Circolare 1 del 03.01.01

MATERIA FISCALE: Iva Irpef Irpeg Accertamento Registro Bollo Invim IRAP

OGGETTO Legge 23 dicembre 2000, n 388 (Finanziaria 2001). Primi chiarimenti.

TESTO I N D I C E 1 IMPOSTE SUI REDDITI 1.1 Art. 2 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni 1.1.1 Scaglioni di reddito, aliquote, detrazioni 1.1.2 Detrazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio 1.1.3 Detrazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero di fabbricati rurali 1.1.4 Comunicazione relativa agli interventi di recupero 1.1.5 Deduzione in favore di cooperative edilizie 1.1.6 Abrogazione art. 6, commi 9, 10 e 11 della legge 488 del 1999 1.1.7 Crediti a favore dei sostituti d'imposta. Compensazione 1.2 Art. 3 - Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonche' di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero 1.2.1 Pensioni ed assegni di fonte estera 1.2.2 Redditi di lavoro dipendente prestato all'estero 1.3 Art. 4 - Riduzione dell'aliquota IRPEG 1.4 Art. 6 - Disposizioni in materia di tassazione del reddito d'impresa 1.4.1 Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi. 1.4.2 Disposizioni a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante 1.4.3 Modifiche alla disciplina della DIT 1.4.4 Riclassificazione degli ammortamenti anticipati 1.4.5 Disposizioni per le imprese agricole 1.4.6 Agevolazioni per gli investimenti ambientali 1.4.7 Disposizioni per le societa' cooperative 1.4.8 Modifiche inerenti l'"agevolazione Visco" di cui all'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133. 1.5 Art. 7 - Incentivi per l'incremento dell'occupazione 1.5.1 Soggetti beneficiari 1.5.2 Determinazione del credito d'imposta 1.5.3 Condizioni di applicabilita' del credito d'imposta 1.5.4 Ulteriore agevolazione 1.5.5 Modalita' di utilizzo 1.5.6 Irrilevanza del credito d'imposta ai fini della formazione del reddito imponibile 1.5.7 Accertamento di violazioni non formali e revoca del credito d'imposta. 1.6 Art. 8 - Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate 1.6.1 Soggetti beneficiari 1.6.2 Decorrenza 1.6.3 Misura dell'agevolazione 1.6.4 Oggetto dell'agevolazione 1.6.5 Utilizzo del credito d'imposta 1.6.6 Decadenza dai benefici 1.6.7 Controlli 1.7 Art. 9 - Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale 1.7.1 L'imposizione separata per l'imprenditore individuale 1.7.2 Determinazione dell'imposta 1.7.3 Il prelevamento dell'utile da parte dell'imprenditore 1.7.4 I prelievi a titolo di acconto di utili del periodo d'imposta in corso. 1.7.5 Imprese familiari 1.7.6 Accertamento 1.7.7 Decorrenza 1.8 Art. 11 - Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari 1.9 Art. 13 - Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo 1.9.1 Agevolazioni fiscali 1.9.2 Semplificazioni contabili 1.9.3 Ambito soggettivo 1.9.4 Ambito oggettivo 1.9.5 Durata del regime agevolato 1.9.6 Decadenza dall'agevolazione 1.9.7 Assistenza fiscale 1.9.8 Credito d'imposta 1.9.9 Rilevanza del reddito soggetto a imposta sostitutiva 1.9.10 Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso 1.9.11 Disposizioni attuative 1.10 Art. 14 - Regime fiscale delle attivita' marginali 1.10.1 Agevolazioni fiscali 1.10.2 Semplificazioni contabili 1.10.3 Ambito soggettivo 1.10.4 Ambito oggettivo 1.10.5 Durata del regime agevolato 1.10.6 Decadenza dall'agevolazione 1.10.7 Assistenza fiscale 1.10.8 Credito di imposta 1.10.9 Rilevanza del reddito soggetto a imposta sostitutiva 1.10.10 Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso 1.10.11 Disposizioni attuative 1.11 Art. 16 - Disposizioni in materia di base imponibile IRAP 1.12 Art. 17 - Interpretazione autentica dell'inderogabilita' delle clausole mutualistiche da parte delle societa' cooperative e loro consorzi 1.13 Art. 34 - Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti 1.14 Art. 35 - Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri e internazionali 2 IMPOSTE INDIRETTE 2.1 Art. 10 - Soppressione della tassa di proprieta' sugli autoscafi 2.2 Art. 20 - Semplificazioni per l'INVIM decennale 2.3 Artt. 30 e 31 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto 2.3.1 Disciplina applicabile ai giochi di abilita' ed ai concorsi pronostici 2.3.2 Regime di esenzione applicabile ai prodotti della pesca 2.3.3 Aliquota del 10% applicabile ai settori ad alta intensita' di manodopera 2.3.4 Indetraibilita' dell'imposta pagata sull'acquisto di autoveicoli. 2.3.5 Tasse automobilistiche - agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli da previste dall'articolo parte di soggetti portatori di handicap psichici 2.3.6 Modifica alle norme sulla indetraibilita' dell'imposta afferente alcuni impianti di telefonia fissa e alle spese di rappresentanza 2.3.7 Modifiche al settore dei rottami 2.3.8 Rimborsi 2.3.9 Aliquota 4% alle cessioni di prodotti editoriali per soggetti non vedenti 2.3.10 Proroga regime speciale IVA in agricoltura 2.3.11 Liquidazioni e versamenti da parte di contribuenti minori 2.4 Art. 32 - Semplificazione degli adempimenti fiscali per le societa' sportive dilettantistiche 2.5 Art. 33 - Disposizioni in materia di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative 2.5.1 Imposta di registro sui provvedimenti della giurisdizione amministrativa 2.5.2 Trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati 2.5.3 Disposizioni agevolative in favore delle associazioni pro-loco 2.5.4 Agevolazioni per la Croce Rossa Italiana 2.5.5 Modifiche al regime del contributo unificato di iscrizione a ruolo 2.5.6 Agevolazione c. d. "Prima casa" 2.5.7 Atti e documenti esenti dall'imposta di bollo 2.6 Art. 53 - Regole di bilancio per le Regioni, le Province e i Comuni Al fine di facilitare l'applicazione delle numerose disposizioni contemplate nella legge n. 388 del 23 dicembre 2000, c.d. "legge finanziaria per l'anno 2001", pubblicata nel S.O. n. 219 alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000, si forniscono di seguito i primi chiarimenti sulle principali novita'. 1 IMPOSTE SUI REDDITI 1.1 Art. 2 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni 1.1.1 Scaglioni di reddito, aliquote, detrazioni Con il comma 1 dell'articolo in commento, sono state apportate le seguenti modifiche al testo unico delle imposte sui redditi: A) attraverso la modifica dell'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR, la deduzione relativa all'abitazione principale e alle relative pertinenze viene incrementata fino all'ammontare dell'intera rendita catastale degli immobili in questione, con l'effetto sostanziale di escludere l'assoggettamento ad IRPEF degli stessi; la modifica entra in vigore a partire dall'anno d'imposta 2000. B) con la sostituzione del quinto periodo del citato comma 3-bis, viene esteso a tutti i contribuenti il diritto a fruire della deduzione per l'abitazione principale anche nel caso in cui gli stessi trasferiscano la propria dimora abituale presso un istituto di ricovero o sanitario, a condizione che detta abitazione non risulti locata. La precedente formulazione prevedeva l'applicazione di tale beneficio solamente nei confronti di persone anziane o disabili; la modifica entra in vigore dall'anno d'imposta 2001. C) tramite la modifica del comma 1 dell'articolo 11 del TUIR, vengono rideterminate le aliquote d'imposta relative ai diversi scaglioni, per gli anni 2001, 2002 e 2003 secondo il seguente ordine: Per l'anno 2001 valgono i seguenti valori: a) fino a lire 20.000.000 18%; b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 24%; c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 32%; d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39%; e) oltre lire 135.000.000 45%. Per l'anno 2002 valgono i seguenti valori: a) fino a lire 20.000.000 18%; b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 23%; c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 32%; d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 38,5%; e) oltre lire 135.000.000 44,5%. Per l'anno 2003 valgono i seguenti valori: a) fino a lire 20.000.000 18%; b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 22%; c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 32%; d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 38%; e) oltre lire 135.000.000 44%. D) il comma 1 dell'articolo 2 della legge finanziaria in commento dispone la modifica dell'entita' delle detrazioni d'imposta per familiari a carico, gia' previste dalla legge 23 dicembre 1999, n. 448 (legge finanziaria per l'anno 2000) in lire 516.000 per l'anno 2001 ed in lire 552.000 per l'anno 2002, elevandole rispettivamente a lire 552.000 e 588.000, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. Inoltre, i predetti importi sono ulteriormente aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000 per l'anno 2002 nel caso in cui la detrazione sia relativa a figli successivi al primo e sempre che il reddito complessivo non superi lire 100 milioni; viene, inoltre, mantenuta per tutti i soggetti la ulteriore detrazione di lire 240.000 da aggiungere ai suddetti importi per ciascun figlio di eta' inferiore ai tre anni. Poiche' le detrazioni possono essere ripartite proporzionalmente all'effettivo onere sostenuto tra piu' contribuenti, ogni contribuente deve calcolare la parte di detrazione a lui spettante tenendo conto del proprio livello di reddito. E) mediante la sostituzione del comma 1 dell'articolo 13 del TUIR, vengono rimodulate le detrazioni d'imposta spettanti per i redditi di lavoro dipendente rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno. I nuovi importi sono i seguenti: a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000; b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000; c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000; d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000; e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000; f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000; g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000; h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000; i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000; l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000; m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000; n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000; o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000; p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000; q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000; r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000; s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000; t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000; u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000; v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000; z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000; aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 100.000.000. Le suddette detrazioni sono applicabili dall'anno d'imposta 2001. La stessa norma, inoltre, al punto 2), per quanto concerne l'ulteriore detrazione prevista per gli anziani dal comma 2 dell'articolo 13 del TUIR, dispone che il possesso di redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000 non preclude la possibilita' di godere del beneficio. Pertanto, possono usufruire della ulteriore detrazione i contribuenti di eta' non inferiore ad anni 75, titolari di redditi di pensione, di redditi derivanti dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, nonche' di redditi di terreni di importo