Circolare 15 del 14.03.01

MATERIA FISCALE: Informazione non disponibile

OGGETTO Vigilanza e controllo sull'attivita' di riscossione dei tributi doganali.

TESTO L'avvenuta trasformazione del Dipartimento delle Dogane in Agenzia fiscale, ente pubblico dotato di autonomia finanziaria, amministrativa, patrimoniale e contabile, comporta una sempre piu' rigorosa vigilanza sull'attivita' di riscossione posta in essere dagli stessi uffici doganali, nonche' dagli organi esterni preposti alla riscossione coattiva. Cio' anche in considerazione degli obiettivi monetari che questa Agenzia deve perseguire, alla luce degli annuali decreti direttoriali relativi alla programmazione operativa. La necessita' di un piu' pregnante controllo emerge, altresi', dalle relazioni presentate dalla Commissione Europea-Direzione Generale Bilancio e dalla Corte dei Conti Europea, a seguito di ripetute visite di controllo effettuate in Italia negli ultimi anni, le quali hanno evidenziato la bassissima percentuale di riscossione delle somme iscritte a ruolo a titolo di risorse proprie tradizionali. Al riguardo, si sottolinea che gli Organi comunitari, in considerazione del fatto che i concessionari svolgono una pubblica funzione, ritengono che gli stessi debbano essere equiparati ai servizi od organismi "responsabili dell'accertamento, della riscossione e della messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie", ai sensi dell'art.4 del Reg.Cee n.1150/2000 del Consiglio del 22.5.2000 (in G.U.C.E n. L.130 del 31.5.2000). Anche recenti articoli apparsi sulla stampa nazionale hanno dato ampio risalto alle ingenti somme relative a tributi gestiti da questa Agenzia, iscritte a ruolo presso i concessionari e non riscosse, delle quali e' prevedibile ipotizzare, sulla base delle esperienze maturate nel corso degli anni, la non esigibilita'. Come e' noto, l'attivita' di controllo nei riguardi dei concessionari della riscossione e' normativamente ed istituzionalmente attribuita all'Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale per i Rapporti con Enti Esterni, che la esercita avvalendosi delle proprie strutture centrali e periferiche. In proposito, si richiamano le disposizioni generali impartite dalla predetta Direzione Centrale con la circolare n.198/E del 31.10.2000, gia' trasmessa a codeste Direzioni Compartimentali con la nota prot.n.3043/VIII del 1.2.2001. Si rappresenta, altresi', che l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora nel corso dell'attivita' di verifica svolta dalle Direzioni Regionali delle Entrate presso i concessionari emergano anomalie riguardanti l'attivita' di riscossione dei tributi doganali, sara' cura delle predette Direzioni Regionali interessare tempestivamente codeste Direzioni Compartimentali, affinche' alla verifica collaborino gli ispettori compartimentali. Tanto premesso, si ravvisa la necessita' che anche i competenti Servizi Ispettivi Compartimentali intensifichino i controlli in materia di recupero coattivo dei tributi doganali, inserendo sistematicamente tale attivita' nei propri piani annuali operativi. Si ritiene, quindi, utile dettare alcuni criteri guida per lo svolgimento della necessaria attivita' di vigilanza, anche al fine di assicurare la massima collaborazione agli uffici regionali dell'Agenzia delle Entrate. 1) Sulla base degli atti in possesso dell'ufficio doganale e delle eventuali informazioni da acquisire presso i competenti Uffici delle Entrate, dovra' essere esplicato un generale controllo sull'attivita' svolta dai concessionari, con particolare attenzione nei riguardi dei concessionari per i quali, piu' frequentemente, nel passato, sono state accertate anomalie ed irregolarita' nella gestione dell'attivita' di riscossione dei tributi doganali o la cui attivita' presenti una particolarmente bassa percentuale di recupero rispetto al carico affidato in riscossione. A tal fine dovra' essere predisposta una apposita tabella- come da scheda allegata- nella quale venga evidenziato, per ogni anno, l'importo dei tributi iscritto a ruolo, al netto degli sgravi e di altri provvedimenti di sospensione o rateazione, l'importo effettivamente riscosso, l'importo rimasto insoluto e la conseguente percentuale di riscossione. 