Circolare 33 del 06.03.00
MATERIA FISCALE: Canoni e disposizioni demaniali
OGGETTO
Legge n. 488/1999 articolo 4.
TESTO L'articolo 3 comma 99 della legge 662/96, cosi' come sostituito dall'articolo 14 comma 12 della legge 449/1997, aveva previsto, innovando la precedente normativa, la possibilita', per l'Amministrazione finanziaria di alienare beni immobili e diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato, mediante trattativa privata quando il valore non superava i 300 milioni di lire, ovvero, per importi superiori, mediante asta pubblica. Il medesimo articolo aveva contestualmente disciplinato le modalita' di esercizio del diritto di prelazione da parte degli enti locali, stabilendo termini tassativi entro i quali il medesimo doveva esercitarsi. Tali disposizioni per il loro carattere fortemente semplificatorio hanno determinato una indiscussa accelerazione nel processo di dismissione del patrimonio immobiliare statale consentendo di raggiungere negli ultimi due anni obiettivi ragguardevoli, con l'ausilio anche di efficaci e autonomi strumenti di cui l'Amministrazione si e' dotata e compendiati nella circolare n. 172/T. Con la legge n. 488/1999, articolo 4, e' stata ridisegnata, nel breve volgere di tempo, la disciplina in materia di dismissione del patrimonio immobiliare statale e in particolar modo e' stato integralmente sostituito il comma 99. Il testo attuale, che esplichera' i suoi effetti fino alla piena operativita' dell'Agenzia del Demanio, introduce un diverso sistema di dismissione del patrimonio dello Stato, incentrato su programmi da definirsi dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero delle finanze: l'attuazione dei programmi e' demandata al Ministro del tesoro, che vi provvede mediante alienazione ad uno o piu' soggetti intermediari scelti con procedure competitive; mentre e' attribuito al Ministro delle finanze il compito di procedere alla alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari. Ed e' proprio su tale ultima previsione che preme soffermare l'attenzione e fornire istruzioni e chiarimenti agli Uffici. Infatti, a differenza della normativa precedente, quella attuale non reca alcuna disposizione riguardo alle modalita' - asta pubblica e/o trattativa privata - con cui deve procedersi all'alienazione; si prevede tuttavia la possibilita' di derogare alle norme di Contabilita' dello Stato con l'intento ulteriormente di semplificare ed accelerare i procedimenti di dismissione. Emerge, pertanto, la necessita' di definire l'ambito e la portata della deroga per consentire agli Uffici di procedere all'attivita' di vendita. Considerato che la normativa in questione e' destinata ad esercitare i suoi effetti in un arco di tempo limitato e che la materia e' suscettibile di essere modificata da un disegno di legge ordinamentale collegato alla finanziaria 2000 la scrivente ritiene opportuno che i provvedimenti di alienazione continuino ad essere effettuati secondo le disposizioni impartite con circolare n. 172/T. Cio' trova suo fondamento logico giuridico nel fatto che il sistema di individuazione del contraente ivi prefigurato risponde pienamente ai principi di legalita', imparzialita', trasparenza e pubblicita', principi fondamentali nell'ordinamento giuridico, nonche' soddisfa i criteri di efficienza, economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa. Nel rispetto di tali principi ed in conformita' ai suddetti criteri si ritiene, in sostanza, di poter mantenere il ricorso alla trattativa privata nelle forme e con le modalita' gia' indicate nella citata circolare quando il valore di stima dei beni immobili non superi i 300 milioni di lire, e di far luogo alla vendita tramite asta pubblica, quando il valore di stima superi tale importo. Del pari si ritiene opportuno mantenere la possibilita' della trattativa privata, da esplicarsi con le modalita' di cui alla circolare n. 172/T, qualora l'asta pubblica vada deserta. Per quanto riguarda le procedure inerenti l'espletamento dell'asta pubblica, si ritiene che, sulla base della facolta' espressamente riconosciuta dalla legge, possa derogarsi, in via generale, all'obbligo di far luogo alla pubblicazione del bando di gara (art. 66 Regolamento di Contabilita' Generale dello Stato) sul Foglio Annunzi Legali della provincia in cui avra' luogo l'asta. Invece la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (sedici