Circolare 46 del 10.03.00
MATERIA FISCALE: IRAP
OGGETTO
IRAP - Articolo 16, comma 2, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
TESTO Alle Direzioni Regionali delle Entrate Alle Segreterie delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali Alla Segreteria della Commissione Tributaria Centrale ---------------------------------- In considerazione delle modifiche al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, apportate dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 (previsione dell'assoggettamento delle Amministrazioni pubbliche ad un'unica aliquota, nella misura dell'8,5%, a decorrere dal 1 gennaio 2000), e' stato chiesto di conoscere quale aliquota IRAP debba essere applicata ai compensi fissi e variabili, spettanti ai componenti delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali per l'attivita' svolta nel 1999, che verranno erogati nel corso dell'anno 2000, dopo l'emanazione del decreto interministeriale che ne determina l'ammontare. In sostanza, e' stato chiesto se, nella fattispecie considerata, debba applicarsi il criterio di cassa ovvero di competenza, in funzione soprattutto della differente aliquota da utilizzare a seconda del caso. A riguardo si osserva che per i soggetti passivi dell'IRAP delineati dall'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il valore della produzione netta, su cui calcolare l'imposta, e' costituito, tra l'altro, dall'ammontare dei redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 10-bis del citato d.lgs. n. 446 del 1997. Concorrono, quindi, a formare la base imponibile, secondo il sistema c.d. "retributivo", i compensi spettanti ai membri delle Commissioni Tributarie, in quanto costituiscono, come e' noto, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera f) del TUIR. Cio' premesso, si fa presente che, in via generale, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dovuta dalle Amministrazioni pubbliche rileva il momento della corresponsione dei compensi, in ossequio al principio di cassa. In proposito si ricordano i chiarimenti forniti con la circolare n. 99/E del 16 aprile 1998, la quale, nel dirimere le "perplessita' circa l'applicazione del criterio di cassa ovvero di competenza per la corretta determinazione della base imponibile su cui applicare le aliquote d'imposta previste dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997", ha confermato quello di cassa. Tale circolare ha, per altro, richiamato la precedente circolare n. 97/E del 9 aprile 1998 laddove viene specificato che la base imponibile e' costituita dalle retribuzioni erogate (termine questo che nell'ordinamento tributario e' sempre stato utilizzato per intendere il criterio di cassa). La circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999 ha precisato che le Amministrazioni pubbliche "versano l'acconto mensilmente... in un importo pari a quello risultante dall'applicazione dell'imposta prevista nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente". In conclusione, tenendo conto delle modifiche all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, operate dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 con decorrenza dal 1 gennaio 2000, i compensi spettanti ai componenti delle Commissioni Tributarie per l'anno 1999, ma erogati nell'anno 2000, andranno assoggettati ad IRAP col criterio di cassa e con l'aliquota dell'8,5%.