Circolare
30
del 28.06.01
OGGETTO
Regimi doganali economici - Regolamento (CE) n.993/2001 del 4 maggio 2001
(G.U. CC.EE. n. L 141 del 28/05/01) recante modifiche alle disposizioni di
applicazione del codice doganale comunitario (disposizioni in applicazione
dal 1 LUGLIO 2001).
TESTO Il regolamento in oggetto apporta modifiche al Reg.(CEE) n.2454/93, innovando, tra l'altro, la normativa in materia di regimi doganali economici e zone franche; in particolare si segnalano le disposizioni di cui ai punti 28), 29), 37) e 38) dell'articolo 1 del medesimo regolamento, tenendo conto che disposizioni collegate alla riforma dei predetti regimi sono previste, altresi', ai punti da 1) a 10), 30) e 32). Con le disposizioni sopra evidenziate si provvede all'integrale riformulazione del Titolo III (Regimi doganali economici - articoli da 496 a 787) nonche' del Capitolo 1 (articoli da 799 a 840) del Titolo V (Altre destinazioni doganali) della Parte II delle Disposizioni di applicazione del codice (Reg. n.2454/93/CEE), nonche' dei relativi Allegati. La riforma comporta, soprattutto, uno snellimento e la razionalizzazione della regolamentazione, con un incremento delle disposizioni orizzontali comuni a tutti i regimi doganali economici e una drastica riduzione delle disposizioni specifiche per ciascun regime. L'adeguamento dei regimi doganali economici alle nuove esigenze degli operatori prevede, altresi', diverse semplificazioni nella redazione dei testi, al fine di rendere piu' duttili le norme procedurali; attraverso una maggiore flessibilita' si intende facilitare il ricorso ai regimi e il loro funzionamento; di tale orientamento andra', pertanto, tenuto conto in sede applicativa. Inoltre vengono introdotte alcune disposizioni innovative nelle materie di cui trattasi con le quali vengono modificate alcune disposizioni e procedure; tra di esse appaiono maggiormente significative le seguenti, di cui si riferisce piu' dettagliatamente nelle pagine successive: - la definizione dei concetti di "contabilita'" (contabilita' principale) e di "scritture" e l'accresciuta loro rilevanza ai fini di controllo e per la determinazione delle competenze delle autorita' doganali; - i nuovi criteri per la valutazione delle condizioni economiche (per i regimi del perfezionamento attivo e passivo e della trasformazione sotto controllo doganale) e le conseguenti ripercussioni sulle competenze per il rilascio delle relative autorizzazioni; - l'ampliamento delle possibilita' di rilascio di autorizzazioni con validita' retroattiva (tranne per il regime di deposito doganale); - la riduzione a 30 giorni dei tempi previsti per la formulazione di obiezioni al rilascio di autorizzazioni uniche (valide in piu' Stati membri); - i nuovi modelli di domanda / autorizzazione (utilizzabili anche ai fini delle destinazioni particolari) con ricorso all'istituto del silenzio-assenso in caso di mancata risposta; - l'ampliamento delle disposizioni agevolative relative ai trasferimenti di merci vincolate a un regime economico sospensivo; - la possibilita' di prevedere in un'autorizzazione per un deposito di tipo "E" il ricorso alle procedure applicabili per quello di tipo "D"; - le specifiche disposizioni sull'equivalenza per i prodotti lattiero-caseari nel regime di perfezionamento attivo; - le nuove possibilita' di ricorso al regime della trasformazione sotto controllo doganale, ammissibile non piu'' solo in specifiche fattispecie predeterminate, ma anche in tutti i casi in cui la trasformazione consente di ottenere prodotti ai quali si applica un importo di dazi all'importazione inferiore a quello applicabile alle merci di importazione; - la concedibilita', su richiesta, dell'esenzione parziale dai dazi all'importazione, nell'ambito del regime di perfezionamento passivo, prendendo in considerazione le spese di perfezionamento come valore in dogana ai fini della determinazione dell'importo dei dazi applicabili ai prodotti compensatori, quale metodo di tassazione alternativo al criterio di tassazione differenziale normalmente previsto; - le modalita' applicative per la nuova tipologia di zone franche definite "non intercluse", vale a dire senza limiti e punti di entrata e di uscita sottoposti a sorveglianza doganale. * * * Premesso quanto sopra e tenuto presente che da parte della Commissione si e' provveduto - anche in relazione alla soppressione di alcuni Allegati - alla compilazione di apposite linee guida relative al Titolo iii "Regimi doganali economici"(in corso di pubblicazione sulla G.U. CC.EE. serie C e quindi non aventi ancora il crisma dell'ufficialita', ma che tuttavia si ritiene opportuno anticipare agli Uffici dell'Agenzia via e-mail), si rappresenta che, in generale, per l'applicazione e il