2) Come gia' in precedenza precisato nella circolare n.270/D dell'8.11.1996 e nella ministeriale prot.n.2488/VIII del 14.10.1999, dovra' essere dedicata scrupolosa attenzione all'esame delle domande di discarico per inesigibilita' presentate dal concessionario, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n.112/1999 (art.90 del precedente D.P.R n.43 del 28.1.1988). Qualora dall'esame delle domande di discarico vengano riscontrate eventuali anomalie, irregolarita' od inefficienze nell'attivita' del concessionario, gli uffici doganali potranno richiedere alla competente Direzione Regionale delle Entrate l'effettuazione di una verifica mirata nei confronti del concessionario stesso per accertarne il rispetto della normativa vigente ed il grado di efficienza nei riguardi dei ruoli doganali; a detta verifica, previo accordo tra gli uffici interessati, potra' partecipare anche personale dell'Agenzia delle Dogane. Si ritiene necessario richiamare quanto disposto dall'art.17 del Reg.Cee n.1150/2000 il quale, al secondo paragrafo, prima parte, precisa che gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi accertati solo se la riscossione: a) non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore; oppure, b) in casi particolari, per motivi che non possono essere assolutamente imputabili allo Stato membro. Conseguentemente, in sede di esame delle suddette domande, dovra' essere accertato che il concessionario abbia svolto con tempestivita' tutte le attivita' utili ai fini della riscossione ed il credito, quindi, possa essere considerato oggettivamente inesigibile. La seconda parte del paragrafo 2 dell'art.17, prevede, poi, che i casi di inesigibilita' per importi superiori ai 10.000 EURO debbano essere menzionati in una apposita relazione che gli Stati membri sono tenuti ad inviare alla Commissione Europea, la quale dispone di un termine di sei mesi per comunicare i propri rilievi od osservazioni (vedasi nota prot.n.853/XIII del 27.3.1997). Si ricorda infine, che l'art.19, comma 2, punto d), del D.Lgs.n.112/1999 subordina il diritto al discarico all'avvenuto accesso, da parte del concessionario, al sistema informativo del Ministero delle finanze al fine della individuazione di tutti i beni del debitore iscritto a ruolo e dei co-obbligati. 3) Al fine della corretta tenuta della contabilita', gli uffici doganali dovranno acquisire dagli uffici delle entrate competenti al riscontro contabile, gli estratti del conto mensile (art.6 del Decreto Direttoriale 17.9.1999 in G.U. n.241 del 13.10.1999) e delle contabilita' bimestrali (art.1 del citato Decreto Direttoriale 17.9.1999) trasmessi dai concessionari, relativamente ai diritti doganali ed alle accise (per il passato vedi nota prot.n.1156/VIII del 20.6.1996). Al riguardo, si rammenta che la Corte dei Conti Europea, nella relazione redatta a seguito della visita di controllo effettuata in Italia dal 21 al 25 febbraio 2000, ha osservato che "la maggior parte dei concessionari non presenta alle Ragionerie Provinciali dello Stato alcun estratto conto dal quale emerga la riscossione delle risorse proprie tradizionali". Tale omissione, secondo l'Organo di controllo comunitario, puo' comportare il rischio di ritardi nella messa a disposizione delle risorse proprie, con conseguente responsabilita' finanziaria dello Stato membro. A conclusione dell'attivita' di controllo, l'ispettore dovra' redigere apposito verbale che verra' trasmesso al competente Direttore Compartimentale e, qualora vengano riscontrate irregolarita' o disfunzioni gestionali nell'attivita' dei concessionari stessi, verra', altresi', inoltrato, a cura della Direzione Compartimentale, al Servizio Ispettivo Centrale ed alla competente Direzione Regionale delle Entrate. Infine, annualmente ed entro il mese di febbraio, le Direzioni Compartimentali avranno cura di raccogliere le risultanze dell'attivita' di controllo svolta dai servizi ispettivi in una relazione di sintesi, corredata della tabella di cui al punto 1), da far pervenire al Servizio Ispettivo Centrale. Si prega di assicurare esatto adempimento. ALLEGATO ------------------------------------------------------------------------------ |DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE DI:________________ | ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ |Circoscrizione |Importo iscritto a |Importo |Importo |Percentuale| |Doganale di |ruolo al netto |riscosso |rimasto | | | |degli sgravi e di | |insoluto | | | |altri | | | | | |provvedimenti | | | | | |(rateazione, | | | | | |sospensioni, | | | | | |procedure | | | | | |concorsuali) | | | | ------------------------------------------------------------------------------ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------