Circolare 7 del 02.02.01

MATERIA FISCALE: Informazione non disponibile

OGGETTO Procedura informatica per l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni di consumo nei settori dell'energia elettrica e del metano.

TESTO Al fine di consentire un efficace svolgimento delle attivita' istituzionali di controllo in materia di accise e di imposte di consumo, e' stata realizzata una procedura informatica per l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni che i soggetti obbligati sono tenuti a presentare, relativamente ai consumi dell'anno precedente, rispettivamente entro il 20 febbraio ed entro la fine del mese di febbraio di ogni anno nei settori dell'energia elettrica e del metano, ai sensi degli artt. 55, comma 1, e 26, comma 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche. 1. Compilazione della dichiarazione di consumo La dichiarazione di consumo e' redatta dai soggetti obbligati sulla base dei modelli di cui all'allegato 1, per il settore dell'energia elettrica, e di cui all'allegato 4, per il settore del metano, osservando le istruzioni per la loro compilazione riportate rispettivamente negli allegati 2 e 5. I predetti modelli sostituiscono integralmente quelli allegati alla circolare n. 181/D del 30 agosto 1999. I soggetti obbligati che utilizzano procedure informatiche per la compilazione della dichiarazione allegano a questa un supporto magnetico o ottico contenente i dati della stessa. Le caratteristiche tecniche di detti supporti e le modalita' di registrazione sui medesimi dei dati delle dichiarazioni sono riportate negli allegati 3 e 6, rispettivamente per i settori dell'energia elettrica e del metano. Questa Agenzia mette a disposizione degli operatori economici un apposito software per consentire la produzione della dichiarazione e la registrazione dei relativi dati su supporto magnetico conformemente alle specifiche tecniche previste. Tale software e' disponibile, insieme alle istruzioni per la sua installazione ed il suo utilizzo, sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo www.finanze.it/dogane e puo' anche essere richiesto agli uffici tecnici di finanza, che lo preleveranno dal sito intranet di questa Agenzia. E' disponibile altresi' un servizio di assistenza raggiungibile al numero verde 800.257428. 2. Adempimenti degli uffici tecnici di finanza Le dichiarazioni di consumo sono protocollate utilizzando la procedura per la gestione del protocollo e delle pratiche amministrative, di cui alla circolare n. 73/D dell'11 marzo 1997 e successive modifiche. L'acquisizione dei dati delle dichiarazioni sul sistema informatico va effettuata selezionando la voce Dichiarazioni di consumo: energia elettrica ovvero la voce Dichiarazioni di consumo: metano dall'elenco delle applicazioni in linea visualizzato nel menu' principale dell'ambiente applicativo UTF, e, successivamente, selezionando dal menu' Dichiarazione la voce Acquisizione da modello cartaceo per le dichiarazioni presentate su carta o la voce Acquisizione da supporto per quelle accompagnate da floppy disk o CD-ROM. In presenza di errori, i dati delle dichiarazioni vengono comunque registrati ed il sistema visualizza un elenco degli errori riscontrati. A fronte delle dichiarazioni contenenti errori, l'ufficio tecnico di finanza espleta le opportune verifiche ed effettua le necessarie correzioni, ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni. La procedura prevede inoltre le seguenti funzioni di servizio: a) consultazione dei dati della dichiarazione, attivabile dalla voce Apri del menu' Dichiarazione, selezionando l'opzione Sola lettura; b) variazione dei dati della dichiarazione, attivabile dalla voce Apri del menu' Dichiarazione; c) stampa della dichiarazione, attivabile dalla voce Stampa del menu' Dichiarazione. Le modalita' da seguire per l'utilizzo della procedura in oggetto sono descritte nella guida operativa, disponibile sul sito Intranet di questa Agenzia. Anche le dichiarazioni gia' presentate, relative ai consumi dell'anno 2000, devono essere acquisite sul sistema informatico con la procedura in oggetto. Si raccomanda agli uffici tecnici di finanza, qualora riscontrino eventuali anomalie di funzionamento, di segnalarle tempestivamente. Allegato 1 (Omissis) Allegato 2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 1. GENERALITA' La dichiarazione di consumo, deve essere presentata dalle officine di produzione e dalle aziende distributrici e dagli acquirenti di energia elettrica per usi propri o commerciali. Ciascuna officina elettrica e' identificata univocamente (su scala nazionale) da un "Codice Ditta" di 9 caratteri attribuito alla stessa dal competente Ufficio Tecnico di Finanza, e cosi' composto: . i primi due caratteri identificano la sigla automobilistica della Provincia ove e' stata denunciata l'officina . il terzo carattere, con valore fisso "E", identifica il settore impositivo dell'energia elettrica nell'ambito delle competenze degli Uffici Tecnici di Finanza . i caratteri dal quarto all'ottavo sono costituiti da un progressivo numerico di 5 cifre . l'ultimo carattere, alfabetico, e' un carattere di controllo Nel caso di impianto a cui siano stati assegnati due codici ditta (officina di produzione e officina di acquisto), dovra' essere indicato in dichiarazione il codice ditta dell'officina di produzione. Il modello di dichiarazione si compone delle seguenti sezioni, riportate in allegato alle presenti istruzioni: . un frontespizio . un prospetto per i contatori dedicati alla produzione e ai consumi propri . un prospetto per l'energia elettrica ceduta e ricevuta verso e da altre officine . un prospetto per le rettifiche di fatturazione . dodici prospetti mensili per il riepilogo dei consumi di energia elettrica (per usi propri e/o commerciali), con il dettaglio dei vari usi esenti o assoggettati . tre prospetti per la liquidazione dell'imposta erariale di consumo, dell'addizionale locale D.L. 511/88 e dell'addizionale erariale D.L. 332/89 . tre prospetti per il riepilogo e saldo dell'imposta erariale di consumo, dell'addizionale locale D.L. 511/88 e dell'addizionale erariale D.L. 332/89, contenenti anche gli importi delle rate di versamento mensili, per i soli tributi diretti all'Erario . un prospetto di dettaglio per la liquidazione dell'addizionale locale D.L. 511/88 destinata ai Comuni La dichiarazione puo' comunque essere redatta su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le medesime informazioni, contraddistinte dalle stesse lettere identificative e dagli stessi titoli di ciascun quadro, oltre che dagli stessi codici e dalle stesse descrizioni - ove presenti - delle singole righe. Le informazioni, ove necessario, vanno trascritte nel formato richiesto dalle presenti istruzioni. 