funzionamento di tutti i regimi di cui trattasi potra' continuare a farsi utile riferimento alle istruzioni ministeriali in precedenza impartite, atteso che il contenuto della maggior parte delle disposizioni di applicazione del codice resta sostanzialmente immutato, ancorche' siano intervenute modifiche redazionali e rinumerazione degli articoli. Tuttavia, in relazione agli specifici aspetti innovativi sopra evidenziati, si ritiene necessario far presente quanto segue: A) Nell'art. 496, alle lettere i) e j), vengono fornite le definizioni di "contabilita'" e di "scritture"; le linee guida specificano che la contabilita' principale puo' essere quella considerata tale ai fini doganali, ossia la contabilita' che permette alle autorita' doganali la sorveglianza e il controllo del regime. La contabilita' principale e il luogo dove la medesima e' tenuta assumono particolare rilevanza ai fini dell'individuazione delle autorita' doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni uniche (art. 500, paragrafo), di cui al successivo punto B). La rilevanza delle scritture - la cui tenuta va' di norma richiesta, tranne che per il regime di ammissione temporanea - si evince dalle disposizioni di cui agli articoli 515 e 516 ove sono, in particolare, elencate le informazioni da fornirsi con tali scritture, ai fini del controllo. B) Le autorizzazioni uniche, cosi' come definite all'art.496 lett.c), sono disciplinate dagli artt. 500 e 501. La generica definizione adottata comporta che ricadano ora nell'ipotesi di autorizzazione unica fattispecie che in precedenza non comportavano il ricorso ad una preventiva procedura di consultazione tra le amministrazioni doganali dei diversi Stati membri interessati (ad esempio: il traffico triangolare nei regimi di perfezionamento). Per evitare conseguenti aggravi procedurali e' stata pertanto prevista una serie di casi in cui non e' necessaria nemmeno una semplice notificazione (art. 501, paragrafo - N.B. la versione italiana pubblicata in Gazzetta Ufficiale e' errata in quanto manca la parola "non"). Conformemente ai criteri in precedenza adottati, per tutte le altre ipotesi di autorizzazione unica in cui si rende necessaria una consultazione con altra autorita' doganale o una notificazione della decisione di autorizzazione, la competenza al rilascio resta comunque avocata alla scrivente C) Particolare rilievo assumono le disposizioni concernenti l'esame delle condizioni economiche per i regimi di perfezionamento attivo, di trasformazione sotto controllo doganale e di perfezionamento passivo. Al riguardo si evidenzia che: - gli artt. 502, 503 e 504 attengono alle disposizioni orizzontali; pertanto stabiliscono criteri generali validi per i tre citati regimi doganali economici; in particolare si afferma il principio che un esame preventivo delle condizioni economiche non e' necessario quando le stesse sono considerate soddisfatte a norma delle disposizioni specifiche previste per ciascuno di tali regimi, rispettivamente nei capitoli 3, 4 e 6; - le disposizioni di cui all'art. 539 e la lista di cui all'Allegato 73 (elenco merci sensibili sotto il profilo degli interessi dei produttori comunitari) sono specifiche per il regime di perfezionamento attivo; in base ad esse le condizioni economiche si considerano soddisfatte: - - per tutte le merci non sensibili (vale a dire non ricomprese nel suddetto elenco); - - per tutte le ipotesi di cui al paragrafo 2 del medesimo art. 539, anche se riguardino merci sensibili; - le disposizioni di cui all'art. 552 e la lista di cui all'Allegato 76 sono specifiche per il regime di trasformazione sotto controllo doganale; in base ad esse le condizioni economiche si considerano soddisfatte per tutte le operazioni ricomprese nella Parte A dell'Allegato. Si evidenzia l'importanza del punto 10 di detta Parte A, che costituisce il reale elemento innovativo rispetto all'elenco delle operazioni sinora autorizzabili, (elenco previsto nell'Allegato 87 valido fino al 30 giugno 2001); - le disposizioni di cui all'art. 585 sono specifiche per il regime di perfezionamento passivo; in base al paragrafo 1 si presumono soddisfatte le condizioni economiche nella generalita' dei casi. Fanno eccezione, secondo il disposto del paragrafo 2 del medesimo art. 585, le ipotesi di cui all'art.147, paragrafo 2, del codice doganale, vale a dire i casi in cui non sia il titolare del regime a far effettuare le lavorazioni al di fuori della Comunita' ma l'operazione di perfezionamento passivo consista nell'incorporare merci di origine comunitaria (che saranno successivamente importate nella Comunita' come prodotti compensatori) a merci ottenute fuori della Comunita' da parte di altri soggetti, residenti in Paesi terzi. Si tratta, pertanto, di