Circolare 26 del 18.02.00
MATERIA FISCALE: Servizi doganali
OGGETTO
Procedure di domiciliazione dell'accertamento doganale. Art. 76, lett. c), del
Codice Doganale Comunitario - Reg. (CEE) 2913/92 - Decentramento competenze
per modifiche, integrazioni e sospensione dell'autorizzazione.
TESTO PREMESSA In linea con quanto previsto dalla Direttiva Generale del Ministro per l'azione amministrativa del 1999, in termini di razionalizzazione di procedure e semplificazione di adempimenti, la scrivente, avuto riguardo alla vigente normativa comunitaria in materia di procedure di domiciliazione, di cui ai Regolamenti (CEE) 2913/92 e 2454/93, ed a quanto disciplinato con D.M. 11.12.1992, n. 548, e relativa circolare di applicazione n. 153/93, prot. 756/VIII/SD del 7.5.1993, ritiene che sia opportuno procedere al decentramento di talune competenze in ordine all'emanazione di provvedimenti relativi a modifiche, integrazioni e sospensioni di autorizzazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 6 del citato D.M. 548/92 per i provvedimenti di rilascio, decadenza e revoca delle autorizzazioni medesime (ivi compresi i provvedimenti a seguito di trasformazioni societarie, c.d. "volture"), che rimangono di competenza della Direzione Centrale. Cio' onde poter offrire agli operatori, da un lato, un iter amministrativo per quanto possibile piu' snello, nonche' consentire alle Direzioni delle Circoscrizioni una maggiore autonomia decisionale ed operativa, anche per quanto attiene l'adozione di eventuali provvedimenti cautelativi nel caso di irregolarita'. Premesso quanto sopra, si forniscono le seguenti disposizioni. A - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE A parziale modifica ed integrazione di quanto disposto all'ultimo capoverso della circ. min. 153/93, si dispone che le Direzioni delle Circoscrizioni Doganali territorialmente competenti alla gestione delle autorizzazioni, ricevute le istanze dai soggetti gia' beneficiari ed eseguite le istruttorie di rito secondo le disposizioni vigenti ed i criteri sinora adottati, nell'ipotesi di parere favorevole emettano direttamente il relativo provvedimento di modifica dell'autorizzazione, ovvero provvedano a notificare alla parte motivato provvedimento di diniego, secondo le indicazioni riprese nella successiva Sezione C. Si richiama l'attenzione delle Direzioni circoscrizionali sull'opportunita' di verificare, in occasione della presentazione delle istanze, la eventuale variazione dei legali rappresentanti, onde acquisire, se del caso, le certificazioni previste dalla normativa vigente. Restano ferme, ovviamente, le disposizioni di cui al telex prot. 249/P/VII/SD del 6.2.1995, in ordine alla sussistenza dei presupposti per concedere la modifica e/o l'integrazione. Nel merito di taluni aspetti specifici, si richiamano le precisazioni di cui ai paragrafi sottoelencati, cui le Direzioni delle Circoscrizioni dovranno attenersi nel caso di modifiche e/o integrazioni relative a: . Regimi doganali. . Prodotti. . Luoghi. . Dogana di controllo. . Suggellamento. . Timbro speciale di cui all'Allegato 62 del Reg. (CEE) 2454/93. . Soggetti intermediari. 1. Regimi doganali. - Sono ammessi tutti i regimi doganali, come definiti dal Codice Doganale Comunitario, ferme restando, per i soggetti intermediari, le esclusioni gia' previste dall'art. 8, comma 5, e dall'art. 12, comma 5 del D.M. 548/92 (riprese in parte dalla circ. min. n. 47/94, prot. 657/VIII/SD del 25.2.1994, che modifica, sul punto, quanto precedentemente disciplinato con la circ. min. 153/93 piu' volte citata). - Nel caso di estensione al regime dell'esportazione, il relativo provvedimento conterra' gli opportuni richiami alle modalita' di suggellamento ed all'utilizzo e/o prestampaggio del timbro speciale di cui all'allegato 62 del Reg. (CEE) 2454/93 (cfr. successivi punti 5 e 6). 2. Prodotti. - Rimangono validi i criteri finora seguiti, come individuati nel D.M. 548/92 e nella circolare n. 153/93. - Si riportano, per completezza, le tipologie merceologiche di norma escluse dalla procedura di domiciliazione: . armi e materiali di armamento di cui al D.M. 28.10.1993, pubblicato nel S.O. n. 105 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 276 del 24.11.1993; . stupefacenti e sostanze psicotrope (cfr. Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, D.P.R. 9.10. 1990, n. 309 e successive modifiche); . prodotti radioattivi; . quadri ed oggetti di antiquariato; . esemplari (specimens) di cui al Reg. (CE) n. 2307/97 della Commissione del 18.11.1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee, serie L, n. 325/1 del 27.11.1997), relativo alla Convenzione di Washington; . prodotti soggetti ad accise di cui all'art. 1 del D.L. 30.8.1993, n. 331, come definiti negli artt. 17, 25 (cfr. artt. 21 e 32 del Decreto Legislativo 26.10.1995, n. 504) e 27 del Decreto Legge citato, convertito con Legge 29.10.1993, n. 427 (tali prodotti, tuttavia, sono ammessi, a mente della richiamata circolare 153/93, nei casi di imprese industriali o commerciali abilitate alla produzione o commercio di tali prodotti, o nel caso di soggetto titolare di deposito fiscale). - Per quanto riguarda le imprese industriali, commerciali ed agricole, in particolare, si coglie l'occasione per evidenziare che si ritengono oramai ammissibili anche quei prodotti che pur non facendo parte in senso stretto del ciclo produttivo/commerciale, sono comunque ad esso attinenti in quanto di supporto alla normale attivita' aziendale (es. materiale pubblicitario, forniture d'arredo, ecc.). - Nello spirito della norma di cui all'ultimo periodo dell'art. 6, comma 3, del D.M. 548/92, e' facolta' delle Direzioni delle Circoscrizioni escludere dalle estensioni, con espressa motivazione, determinate merci (per l'insussistenza di specifici requisiti oggettivi, da parte del soggetto beneficiario), come pure prescrivere, per taluni prodotti, l'osservanza di particolari cautele. 1. Luoghi. - Posto che, com'e' noto, le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione hanno validita' nell'ambito della Circoscrizione territorialmente competente in relazione ai luoghi di arrivo e/o partenza delle merci, si ritiene opportuno che nell'ambito della stessa Circoscrizione risulti valida un'unica autorizzazione, anche nel caso in cui diversi luoghi di arrivo e/o partenza facciano capo a diversi uffici doganali di controllo. Ne consegue, pertanto, che le richieste della specie da parte di soggetti gia' beneficiari non verranno piu' inoltrate alla scrivente quali istanze di nuova autorizzazione, bensi' saranno esitate direttamente dalle Direzioni circoscrizionali quali semplici estensioni di autorizzazioni preesistenti. - Nell'ambito delle possibili variazioni concernenti i luoghi di arrivo e partenza delle merci, si sottolinea che costituisce formale modifica dell'autorizzazione anche la dismissione dei luoghi medesimi. - Per quanto concerne la possibilita', per i beneficiari, di utilizzare aree presso scali ferroviari, si fa richiamo ai criteri a suo tempo adottati con telex prot. 5822/VIII del 2.9.1988. - Rimangono valide le disposizioni impartite con telex 1447/VIII/SD del 27.6.1994, in ordine alla regolarita' del titolo giuridico, anche sotto l'aspetto fiscale, in base al quale e' detenuta l'area individuata quale luogo di arrivo e partenza delle merci. 2. Dogana di controllo. - Nell'ambito della competenza di cui all'art. 6 del T.U.L.D., il Direttore della Circoscrizione, in casi particolari e su motivata richiesta del beneficiario, puo' disporre deroghe in ordine all'individuazione dell'ufficio doganale territorialmente preposto all'accertamento ed ai controlli concernenti la procedura. 3. Suggellamento. - Ferma restando la modalita' di suggellamento con i tradizionali piombi, contraddistinti da qualsiasi dicitura, sigla o codice alfanumerico liberamente prescelto dal beneficiario (elementi che dovranno essere riportati nel documento doganale), saranno ovviamente consentiti gli eventuali altri mezzi di suggellamento ritenuti idonei dall'Amministrazione con provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento delle Dogane e delle II.II., come previsto all'art. 4, par. 3, del D.M. 28.1.1994, n. 256. - Per le spedizioni a collettame, oltre all'utilizzo del nastro adesivo, personalizzato ed avente le caratteristiche di cui alla min. prot. 6033 del 30.8.1985, sono ammesse etichette autoadesive, a condizione che le stesse riportino gli elementi identificativi della spedizione, risultino antistrappo, vengano posizionate su ogni lato apribile del collo, rendano evidenti eventuali manomissioni e garantiscano l'impossibilita' di ricondizionamento. - Le Direzioni delle circoscrizioni potranno, in casi particolari, ritenere idonei eventuali altri mezzi di identificazione delle merci, nonche' autorizzare l'esonero dal suggellamento qualora ricorra l'ipotesi contemplata all'art. 7, par. 1, lett. e), del D.M. 548/92. 