non superiore a lire 360.000. La modifica entra in vigore dall'anno d'imposta 2000. Con la disposizione di cui al punto 3) vengono apportate modifiche al comma 2-terdell'articolo 13 del TUIR, strettamente coordinate con le modifiche recate dal successivo punto 4). La norma in commento ricollega la detrazione prevista dal citato comma 2-ter, le cui misure restano invariate, alla circostanza che il reddito complessivo del contribuente sia inferiore a lire 9.600.000 e che ad esso concorra esclusivamente, oltre all'eventuale reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, un reddito, derivante da rapporti di lavoro dipendente regolati da contratti a tempo indeterminato, ma la cui durata effettiva sia stata inferiore all'anno. Il punto 4), attraverso l'inserimento del comma 2- quater allo stesso articolo 13 del TUIR, istituisce una nuova detrazione d'imposta spettante a fronte del possesso del reddito derivante da contratti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata inferiore all'anno e del reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione o di scioglimento del matrimonio (redditi che, come in precedenza illustrato, non sono piu' considerati dalla previsione del comma 2-terdello stesso articolo). Tale detrazione d'imposta compete se, oltre ai suddetti redditi, si e' in possesso soltanto di redditi di fabbricati derivanti dal possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. I valori della detrazione in esame sono i seguenti: a) lire 400.000 se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000; b) lire 300.000 se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 10.000.000; c) lire 200.000 se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a lire 10.000.000 ma non a lire 11.000.000; d) lire 100.000 se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a lire 11.000.000 ma non a lire 12.000.000. Al punto 5), del comma 1, dell'articolo 2 in commento sono indicati i nuovi importi della detrazione d'imposta per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore: a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000; b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000; c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000; d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000; e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000; f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000; g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000; h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000; i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000; l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000; m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000; n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000. Le descritte modifiche, relative alla detrazione per redditi di lavoro autonomo o d'impresa minore, entrano in vigore dall'anno d'imposta 2001. F) Ulteriori importanti novita' riguardano la detrazione d'imposta per interessi passivi su mutui ipotecari prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis del TUIR. La prima modifica apportata concerne l'elevazione da sei mesi ad un anno del periodo entro il quale l'acquirente deve adibire ad abitazione principale l'immobile oggetto dell'acquisto. Sempre da sei mesi ad un anno e' stato variato il periodo massimo che puo' intercorrere tra la stipula del contratto di mutuo e l'acquisto dell'immobile per poter usufruire della detrazione in questione. Inoltre, viene previsto che, nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. Previsione totalmente innovativa e' quella che introduce la possibilita' di godere della detrazione per interessi passivi anche nel caso di acquisto di un immobile locato, a condizione che, entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, lo stesso venga adibito ad abitazione principale. Inoltre, la norma modificativa ha esteso la detrazione per interessi passivi anche all'ipotesi di acquisto di immobili destinati ad abitazione principale dei familiari del contribuente. In virtu' di tale previsione, il diritto alla detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare. Ancora, viene inserita un'ulteriore deroga alla previsione secondo cui il beneficio della detrazione viene meno nel momento in cui l'immobile cessa di essere utilizzato come abitazione principale. Infatti, e' ora possibile continuare ad esercitare il diritto alla detrazione d'imposta, oltre che nell'ipotesi in cui un lavoratore dipendente trasferisca la propria dimora per motivi di lavoro, gia' prevista dalla precedente stesura della norma, anche nel caso in cui la variazione della dimora dipenda da trasferimenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non venga locato. Infine, viene previsto, per l'ipotesi di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, che ognuno possa fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi (il che e' conforme ai principi generali ed e' stato oggetto di chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria) e che, ove uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo possa beneficiare della detrazione in discorso in relazione ad entrambe le quote. Tale ultima statuizione costituisce l'elemento di rilevante novita', atteso che la normativa previgente non consentiva ad alcun soggetto di trasferire la detrazione relativa agli interessi agli altri intestatari del mutuo, neppure nell'ipotesi di assenza o incapienza del reddito e quindi di carenza di un imposta da abbattere tramite la detrazione stessa. Le descritte modifiche apportate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis del TUIR entrano in vigore dall'anno d'imposta 2001. G) L'art. 2 in commento, attraverso l'inserimento di un nuovo periodo nel corpo dell'art. 13-bis, comma 1, lettera c), del TUIR, consente che la detrazione prevista, nella misura del 19%, per la parte delle spese sanitarie che eccede le lire 250.000, possa essere eventualmente ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Tale facolta' e' prevista peraltro dal legislatore con riferimento esclusivo alle ipotesi in cui le spese in discorso eccedano, nell'anno, il limite dei 30.000.000. La formulazione testuale della disposizione induce a ritenere che il superamento del predetto limite debba essere verificato considerando l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, e prescindendo, a tali fini, dalla considerazione della soglia di franchigia pari a lire 250.000. H) L'art. 2 della legge finanziaria ha, inoltre, apportato modifiche all'art. 13-ter del TUIR, che disciplina la detrazione a favore dei titolari di contratti di locazione di una abitazione adibita a dimora principale. Tali modifiche consistono nella rideterminazione degli importi delle detrazioni spettanti, che risultano cosi' graduati: a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000; b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000; a tal fine si rammenta che per fruire della detrazione e' necessario che il contratto sia stipulato o rinnovato a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998. La modifica entra in vigore dall'anno d'imposta 2000, superando quindi le previsioni precedentemente introdotte dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488. L'articolo in commento ha, inoltre, introdotto un nuovo comma con il quale si stabilisce che spetta una detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione, purche' il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi. Tale detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente, e' cosi' determinata: a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni; b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni. Le modifiche ora descritte entrano in vigore dall'anno d'imposta 2001. I) L'art. 2 della legge in commento ha, infine, apportato modifiche all'art. 48-bis, comma 1, lettera a-bis), del TUIR. Tale modifica consiste nella rideterminazione, nella misura del 75 per cento, dell'ammontare dei compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per attivita' libero professionale intramuraria esercitata, dietro autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, presso studi professionali privati, da assoggettare a tassazione. In sostanza viene elevata dal 10% al 25% la deduzione forfetaria delle spese sostenute per l'attivita' intramuraria del medico che, in quanto assimilato al prestatore di lavoro subordinato, non avrebbe la possibilita' di tenerne conto analiticamente in sede di determinazione del reddito imponibile al pari dei lavoratori autonomi. Tale deduzione va operata sulla parte dei compensi che residua una volta scomputate le somme di spettanza dell'azienda sanitaria. La richiamata modifica produce effetti dall'anno d'imposta 2001. 1.1.2 Detrazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio Con il comma 2 dell'art. 2 della legge finanziaria in commento sono state apportate modifiche, rispetto alla disciplina recata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e alle successive integrazioni apportate dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, con riferimento alla detrazione del 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Con la nuova disposizione si e' innanzi tutto disposta la proroga, per l'anno 2001, della detrazione in argomento, che avrebbe dovuto trovare applicazione fino al 31 dicembre 2000 ai sensi dell'art. 6, comma 15, lettera d), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Inoltre si e' inteso estendere la tipologia delle spese che danno diritto alla detrazione in questione, inserendo, oltre a quelle gia' previste, anche le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, o per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilita' interna ed esterna alle persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione e' ammessa, altresi', in relazione alle spese sostenute per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, quali, ad esempio, l'installazione di sistemi elettronici di allarme ed il montaggio di inferriate antifurto. Il beneficio e' esteso pure alle spese sostenute per l'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. 1.1.3 Detrazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero di fabbricati rurali Il comma 3 dell'art. 2 della legge finanziaria dispone una proroga per tutto l'anno 2001, in favore dei giovani agricoltori, della detrazione del 36% per le spese sostenute, ai sensi della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, per gli interventi di recupero dei fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attivita' agricola, da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale. 1.1.4 Comunicazione relativa agli interventi di recupero L'art. 2, comma 4, interviene sulle disposizioni procedurali che disciplinano le condizioni per l'esercizio della detrazione d'imposta del 36% delle spese per i lavori di recupero di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997, introducendo una sanatoria per talune ipotesi in cui la preventiva comunicazione relativa all'inizio dei lavori edili, prevista a pena di decadenza dal decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e' stata presentata in data successiva all'effettivo avvio dei lavori. La nuova disposizione rende valide, limitatamente ai lavori iniziati entro la data del 30 giugno 2000, le comunicazioni tardive, purche' comunque inviate ai Centri di servizio delle imposte dirette e indirette entro 90 giorni dall'inizio dei lavori. 