operazioni volte a favorire la vendita di merci di esportazione originarie della Comunita'. Per tali ultime ipotesi restano ferme le attuali competenze e pertanto le relative autorizzazioni continueranno ad essere rilasciate dalla scrivente, d'intesa con il Ministero del Commercio con l'Estero e sentito il parere del Comitato per le temporanee importazioni ed esportazioni (art. 221 Testo Unico delle Leggi Doganali, approvato con D.P.R. n. 43/1973). C1) Alla luce delle disposizioni sopra esaminate l'esame preventivo delle condizioni economiche per i regimi di perfezionamento attivo e passivo si rende ancora necessario solo in pochi casi (rispettivamente merci sensibili, per il perfezionamento attivo, e ipotesi dell'art.147, paragrafo 2, del codice doganale, per il perfezionamento passivo), fermo restando che, in base agli obblighi di cooperazione amministrativa e alle relative comunicazioni effettuate dagli Stati membri alla Commissione secondo le modalita' di cui all'Allegato 70, parte C, verra' effettuato a livello comunitario, per il regime di perfezionamento attivo, un monitoraggio "a posteriori" delle autorizzazioni rilasciate o rifiutate, finalizzato alla rilevazione dell'impatto economico del regime. Tenuto conto delle innovazioni apportate dalla regolamentazione comunitaria ed in attuazione dei principi di decentramento amministrativo seguiti dall'Agenzia delle dogane, si ritiene che, in tutti i casi in cui sono da ritenersi soddisfatte le condizioni economiche, si potra' a breve procedere ad un ulteriore decentramento delle funzioni inerenti al rilascio delle relative autorizzazioni, da demandarsi agli uffici doganali. Al momento in cui verra' attuato il suddetto decentramento, per le residue ipotesi in cui il regime di perfezionamento attivo resta subordinato al preventivo esame delle condizioni economiche (prodotti agricoli sensibili di cui all'Allegato 73), i predetti uffici procederanno al rilascio dell'autorizzazione solo previo nulla-osta del competente Dicastero delle Politiche Agricole, analogamente a quanto sinora previsto dal D.M. 7 luglio 1988, n. 483 (G.U. n. 268 del 15 novembre 1988). Nelle more dell'attuazione del suddetto decentramento le relative autorizzazioni continueranno ad essere rilasciate secondo l'attuale ripartizione di competenze tra amministrazione centrale e periferica, potendo tuttavia prescindersi dall'esame preventivo delle condizioni economiche (e pertanto dal relativo nulla-osta o dal parere del suddetto Comitato) per tutti i casi sopra indicati in cui la regolamentazione non prevede piu' detto esame. Si evidenziano, inoltre, le ipotesi di cui all'art. 497, paragrafo 3, lett. a) e d), per le quali si rende possibile l'espletamento della procedura semplificata di rilascio dell'autorizzazione mediante mera presentazione/accettazione in dogana della dichiarazione di vincolo delle merci al regime. La presentazione potra' essere effettuata per iscritto o mediante procedura informatica. Appare, infine, opportuno richiamare l'attenzione sul disposto del paragrafo 3, Parte A dell'Allegato 73, concernente il regime di perfezionamento attivo; in base ad esso, i prodotti non menzionati ai paragrafi 1 e 2, per i quali una restituzione agricola all'esportazione e' fissata in misura pari o superiore a zero, vengono definiti quali merci di importazione sensibili. Premesso che la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione e' stabilita dall'allegato del Reg.(CEE) n. 3846/87 (da ultimo modificato con Reg.(CE) n. 2849/2000 del 22 dicembre 2000, in G.U. delle CC.EE. n.L 335 del 30/12/2000), si fa presente che gia' in sede comunitaria si e' preso atto delle difficolta' applicative che potrebbero insorgere per le autorita' doganali e per gli operatori economici interessati, in base all'estrema variabilita' delle aliquote di restituzione di volta in volta fissate dalla specifica regolamentazione comunitaria in materia. Pertanto - in attesa dell'individuazione di strumenti comunitari idonei ad assicurare una verifica in tempo reale della sussistenza di tale condizione (restituzione agricola all'esportazione fissata in misura pari o superiore a zero), che deve ricorrere al momento della presentazione della domanda oppure, a seconda della procedura prescelta, al momento della dichiarazione doganale presentata in luogo della domanda - si ritiene opportuno suggerire agli operatori, in caso di dubbio, per evitare inconvenienti quali un eventuale annullamento della decisione di autorizzazione, l'utilizzo della sola procedura su domanda scritta, la quale consente prima del rilascio della relativa autorizzazione di verificare se sia necessario o meno il preventivo esame delle condizioni economiche; sempreche', ovviamente, non si