Circolare
27
del 20.06.01
OGGETTO
Riforma della normativa sul transito comunitario/comune. Reg.to n. 2787/2000
della Commissione e Decisione 1/2000 del Comitato congiunto CE/EFTA Transito
Comune.
TESTO Con circolare n. 235/D prot. n. 3769/3481 del 20 dicembre 2000 sono state diramate le istruzioni relative alla prima fase di implementazione della nuova normativa sul transito comunitario/comune (1) concernenti soprattutto le garanzie globali per le merci fiscalmente sensibili. Con l'entrata in vigore dal 1 luglio 2001 della maggior parte della normativa in questione si rendono necessari i seguenti ulteriori adempimenti in materia di garanzia ed esonero dalla garanzia, al fine di razionalizzare l'attivita' amministrativa e nel contempo favorire l'utenza. (1) Reg. (CE) n. 2787/2000 della Commissione del 15 dicembre 2000 e Decisione n. 1/2000 del Comitato Congiunto CE-Efta "transito comune" del 20 dicembre 2000. I. Adempimenti connessi alle merci fiscalmente non sensibili. La nuova normativa relativa alla garanzia ed all'esonero dalla garanzia per le merci non fiscalmente sensibili entra in vigore a decorrere dal 1 luglio 2001. Da tale data le nuove autorizzazioni globali per tali tipi di merci debbono pertanto essere rilasciate secondo le modalita' previste dalla nuova regolamentazione. Come gia' precisato al punto IV della citata circolare 235/D, le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 30 giugno 2001 restano valide sino al 31 dicembre 2001. Si ritiene utile richiamare nuovamente l'attenzione sulla opportunita' che le richieste di autorizzazione disciplinate dalla nuova normativa siano presentate al piu' presto dagli operatori interessati. Cio' al fine di evitare inconvenienti di natura amministrativa ed economica derivanti da una abnorme concentrazione di richieste della specie nell'imminenza della citata scadenza del 31 dicembre p.v. con inevitabili ritardi e, dunque, incrementi dei costi delle garanzie. II. Adempimenti connessi alle garanzie globali relativi alle merci fiscalmente sensibili. Per gli adempimenti in questione si richiama quanto a suo tempo disposto al punto I della circolare 235/D, in quanto le nuove disposizioni sono gia' applicabili a partire dal 1 gennaio 2001. III. Esonero dalla garanzia. L'esonero dalla garanzia diviene applicabile a decorrere dal 1 luglio 2001 anche per il regime del transito comune. Come gia' fatto presente al punto II della circolare 235/D, a decorrere dal 1 luglio 2001, viene a decadere l'attuale "tetto" di 100.000 Euro. Per assicurare una maggiore correntezza amministrativa e per agevolare nel contempo l'attivita' degli operatori gli esoneri dalla garanzia attualmente in vigore per il regime del transito comunitario si estendono automaticamente a partire dal 1 luglio 2001 al regime del transito comune. Resta ovviamente inteso che sono escluse dall'esonero dalla garanzia le merci fiscalmente sensibili. IV. Modalita' per l'utilizzo dei certificati. La nuova normativa ha modificato sia i modelli di certificati di garanzia globale che di esonero dalla garanzia. Nel contempo sono state introdotte talune misure transitorie per l'utilizzo, in determinati casi, dei vecchi certificati. Piu' in particolare: 1) Nuovi modelli di certificati: . il modello di certificato di garanzia globale (TC31) e' stato modificato con l'allegato XVIII del reg. (CE) 2787/2000 (per il transito comunitario) e con l'allegato B5 dell'Appendice II della Decisione 1/2000 del comitato Congiunto CE-EFTA "Transito comune" (per il transito comune); . il modello di certificato di esonero dalla garanzia (TC33) e' stato modificato rispettivamente con l'allegato XIX del Reg. (CE) 2787/2000 (per il transito comunitario) e con l'allegato B6 dell'Appendice II della decisione 1/2000 del comitato Misto CE-EFTA "Transito Comune" (per quel che concerne il transito comune). 2) Utilizzo di vecchi certificati: In considerazione della tempistica della riforma normativa e della possibilita' che la nuova formulistica non sia tempestivamente disponibile l'utilizzo dei vecchi certificati puo' essere consentito, limitatamente alle spedizioni di merci non fiscalmente sensibili, alle condizioni seguenti: a. Autorizzazioni anteriori al 1 gennaio 2001: i formulari, essendo stati rilasciati sotto la vigenza della vecchia normativa, sono utilizzabili senza alcuna modifica; b. Autorizzazioni rilasciate nel periodo tra il 1 gennaio 2001 e il 30 giugno 2001: i vecchi formulari possono essere utilizzati purche' nella casella 7 del certificato di garanzia globale venga apposta la dicitura "Validita' limitata", come previsto dall'allegato XX del Reg. (CE) 