1.1.5 Deduzione in favore di cooperative edilizie Il comma 5 dell'art. 2 istituisce, in favore delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, una deduzione operante ai fini della determinazione del reddito. Tale deduzione e' pari alla somma delle rendite catastali delle unita' immobiliari che risultano adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari e delle relative pertinenze. La disposizione si applica a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999. Il comma 6, in considerazione della deduzione di cui al comma precedente, dispone l'abrogazione del comma 3 dell'art. 17 del d.lgs. n. 504 del 1992, che prevedeva la deduzione per le cooperative edilizie, ai fini dell'IRPEG, di una somma pari a lire 500.000 per ognuna delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. La decorrenza dell'abrogazione coincide, ovviamente, con quella prevista per la disposizione contenuta nel comma precedente. 1.1.6 Abrogazione art. 6, commi 9, 10 e 11 della legge 488 del 1999 L'art. 2, comma 7, abrogando i commi 9, 10 e 11 dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elimina la previsione del credito d'imposta riconosciuto agli imprenditori individuali, alle societa' e agli enti che incrementavano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2002, attraverso l'assunzione di particolari categorie di soggetti, accompagnata dalla concessione ai nuovi assunti di fabbricati o porzioni di essi in uso, comodato o locazione. Si rammenta che il citato credito d'imposta era pari al 19% del compenso in natura calcolato con i criteri di cui all'art. 48, comma 4, lettera c), del TUIR 1.1.7 Crediti a favore dei sostituti d'imposta. Compensazione L'ultimo comma dell'art. 2 della legge finanziaria conferisce legittimita' al comportamento dei sostituti di imposta che, in deroga alle disposizione dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, abbiano utilizzato in compensazione, tramite il modello F24, gia' con i versamenti del mese di dicembre del 2000, il particolare credito risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354. Si rammenta che la norma da ultimo citata ha obbligato i sostituti di imposta a restituire con la retribuzione del mese di novembre 2000, ai propri dipendenti, le ritenute operate nel corso dell'anno, fino ad un importo non superiore a lire 350.000, e che detta restituzione era dovuta anche nel caso in cui i sostituti stessi non avessero a disposizione un monte ritenute sufficienti. In quest' ultimo caso i sostituti stessi dovevano necessariamente utilizzare risorse finanziarie proprie. La "ratio" della norma in commento va individuata nel riconoscimento della legittimita' dell'utilizzo in compensazione del particolare credito maturato in un momento in cui lo stesso, da esporre nel modello 770/2001, non era ancora cristallizzato in alcuna dichiarazione dei redditi. 1.2 Art. 3 - Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonche' di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero 1.2.1 Pensioni ed assegni di fonte estera L'art. 3, comma 1, della legge finanziaria per il 2001 dispone che "per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza". La norma riprende, seppur con alcune differenze, la sanatoria gia' prevista dagli articoli 9-bis, comma1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140), 38, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 134, e 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le relative istruzioni sono state diramate con le circolari n. 281/E del 28.10.1997, n. 150/E del 12.06.98 e n. 121/E del 31.05.99, alle quali si fa rinvio per quanto riguarda le linee fondamentali dell'istituto, fornendosi di seguito alcune precisazioni in ordine alla nuova disciplina introdotta dall'art. 3 in commento. Destinatari della disposizione in commento sono i soggetti che abbiano omesso di dichiarare, in tutto o in parte, redditi relativi a pensioni ed assegni ad esse equiparati di provenienza estera e che, in forza di norma convenzionale, sono tassabili in Italia, in via esclusiva o congiuntamente al Paese della fonte. In virtu' dell'art. 3 della legge finanziaria sono riaperti i termini per poter dichiarare i redditi sopra identificati, relativi ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000, per i quali sono gia' scaduti gli ordinari termini per la presentazione della relativa dichiarazione. Come espressamente precisa l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 3, la sanatoria e' consentita a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, non siano intervenuti, relativamente ai redditi di cui trattasi, avvisi di accertamento resisi definitivi per mancata impugnazione entro il termine di sessanta giorni di cui all'art. 21, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero per il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale che ha deciso l'eventuale controversia. Inoltre possono beneficiare delle sanatoria in discorso anche i soggetti che si siano gia' avvalsi della facolta' concessa dal menzionato art. 9-bis, D.L. n. 79 del 1997 entro il termine del 31 maggio 1999 (cosi' come prorogato da ultimo dall'art. 45, comma 14, della legge n. 144 del 1999), ovviamente per l'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, l'effetto di regolarizzazione non si sia verificato. Ai fini della regolarizzazione e' necessario presentare al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno 2001, un'apposita dichiarazione, nella quale devono essere riportati i redditi in questione, in precedenza non dichiarati. Per il calcolo della relativa imposta a detti redditi deve essere applicata l'aliquota marginale risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno al quale gli stessi si riferiscono. In proposito occorre rilevare che la sanatoria in esame non comporta un ricalcolo globale dell'imposta dovuta per l'anno, vale a dire che il reddito di fonte estera in esame non andra' a sommarsi al reddito dichiarato nell'anno di riferimento, ma ad esso verra' applicata esclusivamente l'aliquota massima risultante dalla dichiarazione. Cio' fa si' che non venga presa in considerazione l'eventuale aliquota piu' elevata che risulterebbe applicabile alla parte di tali redditi eccedente rispetto allo scaglione dei redditi dichiarati, cui si riferisce l'aliquota marginale. Si pensi, ad esempio, ad un contribuente che abbia dichiarato per l'anno 1998 redditi per lire 27.000.000, per i quali l'aliquota marginale risulti del 26,5%, e che intenda avvalersi della sanatoria per un reddito di 15.000.000 percepito per lo stesso anno, a titolo di pensione di fonte estera. Ai fini del calcolo dell'imposta dovuta si applichera' all'ammontare di lire 15.000.000 l'aliquota del 26,5%, che dara' un importo di lire 3.975.000. A nulla rilevera' la circostanza che, qualora si fosse sommato il reddito di lire 15.000.000 a quello gia' dichiarato di lire 27.000.000, la parte eccedente lire 30.000.000 (lire 12.000.000) sarebbe stata assoggettabile all'aliquota del 33,5%, fissata appunto per i redditi eccedenti 30 e fino a 60 milioni di lire. Nel caso in cui non sia stata presentata dichiarazione per l'anno cui i redditi da regolarizzare si riferiscono, a questi ultimi verra' applicata una aliquota forfetaria fissata nella misura del 25%. Pertanto, nella dichiarazione da presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2001, dovranno evidenziarsi: a) l'ammontare dei redditi, non dichiarati, derivanti da pensioni ed assegni ad esse equiparati di provenienza estera, tassabili in Italia, b) l'aliquota marginale risultante dalla dichiarazione per l'anno cui i redditi si riferiscono, ovvero l'aliquota marginale del 25 per cento; c) la relativa imposta, calcolata applicando l'aliquota evidenziata al punto b) ai redditi di cui alla lettera a). In caso di piu' annualita' da sanare, occorrera' evidenziare nell'istanza ciascun anno separatamente, indicando per ognuno di essi l'ammontare dei redditi interessati alla sanatoria, l'aliquota marginale di riferimento, ovvero l'aliquota forfetaria del 25 per cento in caso di omessa dichiarazione, nonche' la relativa imposta. Ai fini della regolarizzazione della propria posizione il contribuente sara' tenuto a calcolare l'imposta dovuta nei termini sopra descritti e a versare una somma pari al 25 per cento di tale importo. Il versamento delle somme dovute potra' essere effettuato anche ripartendo l'ammontare complessivo in quattro rate di pari importo con le seguenti scadenze: I rata 15 dicembre 2001, II rata 15 giugno 2002, III rata 15 dicembre 2002, IV rata 15 giugno 2003. La rateizzazione non comporta l'applicazione di interessi. A maggior chiarimento si forniscono i seguenti esempi: Esempio A Contribuente che intende beneficiare della sanatoria per l'anno 1998: - redditi di pensione estera percepiti nell'anno 1998 e non dichiarati: lire 15.000.000; - aliquota marginale rilevabile dalla dichiarazione del contribuente presentata per l'anno 1998: 26,5%. Anno Redditi da pensione estera non dichiarati Aliquota marginale per l'anno 1998 Imposta relativa Importo da versare (25% dell'imposta) 1998 L. 15.000.000 26,5% L. 3.975.000 L. 993.750 Esempio B Contribuente che intende beneficiare della sanatoria per i redditi di pensione estera percepiti nell'anno 1998 e non dichiarati per lire 15.000.000. Nel 1998 non ha presentato dichiarazione. Anno Redditi da pensione estera non dichiarati Aliquota marginale per l'anno 1998 Imposta relativa Importo da versare (25% dell'imposta) 1998 L. 15.000.000 25% L. 3.750.000 L. 937.500 Esempio C Contribuente che intende beneficiare della sanatoria per gli anni 1997, 1998 e 1999: - redditi di pensione estera percepiti e non dichiarati: Anno Redditi 1997 12.000.000 1998 15.000.000 1999 16.000.000 - il contribuente non ha presentato la dichiarazione per l'anno 1999, mentre l'aliquota marginale per gli anni 1997 e 1998, per i quali ha presentato la dichiarazione, risulta, rispettivamente, del 27% e del 26,5%. Anno Redditi da pensione estera non dichiarati Aliquota applicabile Imposta relativa Importo da versare (25% dell'imposta) 1997 L. 12.000.000 27% Aliquota marginale L. 3.240.000 1998 L. 15.000.000 26,5% Aliquota marginale L. 3.975.000 1999 L. 16.000.000 25% aliquota forfetaria L. 4.000.000 Imposta totale L. 11.215.000 L. 2.803.750 Qualora i versamenti siano regolarmente effettuati non si fara' luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi. Il versamento va effettuato presso gli uffici postali abilitati, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate, utilizzando la delega unica Mod. F24, con indicazione, nella colonna "importi a debito da versare" della sezione "Erario", dell'importo della rata dovuta e dell'apposito codice-tributo 4358 corrispondente al codice relativo a "sanatoria fiscale per i redditi di pensione estera", gia' istituito in occasione della originaria sanatoria. In caso di piu' annualita' da sanare l'importo totale da versare, pari al 25% della somma complessiva dell'imposta dovuta per ciascuna annualita', sara' egualmente ripartito in quattro rate. Si richiama, infine, l'attenzione sulla circostanza che il periodo di riferimento da riportare nell'apposita colonna del Mod. F24 e' l'anno nel quale si effettua il versamento e non quello relativo alla annualita' ovvero alle annualita' da sanare. Si fa riserva di impartire dettagliate istruzioni circa le modalita' di dichiarazione dei redditi oggetto di sanatoria. 