tratti dei casi privi di influenza sugli interessi economici comunitari indicati alle lettere a) b) e c) dell'art. 539, per i quali le condizioni economiche si considerano osservate anche quando la domanda riguarda merci di importazione di cui all'Allegato 73 (merci sensibili). C2) Per il regime di trasformazione sotto controllo doganale si evidenzia che per tutte le operazioni ricomprese nella Parte A dell'Allegato 76 le condizioni economiche sono considerate soddisfatte e, pertanto, risulta esperibile la predetta procedura semplificata di concessione dell'autorizzazione (presentazione/ accettazione in dogana della dichiarazione di vincolo delle merci al regime vale autorizzazione), in base all'art. 497 paragrafo 3, lett. b). Per tutte le suddette ipotesi le dogane territorialmente competenti in relazione al luogo in cui saranno effettuate le operazioni di trasformazione o la prima di tali operazioni (in caso di trasformazioni successive), saranno competenti, altresi', al rilascio delle relative autorizzazioni anche secondo la procedura normale (per iscritto) con utilizzo del relativo modello (Allegato 67). Invece, nelle sottoindicate ipotesi, sottoposte ad esame delle condizioni economiche, i predetti uffici doganali provvederanno ad inoltrare, con una sintetica relazione ed eventuali osservazioni sul funzionamento ed il controllo del regime, le relative istanze alla scrivente per il seguito di competenza; si precisa che le domande per le quali si rendera' necessario un esame delle condizioni economiche potranno riguardare, sempreche' non ricomprese nella Parte A dell'Allegato 76: - qualsiasi tipo di trasformazione per merci di qualsiasi specie quando il vantaggio in termini di dazio derivante dal ricorso al regime ecceda, per operatore e per anno solare, l'importo di 50.000 EURO; - le trasformazioni concernenti merci sottoposte a misure di politica commerciale, a prescindere dall'importo di dazio risparmiato; - le trasformazioni concernenti merci sottoposte a misure di politica agricola o a dazi antidumping o di compensazione, a prescindere dall'importo di dazio risparmiato; per queste ultime, la valutazione delle condizioni economiche sara' propedeutica ad un ulteriore esame in sede comunitaria prima dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. D) L'art. 508 prevede i casi e le modalita' per il rilascio di autorizzazioni con efficacia retroattiva (con esclusione del regime di deposito doganale). In particolare al paragrafo 3 e' previsto che, in casi eccezionali e ricorrendone le condizioni, tale efficacia possa essere estesa a non oltre un anno prima della data di presentazione della domanda. Nel richiamare le dettagliate precisazioni e gli esempi forniti nelle linee guida, si evidenzia che l'eventuale invalidazione di una precedente dichiarazione doganale potra' effettuarsi in base all'art. 251 delle stesse disposizione di applicazione del codice, nel quale e' stato inserito un apposito punto 1 quater (vedi punto 4 dell'art.1 del regolamento in oggetto). E) I nuovi modelli di domanda e di autorizzazione di cui all'Allegato 67 non sono vincolanti nella struttura; tuttavia, la sequenza numerica delle caselle indicate nel suddetto modello e il testo corrispondente non possono essere modificati. I medesimi andranno compilati seguendo le dettagliate note esplicative. Potranno essere utilizzate fotocopie o altri sistemi di riproduzione su carta semplice. Attesa la complessita' dei nuovi modelli e il breve lasso di tempo intercorso dal momento della pubblicazione a quello dell'entrata in applicazione della nuova regolamentazione, nella fase di prima applicazione potra' essere tuttavia consentito l'utilizzo dei modelli finora in uso. Resta, altresi', immutato l'attuale sistema di numerazione ai fini dell'identificazione dei depositi doganali. F) In materia di trasferimenti di merci o di prodotti posti sotto regime sospensivo si richiama l'attenzione sulle disposizioni degli articoli da 511 a 514 che consentono di effettuare tali trasferimenti con formalita' doganali semplificate. Per i trasferimenti tra due differenti titolari, le relative disposizioni, oltre che nell'art. 513, sono contemplate nell'Allegato 68; nell'ambito di tali trasferimenti e' previsto in particolare che il secondo titolare debba obbligatoriamente avvalersi di un'autorizzazione alla domiciliazione. Le disposizioni sono comuni a tutti i regimi sospensivi (art. 511): deposito doganale (escluso tipo B), perfezionamento attivo (sistema della sospensione), trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea. Per i trasferimenti nel quadro della stessa autorizzazione (unico titolare) sono previste facilitazioni piu' ampie; si fa risaltare, come elemento innovativo, che per la