Circolare 31 del 25.02.00

MATERIA FISCALE: Accertamento

OGGETTO Decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999 - Annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

TESTO Alle Direzioni Regionali delle Entrate Agli Uffici delle Entrate Agli Uffici delle Imposte Dirette Agli Uffici dell'Imposta sul Valore Aggiunto e, per conoscenza, Al Segretariato Generale Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario Al Comando Generale della Guardia di Finanza Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate All' Ufficio Ispettivo Centrale del Dipartimento delle Entrate Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette Agli Uffici del Registro ---------------------------- 1. Premessa Il decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1999, n. 304, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, da' attuazione al disposto dell'art. 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il quale prevede che possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In particolare, il decreto in oggetto introduce l'obbligo della annotazione separata dei predetti componenti per i contribuenti che esercitano due o piu' attivita' di impresa (per le quali trovano applicazione gli studi di settore) non comprese nello stesso studio di settore, ovvero una o piu' attivita' (per le quali trovano applicazione gli studi di settore) in diverse unita' di produzione o di vendita. L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore amplia la platea dei soggetti nei confronti dei quali possono trovare applicazione gli studi di settore in quanto rimuove, in linea di principio, alcune delle cause di inapplicabilita' degli studi di settore stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi. In particolare, si ricorda che in base a tali decreti gli studi di settore non si applicano: a) nel caso in cui l'esercizio dell'attivita' d'impresa nei settori delle manifatture, dei servizi e del commercio e' svolto, rispettivamente, attraverso l'utilizzo di piu' punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, di piu' punti di produzione ovvero di piu' punti di vendita. Tale causa di inapplicabilita' non si verifica quando la presenza di piu' punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica dell'attivita' esercitata. E' il caso delle attivita' per le quali sono stati approvati o sono in corso di approvazione gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D; b) nel caso di esercizio di due o piu' attivita' d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non prevalenti supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. In riferimento a tali cause di inapplicabilita', e' stato precisato che, qualora sia stata tenuta separata contabilizzazione, per ciascun punto di produzione e/o di vendita ovvero per ciascuna attivita' esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, questi ultimi risultano comunque applicabili. 2. Annotazione separata dei ricavi Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto in oggetto, i contribuenti che esercitano due o piu' attivita' di impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, annotano separatamente i ricavi relativi alle diverse attivita' esercitate ovvero alle diverse unita' produttive o di vendita. Ad esempio, l'imprenditore che esercita attivita' di intermediario del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta (compresa nello studio di settore SG61B) e attivita' di fabbricazione di mobili per cucina (compresa nello studio di settore SD09A) e' tenuto alla annotazione distinta dei ricavi derivanti dall'esercizio delle due attivita'. Analogamente, l'imprenditore che esercita attivita' di commercio al dettaglio di calzature mediante due punti di vendita in Milano e in Roma (o in due punti di vendita nella stessa citta') e' tenuto alla distinta annotazione dei ricavi per ciascun punto di vendita. Con riguardo ai soggetti che esercitano piu' attivita', il predetto obbligo sussiste anche se una o piu' attivita' risultano marginali, in termini di ricavi conseguiti, rispetto ai ricavi complessivamente realizzati con tutte le attivita' esercitate. La sussistenza dell'obbligo prescinde, quindi, dalla verifica del limite percentuale del 20 per cento al quale si fa riferimento solo per determinare se sussiste l'obbligo di annotazione separata per gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Si ricorda che, sulla base di quanto chiarito dalla circolare numero 148/E del 5 luglio 1999, per l'esercizio di attivita' economiche nel settore delle manifatture, l'obbligo di annotazione separata sussiste quando la attivita' e' esercitata attraverso l'utilizzo di piu' punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di piu' punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Non sussiste, invece, qualora l'attivita' sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione e di un punto di vendita in locali anche non contigui a quello di