giorni prima del giorno fissato per l'incanto), avra' luogo quando il prezzo base d'asta supera lire un miliardo. Le modifiche suddette sono apportate nell'ottica di uno snellimento delle procedure e nella considerazione della scarsa efficacia di tali forme di pubblicita', che viceversa nei fatti risultano economicamente onerose e proceduralmente macchinose. L'esigenza della pubblicita' viene in effetti ampiamente soddisfatta dalle modalita' gia' indicate nella richiamata circolare n. 172/T (Internet, giornali locali, agenzie, uffici pubblici), che devono essere potenziate sia attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando di gara su un quotidiano nazionale, sia mediante affissione dei bandi di gara nelle immediate vicinanze del luogo ove e' ubicato l'immobile da alienare, nonche' mediante qualsiasi altro mezzo che si ritenga opportuno. Si evidenzia che nell'estratto del bando di gara da pubblicarsi sul quotidiano nazionale, dovra' espressamente essere previsto che ogni ulteriore piu' dettagliata informazione potra' essere assunta anche consultando il sito Internet: "demanio. finanze. it.". In ogni caso tutte le forme di pubblicita' adottate devono essere espressamente menzionate nel verbale di aggiudicazione. Resta inoltre fermo l'obbligo di pubblicazione del bando nell'albo del Comune ove e' situato il bene nonche', ove l'Ufficio lo ritenga opportuno, dei Comuni viciniori. Sempre in tema di asta pubblica si dispone che, alla luce della soppressione della fase di approvazione, gli Uffici, decorsi i termini per l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli Enti locali senza che il diritto medesimo sia stato fatto valere, invitino i soggetti aggiudicatari a corrispondere i prezzo di vendita entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso di trattativa privata, ferme restando le procedure previste nella richiamata circolare n. 172/T, per ovviare agli inconvenienti piu' volte verificatisi derivanti dalla mancata stipula del contratto da parte del migliore offerente, viene modificato il modulo di domanda gia' predisposto dall'Amministrazione in allegato alla circolare predetta, mediante apposita integrazione che prevede l'impegno dell'interessato, qualora la propria offerta sia risultata la migliore, a versare all'Erario un importo pari al 10% del prezzo offerto nel caso in cui non partecipi alla stipula del contratto alla data fissata dall'Ufficio (vedi allegato). Va infine chiarito che per quanto concerne il diritto di prelazione previsto dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 662/1996, in favore degli Enti locali territoriali (comuni, province e regioni), la cui vigenza e' mantenuta stante la formulazione del nuovo comma 99, si pone il problema di individuare, per quanto concerne le vendite singole poste in essere dall'Amministrazione finanziaria, le modalita' di esercizio. Anche in tal caso appare utile e opportuno mutuare le modalita' gia' previste dalla legge n. 449/1997, articolo 14, comma 12, ora sostituito dalla legge n. 488/1999, in base alle quali sia nel caso di trattativa privata che in quello dell'asta pubblica, gli Enti locali territoriali devono esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio del Territorio. Va altresi' precisato che in analogia a quanto previsto dall'articolo 4, comma 11, della legge in esame, la priorita' per l'esercizio del diritto di prelazione e' attribuita ai comuni quindi alle province e quindi alle regioni. Nel richiamare le disposizioni gia' impartite nella recente lettera n. 3422 del 18 gennaio 2000, si fa riserva di ulteriori disposizioni per quanto riguarda espressamente la dismissione del patrimonio destinato ad uso abitativo secondo le previsioni contenute nel comma 14, dell'articolo 4 della legge n. 488/1999. Infine, si attribuiscono secondo l'allegato prospetto, a ciascuna Direzione Compartimentale gli obiettivi di vendita riferiti all'anno in corso, sulla base dell'obiettivo generale assegnato dall'Onorevole Signor Ministro nella direttiva riferita all'anno 2000. Si invitano pertanto, codeste Direzioni Compartimentali, a voler divulgare con la massima sollecitudine il contenuto della presente ai propri dipendenti Uffici, avendo cura di attenersi in maniera scrupolosa alle indicazioni in essa riportate. La presente circolare e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.