riesportazione delle merci o dei prodotti il trasporto fino all'ufficio di uscita puo' ora avvenire nell'ambito del regime economico interessato, senza necessario ricorso al regime di transito. G) Gli interessi compensativi per i regimi di perfezionamento attivo ed ammissione temporanea sono previsti dall'art. 519, con immutate modalita' applicative. Per la determinazione del tasso di interesse applicabile si rinvia alle esemplificazioni delle linee guida per la consultazione via internet (ad esempio, nel sito della BCE: http://www.ecb.int) del bollettino mensile della Banca Centrale Europea. Ad ogni buon fine, si fa presente che il tasso di interesse a 3 mesi applicabile nella zona Euro per il mese di maggio 2001 - pubblicato nel bollettino mensile di giugno 2001 della Banca Centrale Europea e quindi applicabile in caso di nascita dell'obbligazione doganale durante il prossimo mese di luglio - e' del 4,64%. Per quanto attiene alle ipotesi di non applicazione dei suddetti interessi si evidenzia che la fattispecie di cui al paragrafo 4, lett. h), del citato articolo 519 e' ora comune ad entrambi i regimi. H) Per l'adempimento degli obblighi di cooperazione amministrativa per il regime di perfezionamento attivo gli uffici doganali interessati avranno cura di dare sollecita comunicazione alla scrivente delle informazioni obbligatorie di cui al punto C.1 dell'Allegato 70, con utilizzo del formulario il cui modello e' riprodotto in appendice al suddetto Allegato; per le autorizzazioni rilasciate in forma scritta, sara' sufficiente l'invio di copia dell'autorizzazione. Si evidenzia che l'invio di tali informazioni riguarda anche il caso di autorizzazioni concesse mediante accettazione della dichiarazione doganale per domande effettuate a norma dell'art. 497, paragrafo 3, lett.a). Si rammenta che e' opportuno utilizzare i bollettini INF figuranti nell'Allegato 71 per lo scambio delle informazioni di cui all'art. 523. La possibilita' di scarico parziale e' ora prevista anche per i bollettini INF 9 e INF 5 (regime del perfezionamento attivo - traffico triangolare - modalita' IM/EX - modalita' EX/IM) rispettivamente alle caselle 18 e 17. I) Per il regime di deposito doganale la riforma in argomento ha previsto soprattutto uno snellimento della regolamentazione. Come per gli altri regimi doganali interessati da questa semplificazione, alcune disposizioni sono state comprese fra quelle comuni a tutti i regimi doganali economici e pertanto inglobate nelle disposizioni orizzontali. Le disposizioni specifiche che disciplinano il regime del deposito doganale sono contenute nel capitolo secondo, articoli dal 524 al 535. Al riguardo, si richiamano qui di seguito le innovazioni piu' significative apportate: - articolo 525, punto 3, con il quale si stabilisce che un'autorizzazione ad un regime di deposito di tipo " E" puo' prevedere il ricorso alle procedure relative al deposito di tipo " D". Tale applicazione cointeressa due tipi di deposito privato, il regime di deposito di tipo E, che permette l'immagazzinamento della merce in impianti di stoccaggio di proprieta' del titolare dell'autorizzazione, e quello di tipo D che e' caratterizzato dalla particolarita' che, all'atto dell'immissione delle merci in libera pratica o in consumo, gli elementi di tassazione da prendere in considerazione sono quelli riconosciuti o ammessi al momento del vincolo della merce al regime di deposito doganale (cfr articolo 112, paragrafo 3 del Codice doganale comunitario). Pertanto, nell'ipotesi prevista, anche se non e' necessario predeterminare il locale di immagazzinamento conformemente a quanto previsto per il deposito di tipo E , all'entrata in deposito la merce deve essere identificata in tutti i suoi elementi, compreso il valore, come disposto per il deposito di tipo D; - articolo 531, in base al quale le merci non comunitarie possono essere sottoposte alle manipolazioni usuali elencate nell'Allegato 72. Tale allegato, oltre a provvedere ad un riordino di quanto attualmente contemplato, accorpando tra loro operazioni simili, evidenzia alcune innovazioni dovute ad esigenze commerciali. Si richiama l'attenzione, pertanto, sui punti 8 e 12, con i quali sono stati introdotti concetti di "elevazione di temperatura" e "concentrazioni dei fluidi", con esclusione di trattamenti ulteriori e di processi di distillazione. Altra innovazione significativa concerne il punto 12, che, tra l'altro, comprende le miscelazioni per l'ottenimento di olio di oliva. Infatti il punto 12 dell'allegato 72 permette l'aggiunta di una quantita' limitata di prodotto a merci la cui natura originale deve essere preservata. Si richiama, per questo trattamento, quanto meglio esplicitato nelle linee guida. - articolo 532, con il