produzione. L'obbligo di annotazione separata non sussiste, invece: a) in caso di "multiattivita'", per le attivita' contraddistinte da codici ISTAT compresi nel medesimo studio di settore. Ad esempio, attivita' di commercio al dettaglio di confezioni per adulti (codice 52.42.1) e di confezioni per bambini e neonati (codice 52.42.2) entrambe comprese nello studio di settore SM05A; b) quando la presenza di piu' punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica dell'attivita' esercitata. E' il caso, ad esempio, delle attivita' per le quali sono stati approvati o sono in corso di approvazione gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D; c) nel caso in cui sussistano obiettive difficolta' nel distinguere i ricavi derivanti dalle diverse attivita' esercitate o quelli realizzati nei diversi luoghi di esercizio dell'attivita'. E' il caso, ad esempio: - delle cessioni di beni in parte acquistati per la rivendita e in parte di propria produzione. In tali fattispecie si e' in presenza di un'unica categoria merceologica (ad esempio pane) con evidenti difficolta' operative nel distinguere all'atto della cessione se trattasi di bene di produzione propria (codice attivita' 15.81.1. - fabbricazione di prodotti di panetteria) o acquistato da terzi (codice attivita' 52.24.1 - commercio al dettaglio di pane); - delle cessioni di prodotti di pasticceria, in parte acquistati da terzi (codice attivita' 52.24.2 - commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi) e in parte di produzione propria (codice attivita' 15.81.1. - fabbricazione di prodotti di panetteria); - delle cessioni di prodotti di maglieria, anche in questo caso prodotti in proprio (codice attivita' 17.60.0) e acquistati per la commercializzazione (codice attivita' 52.42.3); - dei ricavi realizzati dall'imprenditore esercente attivita' di riparazioni meccaniche di autoveicoli (codice attivita' 50.20.1) e attivita' di riparazioni impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (codice attivita' 50.20.3) per il quale risulterebbe estremamente complesso distinguere i ricavi derivanti dalle diverse attivita', considerato che, ad esempio, il costo della mano d'opera e' addebitato al cliente in modo cumulativo; - dell'esercizio di una attivita' in piu' unita' produttive presso le quali vengono svolte fasi diverse della produzione quando risulti complesso, stante l'unicita' del prodotto finale, stabilire l'ammontare dei ricavi riferibili all'una o all'altra unita' produttiva. 3. Annotazione separata degli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore Fermo restando l'obbligo di annotazione separata dei ricavi realizzati nei diversi punti di vendita e di produzione o relativi alle diverse attivita' esercitate, i soggetti che svolgono attivita' per le quali risultano approvati gli studi di settore, annotano separatamente anche gli altri componenti, contabili ed extracontabili, rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore nel caso in cui esercitano: - l'attivita' in piu' luoghi di produzione o vendita; - piu' attivita' non rientranti nel medesimo studio di settore se l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente relativo alle attivita' non prevalenti e' superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo. L'obbligo di annotazione separata dei componenti extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (numero delle giornate retribuite, tipologia della clientela, superfici dei locali, caratteristiche dei beni strumentali, ecc.), deve ritenersi assolto mediante la sola indicazione separata in sede di dichiarazione dei redditi. 3.1 - Esercizio dell'attivita' in piu' luoghi Relativamente ai dati contabili, per il primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione le disposizioni del provvedimento in oggetto, l'obbligo di annotazione separata deve ritenersi assolto mediante la sola indicazione separata in sede di dichiarazione dei redditi. L'art. 1, comma 2, secondo periodo, del provvedimento in esame prevede, infatti, la facolta' di indicazione "a posteriori" dei dati relativi ai diversi punti di produzione o di vendita. Per i soggetti esercenti attivita' comprese negli studi di settore gia' approvati o che saranno approvati entro il 31 marzo 2000 sara', quindi, possibile indicare in sede di UNICO 2001 anche i dati contabili relativi a ciascun luogo di esercizio dell'attivita'. Va, comunque, precisato che l'annotazione separata in corso d'anno o l'indicazione separata in sede di dichiarazione dei redditi riguarda esclusivamente i componenti oggettivamente imputabili a ciascun punto di vendita o di produzione. L'obbligo di annotazione separata non sussiste, cioe', nel caso in cui l'utilizzo dei beni e/o servizi non risulti specificamente riferibile ad uno dei luoghi di svolgimento dell'attivita' ovvero nei casi in cui si determinino complessita' operative non giustificate dall'obiettivo che si intende perseguire. Non vanno, ad