2. FRONTESPIZIO Il frontespizio contiene i dati identificativi della dichiarazione di consumo. Come Ufficio Tecnico di Finanza va indicata la sede dell'ufficio che ha rilasciato il "Codice Ditta". Nei dati relativi all'officina vanno indicati: . il "Codice Ditta" identificativo dell'officina . la denominazione della ditta esercente l'officina . l'ubicazione (Comune e indirizzo) dell'officina Come periodo indicare l'anno di imposta per cui e' prodotta la dichiarazione di consumo. Relativamente al soggetto che presenta la dichiarazione vanno indicati: . cognome e nome del rappresentante . codice fiscale del rappresentante . qualifica legale del rappresentante Va infine indicata l'ubicazione (Comune e indirizzo) della sede presso cui la ditta conserva le contabilita'. 3. ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E CONSUMATA Vanno indicati i quantitativi di energia elettrica prodotti o consumati per usi propri, rilevabili esclusivamente dalle letture dei contatori. Per ciascun contatore devono essere riportati i seguenti dati: . numero di matricola . lettura attuale (rilevata al termine dell'anno di imposta per cui e' prodotta la dichiarazione di consumo) . lettura precedente (rilevata all'inizio dell'anno di imposta per cui e' prodotta la dichiarazione di consumo) . differenza di letture . costante di lettura . quantita' di energia elettrica in chilowattora (valore non negativo) Le letture devono comprendere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi e - se presenti - le prime tre cifre decimali. Il numero di cifre intere del contatore consente di individuarne il passaggio per lo zero nel corso dell'anno per cui e' prodotta la dichiarazione. Deve essere, comunque, sempre fatto riferimento alle letture riportate nell'apposito registro dei contatori. La costante di lettura, se non intera, deve comprendere le prime due cifre decimali. I chilowattora di energia elettrica devono essere arrotondati all'unita'. Per le stazioni di misura costituite da due contatori monofase (inserzione Aron), nel caso in cui uno dei due contatori contabilizzi un valore di chilowattora negativo, la stazione di misura va identificata con il solo contatore che contabilizza un numero di chilowattora positivo, indicando la matricola di quest'ultimo e i chilowattora come differenza tra quelli misurati dai due strumenti. Le letture, la differenza e la costante non vanno dichiarate. I contatori devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalita': . quadro "A": contatori dedicati esclusivamente alla produzione di energia elettrica in officina. In caso di assenza di produzione, tutta l'energia elettrica acquistata deve essere indicata nel quadro "H" . quadro "B": contatori totalizzatori per la misura totale di energia elettrica impiegata sia in usi esenti da imposte o addizionali che in usi soggetti. La discriminazione e' fatta su base forfetaria se le utilizzazioni sono derivate da circuito unico, ovvero per differenza se le utenze sono alimentate con circuiti separati, almeno uno dei quali munito di misuratore in sottolettura . quadro "C": contatori di usi propri la cui energia elettrica contabilizzata e' interamente esente da imposta erariale di consumo . quadro "D": contatori di usi propri la cui energia elettrica contabilizzata e' interamente esente da addizionali della imposta erariale di consumo . quadro "E": contatori di usi propri la cui energia elettrica contabilizzata e' interamente assoggettata ad imposta erariale di consumo . quadro "F": contatori di usi propri la cui energia elettrica contabilizzata e' interamente assoggettata ad addizionali della imposta erariale di consumo Per maggior chiarezza si sottolinea che i quadri "C", "D", "E" e "F" non possono contenere contatori di usi tassati cui sia stata riconosciuta una percentuale di esenzione o contatori di usi esenti di cui sia stata stabilita una percentuale tassata: detti contatori vanno tutti dichiarati nel quadro "B". Si precisa inoltre che ciascun contatore di usi propri non promiscui dovra' essere dichiarato tanto su uno dei quadri "C" o "E", per la imposta erariale di consumo, quanto su uno dei quadri "D" o "F", per le addizionali della imposta erariale di consumo. Per le officine elettriche in cui i contatori di produzione rilevano anche i consumi, le letture dei contatori andranno indicate, oltre che nel quadro "A" della produzione, anche nei quadri dei consumi propri secondo le modalita' appena descritte. I quantitativi di energia elettrica consumati in proprio, ma non rilevabili direttamente a contatore, vanno dichiarati nei successivi quadri di riepilogo dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita - insieme ai consumi 4. ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, RICEVUTA E PERDITE Vanno indicati i quantitativi di energia elettrica ceduti, alle varie tipologie, ad altre officine, ovvero ricevuti da altre officine. Se un contatore e' dedicato, per l'intero anno per cui e' prodotta la dichiarazione, alla cessione (o ricezione) di energia elettrica verso (o da) un'unica officina - individuata dal "Codice Ditta" - e con un'unica tipologia di cessione (o ricezione), lo stesso va riportato nel quadro con i medesimi dati richiesti per i contatori di produzione e usi propri, aggiungendo per ciascun contatore: . tipologia di cessione (quadro "G") indicando una delle seguenti lettere: . "A" cessione a consorziati/consociati . "B" cessione per scambio o vettoriamento . "C" cessione ad altri fabbricanti o enti distributori . tipologia di ricezione (quadro "H") indicando una delle seguenti lettere: . "D" ricezione da consorziati/consociati . "E" ricezione per scambio o vettoriamento . "F" ricezione da altri fabbricanti o enti distributori . "Codice Ditta" dell'officina acquirente (quadro "G") o cedente (quadro "H") l'energia elettrica Gli altri quantitativi di energia elettrica ceduti (o ricevuti) alle varie tipologie di cessione (o ricezione) verso (o da) altre officine, non ricadenti nel caso precedente, vanno dichiarati negli stessi quadri, omettendo i dati riguardanti i contatori e indicando esclusivamente: . tipologia di cessione (o di ricezione) indicando una delle lettere previste per i contatori . "Codice Ditta" dell'officina acquirente (o cedente) l'energia elettrica . quantita' di energia elettrica ceduta (o ricevuta) in chilowattora (valore non negativo) Nel trascrivere dette informazioni ciascuna colonna deve contenere l'energia elettrica ceduta (o ricevuta) nell'anno per cui e' prodotta la dichiarazione verso (o da) una sola officina e per una sola tipologia di cessione (o ricezione). Vanno infine riportati i quantitativi di energia elettrica ceduti (e ricevuti) in rete a (e da) altri Stati, nonche' le perdite definite come somma dell'energia prodotta e dell'energia acquistata, diminuita dell'energia consumata in proprio e dell'energia distribuita. Per ciascuno dei quadri andra' indicato il totale dei chilowattora come somma di tutti i contatori del quadro e di tutte le quantita' non rilevabili da contatore. 5. RETTIFICHE DI FATTURAZIONE Gli importi da riportare nel/nei prospetti sono inerenti le rettifiche ordinarie e le rettifiche per frodi accertate, e vanno distinti per imposta erariale di consumo e addizionali della imposta erariale di consumo, e ulteriormente suddivisi secondo i rispettivi destinatari dei tributi. Le rettifiche ordinarie, emesse dalle Aziende distributrici verso gli utenti, assumono il segno negativo se a credito degli stessi. Le rettifiche di fatturazione per le quali l'Azienda distributrice ha ottenuto un provvedimento di rimborso o riaccredito vanno dichiarate direttamente nei quadri di riepilogo e saldo delle imposte. Le rettifiche possono essere relative sia all'anno di imposta per cui e' prodotta la dichiarazione di consumo, sia agli anni precedenti. Gli importi totali, con l'eventuale segno negativo, vanno riportati nei successivi quadri di liquidazione delle imposte in corrispondenza dei rispettivi capitoli di imputazione. 6. ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO E DISTRIBUITA Devono essere riportati i quantitativi di energia elettrica consumati per usi propri e distribuiti per usi commerciali, distinti per tipologia di esenzione, nel caso di consumi esenti da imposta erariale di consumo o da addizionali della imposta erariale di consumo, ovvero distinti per aliquote impositive, nel caso di consumi assoggettati. Per ciascun rigo di dettaglio, ovvero per l'intero quadro, sono indicati gli estremi dei provvedimenti normativi istitutivi dell'imposizione o dell'esenzione. Ove non indicati espressamente, e' implicitamente intesa come norma di riferimento il Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504. Devono essere compilati dodici prospetti con i riepiloghi mensili dei consumi; le mensilita' aventi tutti i consumi nulli possono essere omesse. Nella colonna dei consumi per usi propri vanno riportati sia i quantitativi di energia elettrica misurati direttamente da contatore (vedi paragrafo 3), sia quelli non rilevabili a contatore, ma calcolati a partire dai contatori totalizzatori per usi promiscui, per differenza o a forfait. Le aziende distributrici, oltre ai quantitativi di chilowattora fatturati, devono dichiarare il numero delle utenze attive per ciascuna tipologia di utilizzo o esenzione. I consumi devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalita': . quadro "L": consumi esenti da imposta erariale nei casi previsti dal Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, articolo 52, comma 2 . quadro "M": consumi assoggettati ad imposta erariale, distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Per le abitazioni si fa distinzione tra residenza anagrafica e seconde case, ancorche' l'aliquota dell'imposta sia unica . quadro "V": consumi assoggettati ad imposta erariale di consumo in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con applicazione delle aliquote agevolate (50 % delle aliquote normali) previste dalla legge 102/90 per i Comuni della Valtellina (fin quando applicabili) . quadro "N": consumi esenti da addizionali della imposta erariale di consumo . quadro "O": consumi assoggettati ad addizionali della imposta erariale di consumo, distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Per le abitazioni, oltre alla distinzione tra residenza anagrafica e seconde case, i consumi vanno ripartiti a seconda che il versamento dell'addizionale locale D.L. 511/88 sia diretto al Comune (utenze fino a 200 kW) o all'Erario (utenze oltre 200 kW). Per i locali e luoghi diversi dalle abitazioni i consumi sono distinti a seconda che il versamento dell'addizionale locale D.L. 511/88 sia diretto alla Provincia o all'Erario, mentre per l'addizionale erariale D.L. 332/89 il dettaglio individua le differenti aliquote impositive. Si ricorda che l'addizionale D.L. 511/88 e' versata dalle aziende distributrici direttamente agli Enti Locali per le sole forniture con potenza impegnata fino a 200 chilowatt, mentre nelle Province autonome di Trento e Bolzano tutti i versamenti della medesima addizionale sono diretti agli Enti Locali Le somme dei dodici prospetti mensili, rigo per rigo, dei quantitativi di energia elettrica consumati per usi propri e distribuiti per usi commerciali, compresi nei quadri "M", "V" e "O", vanno riportate nei successivi quadri di liquidazione delle imposte secondo le indicazione fornite negli stessi. 7. LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE I prospetti di liquidazione delle imposte sono distinti per l'imposta erariale di consumo (quadro "P"), l'addizionale locale D.L. 511/88 (quadro "R") e l'addizionale erariale D.L. 332/89 (quadro "T"). I quadri presenti nei prospetti, dedicati all'imposta erariale di consumo e alle addizionali della imposta erariale di consumo, sono ulteriormente suddivisi nei rispettivi capitoli erariali di imputazione o destinatari dei versamenti, e consentono di determinare, a partire dai consumi dichiarati nel riepilogo dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita, le singole imposte dovute. Alle imposte desunte dai consumi vanno aggiunte le rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "I". Nelle colonne dei consumi vanno riportati, con i riferimenti ai quadri di energia elettrica consumata in proprio e distribuita indicati rigo per rigo, i quantitativi di energia elettrica assoggettati alla imposta erariale di consumo ed alle addizionali della imposta erariale di consumo; per ogni quantitativo va quindi indicata la relativa aliquota impositiva. In caso di una o piu' variazioni delle aliquote impositive nel corso dell'anno, ovvero di fatturazione di consumi con aliquote di anni precedenti, si utilizzeranno per i soli righi interessati due o piu' colonne di consumi e aliquote, ripartendo i consumi per ciascuna aliquota utilizzata; la somma dei consumi indicati sul rigo deve coincidere con i chilowattora (sommatoria delle dodici mensilita') dichiarati nel rigo di riferimento del quadro di energia elettrica consumata in proprio e distribuita. Si precisa che, per le aziende distributrici, l'imposta di ciascun rigo deve coincidere con il totale dell'imposta riscossa dagli utenti e risultante dalle fatture, non con il prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota. I dati devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalita': . quadro "P": consumi assoggettati all'imposta erariale di consumo . capitolo 1411/01: consumi, distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni, la cui imposta va versata direttamente all'Erario. Per le Province appartenenti alla Sicilia i valori delle aliquote da indicare sono quelli della quota parte di imposta destinata all'Erario. Per la Sardegna i valori delle aliquote da indicare sono quelli totali, mentre la corrispondente imposta deve essere la quota percentuale destinata all'Erario. I consumi da indicare sono quelli desunti dal quadro "M", per le abitazioni, e dai quadri "M" e "V" per i locali e luoghi diversi dalle abitazioni . versamenti alla Regione: consumi nelle Province appartenenti alla Sicilia e alla Sardegna. Per le Province appartenenti alla Sicilia i valori delle aliquote da indicare sono quelli della quota parte di imposta destinata alla Regione. Per la Sardegna i valori delle aliquote da indicare sono quelli totali, mentre la corrispondente imposta deve essere la quota percentuale destinata alla Regione. I consumi da indicare sono gli stessi delle righe corrispondenti del capitolo 1411/01 . quadro "R": consumi assoggettati all'addizionale locale D.L. 511/88 . capitolo 1411/02: consumi fatturati dalle aziende distributrici per forniture con potenza superiore a 200 chilowatt e consumi dichiarati da officine elettriche non distributrici, esclusi i consumi nelle Province autonome di Trento e Bolzano. I consumi da indicare, distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni, sono desunti dal quadro "O" . versamenti ai Comuni: consumi nelle abitazioni fatturati dalle aziende distributrici per forniture con potenza fino a 200 chilowatt e consumi nelle abitazioni delle Province autonome di Trento e Bolzano. I consumi da indicare sono desunti dal quadro "O" . versamenti alla Provincia: consumi nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni fatturati dalle aziende distributrici per forniture con potenza fino a 200 chilowatt e consumi nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni delle Province autonome di Trento e Bolzano. I consumi da indicare sono desunti dal quadro "O" . capitolo 1415/02: recupero di addizionale ai sensi dell'articolo 52 comma 2 lettera "o" del Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, per fatturazioni relative ad anni precedenti l'anno per cui e' prodotta la dichiarazione (solo in lire) . quadro "T": consumi assoggettati all'addizionale erariale D.L. 332/89 . capitolo 1411/03: consumi nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni, desunti dal quadro "O" . capitolo 1415/01: recupero di addizionale ai sensi dell'articolo 52 comma 2lettera "o" del Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, per fatturazioni relative ad anni precedenti l'anno per cui e' prodotta la dichiarazione (solo in lire) Oltre alle righe relative ai consumi, vanno trascritti gli importi delle rettifiche di fatturazione - desunti dal quadro "I" - con il relativo segno. E' inoltre presente, per ciascun capitolo erariale di imputazione o destinatario dei versamenti, una riga "Tipologia di utilizzo non prevista nel riepilogo dei consumi" nella quale vanno riportate - solo in lire - le fatturazioni di anni precedenti relative a tipologie di utilizzo non piu' vigenti nell'anno per cui e' prodotta la dichiarazione. I totali dei soli capitoli erariali di imputazione, determinati come somma dei valori della colonna "Imposta", vanno riportati nei successivi quadri di riepilogo e saldo delle imposte. 8. RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE I prospetti di riepilogo e saldo delle imposte sono distinti per l'imposta erariale di consumo (quadro "Q"), l'addizionale locale D.L. 511/88 (quadro "S") e l'addizionale erariale D.L. 332/89 (quadro "U"). I quadri presenti nei prospetti, relativi ai singoli capitoli erariali di imputazione, contengono i dati per il conteggio delle imposte dovute (imposta erariale di consumo e addizionali, erariale e locale, della imposta erariale di consumo). Ciascun quadro e' dedicato al corrispondente capitolo erariale di imputazione presente nei quadri di liquidazione delle imposte. Mancano i quadri dei versamenti diretti a Comuni, Province e Regioni, in quanto non e' richiesta ai fini erariali la tenuta del conto analitico delle quote di imposta erariale di consumo e addizionali versate direttamente a Comuni, Province e Regioni. . versamenti precedenti, da intendersi come somma di tutti i versamenti effettuati nel corso dell'anno di imposta per cui e' prodotta la dichiarazione. In occasione della presentazione della prima dichiarazione di consumo di una officina elettrica, gli importi da versare in acconto sono quelli determinati in via presuntiva dall'Ufficio