1.2.2 Redditi di lavoro dipendente prestato all'estero L'art. 3, comma 2, della legge finanziaria per l'anno 2001, prevede che "per l'anno 2001, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile". La norma riprende, riproponendone sostanzialmente gli effetti per l'anno d'imposta 2001, la disposizione gia' contenuta nell'art. 3, comma 3, lett. c), del TUIR, peraltro abrogata, con effetto dal periodo d'imposta 2001, dall'art. 5, comma1, lett. a), n. 1, del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, cosi' come autenticamente interpretato dall'art. 38, comma 3, primo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Occorre, tuttavia, precisare che la disposizione in commento limita l'esclusione dalla base imponibile IRPEF ai soli redditi derivanti da attivita' lavorative prestate, nelle zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria e San Marino) ed in altri Paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco), da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Si tratta, pertanto, esclusivamente di quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all'estero (zone di frontiere o paesi limitrofi) per svolgere la prestazione di lavoro. Non rientrano, invece, in tale previsione le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch'essi residenti in Italia, che, in forza di uno specifico contratto che prevede l'esecuzione della prestazione all'estero in via esclusiva e continuativa, previa collocazione nel ruolo estero, soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi. Per questi lavoratori e' in vigore il regime di tassazione previsto dall'art. 48, comma 8-bis, del TUIR che e' stato illustrato con circolare n. 207/E del 10 novembre 2000. Pertanto, per tutte le ipotesi diverse da quelle descritte, ad esempio, per i redditi dei soggetti residenti, derivanti da attivita' di lavoro dipendente prodotte all'estero in Paesi diversi da quelli di confine o limitrofi, ovvero da soggetti che non sono transfrontalieri, o da soggetti, che pur collocati nello speciale ruolo estero soggiornano all'estero per meno di 183 giorni in un periodo di dodici mesi, i redditi, benche' derivanti da attivita' di lavoro dipendente prestato all'estero sono, invece, sottoposti ad imposizione in Italia, secondo le ordinarie modalita' di tassazione. Il secondo periodo dell'art. 3, comma 2, conferma, inoltre, quanto gia' disposto dall'art. 38, comma 3, secondo periodo, della legge n. 146 del 1998, in base al quale si possono rilevare due conseguenze con riferimento alle prestazioni sociali: a) da un lato, i soggetti che percepiscono i redditi sopradescritti non possono essere considerati fiscalmente a carico; b) dall'altro gli stessi redditi dovranno essere tenuti in debito conto ai fini della valutazione economica prevista dalle procedure di accesso alle prestazioni e ai servizi sociali. 1.3 Art. 4 - Riduzione dell'aliquota IRPEG L'art. 4 della legge in commento prevede la riduzione dell'aliquota applicabile sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), e, conseguentemente, modifica tutte le disposizioni contenute nel testo unico (art. 14, comma 1; art. 105, commi 4 e 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917) e nelle altre leggi (art. 4, comma 2 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 467; art. 2, comma 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) che regolamentano la attribuzione e la misura del credito d'imposta in materia di distribuzione di utili societari. In particolare, il comma 1 lett. b) del citato art. 4, modificando l'art. 91 del TUIR, prevede la riduzione dell'aliquota IRPEG dal 37 al 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e al 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dunque, l'aliquota IRPEG applicabile sara' pari al 36 per cento per il biennio 2001-2002, mentre dal 2003 in poi scendera' al 35 per cento. Cosi' come evidenziato nella relazione ministeriale di accompagnamento al provvedimento, detta "riduzione si inserisce nel contesto delle misure di riduzione della pressione fiscale, adottate ai sensi dell'art. 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e rese possibili dall'andamento positivo della lotta all'evasione fiscale. Il provvedimento introduce in tal modo un'inversione del processo di innalzamento dell'IRPEG che, originariamente prevista, a decorrere dal 1974, nella misura del 25 per cento, fu poi portata al 30 e al 36 per cento, fino a raggiungere, nel 1994, il 37 per cento". Come gia' detto, a fronte della riduzione dell'aliquota IRPEG si e' resa necessaria la modifica delle disposizioni legislative che regolamentano e quantificano la misura del credito d'imposta ordinario da assegnare ai soci nonche' di quelle che si riferiscono alla determinazione del credito d'imposta limitato, in funzione di quelle ipotesi di formazione di reddito imponibile assoggettato ad aliquota agevolata (agevolazioni DIT, legge "Visco", ristrutturazioni aziendali). Cambia in primo luogo la misura del credito d'imposta pieno, concesso a fronte delle imposte effettivamente pagate dalla societa'. In tal senso, infatti, il comma 1, lett. a) del citato art. 4, modificando l'art. 14, comma 1, del TUIR, prevede la riduzione del credito d'imposta sui dividendi riconosciuto ai soci che passa dall'attuale 58,73 per cento al 56,25 per cento (rapporto tra 36 e 64), per le distribuzioni di utili deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001 (ossia, nel caso di coincidenza del periodo d'imposta con l'anno solare, per gli utili di cui e' deliberata la distribuzione nel 2002 e nel 2003); e al 53,85 per cento (rapporto tra 35 e 65), per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003 (ossia per le deliberazioni adottate dal 2004 in poi). La nuova misura del credito d'imposta interesse anche gli utili e le riserve accantonati in precedenti esercizi - che, dunque, hanno scontato un'imposta IRPEG del 37 per cento - la cui distribuzione sia deliberata nell'esercizio successivo a quello in relazione al quale e' stata applicata l'aliquota ridotta. In tal modo, la misura ridotta del credito d'imposta - che comporta, ovviamente, un minor imponibile lordo per il socio - non consente il pieno recupero dell'imposta assolta dalla societa' nel momento in cui l'utile si e' formato, ma si spiega con la necessita' di semplificare calcoli e adempimenti ed appare coerente con le scelte pregresse fatte dal legislatore che, sempre ai medesimi fini, in caso di aliquote crescenti, avevano consentito l'attribuzione di un maggiore credito d'imposta a fronte di minori imposte assolte dalla societa'. Le variazioni che puo' subire il credito di imposta sono riassunte nel seguente schema: Anni precedenti Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Irpeg 37% Irpeg 36% Irpeg 36% Irpeg 35% Irpeg 35% Credito d'imposta 58,73% Credito d'imposta (per distribuzioni deliberate nel 2001) 58,73% Credito d'imposta (per distribuzioni deliberate nel 2002) 56,25% Credito d'imposta (per distribuzioni deliberate nel 2003) 56,25% Credito d'imposta (per distribuzioni deliberate nel 2004) 53,85% Coordinata a questa modifica e' quella prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo in commento che ridetermina la misura del credito d'imposta limitato di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 105 del TUIR. Come noto, detto credito d'imposta limitato viene attribuito ai soci a fronte di imposte "virtuali", ossia di quelle imposte che, per effetto di provvedimenti agevolativi, non vengono pagate dalla societa', ma comunque computate al fine di trasferire ai soci il beneficio riconosciuto alla societa'. Ai fini di tale calcolo, concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1, dell'art. 105 del TUIR le imposte virtuali corrispondenti al prodotto tra la percentuale del credito d'imposta ordinario e quella parte del reddito che si considera non assoggettata a tassazione. La disposizione di cui alla lettera c), pertanto, modificando il comma 4 dell'art. 105 citato, stabilisce che concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1, dell'art. 105 del TUIR le imposte virtuali corrispondenti al 56,25 per cento dei proventi considerati esenti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001 e al 53,85 per cento di quelli conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003. La norma in commento interviene anche direttamente in adeguamento delle disposizioni di cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito d'imposta sugli utili societari. Oggetto di tale modifica e' la rideterminazione di quella parte del reddito che si considera non assoggettata a tassazione in applicazione delle norme agevolative. Per detti redditi agevolati, infatti, e' necessario distinguere quella parte di essi che si considera assoggettata ad aliquota ordinaria e quella che si considera esente. Detta rideterminazione si rende necessaria in quanto la modifica dell'aliquota ordinaria IRPEG si riflette direttamente sulla quota di reddito agevolato che si considera esente. Il comma 2 dell'articolo in commento, in conseguenza della riduzione dell'aliquota IRPEG, modifica la misura del credito d'imposta limitato che l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 467 del 1997 prevede in riferimento alle plusvalenze emergenti nelle operazioni di ristrutturazione di cui al d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, oltre che in riferimento al reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 466 (istitutivo della DIT). A tal fine, concorreranno a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1, dell'art. 105 del TUIR le imposte virtuali corrispondenti al 56,25 per cento di quella parte del reddito che si considera non assoggettata a tassazione, e che e' pari al 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001; nonche' le imposte virtuali corrispondenti al 53,85 per cento di quella parte del reddito che si considera non assoggettata a tassazione, pari al 45,72 per cento delle suddette plusvalenze e redditi conseguiti a far data dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003. Anni precedenti Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Irpeg 37% 36% 36% 35% Credito d'imposta da assegnare al "canestro B" Reddito agevolato x 48,65% x 58,73% Reddito agevolato x 47,22% x 56,25% Reddito agevolato x 47,22% x 56,25% Reddito agevolato x 45,72% x 53,85% Occorre notare che e' possibile equiparare tali due fattispecie agevolate, ai fini della individuazione della percentuale di reddito esente, solo per effetto della recente unificazione al 19 per cento sia dell'aliquota IRPEG applicabile al reddito soggetto a DIT, sia dell'aliquota dell'imposta sostitutiva prevista in relazione alle operazioni di ristrutturazione aziendale (ridotta a seguito delle modifiche apportate dall'art. 6 della Legge 21 novembre 2000, n. 342). Per le societa' quotate, con riferimento al reddito agevolato ai fini DIT, la suddetta percentuale di provento non assoggettato a tassazione e' pari, rispettivamente, all'80,56 per cento a partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e all'80 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003. Tale differenza rispetto alle societa' non quotate e' dovuta al fatto che, per quelle quotate, il reddito agevolato sconta un'aliquota piu' bassa, pari al 7 per cento. E' chiaro, infatti, che la quota di reddito esente e' influenzata direttamente oltre che