Circolare 24 del 15.02.00

MATERIA FISCALE: Servizi doganali

OGGETTO Iva Nuova disciplina del mercato dell'oro. Legge 17 gennaio 2000, n. 7.

TESTO Si riproduce il contenuto della dipartimentale prot. n. 238/V/SD del 7 febbraio 2000 relativa all'argomento in oggetto, gia' anticipata, via fax, alle Direzioni Compartimentali, stante l'urgenza di fornire immediate istruzioni operative in materia: "Sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000 e' stata pubblicata la legge 17 gennaio 2000, n. 7, concernente la nuova disciplina del mercato dell'oro. Detto provvedimento entra in vigore al termine dell'ordinario periodo di vacatio legis (5 febbraio 2000). Come risulta dal titolo stesso della legge, le relative norme sono state emanate anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, con la quale e' stato istituito un regime speciale IVA applicabile all'oro. L'adeguamento del legislatore ai principi comunitari dettati per la specifica disciplina del settore ha comportato, oltre alla definizione del termine "oro" attraverso la distinzione di due tipologie di metallo - oro da investimento e materiale d'oro diverso da quello da investimento - (art. 1), anche la modificazione di alcune disposizioni dettate, in materia di imposta sul valore aggiunto, dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in coerenza con i principi stabiliti dalla cennata direttiva n. 98/80/CE relativamente all'applicabilita' del regime di esenzione dall'imposta, per l'oro da investimento, e di imposizione, per l'oro "industriale" (art. 3). Cio' premesso, tenuto conto che le modifiche normative sopra richiamate interessano anche le operazioni di importazione (art. 3, commi 8, 9, 10, 11), si forniscono le seguenti istruzioni. A) Art. 3, comma 8: Importazione di oro da investimento. Posto che la definizione di tale bene viene fornita, ai fini fiscali, dall'art. 3, comma 3, lett. b) della legge in parola, con il quale e' stato sostituito il numero 11) dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, il comma in esame ha apportato modificazioni alle lettere b) e c) dell'art. 68 del piu' volte citato D.P.R. n. 633 del 1972. Si riporta la vigente formulazione delle lettere modificate: <>. La non assoggettabilita' ad IVA delle importazioni di oro da investimento e', pertanto, subordinata, a partire dalla entrata in vigore della legge, al rilascio di conforme attestazione da rendere, all'atto della importazione del metallo de quo, al fine di attestare la rispondenza, per forma, peso e purezza, dell'oro importato a quello che la norma qualifica come oro da investimento esente, la cui definizione, fornita dal novellato art. 10, n. 11), D.P.R. n. 633 si riporta di seguito: << a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;. b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese d'origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;>>. Di conseguenza, i soggetti passivi che effettuano le operazioni di importazione di oro qualificabile come oro da investimento, per beneficiare del regime di non imposizione previsto dal predetto art. 68, lett. c), D.P.R. n. 633 del 1972, devono allegare, a corredo della dichiarazione doganale, una attestazione resa su propria carta intestata nella quale risulti espressamente indicato il titolo di esenzione alla stregua delle definizioni sopra riportate. B) Art. 3, comma 9: Importazione di oro "industriale" Premesso che in tale definizione sono ricompresi il materiale d'oro (dalla relazione governativa al provvedimento di legge risulta che rientrano in tale tipologia: l'oro greggio, di qualsiasi forma e purezza; l'oro sotto forma di lingotti e placchette la cui purezza - inferiore a 995 millesimi- o peso - non corrispondente a quello utilizzato sui mercati dell'oro - non consente di considerarlo oro da investimento, ovvero, se non in forma di lingotti o placchette, con purezza e peso corrispondente a quello dell'oro da investimento; le monete d'oro diverse da quelle identificate alla lett. b) dell'art. 10, comma 1, n. 11, D.P.R. n. 633 del 1972), nonche' i semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, il comma in esame ha aggiunto all'art. 70, D.P.R. n. 633 del 1972 un ulteriore comma disponendo che: <>. Ai fini della compilazione delle dichiarazioni doganali, la liquidazione dell'IVA deve essere indicata nella casella 47 utilizzando il codice tributo 405 (imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni) e, in negativo, il nuovo codice tributo 407, che deve intendersi inserito nella tabella n. 12, diramata con circolare n. 336 del 30 dicembre 1992, con la seguente denominazione: 407 Imposta sul valore aggiunto non pagata sulle importazioni di beni indicati nell'art. 70, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (materiale d'oro e prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi) e nell'art. 3, comma 10, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, (argento in lingotti o grani), da detrarre dal tributo 405. In deroga, pertanto, ai criteri ordinari di riscossione dell'imposta (art. 70, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972), in luogo del pagamento della stessa all'atto della importazione, i soggetti passivi che effettuano le importazioni in questione assolvono il tributo mediante annotazione, nei modi e nei termini di legge, del documento doganale nel registro delle fatture o dei corrispettivi e in quello degli acquisti. La modalita' in parola comporta, come per le importazioni di oro da investimento illustrate al punto A), la allegazione, da parte di detti soggetti passivi, a corredo della dichiarazione doganale, di una attestazione resa su propria carta intestata nella quale risulti espressamente specificato il titolo per il quale si rende operante la norma invocata. Per quanto attiene alle importazioni temporanee per lavorazione di merci rientranti nella tipologia di oro "industriale" resta ferma la possibilita' del ricorso al regime di perfezionamento attivo, tenuto conto che le importazioni di tali beni risultano ora tutte incluse tra le operazioni assoggettate ad IVA. C) Art. 3, commi 10 e 11: Assimilazioni Si richiama l'attenzione sul contenuto del comma 10 dell'art. 3 della legge in esame, con il quale e' stata introdotta una ipotesi di assimilazione, al regime illustrato al punto B), delle importazioni di argento. In particolare, in virtu' delle norme recate dal predetto comma 10, le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 70, D.P.R. n. 633 del 1972 devono intendersi applicabili, con le modalita' illustrate al punto precedente, anche per <<(...) le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi (...)>>. Si reputa opportuno, infine, segnalare che, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 3 <>. D) Importazioni effettuate da soggetti privati Le disposizioni di cui ai precedenti punti A), B) e C) si rendono applicabili anche per le importazioni dei beni ivi elencati effettuate da soggetti privati, i quali dovranno attestare, per iscritto, la tipologia del bene importato. Tuttavia, in tali ipotesi, fermo restando il regime di non applicabilita' dell'IVA per le importazioni di oro da investimento, nel caso di importazione di oro "industriale" (cfr. punto B) precedente) o di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi (cfr. punto C) precedente), l'imposta sul valore aggiunto va corrisposta in dogana, non rendendosi applicabili le particolari modalita' di assolvimento del tributo previste, per i soggetti passivi, dall'art. 70, u.c., D.P.R. n. 633 del 1972, cosi' come integrato dall'art. 3, comma 9, della legge n. 7 del 2000. Le presenti istruzioni sono anticipate via fax alle Direzioni in indirizzo che sono pregate di curarne la diramazione ai dipendenti Uffici e di segnalare le eventuali difficolta' che dovessero emergere in fase di applicazione delle disposizioni in oggetto.".