Tecnico di Finanza competente. Per dichiarazioni di consumo successive alla prima, l'importo coincide, generalmente, con l'importo indicato nel rigo totale versamenti sul corrispondente capitolo della dichiarazione di consumo precedente, purche' una o piu' rate non siano state rideterminate dall'Ufficio Tecnico di Finanza. In ogni caso devono essere sempre conteggiati gli importi versati effettivamente . rimborsi e riaccrediti, da intendersi come somma degli importi indicati nei corrispondenti provvedimenti, per i quali l'Ufficio Tecnico di Finanza abbia concesso alla Ditta di rivalersi sulle rate di acconto successive, previa rideterminazione delle rate stesse . imposta a debito precedente (I.E.C. o addizionale), da indicare per dichiarazioni di consumo successive alla prima con lo stesso valore del rigo imposta a debito nel corrispondente capitolo della precedente dichiarazione . imposta a credito precedente (I.E.C. o addizionale), da indicare per dichiarazioni di consumo successive alla prima con lo stesso valore del rigo imposta a credito nel corrispondente capitolo della precedente dichiarazione . saldo imposta (I.E.C. o addizionale), definito come sommatoria algebrica di imposta liquidata, diminuita dei versamenti precedenti e dei rimborsi e riaccrediti, e aumentata dell'imposta a debito precedente o diminuita dell'imposta a credito precedente: . se il valore della sommatoria e' positivo, riportarlo nel rigo imposta a debito (I.E.C. o addizionale) . se il valore della sommatoria e' negativo, riportarlo nel rigo imposta a credito(I.E.C. o addizionale) in valore assoluto . versamenti successivi, costituiti dagli importi da versare alle singole scadenze mensili nel corso dell'anno di presentazione della dichiarazione. I progressivi da "01" a "12" identificano i mesi da gennaio a dicembre. Gli importi delle singole rate vanno cosi' determinati: . la rata di base, costante per tutti i versamenti, sara' pari a un dodicesimo dell'imposta calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente e delle aliquote vigenti alla data di presentazione della dichiarazione . nel caso di dichiarazione presentata a gennaio, il saldo imposta a debito andra' ad aumentare di pari importo la rata di gennaio ("01"). In caso di saldo imposta a credito, il recupero dello stesso avverra' - fino a concorrenza completa dell'importo - a partire dalla stessa rata di gennaio . nel caso di dichiarazione presentata a febbraio, la rata di gennaio ("01") avra' lo stesso valore delle rate di acconto determinate per l'anno precedente. Il saldo imposta a debito andra' ad aumentare di pari importo la rata di febbraio ("02"). In caso di saldo imposta a credito, il recupero dello stesso avverra' - fino a concorrenza completa dell'importo - a partire dalla stessa rata di febbraio. Ancora sulla rata di febbraio andra' inoltre sommato, se positivo, o sottratto, se negativo, il conguaglio tra la rata di base e la rata versata a gennaio, in modo da equiparare contabilmente l'importo versato a gennaio alla rata di base; se la rata di febbraio - per effetto del saldo imposta a credito - e' nulla o non ha comunque la capienza per recuperare l'eventuale conguaglio negativo di gennaio, lo stesso deve essere recuperato fino a concorrenza completa sulle rate successive . totale versamenti, determinato come sommatoria dei 12 versamenti successivi Si precisa che i segni "+" e "-" presenti nelle prime cinque righe di ciascun quadro hanno il solo fine di facilitare la sommatoria algebrica per definire il saldo dell'imposta. Di tutti gli importi presenti nei quadri, i soli che possono avere il segno negativo (nel caso di liquidazione in negativo) sono quelli dei righi imposta liquidata; tutti gli altri vanno sempre trascritti in valore assoluto. 9. LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE D.L. 511/88 VERSATA AI COMUNI Il prospetto di liquidazione dell'addizionale D.L. 511/88 versata ai Comuni costituisce un dettaglio dei "Versamenti ai Comuni" del quadro "R". Mentre, infatti, nel citato quadro "R" vanno indicati nel loro valore complessivo i consumi e i corrispondenti importi dell'addizionale locale versati direttamente ai Comuni, nel prospetto di dettaglio gli stessi dati devono essere ripartiti Comune per Comune. Ciascuna delle righe del prospetto deve contenere i dati di un Comune, individuato dal codice catastale. Per ogni Comune vanno indicati: . il numero delle utenze attive al 1 gennaio dell'anno di imposta per cui e' prodotta la dichiarazione di consumo . i consumi assoggettati all'addizionale e le relative aliquote, distinti per valore della aliquota applicata . l'importo complessivo delle eventuali rettifiche di fatturazione (negativo se a credito degli utenti) . il totale dell'addizionale da versare al Comune per l'anno di imposta per cui e' prodotta la dichiarazione di consumo Il totale dell'addizionale versata ai Comuni deve coincidere con il rigo "R11". Allegato 3 (Omissis) Allegato 4 (Omissis) Allegato 5 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI GAS METANO 1. GENERALITA' Ciascun deposito fiscale e' identificato univocamente (su scala nazionale) da un "Codice Accisa" di 9 caratteri attribuito allo stesso dal competente Ufficio Tecnico di Finanza, e cosi' composto: . i primi due caratteri identificano la sigla automobilistica della Provincia ove e' stato denunciato il deposito fiscale . il terzo carattere, con valore fisso "O", identifica il settore impositivo degli oli minerali e gas metano nell'ambito delle competenze degli Uffici Tecnici di Finanza . i caratteri dal quarto all'ottavo sono costituiti da un progressivo numerico di 5 cifre . l'ultimo carattere, alfabetico, e' un carattere di controllo La dichiarazione riunisce in un unico modello tanto le esigenze erariali, con i dati riguardanti l'accisa, quanto le esigenze regionali, con i dati analitici per la determinazione della addizionale regionale e dell'imposta regionale sostitutiva - istituite per le sole Regioni a statuto ordinario dal Decreto Legislativo del 21 dicembre 1990 n. 398. Il modello di dichiarazione si compone delle seguenti sezioni, riportate in allegato alle presenti istruzioni: . un frontespizio . un prospetto per il metano