dall'aliquota ordinaria di tassazione IRPEG anche dall'aliquota agevolata applicata. E' bene precisare che il riferimento alle societa' quotate ha valore solo con riferimento alla normativa DIT in quanto solo in tal caso dette societa', laddove rispettino i limiti previsti dal d.lgs. 466/97, possono scontare un'aliquota agevolata piu' bassa del 19 per cento, pari appunto al 7 per cento. Si osserva, infine, che ai fini della memorizzazione del cosiddetto "canestro B", l'ammontare del reddito considerato esente (47,22 o 45,72 per cento del reddito agevolato) non puo' superare il valore dell'utile d'esercizio. Qualora cio' avvenisse la societa' dovra' computare, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta limitato, soltanto il 56,25 o il 53,85 per cento dell'importo di detto utile. Ulteriore, consequenziale modifica e' quella contenuta nel comma 3 dell'articolo in commento che prevede che, anche ai fini della legge 13 maggio 1999, n. 133 (legge Visco), venga modificata la percentuale di reddito da considerare esente che passa, pertanto, dall'attuale 48,65 per cento al 47,22 per cento, per il reddito conseguito nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001. Cio' e' da ricollegarsi alle modifiche apportate all'art. 2, comma 8, della legge 133/99, dall'art. 6, comma 24, della legge in commento che estende, per le societa' di capitali, il periodo di fruizione dell'agevolazione Visco, stabilendo che la stessa si applica per il periodo d'imposta in corso al 18 maggio 1999 (data di entrata in vigore di detta legge) e per i due successivi. Con le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo in commento, che modificano l'art. 105, comma 5, del TUIR, vengono coordinate le disposizioni relative alla formazione dei "canestri" con quelle relative all'utilizzo degli stessi da parte della societa'. Si ricorda che la norma modificata stabilisce che i canestri devono, comunque, essere ridotti di un importo corrispondente al credito d'imposta relativo agli utili distribuiti indipendentemente dalla utilizzazione del credito stesso da parte dei soci (es. non residenti). L'ultimo comma dell'articolo 4 prevede la riduzione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche che, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001, passa dal 98 al 93,5 per cento. Cio' significa che un soggetto il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare, dovra' pagare, nel corso del 2001, un acconto IRPEG pari al 93,5 per cento dell'imposta complessivamente dovuta nel periodo d'imposta precedente. Lo stesso comma prevede, inoltre, che la misura di detto acconto passi al 98,5 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002, e successivamente al 99 per cento, a far data dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003. 1.4 Art. 6 - Disposizioni in materia di tassazione del reddito d'impresa L'art. 6 detta diverse disposizioni in materia di reddito d'impresa. In particolare le disposizioni contenute possono essere cosi' suddivise: 1. Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi. (commi 1, 2, e 20) 2. Disposizioni a favore degli esercenti impianti di distribuzione e carburanti (comma 3) 3. Modifiche alla disciplina della DIT (comma 5) 4. Riclassificazione degli ammortamenti anticipati (comma 7) 5. Disposizioni per le imprese agricole (commi 8, 9, 10 e 12) 6. Agevolazioni per gli investimenti ambientali (commi da 13 a 19) 7. Disposizioni per le societa' cooperative (comma 23) 8. Modifiche all'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (commi 4 e 24) 1.4.1 Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi. Comma 1. Tassazione separata delle indennita' per la cessazione dei rapporti d'agenzia delle societa' di persone L'art. 6, comma 1 dispone, tra le altre, una modifica all'art. 16, comma 1, lett. d) del TUIR il quale, nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2000, prevede che l'imposta si applica separatamente sul reddito derivante dall'indennita' per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche. Con decorrenza 1 gennaio 2001, per effetto del citato art. 6, l'applicazione separata dell'imposta viene estesa alle predette indennita' riferite alle societa' di persone. Comma 2. Deduzione forfetaria a favore delle imprese di autotrasporto per conto terzi Il comma in esame integra il disposto dell'art. 79, comma 8, del TUIR, introducendo un'ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi. La deduzione e' prevista in misura forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell'attivita' d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Tale deduzione, che spetta per ciascun veicolo effettivamente posseduto (quindi anche per quelli posseduti a titolo diverso dalla proprieta'), non esclude la possibilita' di fruire dell'altra deduzione forfetaria gia' prevista dall'art. 79, comma 8, del TUIR a fronte di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa. La disposizione del presente comma ha decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2000. Comma 20. Deducibilita' delle erogazioni liberali La norma, che ai sensi del successivo comma 21, trova applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, inserisce, dopo la lettera c-nonies) del comma 2 dell'art. 65 del TUIR, la lettera c-decies). La nuova disposizione prevede la deducibilita' delle erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico - ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lett. a) del comma 2-bis dell'art. 114. Le erogazioni debbono essere effettuate per sostenere attivita' di studio, ricerca, conservazione e valorizzazione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, volte al conseguimento delle finalita' di interesse generale, cui corrispondono gli ambiti come sopra individuati. I soggetti beneficiari delle predette erogazioni liberali sono individuati periodicamente con decreto del Ministro dell'ambiente che determina, altresi', entro il limite di quindici milioni di lire prevista per il 2002, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Coloro che in un determinato anno abbiano ricevuto somme in misura maggiore della quota loro assegnata, eccedenti quindi il limite degli stanziamenti previsti, versano allo Stato un importo pari al 37% della differenza, sempreche' - e' da ritenere - le somme eccedenti siano state portate in deduzione dal reddito del soggetto erogante. 1.4.2 Disposizioni a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante Il comma 3 dell'art. 6 proroga fino al periodo di imposta 2003 la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante gia' prevista dal comma 1 dell'art. 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i periodi di imposta dal 1999 al 2000. Tale deduzione, finalizzata a favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, e' calcolata con le seguenti percentuali sull'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera a) del TUIR: 1. 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi; 2. 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi; 3. 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi. 1.4.3 Modifiche alla disciplina della DIT I commi 5 e 6 dell'art. 6 della legge finanziaria apportano, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000 e quindi nella generalita' di casi a partire dall'anno 2001, sostanziali modifiche alle disposizioni contenute nel d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese. In particolare: 1. e' soppresso il vincolo per cui l'applicazione della Dit non puo' determinare un'aliquota media inferiore al 27 per cento; 2. la parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 del predetto d.lgs. n. 466 del 1997, ossia la quota di reddito agevolata, che eccede il reddito complessivo netto dichiarato e' computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto. Si tratta in questo caso di una mera modifica di ordine sistematico, che tuttavia non comporta modificazioni rispetto a quanto gia' previsto in passato; 3. con riferimento all'applicazione dell'aliquota ridotta per le societa' i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati, viene soppresso il vincolo dell'aliquota media minima del 20 per cento e confermata l'applicazione dell'aliquota IRPEG ridotta del 7 per cento. L'ultimo periodo dell'art. 6 comma 5 della legge finanziaria, prevede infine una disposizione di salvaguardia secondo cui, fermo restando la soppressione del vincolo delle aliquote medie minime del 27 e del 20 per cento che decorre, come detto, dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000, viene mantenuto il diritto al riporto a nuovo della quota di reddito agevolata maturata sino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000 e non utilizzata, per effetto dell'applicazione delle aliquote medie del 27 e del 20 per cento. In sostanza, con le nuove disposizioni potra' aversi eccedenza di reddito agevolato esclusivamente per incapienza del reddito complessivo netto e non anche, come in passato, incapienza derivante dal ridimensionamento del reddito agevolato per soddisfare il precetto dell'aliquota media minima. Da ultimo, si fa presente che l'art. 8, comma 4, della legge finanziaria per l'anno 2001 ha integrato il comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 466 del 1997, prevedendo che il coefficiente di remunerazione ordinaria, determinato con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministero del Tesoro, entro il 31 marzo di ogni anno, possa essere diversificato in funzione del settore di attivita' e delle dimensioni dell'impresa, nonche' della localizzazione della medesima. 1.4.4 Riclassificazione degli ammortamenti anticipati Il comma 7 dell'art. 6 della legge in commento dispone che "i soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni, adottino la diversa metodologia di imputazione alla speciale riserva prevista dall'art. 67, comma 3, del TUIR, possono riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi, imputandoli alla suddetta riserva, al netto dell'importo destinato al fondo imposte differite." La norma consente di cambiare la metodologia di rilevazione contabile degli ammortamenti anticipati anche per quei soggetti che, per esigenze di bilancio, non potrebbero procedere alla riclassifica degli ammortamenti anticipati pregressi alla speciale riserva disposta dall'art. 67, comma 3 del TUIR, non essendo in grado di imputare al conto economico le relative imposte differite, ne' di accantonarle utilizzando una diversa e preesistente riserva di utili indivisi, secondo quanto indicato nel principio contabile n. 25 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio nazionale dei Ragionieri. Tale principio contabile prevede un "trattamento raccomandato" degli ammortamenti anticipati, consistente nella imputazione a riserva degli stessi, al fine di non influenzare l'utile civilistico con valutazioni dettate da ragioni esclusivamente fiscali. In tal caso gli ammortamenti anticipati non vengono imputati a conto economico, ma dedotti fiscalmente come variazione in diminuzione dall'utile civilistico in sede di dichiarazione dei redditi. Al momento di destinazione dell'utile di bilancio, si provvede ad accantonare a riserva la quota di utile corrispondente agli ammortamenti anticipati ovvero, nell'ipotesi in cui il bilancio d'esercizio dovesse presentare una perdita, a vincolare una riserva preesistente. Inoltre, nel rispetto del principio di competenza, occorre accantonare le imposte