Circolare 11 del 14.02.01
MATERIA FISCALE: Informazione non disponibile
OGGETTO
Disposizioni di attuazione del Decreto 7 dicembre 2000 - Autorizzazioni e
modalita' delle procedure semplificate.
TESTO In attuazione della Legge 25 luglio 2000, n. 213, e' stato emanato il Decreto 7 dicembre 2000, che entra in vigore il 16 febbraio p.v., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2000, con il quale sono state disciplinate le procedure autorizzatorie e le modalita' di esercizio delle procedure semplificate di cui all'art. 76 del Reg. (CEE) 2913/92, nonche' il rilascio delle medesime ai Centri di Assistenza Doganale - C.A.D. -. Con tale decreto sono state apportate alcune modifiche relative alla procedura del rilascio, al possesso dei requisiti previsti ed alla validita' dell'autorizzazione. In particolare: - all'art. 1 e' stato individuato l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione alle procedure in argomento: il Direttore della Dogana per la dichiarazione incompleta e semplificata; il Direttore Compartimentale per la procedura di domiciliazione; - sempre all'art. 1 e' stata prevista la possibilita', per i Centri di Assistenza Doganale, di ottenere la procedura di domiciliazione contestualmente alla loro costituzione; - all'art. 2 sono stati definiti, con esplicito richiamo alla vigente normativa comunitaria, i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per ottenere le autorizzazioni alle procedure semplificate, ed e' stato modificato l'ammontare delle sanzioni subite nel triennio precedente che preclude il rilascio dell'autorizzazione per la dichiarazione semplificata e per la procedura domiciliata; - all'art. 3 sono stati richiamati gli elementi e le modalita' di compilazione delle istanze e delle autorizzazioni, secondo un fac-simile di modello; per effetto della modifica dell'art. 79 del Testo Unico delle Leggi Doganali, il termine massimo entro il quale possono essere presentate le dichiarazioni complementari e' stato portato ad un mese, come peraltro gia' previsto dalla normativa comunitaria; - all'art. 8 e' stata prevista la possibilita' per le merci oggetto della dichiarazione incompleta o semplificata di essere presentate anche presso i luoghi dei soggetti per conto dei quali vengono svolte le operazioni doganali. Cio' premesso, si forniscono, le seguenti disposizioni: A) DICHIARAZIONE INCOMPLETA E DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA La competenza al rilascio di entrambe le autorizzazioni e' demandata al Direttore della Dogana Principale, individuato in relazione al luogo ove sono presentate le merci. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento delle autorizzazioni sono quelli previsti dal Reg. (CEE) 2454/93, agli articoli pertinenti in base al regime doganale oggetto dell'operazione. Le istanze relative devono essere presentate direttamente all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione. Con l'occasione, in riferimento al disposto di cui all'art. 2 del decreto, si precisa che per la procedura della dichiarazione incompleta non sono richiesti specifici requisiti soggettivi - come peraltro si evince dallo schema di istanza di cui all'allegato A del decreto medesimo -, mentre per la procedura della dichiarazione semplificata i requisiti soggettivi, ad eccezione di quello di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche, coincidono con quelli contemplati per la procedura domiciliata. Si segnala, pertanto, che la dichiarazione sostitutiva contenuta nel relativo schema di istanza, all'allegato B del decreto, dovra' essere analoga a quella di cui all'allegato C. Le autorizzazioni possono riguardare merci di ogni natura - ferma restando, ovviamente, l'osservanza di eventuali vincoli o restrizioni previsti dalle norme vigenti -. Nel rilasciare l'autorizzazione la Dogana avra' cura di accertarsi che le merci siano ripetitive e di facile riconoscimento, e che nell'attuazione della procedura non ci siano possibilita' di abusi e frodi. Le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi previsti all'art. 17 del Testo Unico delle Leggi Doganali, possono essere presentate anche presso i luoghi degli operatori per conto dei quali vengono svolte le operazioni doganali. Copia delle autorizzazioni deve essere inviata per conoscenza alla Direzione Circoscrizionale competente. Null'altro e' innovato rispetto alla procedura precedentemente attuata. Per la normativa di riferimento cfr. allegati 1 e 2. B) PROCEDURA DI DOMICILIAZIONE 1. COMPETENZE E GESTIONE AMMINISTRATIVA NELLA NUOVA DISCIPLINA La competenza al rilascio dell'autorizzazione alla