esempio, distintamente annotati i beni e servizi a destinazione "promiscua", cioe' comune ai diversi punti di produzione o di vendita. I componenti a destinazione promiscua saranno successivamente ripartiti tra i diversi luoghi di esercizio dell'attivita' con appositi automatismi introdotti nel programma GE.RI.CO. 3.2 - Esercizio di piu' attivita' L'art. 1, comma 3, del decreto in oggetto attiene alle modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da parte dei soggetti esercenti piu' attivita' non rientranti nel medesimo studio di settore. Al riguardo, va innanzitutto precisato che al fine di individuare le diverse attivita' comprese negli studi di settore occorre riferirsi alle attivita' effettivamente esercitate, indipendentemente dalle eventuali mancate o errate comunicazioni agli uffici ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972. I soggetti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi stessi, annotano separatamente i componenti direttamente afferenti ciascuna attivita' e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi se l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente relativo alle attivita' non prevalenti e' superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo. Se l'obbligo della predetta annotazione separata non sussiste con riferimento ai ricavi relativi al periodo d'imposta precedente e risulta, invece, al termine del periodo d'imposta di applicazione dello studio di settore, l'indicazione separata dei componenti deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi. Pertanto i contribuenti che esercitano piu' attivita', non comprese nello stesso studio di settore, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di annotazione separata dei componenti direttamente afferenti ciascuna attivita', confrontano i ricavi del periodo precedente derivanti dalle attivita' non prevalenti con quelli complessivamente conseguiti. Soltanto qualora l'ammontare dei primi risulti superiore al 20 per cento dell'ammontare dei ricavi totali sussiste il predetto obbligo. Ad esempio, per l'anno 2001 il soggetto esercente attivita' di servizi degli istituti di bellezza e attivita' dei servizi dei saloni di parrucchiere che ha conseguito nel 2000 ricavi derivanti dalla prima attivita' pari a 15 milioni e ricavi derivanti dalla seconda attivita' pari a 85 milioni non e' tenuto, dal 1 gennaio 2001, all'obbligo di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (direttamente afferenti alle diverse attivita' esercitate) diversi dai ricavi. Qualora, al termine dell'anno 2001 i ricavi derivanti dall'attivita' prevalente risultino pari a 75 e i ricavi derivanti dall'attivita' secondaria risultino pari a 25 il contribuente e' tenuto all'indicazione separata dei predetti componenti nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2001. Va, altresi', precisato che per il primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione le disposizioni del decreto in oggetto, l'obbligo di separata annotazione dei dati contabili puo' essere assolto con la sola separata indicazione dei predetti componenti in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto per il periodo di imposta precedente non sussisteva l'obbligo di annotazione separata dei ricavi dal quale dipende la possibilita' di verificare l'esistenza della condizione che obbliga alla separata annotazione dei componenti in caso di multiattivita'. E' quindi possibile, in tal caso, indicare "a posteriori", in sede di dichiarazione dei redditi, i dati relativi alle diverse attivita' esercitate. Si osserva, inoltre, che anche in questo caso l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore attiene esclusivamente ai dati oggettivamente imputabili a ciascuna delle diverse attivita' esercitate e sempreche' non sia necessario introdurre procedure contabili troppo complesse rispetto agli obiettivi perseguiti. Pertanto, come per l'esercizio dell'attivita' in piu' punti di produzione o di vendita, la distinta annotazione non riguarda le componenti "promiscue", ossia quelle per le quali non e' possibile individuare una destinazione univoca. Si tratta, come detto, di quelle componenti destinate ad un utilizzo "comune" alle diverse attivita' e, quindi, non specificamente riferibili ad una delle attivita' esercitate. Tale ipotesi e' piuttosto frequente in caso di contemporaneo esercizio di attivita' di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande. Ad esempio nel caso di: - un soggetto che esercita attivita' di bar e caffe' (codice attivita'55.40.1) e attivita' di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (codice attivita' 52.11.4) che, pertanto, non sara' tenuto all'annotazione separata degli acquisti di beni impiegati sia per la somministrazione nel bar che per la commercializzazione; - contemporaneo esercizio delle attivita' di bar e caffe' (codice attivita' 55.40.1), di rosticceria, friggitoria, pizzeria a taglio con somministrazione (codice