differite sugli ammortamenti anticipati fiscalmente dedotti, imputandole al conto economico o utilizzando al riguardo una preesistente riserva di utili. In alternativa il principio contabile prevede un "trattamento consentito" che consiste nell'imputazione a conto economico degli ammortamenti anticipati, in contropartita con la riduzione delle relative immobilizzazioni materiali, senza accantonamento delle imposte differite. Conseguentemente l'utile civilistico risulta influenzato dalle scelte operate ai fini fiscali e nella nota integrativa si dovranno indicare gli effetti che ne sono derivati. Tanto premesso, per chi ha adottato il "trattamento consentito", viene prevista la possibilita' di adottare il "trattamento raccomandato" ripristinando il valore netto dei beni mediante la creazione della riserva da ammortamenti anticipati e l'accantonamento delle relative imposte differite, addebitando una riserva di utili indivisi, o in assenza delle stesse, la voce oneri straordinari del conto economico. Con la disposizione in esame viene consentito di utilizzare, a tal fine, la speciale riserva prevista dall'art. 67, comma 3 del TUIR. Si ricostruisce in tal modo la situazione patrimoniale che si sarebbe avuta nel caso di utilizzo, fin dall'origine, del "trattamento raccomandato". Con la disposizione in commento si e' inteso, inoltre, far rilevare ai fini Dit le quote di ammortamento anticipato contabilizzate in precedenti esercizi, mediante trasferimento a riserva (del patrimonio netto) dell'importo accantonato al fondo ammortamenti anticipati, previa decurtazione dalla medesima dell'ammontare delle imposte differite. Al riguardo, va sottolineato che dal momento che il decreto legislativo n. 466 del 1997, come indicato nell'art. 1, comma 1 del decreto medesimo, prevede la rilevanza della "variazione in aumento del capitale investito rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996", ai fini dell'agevolazione in argomento rileva esclusivamente la quota di riserva riferita agli ammortamenti anticipati contabilizzati successivamente all'esercizio in corso al 30 settembre 1996. 1.4.5 Disposizioni per le imprese agricole Comma 8. Misure a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura Il comma 8 dell'art. 6, modificando il comma 1 dell'art. 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, al fine di favorire la continuita' dell'impresa agricola, stabilisce un regime di esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM per gli atti di successione e donazione aventi ad oggetto tutti i beni costituenti l'azienda agricola, assoggettandoli alla sola imposta ipotecaria in misura fissa. Risulta pertanto ampliato l'oggetto dell'agevolazione che precedentemente riguardava i fondi rustici e che ora interessa i "beni costituenti l'azienda ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attivita' aziendale". L'esenzione spetta a condizione che l'atto intercorra tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado e che il beneficiario risulti un imprenditore agricolo di eta' inferiore a quaranta anni. Infine, considerato che nessuna ulteriore variazione e' intervenuta nelle norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, rimangono ancora valide, compatibilmente con le novita' intervenute in materia di imposta sulle successioni e donazioni, le precisazioni contenute nella circolare 109/E del 24 maggio 2000. Comma 12. Aliquote IRAP per il settore agricolo. Il comma 12, modificando il comma 1 dell'art. 45 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevede la rimodulazione delle aliquote IRAP previste nella fase transitoria di applicazione dell'imposta, per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'art. 10 del DPR 601 del 1973. L'aliquota ridotta del 1,9 per cento, gia' fissata per i periodi di imposta in corso al 1 gennaio 1998 e 1999, viene prorogata per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000, mentre per i successivi tre periodi di imposta viene prevista un'aliquota unica del 2,5 per cento. Resta fermo il termine finale per l'adeguamento all'aliquota ordinaria del 4,25%, gia' previsto dall'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 446/97 con riguardo al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2004. 1.4.6 Agevolazioni per gli investimenti ambientali Il comma 13 dell'art. 6 dispone che ai fini delle imposte sui redditi non concorre a formare il reddito imponibile delle piccole e medie imprese la quota di reddito destinata ad investimenti ambientali. Il successivo comma 14 reca una disposizione antielusiva applicabile qualora i beni che formano oggetto degli investimenti agevolati siano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati. In tal caso il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali. A titolo esemplificativo quanto sopra puo' essere cosi' rappresentato: * costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti ambientali nel periodo di imposta 2001: lire 1.000.000; * corrispettivi derivanti dalla cessione (avvenuta nel periodo di imposta 2002) delle predette immobilizzazioni materiali: lire 800.000; * costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti ambientali nel periodo di imposta 2002: lire 2.000.000; * reddito non assoggettato ad imposizione nel periodo di imposta 2002: lire 2.000.000 - (800.000 - 1.000.000) = 1.800.000. Si ricorda infine che, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le imprese interessate ad avvalersi dell'agevolazione recata dalla disposizione in commento debbono rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati. Per quanto attiene, poi, al riscontro degli investimenti ambientali realizzati, si fa presente che il comma 17 dell'art. 6 in commento stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesta con il Ministro dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentite le categorie professionali interessate, effettua nell'anno 2001 un censimento di detti investimenti. Ambito soggettivo di applicazione. In base al combinato disposto dei commi 13 e 16 dell'art. 6, si ritiene che possono avvalersi dell'agevolazione per investimenti ambientali i soggetti titolari di reddito di impresa (piccola o media) che determinano il reddito in contabilita' ordinaria. Al riguardo, si ricorda che con decreto 18 settembre 1997 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha definito piccola e media quell'impresa che: * ha meno di 250 dipendenti; * ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale in bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU; * e' in possesso del requisito di indipendenza. Per completezza, si ricorda che l'art. 1, comma 4, del citato D.M. 18 settembre 1997, stabilisce che un'impresa e' in possesso del requisito di indipendenza quando il capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25 per cento o piu' da una sola impresa oppure congiuntamente da piu' imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa. Detta soglia puo' essere superata se l'impresa e' detenuta da societa' di investimenti pubblici, societa' di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa oppure se il capitale e' disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi e' detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza. Ambito oggettivo di applicazione. L'agevolazione recata dalla disposizione in commento trova applicazione qualora le piccole o medie imprese abbiano investito in beni materiali necessari per la tutela ambientale. In particolare, il comma 15 dell'art. 6 in commento fornisce la definizione di investimento ambientale, stabilendo che e' tale il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'art. 2424, primo comma, lett. B), n. II del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Si ricorda che la richiamata disposizione del codice civile elenca, tra le immobilizzazioni materiali che concorrono alla formazione dell'attivo dello stato patrimoniale, i seguenti beni: 1. terreni e fabbricati; 2. impianti e macchinari; 3. attrezzature industriali e commerciali; 4. altri beni; 5. immobilizzazioni in corso e acconti. Inoltre, secondo l'espressa dizione letterale della norma in commento, ai fini dell'agevolazione in esame rilevano esclusivamente i costi sostenuti per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui sopra. Conseguentemente, deve concludersi che sono escluse dall'agevolazione in parola i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto di detti beni bensi', ad esempio, la loro locazione, oppure la concessione in uso, usufrutto, ecc.. Va altresi' osservato che per fruire dell'agevolazione in commento e' comunque necessario che l'acquisto delle immobilizzazioni materiali agevolabili sia finalizzato alla prevenzione, riduzione e riparazione dei danni provocati all'ambiente dall'attivita' di impresa. Viceversa, sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione della normativa in commento gli investimenti di bonifica ambientale realizzati in attuazione di obblighi di legge. Infine, il comma 19 stabilisce che a decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge finanziaria (ossia, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare dal 1 gennaio 2003), la quota di reddito destinata ad investimenti ambientali, che non concorre a formare il reddito imponibile e' pari all'importo eccedente rispetto a quello medio degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti. Valga il seguente esempio: * investimenti realizzati nel periodo di imposta 2001: lire 1.000.000 * investimenti realizzati nel periodo di imposta 2002: lire 1.500.000 * investimenti realizzati nel periodo di imposta 2003: lire 2.000.000; * quota di reddito 2003 che non concorre a formare il reddito imponibile: lire 750.000 (ossia 1.000.000 + 1.500.000: 2 = 1.250.000 - 2.000.000). 1.4.7 Disposizioni per le societa' cooperative La nuova formulazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, riguardante le societa' cooperative e loro consorzi, prevede che le suddette societa' possano dedurre dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo pagato per acquistare beni e servizi, nonche' sotto forma di eventuali maggiori compensi per i conferimenti effettuati. E' previsto, inoltre, che le somme relative al ristorno possano essere anche imputate ad incremento delle quote sociali. In sostanza la norma attua un ampliamento rilevante sotto l'aspetto sia soggettivo sia oggettivo della portata dell'art. 12, consentendo la deduzione alle cooperative in genere (non solo a quelle di consumo) in relazione alla restituzione di una parte del prezzo pagato dai soci per acquisti anche di servizi (non solo di beni), nonche' delle somme ripartite tra i soci sotto forma di "maggiore compenso per i conferimenti effettuati". 1.4.8 Modifiche inerenti l'"agevolazione Visco" di cui all'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ambito temporale dell'agevolazione per i soggetti IRPEG. Il comma 24 dell'art. 6 della legge finanziaria 2001 ha esteso, a beneficio dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR, l'ambito temporale dell'agevolazione prevista dall'art. 