4. Timbro speciale di cui all'Allegato 62 del Reg. (CEE) 2454/93. - Nei provvedimenti di estensione ai regimi per i quali e' previsto l'espletamento delle formalita' di esportazione, le Direzioni delle Circoscrizioni, qualora non gia' disposto in tal senso (in precedenti estensioni ovvero, dalla scrivente, in sede di autorizzazione iniziale), autorizzeranno l'utilizzo del timbro speciale di cui all'Allegato 62 del Reg. (CEE) 2454/93, nonche' il prestampaggio dello stesso sul formulario unico di esportazione (con la precisazione che il beneficiario dovra' in ogni caso farne successiva richiesta alla competente Direzione Compartimentale). - Si richiamano, in ordine a quanto precede, le indicazioni fornite con min. prot. 5576/P/VII/SD del 21.11.1996. 5. Richiamo alla circ. min. 264/D del 16.11.1998 - Nei provvedimenti di estensione a favore di soggetti intermediari la cui autorizzazione o i successivi provvedimenti di modifica risultino anteriori all'emanazione della circ. min. n. 264/D del 16.11.1998, le Direzioni delle Circoscrizioni faranno esplicito riferimento alle disposizioni della predetta circolare, in ordine all'esercizio dell'istituto della rappresentanza indiretta. B - PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI: RICHIAMO FORMALE; SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE. Premesso che la revoca dell'autorizzazione, com'e' noto, e' ammessa ai sensi dell'art. 6 del DM 548/92, a parere della scrivente e' parimenti ammissibile l'istituto della sospensione, nella misura in cui si configuri in un provvedimento di minore e temporanea portata, rispetto a quello di revoca, che, come tale, tutela l'Amministrazione nei suoi interessi legittimi e non pregiudica il beneficiario con azioni restrittive immediate e definitive. Tale interpretazione appare inquadrabile nel vigente contesto regolamentare comunitario, laddove l'art. 9 del Codice Doganale Comunitario contempla l'ipotesi, quale principio di carattere generale, che una decisione favorevole all'interessato possa essere modificata quando "... non ricorrevano o non ricorrono piu' uno o piu' presupposti per la sua adozione". Cio' posto, pertanto, nell'ottica di una opportuna autonomia territoriale anche nella conduzione del rapporto fiduciario tra beneficiario ed Amministrazione, le Direzioni delle Circoscrizioni competenti, a fronte di accertate irregolarita' nella gestione della procedura domiciliata, valuteranno l'eventuale adozione dei provvedimenti cautelativi del caso, come illustrati nei successivi paragrafi, provvedendo direttamente alla loro emanazione. 1. Richiamo formale. - Nel caso di irregolarita' che, pur non rendendo opportune le restrizioni del beneficio concesso, evidenzino, per entita' o frequenza, comportamenti improntati a leggerezza, imperizia, scarsa o mancata correttezza nella gestione della procedura, le Direzioni delle Circoscrizioni dovranno richiamare formalmente e per iscritto il beneficiario ad una piu' attenta e scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti, non mancando di far presente che nel caso di irregolarita' ulteriori, ovvero nel persistere di situazioni di irregolarita' non rimosse, saranno adottati gli opportuni provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione. 2. Sospensione - Nel caso di gravi irregolarita', inquadrabili nelle ipotesi di cui all'art. 6 del DM 548/92, o per le quali risulti opportuno procedere ad ulteriori riscontri e verifiche "congelando" medio-tempore il rapporto fiduciario, presumibilmente compromesso, tra Autorita' doganale e beneficiario, prima di un'eventuale proposta di revoca