procedura di domiciliazione e' demandata al Direttore Compartimentale individuato in relazione alla sede legale dell'operatore interessato ed ha validita', salvo quanto previsto per i Centri di Assistenza Doganale, su tutto il territorio nazionale. Al Direttore Compartimentale e' stata pure demandata la competenza al rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione, nonche' quella alla ratifica del provvedimento di sospensione ed alla revoca dell'autorizzazione medesima. Anche per l'autorizzazione alla procedura domiciliata e' stato previsto uno schema standard di istanza, come da allegato C del decreto. All'autorizzazione verra' attribuito un numero progressivo preceduto dalla sigla della citta' ove ha sede la Direzione Compartimentale competente, seguito dalla sigla IM, se trattasi di impresa industriale, commerciale ed agricola ed SR se trattasi di soggetto intermediario. Presso ogni Direzione Compartimentale sara' istituita una banca dati dei soggetti beneficiari, contenente i principali elementi che caratterizzano l'autorizzazione. Al riguardo la scrivente si riserva di fornire in seguito, per uniformita' di indirizzo, indicazioni specifiche sui dati da gestire e sul programma da utilizzare. 2. ASPETTI RILEVANTI Premesso quanto sopra, si forniscono talune disposizioni e precisazioni in merito ai punti di seguito descritti. a. Soggetti beneficiari: imprese industriali, commerciali ed agricole; imprese che svolgono attivita' di intermediazione. Con il decreto in esame sono state confermate le due categorie di soggetti che possono richiedere il beneficio della procedura domiciliata, senza distinzioni in merito ai requisiti soggettivi, che risultano quelli di cui all'art. 2 dello stesso decreto. I soggetti intermediari, agenti in rappresentanza indiretta (a nome proprio e per conto di terzi), possono effettuare operazioni doganali per tutte le merci di terzi proprietari, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 4 comma 2 del decreto. Non sono state apportate innovazioni rispetto alla precedente normativa. b. Certificazioni attestanti i requisiti soggettivi: all'istanza dovra' essere allegato il certificato camerale, attestante l'inesistenza di procedure esecutive e concorsuali, nonche' del requisito di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche. Per gli altri requisiti (art. 2, comma 2, del decreto), e' possibile ricorrere all'istituto della dichiarazione sostitutiva (si richiamano, in proposito, le disposizioni di cui alla nota prot. 1387/VII/SD del 27.6.2000). Si rammenta, inoltre, che i requisiti soggettivi devono essere posseduti, e quindi attestati, da ciascun legale rappresentante. c. Regimi doganali: sono ammessi tutti i regimi doganali, tranne che per i soggetti intermediari, agenti in rappresentanza indiretta (in nome proprio e per conto di terzi), che non possono effettuare operazioni in regime di perfezionamento attivo e/o passivo (comprese riesportazione e reimportazione), nonche' in regime di ammissione temporanea e trasformazione sotto controllo doganale. Non sono state apportate innovazioni rispetto alla precedente normativa. d. Merci: ferme restando le esclusioni previste dall'art. 4, comma 2, si precisa che i prodotti soggetti ad accisa sono ammessi al beneficio per tutti i regimi doganali previsti, qualora il soggetto autorizzato risulti titolare di deposito fiscale o di deposito doganale, in regime di deposito fiscale, ed essere abilitato alla produzione o al commercio di tali prodotti. Non sono state apportate innovazioni rispetto alla precedente normativa. e. Luoghi: i luoghi designati per l'arrivo e/o la partenza delle merci in procedura domiciliata dovranno essere individuati secondo le modalita' gia' previste. Il beneficiario puo' attestare di avere la disponibilita' dei luoghi ed utilizzare la dichiarazione sostitutiva, ferma restando, la revoca dell'autorizzazione in caso di dichiarazione mendace. E' prevista la possibilita' di presentare le merci secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 25 luglio 2000, n. 213: in tal caso le istanze relative devono essere preventivamente inviate al Direttore dell'Agenzia delle Dogane, per la valutazione dei requisiti necessari, ai fini dell'abilitazione del soggetto. f. Dogana di controllo: per favorire, per quanto possibile, snellimenti operativi, le Direzioni Circoscrizionali, nell'ambito di competenza di cui all'art. 6 del T.U.L.D., a fronte di particolari esigenze del beneficiario e su motivata richiesta dello stesso, potranno disporre deroghe in ordine all'individuazione dell'ufficio doganale territorialmente