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dall'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342, disponendo che i soggetti sopra citati possono avvalersi dell'agevolazione per il periodo d'imposta in corso alla data del 18 maggio 1999 e per i due successivi. In definitiva, per i soggetti IRPEG aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare i periodi agevolati risultano essere i seguenti: 1999, 2000 e 2001. Coordinamento con le modifiche intervenute con la legge n. 342 del 2000. Per ragioni sistematiche, pur nella lacunosita' letterale del testo normativo, si ritiene che le nuove disposizioni debbano interpretarsi in senso conforme alle caratteristiche ed alla struttura stessa della agevolazione cosi' come si e' venuta configurando a seguito delle modifiche intervenute con la legge n. 342 del 2000. Si ritiene, in particolare, che la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 8 della legge n. 133 del 1999, concernente il riporto degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili del primo periodo agevolato, trovi applicazione anche per il terzo periodo agevolato, ossia per il 2001, relativamente ai soggetti IRPEG aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Pertanto, gli importi degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al secondo periodo agevolato (2000), che non hanno rilevato ai fini dell'agevolazione di cui trattasi, potranno essere computati nell'ultimo periodo agevolato (2001). Resta ferma, tuttavia, l'impossibilita' di riportare eventuali somme non utilizzate nell'ultimo periodo, atteso che gli effetti della disposizione agevolativa cessano nel 2001. Parimenti, risultano applicabili le disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 3 della legge n. 342 del 2000 dirette a far rilevare nel periodo agevolato i conferimenti in denaro computati senza tener conto del criterio del ragguaglio ad anno. Ambito temporale dell'agevolazione per gli altri soggetti. Il comma 4 dell'art. 6 della legge finanziaria 2001, modificando il primo periodo del comma 11 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, ha precisato che per le persone fisiche e per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice l'agevolazione risulta applicabile per i periodi d'imposta 1999 e 2000. Tale precisazione produce effetti sostanzialmente per i soggetti che si sono costituiti successivamente alla data del 18 maggio 1999 per i quali la circolare n. 51/E del 20 marzo 2000, punto 4, ha precisato che l'agevolazione "si applica esclusivamente per il loro primo periodo d'imposta". Cio' in quanto gli stessi non potevano avvalersi dell'agevolazione relativa al primo dei due periodi agevolati, cioe' a quello "in corso alla data del 18 maggio 1999", in quanto all'epoca non esistenti. In base alla modifica intervenuta, i soggetti costituiti successivamente alla data del 18 maggio 1999 ma non oltre il 31 dicembre 1999 potranno fruire dell'agevolazione per i periodi d'imposta 1999 e 2000. Si ricorda comunque che non rientrano nell'ambito temporale di applicazione della norma i soggetti che si costituiranno dopo il 31 dicembre 2000, atteso che l'ambito temporale coincide con gli anni solari 1999 e 2000. 1.5 Art. 7 - Incentivi per l'incremento dell'occupazione L'art. 7 della legge finanziaria per il 2001 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempio pieno che a tempo parziale. Rispetto ai precedenti provvedimenti ispirati dallo stesso fine di incrementare l'occupazione (art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) viene notevolmente ampliata la categoria dei soggetti beneficiari: possono usufruire del credito d'imposta i datori di lavoro che operano su tutto il territorio nazionale (e non soltanto quelli la cui attivita' sia localizzata in determinate aree svantaggiate); in piu', sono ammessi all'agevolazione non solo i datori di lavoro esercenti attivita' d'impresa, ma anche i liberi professionisti e i soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta. La predetta agevolazione compete anche alle societa' cooperative in relazione all'incremento del numero dei propri soci lavoratori. 1.5.1 Soggetti beneficiari Il comma 1 dell'art. 7 in argomento individua quali soggetti beneficiari dell'agevolazione i datori di lavoro che assumono lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Circa l'espressione "datori di lavoro" si precisa che in essa rientrano non solo i soggetti che esercitano attivita' d'impresa e di lavoro autonomo, ma, in generale, tutti coloro che, in base alla vigente normativa sul lavoro, rivestono tale qualifica. Pertanto, possono beneficiare dell'agevolazione in argomento le seguenti categorie di contribuenti: * esercenti arti e professioni; * imprenditori agricoli; * imprenditori commerciali; * societa' di persone e soggetti ad esse equiparati; * societa' di capitali, societa' cooperative e societa' di mutua assicurazione; * enti pubblici o privati commerciali; * enti pubblici o privati non commerciali; * societa' ed enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonche' soggetti non residenti per le s tabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano; * condomini; * altri datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, quali, ad esempio, le persone fisiche che, pur non esercitando attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, assumono lavoratori dipendenti. Restano esclusi, per espressa previsione del citato art. 7, comma 1, secondo periodo, gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunita' montane, le province e le regioni. 1.5.2 Determinazione del credito d'imposta L'art. 7, comma 2, stabilisce che il credito d'imposta, pari a lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, e' commisurato all'incremento della base occupazionale calcolato come "differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1 ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000". Per i soggetti che assumono la qualita' di datore di lavoro successivamente al 1 ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. Premesso che ai sensi dell'art. 7, comma 1, le assunzioni agevolate devono essere effettuate nel periodo 1 ottobre 2000 - 31 dicembre 2003, si precisa che il credito d'imposta puo' essere fruito solo a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001. Nel caso di assunzione di dipendenti con contratto a tempo parziale, la determinazione del credito d'imposta deve essere effettuata in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle ordinarie previste dal contratto nazionale. Il credito d'imposta in argomento e' concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per almeno 230 giornate all'anno (es. lavoratori stagionali). 1.5.3 Condizioni di applicabilita' del credito d'imposta Il credito d'imposta spetta nell'ipotesi un cui siano effettuate assunzioni di nuovi dipendenti a partire dal 1 ottobre 2000 e sino al 31 dicembre 2003 e siano rispettate le condizioni di seguito analizzate. Incremento della base occupazionale Il datore di lavoro, per poter fruire del credito d'imposta deve incrementare il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale. In particolare, l'art. 7, comma 2, stabilisce che in ciascun mese del periodo agevolato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato deve essere superiore rispetto al numero di quelli a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo 1 ottobre 1999 - 30 settembre 2000. Effettuata questa verifica, il credito d'imposta compete per ciascun lavoratore assunto nei limiti della anzidetta differenza. Al riguardo, valga il seguente esempio: * media dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo di riferimento 1/10/1999 - 30/9/2000 pari a 100; * numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del primo mese (31/1/2001) del periodo agevolato pari a 105 La prima verifica da effettuare consiste nel confrontare, come detto, l'ammontare complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato per ciascun mese di riferimento con la media del periodo di riferimento. Nel nostro caso per il mese di gennaio 2001 abbiamo un incremento di +5 (105-100). Occorre, a questo punto, verificare per quanti lavoratori nuovi assunti spettera' il credito d'imposta. Consideriamo tre ipotesi: a) nuovi assunti dal 1/10/2000 al 31/1/2001 = 5 in tal caso spetta un credito pari a: 5 x Lit. 800.000. b) nuovi assunti dal 1/10/2000 al 31/1/2001 = 7 in tal caso spetta un credito pari a: 5 x Lit. 800.000 cio' in quanto il credito compete per ciascun lavoratore assunto dal 1/10/2000 nei limiti della anzidetta differenza con il valore medio del periodo di riferimento. c) nuovi assunti dal 1/10/2000 al 31/1/2001 = 3 in tal caso spetta un credito pari a: 3 x Lit. 800.000 il credito compete in relazione al numero effettivo di assunti a partire dal 1/10/2000 in quanto inferiore alla anzidetta differenza. L'incremento della base occupazionale, come stabilito dal successivo comma 3, deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. o facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto. Ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile si considerano controllate le societa': * nelle quali un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; * in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; * che sono sotto l'influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Il secondo comma del menzionato art. 2359 stabilisce, inoltre, che, ai fini dell'accertamento della situazione di controllo mediante partecipazione, sono da computare anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta e che non si computano, invece, i voti spettanti per conto terzi. Poiche' la disposizione in esame fa riferimento anche alle societa' facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, occorre tenere conto anche delle diminuzioni occupazionali avvenute, ad esempio, in societa' controllate dalla stessa societa' che, a sua volta, controlla l'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta in argomento. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, in caso di affidamento in gestione di un servizio pubblico, l'impresa subentrante beneficia del credito d'imposta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita. Mantenimento del livello occupazionale raggiunto a seguito delle nuove assunzioni Il secondo periodo del comma 2 del piu' volte citato art. 7, prevede che il soggetto decade dal beneficio qualora, su "base annua", il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo determinato ed a tempo indeterminato, compresi quelli assunti con contratti di lavoro con contenuto formativo in base alla vigente normativa sul lavoro, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo che va dal 1 ottobre 1999 al 30 settembre 2000. In altri termini, affinche' l'agevolazione, per ogni anno di applicazione che inizia il primo ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo, possa essere mantenuta, il numero complessivo dei dipendenti, deve essere sempre superiore al livello occupazionale di riferimento, dato dal numero medio dei dipendenti occupati nel periodo 1 ottobre 1999 - 30 settembre 2000. In definitiva, la decadenza dall'agevolazione in commento, i cui presupposti devono essere verificati alla fine di ciascun anno come sopra determinato, si verifica qualora la differenza tra il livello occupazionale alla fine di ciascun anno (a iniziare da quello compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2001), ed il livello occupazionale di riferimento (1 ottobre 1999 - 30 settembre 2000), risulta pari a zero ovvero negativa. Tale decadenza comporta il venir meno della possibilita' di fruire del credito d'imposta relativo ai nuovi assunti a partire dall'anno successivo a quello in cui si e' verificata l'assunzione. Resta, tuttavia