quale, relativamente alla rimozione temporanea, si stabilisce che questa puo' essere autorizzata per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile qualora le circostanze lo giustifichino; - articolo 534 che detta disposizioni sull'immagazzinamento comune. Ai sensi dell'articolo 106, punto primo, lettera a) del Codice doganale comunitario, le merci comunitarie non vincolate ad un regime possono essere stoccate in locali di deposito nei quali si trovano anche merci vincolate al regime. In questo caso, tali merci devono essere identificabili in qualsiasi momento. E' tuttavia possibile derogare a questo principio qualora sia autorizzato "l'im magazzinamento comune". Con l'occasione e' stato anche meglio chiarito che, salve le disposizioni speciali stabilite in altri settori in materia di immagazzinamento o le disposizioni relative alla domanda di trattamento preferenziale, le autorita' doganali possono autorizzare "l'immagazzinamento comune" quando risulti impossibile accertare in qualsiasi momento la posizione doganale di ciascuna merce. Tale facolta' non si estende alle merci con prefinanziamento. Pertanto l'immagazzinamento comune e' autorizzato esclusivamente se le merci in deposito appartengono allo stesso codice NC a otto cifre, presentano la stessa qualita' commerciale e possiedono le stesse caratteristiche tecniche. L) Per il regime di perfezionamento attivo si richiama l'attenzione sulle disposizioni speciali previste per la compensazione per equivalenza del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al punto 7 dell'Allegato 74; per l'applicazione puo' farsi riferimento, se del caso, all'esempio riportato nelle linee guida. Le relazioni dettagliate sui controlli fisici effettuati verranno inviate alla scrivente. Le altre disposizioni presenti nell'attuale Allegato 74 riprendono, sostanzialmente immutate, le disposizioni gia' contemplate nel precedente Allegato 78. Per quanto concerne i tassi forfetari di rendimento il nuovo Allegato 69 comporta per alcuni prodotti un allineamento dei tassi fissati per il regime di perfezionamento attivo con i tassi di resa stabiliti per il sistema delle restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli sotto forma di merci non coperte dall'Annesso II del Trattato CEE. Anche in questo caso per l'applicazione puo' farsi riferimento all'esempio riportato nelle linee guida. M) Per il regime di trasformazione sotto controllo doganale si richiamano gli esempi forniti nelle linee guida per i casi di cui ai punti 8 e 10 dell'Allegato 76, Parte A. Le disposizioni sui trasferimenti si applicano ora anche nell'ambito di questo regime. N) Per il regime di ammissione temporanea si evidenzia la possibilita' di seguire, in generale, la procedura semplificata di concessione della autorizzazione mediante presentazione ed accettazione in dogana della dichiarazione di vincolo delle merci al regime;si rammenta che tale dichiarazione potra' essere anche orale (casi di cui all'art. 229) o fatta con altro atto (in conformita' dell'art. 232, paragrafo1). Si sottolineano, altresi', le semplificazioni previste per il traffico di "palette", a prescindere che le stesse siano o meno identificabili, e di contenitori, per i quali viene eliminata ogni distinzione tra containers approvati per il trasporto sotto suggello doganale o meno. Per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali il termine di appuramento e' esteso a diciotto mesi. Si richiama l'attenzione sull'art. 578 che condensa, estremamente semplificandole, le disposizioni finora previste dagli articoli 688 e 689. Per queste ipotesi potra' ora provvedersi direttamente da parte degli uffici doganali; saranno comunque comunicati alla scrivente i casi autorizzati ai sensi della lett.b). Attesa la semplificazione normativa operata, opportuni chiarimenti sulle modalita' di utilizzo del Carnet ATA sono forniti nelle linee guida, ove e' possibile rinvenire, altresi', le liste (illustrative) di merci e materiali ammissibili al regime, con riferimento a specifici articoli del regolamento, in precedenza contenute in Allegati ora soppressi. O) Per il regime di perfezionamento passivo vengono introdotti, all'art. 586, paragrafo 2, criteri di flessibilita' per la concessione dell'autorizzazione, in casi debitamente giustificati, anche quando la natura delle operazioni di perfezionamento non consenta di verificare che i prodotti compensatori derivino dal perfezionamento delle merci di esportazione temporanea. All'art. 591 si prevede la concedibilita', su richiesta, dell'esenzione parziale dai dazi all'importazione prendendo in considerazione le spese di perfezionamento come valore in dogana ai fini della determinazione dell'importo dei dazi applicabili ai prodotti