Circolare 48 del 15.03.00

MATERIA FISCALE: Giochi e lotterie

OGGETTO Spettacoli e giuochi Soluzione di quesiti in materia di gestione delle scommesse e di applicazione dell'imposta unica di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n.504.

TESTO Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate Alle Direzioni Regionali delle Entrate Agli Uffici delle Entrate Agli Uffici IVA e, per conoscenza, Al Segretariato Generale Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario Al Comando Generale della Guardia di finanza Ufficio Operazioni Alla Guardia di Finanza - Comando Nucleo Speciale Servizi Extratributari Al Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale Affari Generali Servizio Polizia Amministrativa e Sociale Al Ministero per le politiche agricole e forestali All' UNIRE Al CONI Allo SNAI Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche Alla SNAI Servizi srl Alla SPATI srl Alla TOTO 2000 srl Alla ARISTON SERVIZI srl Alla FEDERIPPODROMI Alla SOGEI s.p.a. Al Sindacato Nazionale Allibratori -------------------------- 1. PREMESSA Come e' noto, a seguito delle disposizioni recate dal decreto interministeriale 21 dicembre 1999, pubblicato nella G.U. n. 300 del 23 dicembre 1999 e in base ad apposite convenzioni, sono state rinnovate le concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, attribuite dall'UNIRE- Unione nazionale per l'incremento delle razze equine. A seguito di approvazione con decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1999, del piano di potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse ippiche sono state assegnate nuove concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale e a quota fissa. Dal 1 gennaio 2000 e' stato attivato definitivamente il totalizzatore nazionale gestito dall'Anagrafe Tributaria per conto del Ministero delle finanze. In conseguenza del mutato quadro normativo ed operativo, sono pervenuti alla scrivente numerosi quesiti in merito alla corretta osservanza dei predetti provvedimenti e, piu' in generale, in relazione all'interpretazione della normativa concernente l'esercizio delle scommesse ed al relativo regime tributario. Con la presente circolare si forniscono i seguenti chiarimenti, al fine di assicurare uniformita' di indirizzo nell'applicazione delle vigenti disposizioni di legge. 2. LA GARANZIA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA In ordine all'obbligo di prestare, a norma degli articoli 19 del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 e 14 del D.M. 2 giugno 1998, n. 174, idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta unica di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, e' stato chiesto di conoscere: a) a quale Ufficio occorra intestare la garanzia in parola. L'art. 18 del citato D.P.R. n. 169 del 1998 dispone che competente per l'accertamento dell'imposta unica e' l'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si svolge l'attivita' di accettazione delle scommesse relative alle corse dei cavalli. Fino all'entrata in funzione dell'Ufficio delle entrate e' competente l'Ufficio IVA. Il successivo art. 19 aggiunge che i soggetti passivi del tributo presentano all'ufficio competente la dichiarazione d'inizio di attivita' e prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta. Dal disposto normativo sopra richiamato si evince che competente a tutti gli effetti dell'applicazione del tributo, compresa l'eventuale escussione della garanzia, e' l'Ufficio IVA o quello delle entrate, se istituito, nella cui circoscrizione l'agenzia esercita attivita' e non quello nel cui ambito territoriale vi sia il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; b) se la presentazione della dichiarazione d'inizio attivita' deve essere precedente o successiva al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 88 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Dalla circolare ministeriale 25 giugno 1998, n. 167/E, dal modello di dichiarazione di inizio attivita' allegato alla circolare ministeriale n. 183 del 3 settembre 1999 e da quello approvato con D.M. 3 settembre 1999 si desume che dopo la presentazione in duplice copia della dichiarazione all'ufficio, quest'ultimo, a comprova dell'avvenuta presentazione, restituisce un esemplare della dichiarazione debitamente vistato e datato per la successiva esibizione all'autorita' di Pubblica Sicurezza. Quindi la presentazione della dichiarazione d'inizio attivita' deve precedere il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza sopra menzionata. c) se la garanzia debba essere presentata all'Ufficio contestualmente alla dichiarazione di inizio attivita' o entro termini diversi. Dal disposto degli articoli 19 del D.P.R. n. 169 del 1998 e 14 del D.M. 2 giugno 1998 n. 174 risulta che i concessionari per l'esercizio delle scommesse prima dell'inizio dell'attivita' presentano la dichiarazione d'inizio di attivita' all'Ufficio competente e contemporaneamente prestano la garanzia in discorso; d) se eventuali garanzie rinnovabili annualmente gia' esibite agli Uffici IVA da concessionari gia' operanti prima del 1 gennaio 2000 possano essere rinnovate oppure occorra prestare nuove garanzie con decorrenza dalla stessa data. Si consente il rinnovo delle garanzie gia' stipulate, purche' siano intestate agli