salva la possibilita' di beneficiare dell'agevolazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla norma, per eventuali nuove assunzioni che si verificheranno in anni agevolati successivi a quello di decadenza. Si precisa che il credito maturato sino alla data di decadenza potra' comunque essere utilizzato dal soggetto beneficiario senza limiti temporali o di ammontare. Requisiti soggettivi dei nuovi assunti Il comma 5 dell'art. 7 stabilisce che il credito d'imposta e' concesso a condizione che i lavoratori assunti nel periodo agevolato: a) siano di eta' uguale o superiore a 25 anni e non abbiano svolto attivita' di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei 24 mesi antecedenti la data di assunzione; b) siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal verificarsi della condizione sub a). Altri requisiti Il citato comma 5 individua ulteriori condizioni necessarie per la fruizione del credito d'imposta consistenti nella osservanza: a) dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti per i quali non si e' fruito del credito d'imposta; b) delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonche' dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 1.5.4 Ulteriore agevolazione L'art. 7, comma 10, dispone che le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, restano in vigore per le assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. L'estinzione anticipata al 31 dicembre 2000 dell'agevolazione di cui all'art. 4, della predetta legge n. 448 del 1998, inizialmente fissato dal 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2001 trova il suo fondamento nella previsione di cui al secondo periodo del comma 10 in argomento, secondo cui ai datori di lavoro, cosi' come definiti in precedenza, che effettuano nuove assunzioni di dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare ad unita' produttive ubicate nei: a) territori indicati nell'art. 4, comma 3, della legge n. 448 del 1998; b) nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n, 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelle delle Regioni Abruzzo e Molise, spetta per ciascun nuovo dipendente un ulteriore credito d'imposta pari a Lit. 400.000. Per la individuazione dell'ambito territoriale agevolato di cui al precedente punto a), si rinvia a quanto evidenziato nella circolare del Dipartimento delle Entrate n. 161/E del 25 agosto 2000, paragrafo 3. Per l'individuazione delle aree di cui al punto sub b), si precisa che le stesse corrispondono alle seguenti Regioni: * Campania; * Basilicata; * Puglia; * Calabria; * Sicilia; * Sardegna; * Abruzzo; * Molise. Occorre precisare che negli ambiti territoriali in relazione ai quali i datori di lavoro che rivestono la qualifica di imprenditori o di esercenti arti o professioni possono fruire del credito d'imposta, devono essere ubicati gli uffici, gli stabilimenti e le basi fisse, presso i quali vengono assunti i dipendenti anche se la sede legale o residenza dei predetti soggetti sia ubicata altrove. Con riguardo ai datori di lavoro diversi da quelli sopra menzionati, occorre che i nuovi assunti siano iscritti presso le sezioni circoscrizionali del lavoro ubicate nei territori e nelle aree di cui ai punti sub a) e b). Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, le agevolazioni previste dall'articolo in argomento sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, deve ritenersi che le assunzioni di personale dipendente effettuate nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2000, possono costituire titolo per le agevolazioni previste sia dall'art. 4 della legge n. 448 del 1998 sia dall'art. 7 delle legge in argomento, ricorrendone le condizioni ivi previste. Per la fruizione dell'ulteriore importo del credito d'imposta di cui al richiamato comma 10, ultimo periodo, si applicano le disposizioni gia' commentate in precedenza in relazione al credito d'imposta contemplato nel comma 1 dell'art. 7. L'ulteriore credito d'imposta in commento, come si evince dal contesto del comma 10 dell'art. 7 della legge di cui trattasi, e' riconosciuto nel rispetto delle regole relative agli aiuti "de minimis" di cui alla Comunicazione della Commissione CEE 96/C 68/06, e non puo' eccedere, per il periodo d'imposta in cui e' avvenuta l'assunzione e per i due successivi, l'importo di 180 milioni nel triennio. Ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purche' non venga superato il medesimo limite di lire 180 milioni nel triennio. Si ricorda che, ai sensi della predetta Comunicazione: * l'importo totale dell'aiuto rientrante nella categoria "de minimis" non e' superiore a 100.000 ECU (EURO) su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto "de minimis"; * tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis" e non pregiudica la possibilita' del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione. Per ulteriori chiarimenti in ordine agli aiuti "de minimis" si rimanda alle istruzioni impartite rispettivamente con Circolari n. 38/E del 14 febbraio 1997 e n. 219/E del 18 settembre 1998. 1.5.5 Modalita' di utilizzo Ai sensi del comma 4 dell'art. 7, il credito d'imposta di cui si tratta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1 gennaio 2001. In conclusione, i crediti in argomento potranno essere utilizzati, nel modello F24 da tutti i beneficiari in compensazione con gli importi a debito di qualsiasi sezione dello stesso modello F24. Il credito maturato nel corso del periodo agevolato puo' essere utilizzato in diminuzione dei versamenti da effettuarsi nei periodi d'imposta successivi. 1.5.6 Irrilevanza del credito d'imposta ai fini della formazione del reddito imponibile Il credito d'imposta, che si configura come contributo in conto esercizio e come tale e' inquadrabile tra i ricavi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, per espressa previsione dell'art. 7, comma 4, della legge in argomento, non concorre alla determinazione del reddito complessivo. Ai sensi della disposizione appena richiamata, il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile IRAP, trattandosi di contributo correlato a componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini dell'imposta in argomento; del medesimo credito, inoltre, non dovra' tenersi conto ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del TUIR, riguardante la deducibilita' degli interessi passivi. 1.5.7 Accertamento di violazioni non formali e revoca del credito d'imposta. Ai sensi dell'art. 7, comma 7, le agevolazioni fruite sono revocate qualora siano definitivamente accertate violazioni non formali, commesse nel periodo di fruizione dell'agevolazione, relative: * alla normativa fiscale; * alla normativa contributiva in materia di lavoro dipendente; * alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui ai Decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 494 del 1996 Ai fini della revoca si richiede che per ciascuna delle predette violazioni siano state irrogate sanzioni di importo superiore a Lire 5.000.000. Le agevolazioni in argomento sono, ugualmente, revocate a seguito della emanazione di provvedimenti definitivi per condotta antisindacale posta in essere dal datore stesso ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni. 1.6 Art. 8 - Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate L'art. 8 della legge finanziaria per il 2001 prevede un'agevolazione per i nuovi investimenti delle imprese localizzate nelle aree svantaggiate, consistente in un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 1.6.1 Soggetti beneficiari Destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, localizzati nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno e del Centro - nord. Si tratta, in particolare, delle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209. Tali aiuti sono, cioe', quelli destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, e quelli destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Sono esclusi dall'agevolazione in argomento i soli enti non commerciali, di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR, ancorche' gli stessi svolgano attivita' commerciale. 1.6.2 Decorrenza L'agevolazione ha per oggetto i nuovi investimenti realizzati dalle imprese a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, sono agevolabili solo i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in commento o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunita' europee. Tale ultima disposizione risulta applicabile per i soggetti IRPEG non aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. 1.6.3 Misura dell'agevolazione L'agevolazione in esame consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunita' europee; in particolare, il credito di imposta e' determinato applicando ai costi sostenuti le percentuali massime di aiuto consentite (ESN ed ESL) e quindi e' fruibile nel limite del totale netto stabilito dalla predetta Commissione. Tali percentuali, infatti, sono individuate in relazione alle varie aree territoriali ammesse a fruire dell'agevolazione e alle caratteristiche dimensionali delle imprese che attuano gli investimenti. Esse variano da un minimo del 15 per cento ed un massimo del 60 per cento dell'investimento, in relazione alla dimensione dell'impresa e dell'area in cui l'investimento stesso viene realizzato. Si evidenzia, inoltre, che il credito d'imposta non e' cumulabile con altre agevolazioni a finalita' regionale o con altri aiuti a diversa finalita' che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio. Pertanto, non e' cumulabile con altri contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi eventualmente percepiti dall'impresa per l'acquisizione dello stesso bene. 1.6.4 Oggetto dell'agevolazione Sono agevolabili, ai sensi del comma 2 dell'art. 8, i nuovi investimenti realizzati dalle imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, compresi quelli acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. I predetti beni strumentali devono essere destinati a strutture produttive gia' esistenti ovvero strutture che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1 dell'articolo in esame. La fruizione del beneficio fiscale e' subordinata, pertanto, all'acquisizione del bene nel periodo d'imposta, da assumere secondo i criteri stabiliti nell'art. 75 del TUIR, indipendentemente dall'entrata in funzione del medesimo. Deve ritenersi, inoltre, che l'agevolazione in parola riguardi non soltanto l'acquisto a titolo derivativo di tali beni, ma anche la realizzazione degli stessi in appalto o in economia da parte del soggetto beneficiario, dal momento che il comma 7 dell'articolo in commento prevede la decadenza dal credito d'imposta in argomento nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione. Restano espressamente esclusi da tale agevolazione, invece, i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio", di cui alla tabella concernente i coefficienti di ammortamento, approvata con DM 31 dicembre 1988. E' escluso, altresi', dall'oggetto dell'agevolazione l'avviamento, nonche' i costi di pubblicita' e di ricerca e sviluppo atteso che gli stessi si configurano non come beni immateriali suscettibili di tutela giuridica. Gli investimenti in parola sono agevolabili per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonche' gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Ai sensi del comma 3 dell'articolo in commento agli investimenti localizzati nei