compensatori, quale metodo di tassazione alternativo al criterio di tassazione differenziale normalmente previsto. Si evidenzia la non applicabilita' di questo nuovo criterio di tassazione per l'ipotesi di cui al secondo comma del medesimo articolo, rinviandosi alla esemplificazione fornita nelle linee guida. Ai fini dell'assunzione di responsabilita' da parte degli operatori e per la standardizzazione della procedura, la richiesta potra' essere avanzata, secondo il modello allegato alla presente, sia in sede di domanda di autorizzazione al regime (in tal caso ne sara' fatta menzione nella casella 22 - informazioni supplementari - del modello di domanda/autorizzazione), sia successivamente, fino al momento dell'appuramento del regime, all'ufficio doganale di controllo che provvedera' all'integrazione dell'autorizzazione. In ogni caso, l'ufficio di appuramento provvedera' a fare opportuna menzione sulla relativa bolletta dell'applicazione del metodo di tassazione di cui all'art. 591, all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori. P) Per le zone franche si rammenta che il Regolamento (CE) n. 2700 del 16.11.2000, recante modifiche al codice doganale comunitario, ha previsto la possibilita' di creare zone franche non intercluse, vale a dire senza limiti e punti di entrata e di uscita sottoposti a sorveglianza doganale, previsti invece per l'attuale tipologia di zona franca di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del Codice doganale comunitario. Per comprendere tale modifica innovativa, si deve innanzitutto fare riferimento al preambolo del citato regolamento che recita " Puo' essere opportuno consentire in talune zone franche l'adempimento delle formalita' relative al regime del deposito doganale e lo svolgimento dei controlli delle autorita' secondo tale regime". Tale intervenuta modifica - che accomuna due diversi istituti, la destinazione doganale e il regime doganale - in pratica delinea due tipi di zone franche: - l'attuale, costituita da un'area appositamente designata e circoscritta con punti di entrata e uscita vigilati e sottoposti al controllo dell'Autorita' doganale; - la zona franca prevista all'art. 168bis del Codice. Tale articolo prevede che le Autorita' doganali possono designare zone franche non intercluse nelle quali i controlli, le formalita' doganali nonche' le disposizioni in materia di obbligazione doganale sono applicabili secondo le modalita' del regime del deposito doganale. Da cio' si evidenzia che la qualificazione delle due zone franche discende dalle modalita' di controllo ad esse applicate; si ritiene possa essere d'ausilio ai fini applicativi, per gli opportuni riferimenti normativi costituenti la relativa base giuridica, la tavola comparativa tra le disposizioni relative al regime del deposito doganale e la nuova zona franca, che si allega ad ogni buon fine. * * * Si prega di richiamare l'attenzione dei dipendenti uffici sulla presente, inviata via e-mail a tutti gli uffici e disponibile in rete sul sito www.agenziadogane.it, favorendone la diffusione anche tra gli operatori economici. Le Direzioni Regionali avranno cura di seguire attentamente la prima fase di applicazione della nuova regolamentazione, valutando le eventuali anomalie o difficolta' applicative insorte e segnalandole tempestivamente alla scrivente, che resta comunque a disposizione per fornire ogni ulteriore necessario chiarimento. IL DIRETTORE DELL'AREA (Dr. Giuseppe VALLE) ALLEGATO (Da compilarsi preferibilmente su carta intestata della Ditta) OGGETTO: Regime del perfezionamento passivo - Richiesta di applicazione dell'esenzione parziale ai sensi dell'art.591 del Reg. N.2454/93/CEE. Il sottoscritto......................................................, nato a....................................................il........., residente in......................................................., in qualita' di......................................................., della Ditta.........................................................., chiede l'applicazione dell'esenzione parziale dai dazi all'importazione ai sensi dell'art.591 del Reg. N.2454/93/CEE. A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita', che le merci di esportazione temporanea: Sono merci di natura non commerciale, secondo la definizione di cui all'art.1, punto 6) del Reg. N.2454 /93/CEE. Sono merci di origine comunitaria o che, pur non essendo di origine comunitaria, sono state immesse in libera pratica a un'aliquota di dazio superiore a zero. Data..................... In fede.................................. (firma) TAVOLE COMPARATIVE DELLE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE AL REGIME DEL DEPOSITO DOGANALE E DELLA ZONA FRANCA ------------------------------------------------------------------------------ | |DEPOSITO DOGANALE |ZONA FRANCA | ------------------------------------------------------------------------------ |domanda di |sul formulario, all. |per iscritto articolo | |autorizzazione |67 articolo 497 1 | 804| ------------------------------------------------------------------------------ |autorita' competente |autorita' designata |autorita' designata | | |articolo 498 a |artt. 800, 801,e 804 | ------------------------------------------------------------------------------ |concessione dei locali |artt. 98 2 del CDC e |articolo 801 | | |526 1 per i tipi A,B,C |costruzione/ | | |e D |trasformazione | ------------------------------------------------------------------------------ |utilizzo del regime |articolo 98 3 del CDC |articolo 813 rinvio | |(tipo E) |tipo E |alle disposizioni di | | | |applicazione del | | | |deposito doganale | ------------------------------------------------------------------------------ |termine della domanda |60 giorni articolo 506 |articolo 813 rinvio | | | |alle disposizioni di | | | |applicazione del | | | |deposito doganale | ------------------------------------------------------------------------------ |rifiuto di autorizzione |articolo 527 1 | | |per manipolazioni | | | |usuali, PA, TSD | | | |(predominanti) | | | ------------------------------------------------------------------------------ |rifiuto di |articolo 527 2 |articolo 172 2 CDC | |autorizzazione per | | | |vendita al dettaglio | | | ------------------------------------------------------------------------------ |data di validita |data del rilascio |Articolo 813 rinvio | |dell'autorizz. |dell'autorizz., art. |alle disposizioni di | | |507 1 |applicazione del | | | |deposito doganale | ------------------------------------------------------------------------------ |durata di validita' |illimitata articolo |articolo 813 rinvio | |dell'autorizz. |507 2 |alle disposizioni di | | | |applicazione del | | | |deposito doganale | ------------------------------------------------------------------------------ |persona responsabile |depositante e |operatore, articolo | | |depositario art. 99 CDC |799, c | | |e 525 | | ------------------------------------------------------------------------------ |scritture e |articolo 516 e 529 |articolo 813 rinvio | |contabilita' materie | |alle disposizioni di | | | |applicazione del | | | |deposito doganale | ------------------------------------------------------------------------------ |politica commerciale |articolo 509 |Articolo 813 rinvio | | | |alle disposizioni di | | | |applicazione del | | | |deposito doganale | ------------------------------------------------------------------------------ |merci con |articolo 1 CDC e 524 |articolo 1 CDC | |prefinanziamento | | | ------------------------------------------------------------------------------ |trasferimenti |artt. 511 a 513 |articolo 813 rinvio | | | |alle disposizioni di | | | |applicazione del | | | |deposito doganale | ------------------------------------------------------------------------------ |deposito di |articolo 526 4 |articolo 813 rinvio | |approvviggionamento | |alle disposizioni di | | | |applicazione del | | | |deposito doganale | ------------------------------------------------------------------------------ |deposito temporaneo |articoli 526 1 e |articolo 813 rinvio | | |530 2 |alle disposizioni di | | | |applicazione del | | | |deposito doganale | ------------------------------------------------------------------------------ |manipolazioni usuali |articoli 109 CDC e 531 |articoli 173 e 178 2 | | |con riferimento |CDC | | |all'allegato 72 | | ------------------------------------------------------------------------------ |rimozione temporanea |articolo 532 |articolo 813 rinvio | | | |alle disposizioni di | | | |applicazione del | | | |deposito doganale | ------------------------------------------------------------------------------ |INF 8 |articolo 523 |articolo 813 rinvio | | | |alle disposizioni di | | | |applicazione del | | | |deposito doganale | ------------------------------------------------------------------------------ |stoccaggio comune |articolo 534 |articolo 813 rinvio | | | |alle disposizioni di | | | |applicazione del | | | |deposito doganale | ------------------------------------------------------------------------------ |PA, TSD nei luoghi del |articolo 535 |articolo 173 del CDC e | |deposito | |articolo 813 rinvio | | | |alle disposizioni di | | | |applicazione del | | | |deposito doganale | ------------------------------------------------------------------------------ |merci oggetto di | |articolo 814 | |trasbordo | | | ------------------------------------------------------------------------------