2787/2000 e dall'allegato B7 della Decisione 1/2000. c. Autorizzazioni rilasciate posteriormente al 1 luglio 2001: i vecchi formulari utilizzati debbono essere integralmente allineati alla nuova normativa. Devono essere pertanto introdotte le seguenti modifiche: . Nella casella b) del TC31 le parole "importo della garanzia" devono essere sostituite dalle parole "importo di riferimento" e deve essere aggiunto il pertinente "codice valuta"; . le "osservazioni speciali" devono essere apposte mediante scrittura o timbratura nello spazio vuoto della casella 7 del formulario TC31 in luogo della nuova casella 8 introdotta dall'allegato 51B del Reg. (CE) 2454/93 e dall'allegato B7 dell'Appendice III della Convenzione CE-EFTA Transito Comune. Cio' vale in particolare per l'annotazione "Validita' limitata". V. Utilizzo della garanzia isolata multipla. Con la piena entrata in vigore della nuova normativa (1.7.2001) la garanzia globale puo' essere pienamente usata anche per le merci fiscalmente sensibili; essa sembra rendere di fatto "superata" la garanzia isolata multipla gia' introdotta con la procedura nazionale di cui alle circolari n.253/D del 17/10/1996 e n.113/D del 24/05/1999. Le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane, qualora intendano mantenere in vigore la procedura in questione, potranno procedere in tal senso dandone tempestiva comunicazione alla scrivente, indicando nel contempo l'entita' del fenomeno e le motivazioni che suggeriscono tale mantenimento. VI. Campo d'applicazione Vengono soppressi i Capitoli 1 e 2 della Parte II del Titolo II del Reg. (CE) 2454/93 (artt. 340bis e segg.). La modifica in questione ha carattere sia formale che sostanziale. a) Dal punto di vista formale il riallineamento in questione ha lo scopo di razionalizzare, mediante l'inserimento di taluni articoli (piu' precisamente 340bis e segg.), la presentazione delle disposizioni gia' disciplinate dagli artt. 309 e segg. del Reg. (CE) 2454/93. b) Da un punto di vista sostanziale si ritiene utile attirare l'attenzione sull'art. 340quater - comma 3. Tale disposizione, innovando profondamente la portata operativa del soppresso art. 310 del Reg. (CE) 2454/93, prevede una ridotta applicazione dell'utilizzo del T1 a fronte di merci comunitarie assoggettate all'esportazione. Infatti, al fine di venire incontro alle esigenze degli operatori tutelando nel contempo le "risorse proprie" comunitarie, circolano in regime di transito comunitario esterno le merci che sono esportate verso un Paese EFTA/Visegrad o transitino attraverso il territorio di uno o piu' Paesi EFTA/Visegrad e che: - sono state oggetto delle formalita' doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune oppure - provengono dalle scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione e sono state oggetto di formalita' doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune oppure - beneficiano di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all'importazione, subordinato alla condizione che siano riesportate fuori dal territorio doganale della comunita' oppure - sono state oggetto, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, delle formalita' doganali di esportazione in paesi terzi nell'ambito dell'appuramento del regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, in vista del rimborso o dello sgravio dei dazi. VII. Osservazioni conclusive L'importanza dell'effettivo e rapido rilascio delle autorizzazioni a beneficiare della garanzia globale va al di la dell'agevolazione in se stessa. Sta di fatto che ai sensi dell'art. 398 - paragrafo 2 - delle DAC e dell'art. 65 - paragrafo 2 - dell'Appendice I della Convenzione CE/Efta sul transito comune l'autorizzazione in parola costituisce condizione essenziale per il riconoscimento dello "status di speditore autorizzato" la cui figura rappresenta il tassello fondamentale per il successo del transito informatizzato (NCTS); infatti in quest'ultimo e' previsto che nel caso di operazioni doganali domiciliate la digitazione dei dati del DAT (2) (ex DAU) spetta allo speditore autorizzato, mentre nel caso di operazioni doganali ordinarie essa spetta all'ufficio doganale. (2) Documento Accompagnamento Transito (v. circ.re n. 95/D del 27/04/99 prot. 1309/3429/VI/SD) VIII. Tempistica applicativa della Riforma Al fine di una migliore comprensione della tempistica di cui trattasi si allegano talune tabelle esemplificative relative alle varie scadenze previste dalla riforma. Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti uffici nonche', a livello locale, delle categorie professionali interessate. * * * * * Allegato (Omissis)