introdotto (mensile e annuale) . un prospetto per il metano estratto senza pagamento di accisa (mensile e annuale) . un prospetto per il metano fatturato o impiegato (mensile e annuale) . un prospetto per le rettifiche di fatturazione . un prospetto per la liquidazione dell'accisa . un prospetto per il riepilogo e saldo dell'accisa, contenente anche gli importi dei versamenti mensili . un prospetto per la liquidazione dell'addizionale regionale . un prospetto per il riepilogo e saldo dell'addizionale regionale, contenente anche gli importi dei versamenti mensili . un prospetto per la liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva . un prospetto per il riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva, contenente anche gli importi dei versamenti mensili La dichiarazione puo' comunque essere redatta su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le medesime informazioni, contraddistinte dalle stesse lettere identificative e dagli stessi titoli di ciascun quadro, oltre che dagli stessi codici e dalle stesse descrizioni - ove presenti - delle singole righe. Le informazioni, ove necessario, vanno trascritte nel formato richiesto dalle presenti istruzioni. Oggetto della dichiarazione e' il gas metano fatturato, quello impiegato per usi propri che non prevedono fatturazione, nonche' tutti i consumi dello stesso - anche irregolari - di cui il depositario autorizzato viene a conoscenza. 2. FRONTESPIZIO Il frontespizio contiene i dati identificativi della dichiarazione di consumo. Come Ufficio Tecnico di Finanza va indicata la sede dell'ufficio che ha rilasciato il "Codice Accisa". Nei dati relativi al deposito fiscale vanno indicati: . il "Codice Accisa" identificativo del deposito fiscale . la denominazione della ditta (depositario autorizzato) esercente il deposito fiscale . l'ubicazione (Comune e indirizzo) del deposito fiscale, coincidente con la sede, legale o amministrativa, che gestisce l'impianto Come periodo indicare l'anno di imposta per cui e' prodotta la dichiarazione di consumo. Relativamente al soggetto che presenta la dichiarazione vanno indicati: . cognome e nome del rappresentante . codice fiscale del rappresentante . qualifica legale del rappresentante Va infine indicata l'ubicazione (Comune e indirizzo) della sede presso cui la ditta conserva le contabilita'. 3. METANO INTRODOTTO Vanno indicate le quantita' (valori non negativi) in metri cubi di metano introdotto in rete attraverso i punti di immissione o prelievo, riscontrabili dalle fatture di acquisto. In sostituzione del registro di carico e scarico devono essere compilati dodici prospetti con le introduzioni mensili di metano, piu' un prospetto riepilogativo annuale (somma dei prospetti mensili). I prospetti mensili con il totale del metano introdotto nullo possono essere omessi. Relativamente a ciascun punto di immissione o prelievo vanno indicati: . Comune, Provincia e indirizzo del punto di immissione o prelievo . metri cubi di metano provenienti da propri pozzi . metri cubi di metano provenienti da altre fonti (ad esempio ricavato da processi industriali) . "Codice Accisa" del/i fornitore/i nazionale/i e relativi metri cubi introdotti . "Codice Accisa" del/i fornitore/i U.E. e relativi metri cubi introdotti . metri cubi di metano provenienti da fornitori extra U.E. . totale metri cubi introdotti Per il metano proveniente da fornitori nazionali e U.E. bisogna utilizzare una riga relativa al punto di immissione o prelievo per ciascun fornitore. Per ciascun punto di immissione o prelievo si potranno indicare una sola volta (per mese e per anno) i metri cubi introdotti da propri pozzi, da altre fonti, da fornitori extra U.E. e totali. Nella riga "TOTALI" andranno riportati, per colonna, i totali generali del quadro: detta riga andra' quindi utilizzata una sola volta (per mese e per anno). 4. METANO ESTRATTO SENZA PAGAMENTO DI ACCISA Le informazioni da riportare riguardano le forniture di metano - fatturato agli utenti, impiegato per usi propri o comunque consumato, anche irregolarmente - che non comportino il pagamento dell'accisa. Rientrano tra i quantitativi da dichiarare anche eventuali rettifiche di fatturazione, con il segno negativo se a credito degli utenti. Devono essere compilati dodici prospetti con le estrazioni mensili di metano, piu' un prospetto riepilogativo annuale (somma dei prospetti mensili). I prospetti mensili con tutte le righe nulle possono essere omessi. Le tipologie di utilizzo che non prevedono il pagamento dell'accisa sono: . usi esenti elencati nella tabella "A" del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504 (rientrano tra questi anche gli usi di cantiere) . usi esenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504 . altre: . altri usi non soggetti (metano usato come materia prima) cubi, oltre che il totale del quadro. Per il prospetto annuale va indicato anche, rigo per rigo, il numero delle utenze attive al 1 gennaio dell'anno di imposta per cui e' prodotta la dichiarazione di consumo. I metri cubi di metano estratto - risultanti dal prospetto annuale - per gli usi esenti di tabella "A" e per l'articolo 17 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504 vanno riportati nel successivo quadro di liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva, per le sole Regioni a statuto ordinario. 