Circolare 24 del 07.06.01

MATERIA FISCALE: Informazione non disponibile

OGGETTO Introduzione dell'EURO in materia di accise.

TESTO Come e' noto, a partire dal 1 gennaio 2002, l'EURO sostituira' definitivamente le monete nazionali dei Paesi partecipanti alla terza fase dell'Unione Economica Monetaria. In previsione di cio', alcune societa' provvederanno, nel corrente periodo transitorio, ad impiegare l'euro nelle proprie contabilita' aziendali. Di conseguenza le medesime societa' hanno manifestato l'esigenza di poter fare altrettanto per le contabilita' da tenere in ottemperanza alle disposizioni vigenti nel settore delle accise. Per quanto sopra, si forniscono con la presente le istruzioni necessarie per l'esecuzione in euro degli adempimenti contabili, in materia di accise, da parte dei predetti operatori economici e degli uffici di questa Agenzia. 1. Conversione delle aliquote di imposta (diritti unitari) Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le aliquote di imposta (diritti unitari) contenute nelle norme vigenti vanno convertite da lire in euro dividendole per 1936,27 e utilizzando l'importo cosi' ottenuto con almeno: a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unita' di lire; b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire; c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire; d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire. La disposizione in parola non ha previsto importi originariamente espressi in sottomultipli di lira che, invece, sono vigenti nel settore delle accise. Tuttavia si ritiene che la norma debba essere applicata estrapolando il principio matematico in essa enunciato, per cui il numero minimo di cifre decimali e' incrementato in funzione del sottomultiplo significativo in cui e' espressa l'aliquota di imposta originaria. Vale a dire che l'importo converito in euro va utilizzato con almeno: - sei cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decimi di lira; - sette cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centesimi di lira. L'ultima cifra decimale dell'importo convertito va arrotondata per difetto se la cifra decimale successiva e' minore di 5, ovvero, per eccesso, se maggiore o uguale a 5. In allegato sono riportati alcuni esempi di conversione da lire in euro di aliquote d'imposta vigenti. E' altresi' riportata la conversione da lire in euro di alcune aliquote d'imposta vigenti nel settore delle accise alla data del 31 marzo 2001, riportata nel medesimo allegato. Quando una norma prevede, per taluni usi agevolati, l'applicazione di un'aliquota ridotta stabilita in misura percentuale rispetto a quella ordinaria, tale aliquota ridotta va determinata in euro effettuando il calcolo percentuale con riferimento all'aliquota ordinaria gia' convertita in euro e senza operare alcun arrotondamento, a meno che non si ottenga un valore con piu' di sette cifre decimali, nel qual caso, l'aliquota ottenuta puo' essere arrotondata alla settima cifra decimale, in considerazione del fatto che l'utilizzazione dell'ottava cifra decimale non comporta scostamenti significativi rispetto alla settima. 2. Adempimenti degli operatori. I soggetti che intendono utilizzare l'euro per la tenuta delle contabilita' potranno indicare in prospetti periodici, in dichiarazioni di consumo ed in ogni documento prescritto dalle norme in vigore relativamente ai tributi sulla produzione, sui consumi e alla tassazione a fini ambientali, gli importi in tale moneta evidenziando opportunamente tale scelta con l'apposizione della dicitura "EURO" sui predetti documenti. Per la determinazione del carico tributario sui prodotti immessi in consumo utilizzeranno il valore in euro delle aliquote con arrotondamento dell'importo risultante alla seconda cifra decimale, nel caso in cui tale importo sia oggetto di contabilizzazione o di autonomo versamento, in caso contrario, l'arrotondamento alle due cifre decimali deve avvenire sull'importo totale risultante dalle somme degli importi parziali. Allo scopo di consentire agli uffici l'immediato riscontro delle somme versate, alle dichiarazioni di consumo ed ai prospetti riepilogativi periodici saranno allegate le fotocopie delle quietanze di versamento in tesoreria, come gia' disposto con circolare n.96/D del 22.6.1994. 3. Adempimenti degli Uffici Nel periodo transitorio, i conti relativi agli operatori che utilizzano l'euro per l'esecuzione degli adempimenti contabili prescritti nel settore delle accise, tenuti dagli uffici ai sensi delle norme in vigore e non rientranti tra quelli per i quali e' previsto il rendiconto giudiziale, sono parimenti tenuti in euro. Poiche', in base a quanto previsto dal decreto del ministro del Tesoro del 21.12.1998 - punto 1.3., le quietanze e gli estratti di quietanza riporteranno gli importi in lire e nel corrispondente valore in euro, il riscontro contabile potra' essere effettuato in base alla moneta con la quale e' tenuto il conto. Tutte le operazioni conseguenti alla suddetta modalita' di tenuta conto devono avvenire conformemente alla tipologia di valuta utilizzata. I prospetti riguardanti le comunicazioni periodiche (I49, ex I9 ecc.) devono essere integrati in modo da poter indicare gli importi risultanti dalla tenuta di entrambi i tipi di conto e, comunque, con il totale riferito a ciascun capitolo di entrata espresso in lire. Si ribadisce infine che i conti giudiziali devono essere tenuti in lire applicando le disposizioni contenute nella circolare 285/D dell'11.12.1998. Allegato (Omissis)