attivita' 55.30.2) e di ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina (codice attivita'55.30.1) per le quali il contribuente non sara' tenuto all'annotazione separata relativamente agli acquisti di beni impiegati indifferentemente nelle diverse attivita'. Analogamente, l'obbligo di separata annotazione degli acquisti non sussiste nell'ipotesi del soggetto che esercita contemporaneamente attivita' di fabbricazione di ricami (codice attivita' 17.54.6) e attivita' di commercio al dettaglio di ricami (codice attivita' 52.42.4) o, in via piu' generale, puo' essere il caso, sempre a titolo esemplificativo, delle spese sostenute per il personale dipendente, delle spese di pubblicita', di tenuta della contabilita', delle spese telefoniche e di energia elettrica che, in molti casi, sono riferibili all'attivita' complessivamente esercitata e non possono essere, quindi, considerate direttamente afferenti alle diverse attivita' esercitate. I componenti a destinazione promiscua saranno successivamente ripartiti tra le diverse attivita' con automatismi introdotti nel programma GE.RI.CO. Al fine di una piu' agevole verifica della sussistenza dell'obbligo di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dell'applicazione alternativa tra studi di settore e parametri, nella seguente tabella viene riportata una casistica esemplificativa. ------------------------------------------------------------------------------ Percentuale di ricavi derivante da: ------------------------------------------------------------------------------ I attivita' II attivita' III attivita' Attivita' Obbligo Applicabilita' (studio A) (studio A) (studio B) non annotazione studi o compresa separata parametri negli studi ------------------------------------------------------------------------------ Caso 1 70 30 No Studio A Caso 2 60 40 Si Studi A e B Caso 3 85 10 5 No Studio A Caso 4 75 15 10 No Parametri A Caso 5 90 10 No Studio A Caso 6 65 25 10 No Studio A Caso 7 60 20 20 No Studio A ------------------------------------------------------------------------------ Dalle esemplificazioni riportate e' evidente che, in assenza di obbligo di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, il contribuente e' soggetto all'applicazione dei parametri ovvero degli studi di settore, tenuto conto delle cause di inapplicabilita' degli studi stessi previste dai decreti di approvazione. In particolare, nei casi in cui non esiste l'obbligo di annotazione separata perche' sono stati conseguiti ricavi anche relativamente ad attivita' per le quali non risultano approvati gli studi di settore, risultera' comunque applicabile lo studio di settore relativo all'attivita' prevalente per la quale gli studi stessi risultano approvati (come indicato nei casi 3 e 6 della tabella), se le attivita' non prevalenti risultano di ammontare non superiore al 20 per cento. 4. Esercizio di piu' attivita' in piu' punti di produzione o di vendita Nel caso in cui in piu' punti di produzione o vendita vengano svolte piu' attivita' per le quali sono applicabili studi di settore diversi, fermo restando l'obbligo di attenersi alle prescrizioni contenute nel decreto 24 dicembre 1999 solo se per tutte le attivita' dalle quali si conseguono ricavi sono stati approvati gli studi di settore, il contribuente, qualora ricorra tale obbligo, sara' innanzi tutto tenuto alla separata annotazione dei ricavi e degli altri componenti riferibili ai diversi punti di produzione e vendita. All'interno di ciascun punto di produzione e vendita il contribuente annotera' separatamente i ricavi afferenti alle diverse attivita' svolte mentre provvedera' alla distinta annotazione degli altri componenti solo se l'importo dei ricavi relativo alle attivita' non prevalenti conseguito nel periodo d'imposta precedente in quel punto di produzione o vendita e' superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo nel medesimo punto di produzione e vendita. 5. Rilevanza delle annotazioni separate effettuate spontaneamente Nei confronti dei contribuenti che, ancorche' non tenuti alla annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedono, comunque, a porre in essere tale adempimento, non si tiene conto delle cause di inapplicabilita' stabilite nei decreti di approvazione degli studi di settore. Ad esempio, nel caso 4 della tabella riportata al paragrafo 3.2 l'annotazione separata dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle due attivita' esercitate comprese negli studi di settore comporta l'applicazione degli studi di settore A e B e dei parametri relativi alla terza attivita' anziche' l'applicazione dei parametri relativi all'attivita' prevalente compresa nello studio A; sulla base delle medesime considerazioni, nel caso 5 l'annotazione separata dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle due attivita' esercitate comporta l'applicazione degli studi di settore A e B anziche' del solo studio di settore A applicabile in