preposto ai relativi controlli (che potra' essere anche una Sezione Doganale). Non sono state apportate innovazioni rispetto alla precedente normativa. Pare opportuno evidenziare, peraltro, che in base all'art. 5, comma 4, del decreto le Direzioni Circoscrizionali provvedono direttamente a stabilire taluni aspetti operativi e gestionali della procedura, ivi compresa, tra l'altro, l'autorizzazione della tipografia fiduciaria per il prestampaggio del timbro ufficiale di cui all'allegato 62 del Reg. (CEE) 2454/93. In ordine, invece, all'attivita' di controllo, fermo restando quanto disposto dall'art. 10 del decreto, si ritiene di dover porre l'accento sulla necessita' di incrementare e rendere piu' efficaci i controlli fisici delle merci successivamente al preavviso, che potranno essere graduati, sia con riferimento alla tipologia delle merci, che al profilo degli operatori. Si allegano, ad ogni buon fine, alcuni prospetti dai quali si puo' ricavare il numero di autorizzazioni attualmente attive sul territorio nazionale, la percentuale di operazioni effettuate in procedura domiciliata rispetto al totale delle operazioni doganali, nonche' la percentuale di controlli documentali sulle dichiarazioni doganali in procedura domiciliata selezionate dal circuito doganale di controllo (allegato n. 3). Con riferimento, infine, a quanto previsto all'art. 11 del decreto, nella previsione di una eventuale obbligatorieta' dell'utilizzo dei sistemi informatici da parte degli operatori beneficiari di procedura domiciliata, pare opportuno che venga svolta, presso i medesimi, una adeguata opera di sensibilizzazione ed informazione circa tale linea di indirizzo. 3. ITER DEL PROCEDIMENTO; INTEGRAZIONI E MODIFICHE Le istanze, secondo l'art. 3, comma 2, vanno indirizzate alla Direzione Compartimentale competente in relazione alla sede legale dell'impresa, tramite la dipendente Direzione Circoscrizionale (anche nell'eventualita', pertanto, che nel relativo ambito territoriale non vi siano luoghi di arrivo e partenza delle merci), e, per conoscenza, a tutte le Direzioni Circoscrizionali nel cui ambito territoriale siano ubicati i predetti luoghi. La Direzione Circoscrizionale, competente in base alla sede legale del richiedente, procedera' ad istruire l'istanza sotto il profilo dei requisiti soggettivi, con i previsti adempimenti di carattere amministrativo (cfr.anche, in proposito, la circ. min. n. 172/D, prot. 5596/II/AGP del 27 settembre 2000, in merito ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive), oggettivi, e sulle merci da ammettere o meno alla procedura. Qualora per i luoghi da autorizzare siano interessate altre Direzioni Circoscrizionali, quest'ultime procederanno ai sopralluoghi di loro competenza e alle valutazioni sulla sussistenza dei requisiti oggettivi, e comunicheranno le risultanze alla Direzione Circoscrizionale competente all'istruttoria. Tale Direzione, raccolti i dati necessari a completare l'istruttoria, formalizzera' una "Proposta di autorizzazione" utilizzando il fac-simile di modello (allegato n. 4). La Direzione Compartimentale, ricevuta l'istanza corredata dalla prescritta documentazione e dall'istruttoria di pertinenza, procedera', dopo accurato esame ed eventualmente interessando le altre Direzioni Compartimentali, ove nulla osti, al rilascio dell'autorizzazione. I provvedimenti di autorizzazione, voltura, ratifica della sospensione e revoca dovranno essere inviati agli uffici interessati ed agli altri indirizzi indicati nella apposita scheda (allegato n. 5). Una copia di tali provvedimenti sara' inviata anche alla scrivente al fine di aggiornare la banca dati relativa ai soggetti autorizzati. I provvedimenti relativi alle modifiche ed integrazioni dell'autorizzazione di competenza delle Direzioni Circoscrizionali verranno inviati ai medesimi indirizzi nonche', evidentemente, alla Direzione Compartimentale interessata. 4. COMPETENZE E GESTIONE AMMINISTRATIVA NELLA FASE TRANSITORIA (ADEGUAMENTO ALLA NUOVA DISCIPLINA) come da disposizioni da ultimo impartite con circ. min. n. 26/D, prot. 7500/VII/SD del 18 febbraio 2000, finche' non verranno adeguate su istanza del beneficiario e prese in carico dalla Direzione Compartimentale interessata, comunque non oltre il 30 giugno 2002. La stessa Direzione Compartimentale emanera', pertanto, un nuovo provvedimento di autorizzazione, attribuendo allo stesso una numerazione secondo le indicazioni precedentemente fornite. Tale provvedimento, inviato agli uffici interessati ed alla scrivente, sostituira' a tutti gli effetti l'autorizzazione o le autorizzazioni preesistenti, intestate al medesimo soggetto su tutto il territorio nazionale. In occasione di tale adeguamento, le Direzioni Circoscrizionali provvederanno a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi come individuati dal decreto, interessando, ove opportuno, le altre Direzioni Circoscrizionali presso le quali il beneficiario risulta autorizzato. Per la normativa di riferimento cfr. allegato n. 6. 5. CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE (C.A.D.) Secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 2, del decreto 7 dicembre 2000, i Centri di Assistenza Doganale, gia' istituiti ai sensi del D.M. n. 549/92, che intendono essere ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del medesimo decreto, devono presentare apposita istanza al Direttore dell'Agenzia delle Dogane. In proposito, ferma restando la validita' delle istanze eventualmente prodotte dai citati Centri di Assistenza Doganale, si ritiene opportuno precisare che: a. per quanto riguarda la procedura di domiciliazione, le Direzioni Circoscrizionali competenti in relazione al luogo in cui i Centri di Assistenza Doganale hanno la sede o hanno attivato un ufficio decentrato, avranno cura di far integrare con i dati mancanti le istanze gia' presentate, facendo pervenire la "Proposta di autorizzazione" sul relativo modello (allegato n. 7) da inoltrare, per conoscenza, alla Direzione Compartimentale competente; b. per quanto riguarda la procedura della dichiarazione incompleta o semplificata le Dogane principali provvederanno ad esprimere un parere di merito trasmettendone copia alla Direzione Circoscrizionale. Per i costituendi Centri di Assistenza Doganale, le istanze finalizzate all'autorizzazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto, dovranno, invece, essere predisposte secondo i modelli previsti dallo stesso, opportunamente modificati, e dovranno essere trasmesse unitamente alla proposta della Direzione Circoscrizionale competente. Si fa presente, inoltre, che ai fini dell'autorizzazione al beneficio delle procedure semplificate previste dal menzionato articolo 1, sia per i Centri di Assistenza Doganale gia' istituiti sia per quelli di nuova istituzione, gli uffici doganali competenti per l'istruttoria (Dogane e Circoscrizioni), ferma restando la valutazione delle condizioni previste dal codice doganale comunitario, avranno cura di accertare l'idoneita' e la disponibilita' dei luoghi, di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 213 del 25 luglio 2000, sulla base delle esigenze connesse alla possibilita' di poter effettuare i controlli. In particolare: c. I luoghi individuati per l'arrivo e/o partenza delle merci in procedura di domiciliazione possono essere situati anche presso gli operatori per conto dei quali vengono effettuate le operazioni doganali, purche' tali luoghi siano preventivamente richiesti nell'istanza, siano risultati idonei sotto il profilo dell'effettuazione dei controlli fisici e/o contabili e siano espressamente elencati nel provvedimento di autorizzazione. Tali luoghi possono essere integrati o sostituiti su richiesta, previa autorizzazione della Circoscrizione competente, copia della quale deve essere inviata alla Direzione Compartimentale interessata ed alla Direzione Centrale dei Servizi Doganali - Div. V. d. I luoghi individuati per l'arrivo e partenza delle merci con la procedura di dichiarazione incompleta o semplificata possono essere situati presso gli operatori per conto dei quali vengono effettuate le operazioni doganali, purche' preventivamente autorizzati dalla Dogana principale competente. Tali luoghi possono essere integrati o sostituiti su richiesta, previa autorizzazione della stessa Dogana, copia della quale deve essere inviata alla Direzione Circoscrizionale. I Centri di Assistenza Doganale gia' istituiti, che utilizzano la procedura prevista dalle dipartimentali prot.1657/V/SD del 26 agosto 1998 e prot 801/VII/SD del 4 febbraio 2000, continueranno ad operare con le stesse modalita' fino al rilascio delle prescritte autorizzazioni. ̉Per la normativa di riferimento cfr. allegato n. 8. * * * * * * * * * * Gli uffici in indirizzo provvederanno ad una costante vigilanza sulla gestione delle autorizzazioni, diramando ogni opportuna disposizione per una regolare e corretta applicazione di quanto disposto. Si prega di fornire le necessarie informazioni agli operatori interessati, nonche' di segnalare alla scrivente eventuali difficolta' operative che si dovessero riscontrare. Informazioni sulle procedure domiciliate sono reperibili all'indirizzo http: //dogane-intranet.finanze.it