Uffici IVA, non sussistendo validi motivi per imporre la produzione di nuove garanzie; e) se il soggetto titolare di una pluralita' di concessioni per la raccolta di scommesse ippiche e/o sportive debba prestare una garanzia per ciascuna concessione o una sola garanzia, intendendosi l'obbligo riferito al soggetto concessionario, indipendentemente dal numero e dalla tipologia di concessione. Dal vigente sistema normativo si evince che debba essere prestata una garanzia per ogni concessione, essendo la garanzia medesima preordinata ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta ed adeguata al valore medio del debito d'imposta di una sola concessione (50 milioni di lire). Diversamente opinando si creerebbe una sperequazione tra soggetti titolari di una sola concessione e soggetti titolari di piu' concessioni che sarebbero tenuti indistintamente al versamento dello stesso importo; f) se, in caso di garanzia resa mediante polizza cauzionale o fideiussione bancaria, sia necessario che la sottoscrizione del funzionario delegato alla stipula sia autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale abilitato. Non si ritiene necessaria l'autentica formale della firma del funzionario delegato, essendo sufficiente a tal fine l'invio agli uffici competenti dell'elenco degli organi abilitati alla sottoscrizione e dello specimen della firma degli stessi, da parte delle imprese autorizzate al rilascio della garanzia. Resta ferma, naturalmente, la possibilita' degli uffici medesimi di chiedere, anche telefonicamente, al fideiussore la conferma del rilascio della garanzia, in caso di dubbi circa l'autenticita' della stessa. 3. SCOMMESSE IPPICHE. SCOMMESSE SPORTIVE ORGANIZZATE DAL CONI. Molti concessionari, a causa delle difficolta' tecniche incontrate per l'inizio dell'attivita', non sono stati in condizione di procedere all'apertura dei locali adibiti alla raccolta del gioco nel termine previsto, per cui hanno chiesto di essere autorizzati a dilazionare l'inizio stesso dell'attivita'. Al riguardo, ad integrazione di quanto disposto con telegramma prot. III/7/216011/99 del 24 dicembre 1999, si autorizza in via generale la predetta chiusura, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla scrivente. Tale sospensione dell'attivita' deve avvenire, beninteso, entro i limiti temporali stabiliti dall'articolo 3, comma 1, lett. f) della convenzione per l'affidamento della raccolta delle scommesse ippiche allegata al decreto interministeriale 20 aprile 1999, nonche' dall'art. 3 della convenzione tipo per l'esercizio delle scommesse sportive approvata con D.M. 7 aprile 1999, senza pregiudizio per il computo del cosiddetto minimo garantito previsto rispettivamente dagli articoli 5 e 16 delle medesime convenzioni. I soggetti che, decorso il periodo suindicato, non abbiano attivato la regolare accettazione delle giocate per comprovati motivi tecnici o per obiettive e particolari situazioni di forza maggiore o sopravvenuta impossibilita', indipendenti dalla loro volonta', sono invitati, ad assumere tutte le necessarie iniziative per il ripristino dell'attivita', motivando e documentando alla scrivente e al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali le ragioni del mancato avvio. Sono stati chiesti chiarimenti in merito all'ammissibilita' dell'installazione di apparecchi da divertimento e intrattenimento (cosiddetti videogiochi) all'interno di agenzie di scommesse sportive, nella parte riservata al pubblico. Si ritiene che tale facolta' sia preclusa dal dettato dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 che, limitatamente alle scommesse sportive, subordina il rilascio della concessione alla condizione che nei locali destinati all'accettazione delle scommesse medesime non venga svolta altra attivita'. Analogo divieto e' contenuto nella convenzione-tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche, allegata al decreto interministeriale 20 aprile 1999 che, all'articolo 3, comma 2, vieta al concessionario di svolgere o far svolgere nell'agenzia attivita' diverse dall'esercizio e dall'accettazione di scommesse ippiche o sportive. E' stato anche chiesto di conoscere quali sono le modalita' di calcolo del termine previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.M. 2 giugno 1998, n. 174 e dall'articolo 10 del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 per la riscossione della vincita. Si ritiene che, nella specie, sia applicabile il disposto dell'articolo 2963 del codice civile. 4. SCOMMESSE DIVERSE DA QUELLE SULLE CORSE DEI CAVALLI E DA QUELLE SULLE COMPETIZIONI SPORTIVE RISERVATE AL CONI. Alcuni concessionari di scommesse ippiche e sportive hanno chiesto se siano legittimati, e, nell'affermativa, con quali modalita', ad accettare scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sugli eventi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI. A tale riguardo si rileva che dal contesto normativo dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 si ricava testualmente che l'accettazione delle scommesse in questione e' consentita ai concessionari per l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa, previste dal D.P.R. n. 169 del 1998, cioe' quelle ippiche e dal D.M. n. 174 del 1998, cioe' quelle sportive riservate al CONI, fatta salva la facolta' del