5. METANO FATTURATO O IMPIEGATO Le informazioni da riportare riguardano le forniture di metano - fatturato agli utenti, impiegato per usi propri o comunque consumato, anche irregolarmente - che comportino il pagamento dell'accisa e, per le Regioni a statuto ordinario, dell'addizionale regionale. Devono essere compilati dodici prospetti con le immissioni in consumo mensili di metano, piu' un prospetto riepilogativo annuale (somma dei prospetti mensili). I prospetti mensili con tutte le righe nulle possono essere omessi. I consumi sono distinti in due riquadri, uno per la determinazione dell'addizionale regionale e uno per l'accisa: . metano fatturato o impiegato per fasce climatiche: ove la Regione a statuto ordinario abbia determinato le aliquote della addizionale in base alle fasce climatiche, e' richiesta la suddivisione dei consumi nelle rispettive fasce - onde consentire la corretta applicazione delle aliquote - se la Provincia cui si riferisce il prospetto e' interessata da due o piu' fasce climatiche. Se invece le aliquote dell'addizionale risultano costanti in tutto il territorio provinciale, la suddivisione in fasce climatiche puo' essere del tutto omessa, compilando direttamente il quadro del totale metano fatturato o impiegato . totale metano fatturato o impiegato: detto riquadro deve essere semprecompilato. Se e' presente la suddivisione del metano fatturato o impiegato in fasce climatiche, le singole voci devono coincidere con la somma delle corrispondenti voci alle varie fasce climatiche, per le sole righe previste in entrambi i quadri Tanto per le fasce climatiche, quanto per il totale del metano fatturato o impiegato, i consumi risultano suddivisi alle varie "tariffe" previste dal Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni: . usi industriali, . usi civili tariffa T1, . usi civili tariffa T2 per consumi fino a 250 metri cubi all'anno, . usi civili tariffa T2 per consumi oltre 250 metri cubi all'anno e altri usi civili, . produzione di energia elettrica, . autoproduzione di energia elettrica, . autotrazione, oltre che, per i soli usi civili, in base alla ubicazione delle utenze. In particolare per "utenze del Mezzogiorno" si intendono quelle localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978 n. 218. Nei prospetti mensili e' richiesta, per ogni voce, la sola quantita' in metri cubi. Per i prospetti annuali va indicato anche, voce per voce, il numero delle utenze attive al 1 gennaio dell'anno di imposta per cui e' prodotta la dichiarazione di consumo. I metri cubi di metano fatturato o impiegato - dal prospetto annuale - vanno riportati nei successivi quadri di liquidazione corrispondentemente alle varie "tariffe", tanto dell'accisa, quanto dell'addizionale regionale (quest'ultima solo per le sole Regioni a statuto ordinario). 6. RETTIFICHE DI FATTURAZIONE Il prospetto delle rettifiche di fatturazione, per i soli usi soggetti ad accisa o imposte regionali, e' suddiviso per: . accisa, . addizionale regionale (per le sole Regioni a statuto ordinario), . imposta regionale sostitutiva (per le sole Regioni a statuto ordinario). Riguardo all'addizionale regionale e all'imposta regionale sostitutiva, e' richiesto il solo importo totale delle rettifiche, con il segno "-" in caso di importi totali a credito degli utenti. Relativamente all'accisa, viceversa, il quadro presenta la stessa suddivisione, gia' vista per il metano fatturato o impiegato, in funzione delle "tariffe" e, per i soli usi civili, della ubicazione delle utenze. Come ulteriore dettaglio e' prevista la distinzione tra rettifiche di fatturazione "a debito" degli utenti e rettifiche "a credito". Per ciascuna voce di addebito o accredito vanno trascritti la quantita' oggetto della rettifica, in metri cubi, la aliquota corrispondente e l'importo della rettifica, in lire. Per ogni "tariffa" vanno quindi sommati tutti gli importi in addebito e sottratti tutti gli importi in accredito: il valore cosi' determinato, con l'eventuale segno negativo, andra' riportato nella colonna "totale" corrispondente alla "tariffa". L'accisa sul gas metano per combustione prevede anche un importo totale per capitolo di imputazione, come somma algebrica degli importi totali relativi alle singole "tariffe". Le rettifiche di fatturazione per le quali l'Azienda distributrice ha ottenuto un provvedimento di rimborso o riaccredito vanno dichiarate direttamente nei quadri di riepilogo e saldo delle imposte. Le rettifiche possono essere relative sia all'anno di imposta per cui e' prodotta la dichiarazione di consumo, sia agli anni precedenti. Gli importi totali delle rettifiche di fatturazione, tanto per l'accisa, quanto per l'addizionale regionale e l'imposta regionale sostitutiva, vanno infine riportati - con l'eventuale segno negativo - nei rispettivi quadri di liquidazione. 7. LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA Il quadro consente di calcolare, a partire dal totale del metano fatturato o impiegato, l'accisa dovuta. All'accisa determinata da fatturazione o impiego ordinari vanno aggiunte le rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "E", con il relativo segno. I dati devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalita': . capitolo 1412: accisa sul gas metano per autotrazione . capitolo 1421: accisa sul gas metano per combustione Nelle colonne dei consumi vanno riportati, con riferimento alle voci del totale metano fatturato o impiegato indicate rigo per rigo, i quantitativi di metano fatturati o impiegati alle singole "tariffe" e distinti, per i soli usi civili, per ubicazione delle utenze; per ogni quantitativo va quindi indicata la relativa aliquota dell'accisa. In caso di una o piu' variazioni delle aliquote nel corso dell'anno, ovvero di fatturazione o impiego di metano con aliquote di anni precedenti, si utilizzeranno per i soli righi interessati due o piu' colonne di consumi e aliquote, ripartendo i consumi per ciascuna aliquota utilizzata; la somma dei consumi indicati sul rigo deve coincidere con i metri cubi dichiarati nel rigo di riferimento del quadro annuale del totale metano fatturato o impiegato. Si precisa che l'imposta di ciascun rigo deve coincidere con il totale dell'imposta riscossa dagli utenti e risultante dalle fatture, non con il prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota. Oltre alle righe relative ai consumi, vanno trascritti gli importi delle rettifiche di fatturazione - desunti dal quadro "E" - con il relativo segno. I totali dei singoli capitoli di imputazione, determinati come somma dei valori della colonna "Imposta", vanno trascritti nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'accisa. 8. RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA Il quadro contiene i dati per il conteggio analitico della accisa dovuta. Per ciascuno dei capitoli di imputazione devono essere indicati i seguenti dati: . accisa liquidata, desunta dal rigo indicato nel corrispondente quadro di liquidazione dell'accisa . versamenti precedenti, da intendersi come somma di tutti i versamenti effettuati nel corso dell'anno di imposta per cui e' prodotta la dichiarazione. In occasione della presentazione della prima dichiarazione di consumo di un deposito fiscale, gli importi da versare in acconto sono quelli determinati in via presuntiva dall'Ufficio Tecnico di Finanza competente. Per dichiarazioni di consumo successive alla prima, l'importo coincide, generalmente, con l'importo indicato nel rigo totale versamenti della dichiarazione di consumo precedente, purche' una o piu' rate non siano state rideterminate dall'Ufficio Tecnico di Finanza. In ogni caso devono essere sempre conteggiati gli importi versati effettivamente . rimborsi e riaccrediti, da intendersi come somma degli importi indicati nei corrispondenti provvedimenti, per i quali l'Ufficio Tecnico di Finanza abbia concesso alla Ditta di rivalersi sulle rate di acconto successive, previa rideterminazione delle rate stesse . accisa a debito precedente, da indicare per dichiarazioni di consumo successive alla prima con lo stesso valore del rigo accisa a debito nel corrispondente capitolo della precedente dichiarazione . accisa a credito precedente, da indicare per dichiarazioni di consumo successive alla prima con lo stesso valore del rigo accisa a credito nel corrispondente capitolo della precedente dichiarazione . saldo accisa, definito come sommatoria algebrica di accisa liquidata, diminuita dei versamenti precedenti e dei rimborsi e riaccrediti, e aumentata dell'accisa a debito precedente o diminuita dell'accisa a credito precedente: . se il valore della sommatoria e' positivo, riportarlo nel rigo accisa a debito . se il valore della sommatoria e' negativo, riportarlo nel rigo accisa a credito in valore assoluto . versamenti successivi, costituiti dagli importi versati alle singole scadenze mensili nel corso dell'anno di presentazione della dichiarazione. I progressivi da "01" a "12" identificano i mesi da gennaio a dicembre. Gli importi delle singole rate vanno cosi' determinati: . la rata di base, costante per tutti i versamenti, sara' pari a un dodicesimo dell'imposta calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente e delle aliquote vigenti alla data di presentazione della dichiarazione . nel caso di dichiarazione presentata a gennaio, il saldo accisa a debito andra' ad aumentare di pari importo la rata di gennaio ("01"). In caso di saldo accisa a credito, il recupero dello stesso avverra' - fino a concorrenza completa dell'importo - a partire dalla stessa rata di gennaio . nel caso di dichiarazione presentata a febbraio, la rata di gennaio ("01") avra' lo stesso valore delle rate di acconto determinate per l'anno precedente. Il saldo accisa a debito andra' ad aumentare di pari importo la rata di febbraio ("02"). In caso di saldo accisa a credito, il recupero dello stesso avverra' - fino a concorrenza completa dell'importo - a partire dalla stessa rata di febbraio. Ancora sulla rata di febbraio andra' inoltre sommato, se positivo, o sottratto, se negativo, il conguaglio tra la rata di base e la rata versata a gennaio, in modo da equiparare contabilmente l'importo versato a gennaio alla rata di base; se la rata di febbraio - per effetto del saldo accisa a credito - e' nulla o non ha comunque la capienza per recuperare l'eventuale conguaglio negativo di gennaio, lo stesso deve essere recuperato fino a concorrenza completa sulle rate successive . totale versamenti, determinato come sommatoria dei 12 versamenti successivi Si precisa che i segni "+" e "-" presenti nelle prime cinque righe di ciascun quadro hanno il solo fine di facilitare la sommatoria algebrica per definire il saldo dell'accisa. Di tutti gli importi presenti nei quadri, i soli che possono avere il segno negativo (nel caso di liquidazione in negativo) sono quelli dei righi accisa liquidata; tutti gli altri vanno sempre trascritti in valore assoluto. 9. LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE Il quadro va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario. Il quadro consente di calcolare, a partire dal totale del metano fatturato o impiegato per fasce climatiche, l'addizionale regionale dovuta. All'addizionale determinata da fatturazione o impiego ordinari vanno aggiunte le rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "E". Nel caso di aliquote dell'addizionale regionale non legate alle fasce climatiche, le quantita' di metano da riportare nella colonna dei consumi sono quelle del totale metano fatturato o impiegato, utilizzando il riquadro della prima fascia climatica del prospetto di liquidazione e omettendo la lettera identificativa della fascia. Non e' presente, in quanto non prevista, la distinzione dei consumi in base alla ubicazione delle utenze civili. "Imposta", va trascritto nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'addizionale della Regione geografica di appartenenza. 10. RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE Il quadro va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario. La determinazione di tutti i valori richiesti nel quadro e' del tutto analoga a quanto gia' visto per il prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa. 11. LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA Il quadro va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario. Il quadro consente di calcolare, a partire dal metano estratto senza pagamento di accisa, l'imposta regionale sostitutiva dovuta. All'imposta determinata da fatturazione o impiego ordinari vanno aggiunte le rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "E". L'utilizzo delle colonne "Consumi", "Aliquota" e "Imposta" e' analogo a quanto gia' visto per l'accisa, anche in caso di variazione delle aliquote o di impiego di aliquote di anni precedenti. Il totale dell'imposta, determinato come somma dei valori della colonna "Imposta", va trascritto nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva della Regione geografica di appartenenza. 12. RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA Il quadro va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario. La determinazione di tutti i valori richiesti nel quadro e' del tutto analoga a quanto gia' visto per il prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa. Allegato 6 (Omissis)