanno elaborato oppure nei modelli 730-4, anche integrativi e rettificativi, trasmessi dai centri di assistenza fiscale. E' opportuno che i sostituti verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai CAF che li hanno inviati i modelli 730-4 relativi a soggetti con i quali non hanno instaurato alcun rapporto di lavoro e di collaborazione. Somme a credito per il contribuente Quando il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito Irpef per il contribuente, il rimborso e' effettuato a partire dal mese di luglio mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d'acconto operate sui compensi complessivamente corrisposti nello stesso mese. Nel caso in cui quest'ammontare risulti insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 2000. Qualora il risultato contabile della dichiarazione evidenzi un credito a titolo di addizionale regionale all'Irpef per il contribuente, il rimborso, a partire dal mese di luglio, e' effettuato mediante una corrispondente riduzione delle somme trattenute, anche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, relative alla medesima regione. In caso di incapienza di tali somme il sostituto utilizzera' le ritenute relative alle altre regioni e le ritenute Irpef. Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito a titolo di addizionale comunale all'Irpef per il contribuente, il rimborso, a partire dal mese di luglio, e' effettuato esclusivamente mediante una corrispondente riduzione delle somme trattenute, anche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, a titolo di addizionale comunale all'Irpef nell'ambito di uno stesso comune. In presenza di una pluralita' di aventi diritto, i rimborsi avranno cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare. L'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese e' calcolato al netto dei compensi spettanti ai sostituti. Se alla fine dell'anno non e' stato possibile effettuare l'intero rimborso, il sostituto, entro il mese di dicembre, deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi residui ai quali lo stesso ha diritto, provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione. Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utilmente presentata qualora l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenti la dichiarazione dei redditi. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sara' riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti. Il sostituto che elabora modelli rettificativi o che riceve da parte dei CAF comunicazioni del risultato contabile relative a dichiarazioni rettificative, deve effettuare le operazioni di conguaglio nel primo mese utile del medesimo periodo d'imposta. Il sostituto deve, inoltre, effettuare gli eventuali rimborsi risultanti da comunicazioni integrative, Mod. 730-4- integrative, sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. Somme a debito per il contribuente Le somme risultanti a debito dal modello 730-3 o dal modello 730-4 sono trattenute dai compensi corrisposti a partire dal mese di luglio. Se il contribuente ha chiesto la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti a debito, il sostituto calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi previsti nella misura dello 0,50 per cento mensile, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere sempre dai compensi corrisposti nel medesimo mese. Puo' accadere che il sostituto non possa rispettare la scelta operata dal contribuente circa il numero delle rate prescelte. Infatti, la rateazione deve terminare comunque con il versamento delle ritenute operate nel mese di novembre. In questo caso il sostituto deve ripartire le somme a debito in un numero di rate che sia il piu' vicino a quello scelto dal contribuente, ma che consenta comunque di rispettare il termine entro il quale deve cessare la rateazione. Restano in ogni caso non dovuti gli interessi sulla prima rata. Nel caso in cui la retribuzione corrisposta risulti insufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua e' trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi dell'anno 2000. Il differito pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'interesse dello 0,50 per cento mensile dovuto per la rateizzazione, anche l'interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento. Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2000 e' trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per IRPEF. Se tale retribuzione risulta insufficiente, l'importo residuo sara' trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento mensile. Gli importi trattenuti per conguaglio sulle retribuzioni sono versati nei termini previsti per il versamento delle ritenute d'acconto relative allo stesso mese, utilizzando gli appositi codici tributo stabiliti. Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che versano le ritenute alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, indicano l'apposito capitolo. Se entro la fine dell'anno non e' stato possibile trattenere l'intero importo dovuto dal sostituito per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2000, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, dovra' essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalita' ordinariamente previste. Gli enti che erogano pensioni con rate bimestrali anticipate effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute. Si precisa che il debito o il credito risultante dal modello 730-3 o dal modello 730-4 deve essere, rispettivamente, trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato anche se d'importo inferiore a lire 20.000. 4.2. Casi particolari. Cessazione del rapporto di lavoro Qualora prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione presentata, che gli stessi dovranno versare direttamente. In caso, invece, di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta e' tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi complessivamente corrisposti nello stesso mese, con le modalita' e i tempi ordinariamente previsti. Nei casi di comunicazioni relative a dichiarazioni mod. 730 -integrativo, il sostituto deve effettuare il rimborso nel primo periodo di paga utile, anche se diverso da dicembre. La dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti. Decesso del contribuente Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio delle somme risultanti dal modello 730. Pertanto, se il decesso e' avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi stessi nei termini previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si rammenta che gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749. Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi i relativi importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione. Il predetto credito potra' essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Rimane, comunque, impregiudicata la facolta' per gli eredi di presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Qualora gli eredi rilevino delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello UNICO 2000 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte, ovvero per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte. Anche nel caso in cui il decesso del contribuente dichiarante sia avvenuto successivamente alla presentazione di una dichiarazione mod. 730 in forma congiunta, il sostituto deve astenersi dall'effettuazione delle operazioni di conguaglio e deve comunicare al coniuge superstite gli importi a debito o a credito. Il coniuge superstite deve provvedere ad effettuare la separazione della propria posizione tributaria da quella del coniuge dichiarante deceduto. Pertanto, devono essere calcolate le somme a debito o a credito di ciascun coniuge. Le eventuali imposte a saldo o in acconto dovute dal coniuge superstite devono essere dallo stesso tempestivamente versate. Per tali versamenti non si rendono applicabili le sanzioni previste per i casi di tardivo versamento, non sussistendo i presupposti di colpevolezza richiesti dal decreto legislativo n. 472 del 1997. Un eventuale credito a favore del coniuge superstite potra' essere fatto valere dallo stesso nella prima dichiarazione dei redditi utilmente presentata. Si precisa che la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti. Aspettativa senza retribuzione e casi analoghi Per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale relative a lavoratori dipendenti posti in aspettativa senza retribuzione o analoga posizione, nonche' a collaboratori coordinati e continuativi che non percepiscono compensi nel primo mese di effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto d'imposta deve seguire le seguenti modalita' In presenza di un risultato contabile a credito per il contribuente, il sostituto deve effettuare il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti a partire dal mese di luglio. Nel caso in cui l'ammontare risulti insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute nei successivi mesi del medesimo periodo d'imposta. Se alla fine del periodo d'imposta non e' stato possibile effettuare l'intero rimborso, il sostituto deve comunicare all'interessato gli importi residui. In presenza di un risultato contabile a debito, il sostituto deve verificare se prima della fine del periodo d'imposta eroghera' o meno a tali soggetti dei compensi. Se non eroghera' alcun compenso sino alla fine del periodo d'imposta, il sostituto deve comunicare al contribuente l'importo delle somme che lo stesso dovra' versare autonomamente seguendo le modalita' previste per i casi di cessazione in precedenza illustrate. Qualora, invece, corrispondera' a tali soggetti compensi prima del termine del periodo d'imposta, il sostituto dovra' far operare al contribuente la scelta tra il versamento diretto delle somme dovute ovvero la trattenuta nel primo mese utile, con l'applicazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento in ragione mensile. Si ricorda che la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.