Ministero delle finanze di attribuire nuove concessioni. L'unico limite e' quello di produrre la dichiarazione d'inizio di attivita' conforme al modello approvato con D.M. 3 settembre 1999, senza prestare un'ulteriore cauzione per l'assolvimento dell'imposta unica. Infatti, per tali assuntori di scommesse, l'articolo 3 del D.M. 2 agosto 1999, n. 278, nel rinviare alle disposizioni del D.M. n. 174 del 1998 per definire le modalita' dell'esercizio delle scommesse, non cita l'articolo 14 che disciplina appunto, tra l'altro, la presentazione della garanzia in riferimento. Nello stesso ordine di idee e' la circolare ministeriale 3 settembre 1999, n. 183 che al paragrafo 1) dichiara che i soggetti cui e' riservata la raccolta delle nuove scommesse previste dal titolo I del predetto D.M. n. 278 del 1999, sono gli stessi concessionari cui e' riservata l'accettazione delle scommesse sportive ed ippiche disciplinate dai citati regolamenti approvati con D.M. n. 174 e n. 169 del 1998, mentre al paragrafo 2), nel chiarire gli adempimenti dei soggetti passivi, non fa cenno all'obbligo di prestare la garanzia in discorso. 5. GLI ADEMPIMENTI DEGLI ALLIBRATORI. In forza del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1999 le convenzioni in atto relative all'esercizio delle scommesse a quota fissa da parte degli allibratori all'interno degli ippodromi restano in vigore fino al rinnovo dei rapporti concessori previsti dall'articolo 25 del D.P.R. n. 169 del 1998. Detti operatori hanno chiesto fin da ora di posticipare l'inizio della emissione telematica in tempo reale delle scommesse di tre mesi rispetto alla nuova concessione, considerati i tempi tecnici occorrenti per la predisposizione dei programmi dei sistemi in conformita' alle nuove disposizioni regolamentari e convenzionali e per le relative prove tecniche di funzionamento. In relazione a quanto richiesto, si fa presente che un'eventuale differimento della rilevazione informatica delle giocate sara' preso in esame all'atto dell'attribuzione delle nuove concessioni. Nelle more dell'emanazione dei predetti atti amministrativi si conferma l'applicazione delle disposizioni impartite con la circolare ministeriale n. 51/E del 26 febbraio 1999 relativamente agli adempimenti dei soggetti che non si avvalgono di sistemi informatici. 6. L'ACCETTAZIONE DELLE SCOMMESSE ALL'INTERNO DEGLI IPPODROMI. Sono stati chiesti chiarimenti anche in merito alle modalita' di accettazione delle scommesse all'interno degli ippodromi. Al riguardo, in base alla vigente normativa, non puo' che osservarsi quanto segue. L'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 169 del 1998 riserva ai titolari degli ippodromi l'esercizio delle scommesse presso gli sportelli all'interno degli ippodromi stessi, intendendo per sportelli i terminali degli ippodromi collegati in passato con il totalizzatore del campo ed oggi collegati con il totalizzatore nazionale attraverso un concentratore ubicato in ciascun ippodromo, mentre il successivo articolo 6, comma 1, lett. a) consente presso gli sportelli degli ippodromi solamente la raccolta delle scommesse relative alle corse che ivi si svolgono. L'articolo 2, comma 9, dello stesso D.P.R. n. 169 del 1998 consente ai titolari degli ippodromi di ottenere la concessione di agenzie esclusivamente all'interno degli stessi sulla base del provvedimento richiamato in via generale dallo stesso articolo 2, comma 1. L'unica limitazione, quindi, riguarda la localizzazione dell'esercizio, non i diritti nascenti dall'atto di concessione o l'oggetto della scommessa, per cui presso le agenzie del campo possono essere effettuate scommesse sia sulle corse che si svolgono nell'ippodromo ove sono situate le agenzie medesime, sia sulle corse espletate negli altri ippodromi. Tale conclusione, peraltro, trova riscontro nella circolare ministeriale n. 102/E del 4 maggio 1999: Resta fermo, naturalmente, il divieto di accettare scommesse a quota fissa presso le agenzie e gli sportelli degli ippodromi previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 169. Si ritiene, tuttavia, che tale tipologia di scommesse possa essere accettata dal titolare dell'agenzia allocata all'interno dell'ippodromo nei giorni in cui non siano presenti gli allibratori e, comunque, in tutti gli altri giorni in cui non si svolgano corse nell'ippodromo. Applicando, infatti, il predetto divieto anche nei giorni di assenza di corse si renderebbe piu' gravosa la posizione del concessionario soprattutto agli effetti dell'osservanza degli obblighi assunti in riferimento al minimo garantito, oltre a pregiudicare il volume del gioco ed il conseguente gettito erariale ed il prelievo a favore dell'UNIRE. Si ritiene altresi' che la raccolta delle scommesse a quota fissa puo' essere effettuata presso le agenzie che abbiano sede presso un ippodromo, purche' siffatte scommesse abbiano ad oggetto esclusivamente le corse che si svolgono presso ippodromi diversi da quelli ove le scommesse vengono effettuate. Tale interpretazione peraltro trova riscontro nella nota ministeriale n. III/7/44470/99 del 16 marzo 1999. Le conclusioni sopra esposte sono state condivise, per quanto di competenza, dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e dall'UNIRE. Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.