le Direzioni delle Circoscrizioni dovranno sospendere l'autorizzazione con apposito provvedimento, nel quale: - verranno precisate le motivazioni, - verranno individuati decorrenza e termine di durata del periodo di sospensione (fino ad un massimo di sei mesi), - verra' evidenziato che entro congruo periodo prima della scadenza del termine, al permanere di situazioni irregolari ovvero al venir meno, in conseguenza delle stesse, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, sara' formulata proposta di revoca alla Direzione Centrale dei Servizi Doganali. - Pare peraltro opportuno sottolineare la necessita' che le motivazioni prese a base del provvedimento di sospensione siano chiaramente e dettagliatamente individuate, anche sotto il profilo dei debiti riferimenti normativi. - Pertanto le Direzioni circoscrizionali: a. invieranno alla scrivente per conoscenza, anticipandola a mezzo fax, copia del provvedimento di sospensione e gli altri atti eventualmente connessi (istruttorie, verbali di accertamento, ecc.); b. provvederanno, in prossimita' della scadenza della sospensione, ad accertare se permangano situazioni di irregolarita' che impediscano il ripristino del rapporto fiduciario con l'Amministrazione, ovvero se il beneficiario si sia conformato agli obblighi che gli derivano dalle disposizioni vigenti; c. provvederanno se del caso, almeno quindici giorni prima della scadenza predetta, a predisporre il ripristino dell'autorizzazione, informandone la scrivente a mezzo fax, o ad inoltrare alla scrivente, sempre anticipandola via fax, formale e circostanziata proposta di revoca, corredata degli eventuali atti istruttori supplementari. C - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI. Nella sezione seguente si riportano, per opportuna uniformita' di indirizzo, talune indicazioni minime di carattere generale, concernenti i provvedimenti di cui alle precedenti Sezioni A e B. 1. Modifiche ed integrazioni. - Il provvedimento sara' inviato alla Societa' richiedente e, per conoscenza, alla scrivente (corredato di copia degli atti istruttori ed eventuali documenti di pertinenza), ed ai seguenti uffici: il Comando Generale della Guardia di Finanza -Ufficio Operazioni (Viale XXI Aprile, 51, 00162 ROMA); il Comando Provinciale della Guardia di Finanza competente per territorio; la Direzione Compartimentale delle Dogane ed II.II. competente per territorio; la Dogana di controllo. 2. Diniego alla concessione di modifiche ed integrazioni. - Il provvedimento sara' notificato alla Societa' richiedente con le modalita' di rito; tra i destinatari per conoscenza dovranno in ogni caso figurare, oltre alla scrivente, la Direzione Compartimentale delle Dogane ed II.II. competente per territorio e la Dogana di controllo. - Nel provvedimento verranno precisate le motivazioni del diniego. - In calce al provvedimento saranno riportati i riferimenti di legge sull'ammissibilita' di ricorso gerarchico alla Direzione Generale delle Dogane ed II.II. ovvero al competente T.A.R.. - L'originale del provvedimento rimarra' agli atti della Circoscrizione. 3. Richiamo formale. - Il provvedimento sara' inviato alla Societa' interessata; tra i destinatari per conoscenza dovranno in ogni caso figurare, oltre alla scrivente, gli stessi gia' elencati al precedente punto 2. 4. Sospensione. - Il provvedimento sara' inviato alla Societa' interessata, con le medesime modalita' di cui al precedente punto 2, nonche', per conoscenza, ai destinatari di cui al precedente punto 1. Comunicazioni di avvenuta rinuncia di parte e proposte di decadenza Le comunicazioni di rinuncia all'autorizzazione da parte dei beneficiari e le proposte di decadenza delle autorizzazioni continueranno ad essere inviate dalle Direzioni Circoscrizionali alla scrivente per gli adempimenti di competenza. Con l'occasione si sottolinea l'esigenza di verificare l'operativita' delle Ditte beneficiarie segnalando quelle che utilizzano solo saltuariamente la procedura di domiciliazione. Le presenti disposizioni entreranno in vigore a partire dall'1.4.2000. Le Direzioni delle Circoscrizioni Doganali vorranno segnalare alla scrivente eventuali difficolta' di applicazione.