assenza di annotazioni separate. I soggetti "multipunto" e "multiattivita'" hanno anche la facolta' e non l'obbligo di rilevare i cosiddetti passaggi interni nei casi in cui beni e/o servizi imputati ad una attivita' o a un punto di produzione o di vendita vengono utilizzati anche nell'esercizio delle altre attivita' esercitate o degli altri luoghi di svolgimento dell'attivita'. E' il caso, ad esempio, dell'imprenditore esercente attivita' di fabbricazione di prodotti di panetteria e di commercio al dettaglio di prodotti alimentari che commercializza nel proprio negozio anche il pane prodotto direttamente. Le materie prime (farina, lievito) sono imputate all'attivita' di fabbricazione ma il pane prodotto puo' essere trasferito all'attivita' di commercio al dettaglio dando luogo a un ricavo, determinato in base al valore normale, per la prima attivita' e a un costo di pari entita' per l'attivita' di commercio. La rilevazione del passaggio interno puo' avvenire mediante predisposizione di documenti contabili da annotare sui registri IVA dai quali risulti la data del trasferimento, il numero progressivo attribuito al documento, la quantita' e descrizione dei beni trasferiti e il valore dei beni stessi. In sostituzione di tali documenti e' possibile annotare i passaggi interni su apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 633/72. Tale rilevazione consente una piu' corretta applicazione degli studi di settore con riguardo, in particolare, alle fattispecie di esercizio di piu' attivita' caratterizzate da un indice di ricarico significativamente differente tra le diverse attivita'. 6. La decorrenza dell'obbligo di annotazione separata Le disposizioni del decreto 24 dicembre 1999 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 1999. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, tali disposizioni trovano, quindi, applicazione dal periodo d'imposta iniziato il 1 gennaio 2000. In particolare, l'obbligo di annotazione separata dei ricavi e degli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, con le modalita' e i criteri precedentemente descritti, decorre dal 1 gennaio 2000 per i soggetti esercenti le sole attivita' comprese negli studi di settore approvati con decreti 30 marzo 1999. Si precisa che i decreti di approvazione degli studi di settore in corso di emanazione prevedono che l'obbligo di annotazione separata introdotto con il decreto 24 dicembre 1999 decorre, invece, dal 1 maggio 2000 per i contribuenti che esercitano anche una soltanto delle attivita' comprese negli studi di settore in corso di approvazione. Tali contribuenti hanno facolta' di indicare a quale attivita' esercitata o a quale punto di vendita o di produzione debbano essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti il mese di maggio. Qualora tale facolta' non venga esercitata, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti, in sede di dichiarazione dei redditi, applicando ai ricavi complessivamente conseguiti fino al 30 aprile 2000 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1 maggio 2000 per ciascuna attivita' esercitata o per ciascun luogo di svolgimento della stessa. 7. La condizione necessaria per la sussistenza dell'obbligo di annotazione separata Le disposizioni del decreto in esame si applicano a condizione che l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti derivi esclusivamente da attivita' per le quali sono applicabili gli studi di settore (art. 1, comma 4, lett. b). Pertanto, l'obbligo di annotazione separata dei ricavi e degli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sussiste esclusivamente nel caso in cui, in ipotesi di esercizio di piu' attivita', tutte le attivita' esercitate, in uno o piu' punti di produzione o di vendita, risultino comprese in studi di settore gia' approvati. Il predetto obbligo non sussiste, invece, se per una o piu' delle attivita' esercitate non risulta approvato il relativo studio di settore, ancorche' tali ultime attivita' risultino marginali, in termini di ricavi, rispetto all'attivita' prevalente. Ad esempio, non e' tenuto alla predetta annotazione separata il soggetto che esercita le attivita' di riparazioni meccaniche di autoveicoli (codice 50.20.1), riparazione e sostituzione di pneumatici (codice 50.20.4) e soccorso stradale (codice 50.20.5), in considerazione del fatto che per l'attivita' di soccorso stradale non e' stato ancora approvato il relativo studio di settore ed ancorche' i ricavi derivanti da tale attivita' costituiscano una parte esigua dei ricavi complessivamente conseguiti. 8. Modalita' di annotazione separata Per quanto attiene alle concrete modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, il decreto 24 dicembre 1999 non contiene particolari previsioni pertanto i contribuenti interessati possono procedere alla predetta annotazione utilizzando il sistema di memoria ritenuto piu' idoneo (codici causali, registri sezionali, schede extracontabili, ecc.).