Circolare 62 del 30.03.00
MATERIA FISCALE: Registro
OGGETTO
Art. 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conferimenti societari.
Chiarimenti.
TESTO Alle Direzioni Regionali delle Entrate Agli Uffici delle Entrate Agli Uffici del Registro e, p.c., Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate Al Segretariato Generale LORO SEDI Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario ROMA Al Comando Generale della Guardia di Finanza ROMA Al Consiglio di Stato ROMA All'Avvocatura Generale dello Stato ROMA Al Consiglio Nazionale del Notariato ROMA Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ROMA Al Consiglio Nazionale Forense ROMA Al Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali ROMA All'Associazione fra le Societa' Italiane per Azioni ROMA Alla Confederazione Generale della Agricoltura Italiana ROMA Alla Confederazione Italiana Agricoltori ROMA Alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti ROMA All'Associazione Bancaria Italiana ROMA ------------------------------- Come e' noto, l'art. 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha radicalmente innovato il regime fiscale dei conferimenti societari intervenendo sul testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In particolare, e' stato modificato l'art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al suddetto testo unico nella parte in cui prevedeva il pagamento dell'imposta di registro con aliquota proporzionale dell'1 per cento per il conferimento di beni diversi dagli immobili e da quelli di cui all'art. 7 della stessa tariffa. Attualmente, pertanto, i conferimenti di beni immobili continuano a scontare l'imposta proporzionale nelle diverse misure previste, in relazione alla natura dei beni conferiti, dall'art. 4 della tariffa allegata al testo unico dell'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131 del 1986; i conferimenti di aziende o complessi aziendali, di denaro e beni mobili diversi dalle unita' da diporto scontano, invece, l'imposta fissa di registro di lire 250.000; per le unita' da diporto l'imposta in misura fissa e' quella stabilita dall'art. 7 della succitata tariffa. Naturalmente, per conferimenti si intendono non solo quelli effettuati in occasione della costituzione di societa', ma anche quelli che danno luogo ad aumenti del capitale sociale. Conseguentemente alle modifiche sopra ricordate, il citato art. 10 della l. 488 del 1999 ha abrogato il comma tre dell'art. 19 del testo unico dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 1986 il quale prevedeva che la denuncia relativa agli aumenti di capitale a pagamento di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata (il riferimento e' al comma sei dell'art. 27 dello stesso testo unico, anch'esso abrogato dalle disposizioni in commento) dovesse essere presentata, per le quantita' sottoscritte fino al decorso di un trimestre dalla delibera, entro 20 giorni dalla scadenza del trimestre ed entro 20 giorni dal decorso di ogni successivo trimestre per quelle sottoscritte in tali periodi (cfr. a tale proposito la circolare n. 66 del 18 ottobre 1986). Ai sensi dell'art. 71, comma 3, della citata l. n. 488 del 1999, nella circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999 e' stato specificato che le modifiche introdotte al testo unico dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 1986 dall'art. 10 in commento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000 e quindi agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate a partire da tale data nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dal 1 gennaio 2000. Tuttavia, il comma due dell'art. 10 in esame stabilisce espressamente che "per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data". La norma che prevede un regime fiscale piu' favorevole, dunque, ha una efficacia parzialmente retroattiva e si applica a condizione che gli aumenti di capitale, in qualunque tempo deliberati, siano stati sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999. Va da se' che se la sottoscrizione e' stata effettuata prima del trimestre in corso al 31 dicembre 1999 continuera' ad applicarsi la normativa precedentemente in vigore; piu' precisamente, sono assoggettati al regime introdotto dalla legge n. 488 del 1999 tutti gli aumenti di capitale sottoscritti a partire dal 1 ottobre 1999. In relazione a tali aumenti, pertanto, come precisato anche nella circolare n. 247/E del 1999 gia' citata, non deve piu' essere eseguito nessun adempimento ed in particolare non deve essere presentata la denuncia di cui all'abrogato art. 19, comma tre. Il comma due dell'art. 10 (cosi' come l'art. 19, comma tre, in esso richiamato), con riferimento alla decorrenza, usa la locuzione "aumenti di capitale" e questo ha fatto sorgere il dubbio circa l'applicabilita' delle nuove disposizioni anche ai versamenti in conto capitale o a fondo perduto effettuati nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999. Considerato che la nota I all'art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/86 - anch'essa abrogata dall'art. 10 della l. n. 488 del 1999 - assimilava tali versamenti ai conferimenti, stabilendo che "in tal caso l'imposta si applica in base a denuncia dei versamenti fatti in ciascun trimestre da presentarsi dalla societa' o ente entro i primi venti giorni del mese successivo", possono ritenersi superabili le rappresentate perplessita': l'assimilazione, gia' valida anche per quanto riguarda le modalita' di denuncia, porta ad affermare l'applicabilita' del regime precedentemente precisato con riferimento agli aumenti di capitale anche ai versamenti in conto capitale o a fondo perduto effettuati nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999. Un chiarimento sembra opportuno in relazione agli atti soggetti ad omologazione ed in particolare a quelli recanti conferimenti stipulati entro il 31 dicembre 1999 ma omologati dopo il 1 gennaio 2000. A tale proposito giova ricordare che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 e dell'art. 27 del piu' volte citato testo unico dell'imposta di registro, per tali atti il termine di venti giorni per la registrazione decorre dal giorno in cui il soggetto tenuto a chiedere la registrazione ha avuto notizia del provvedimento di omologazione e l'imposta applicabile e' quella vigente a tale momento. I suddetti atti, inoltre, se presentati per la registrazione prima che sia intervenuta l'omologazione, devono essere assoggettati all'imposta di registro in misura fissa qualunque sia il loro contenuto in quanto gli stessi non sono idonei a produrre alcun effetto. Da quanto sopra precisato consegue che le disposizioni di cui all'art. 10 della l. n. 488 del 1999 si applicano anche agli atti formati (ed eventualmente registrati) entro il 31 dicembre 1999 ma omologati dopo tale data. L'art. 10 della l. n. 488 del 1999 piu' volte richiamato ha anche sostituito l'art. 50 del testo unico dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 1986 per adeguare le disposizioni riguardanti la base imponibile al nuovo regime previsto per i conferimenti societari; infatti, considerato che per i conferimenti effettuati in contanti o con l'apporto di beni mobili e' ormai prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa, il nuovo testo dell'art. 50 individua la base imponibile solo per i conferimenti di beni immobili o diritti reali immobiliari. In proposito si rimanda a quanto gia' precisato nella circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.