Circolare 36 del 03.04.01

MATERIA FISCALE: Informazione non disponibile

OGGETTO Articolo 22, comma uno, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Spedizione del ricorso (appello) a mezzo servizio postale. Costituzione in giudizio della parte ricorrente (appellante).

TESTO Come e' noto, l'art. 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 disciplina, nell'ambito del sistema delle norme che regolano il processo tributario, la costituzione in giudizio della parte ricorrente. Tale fase completa il rapporto processuale, investendo il giudice della controversia, in quanto la semplice notifica del ricorso alla controparte, proposto con le modalita' di cui all'art. 20 e nei termini stabiliti dall'art. 21 del menzionato decreto, non e' sufficiente a porre in relazione il ricorrente ed il giudice. Come gia' chiarito in passato (cfr. Cir. n. 98/E del 23 aprile 1996), tramite la costituzione in giudizio, regolata dal citato articolo 22, il ricorrente e' ufficialmente e attivamente presente nel processo, instaurando un rapporto diretto anche con il giudice. In considerazione della particolare rilevanza dell'adempimento in esame, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla proposizione del ricorso) e' previsto a pena di inammissibilita', rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio senza alcuna possibilita' di sanatoria. Per espresso richiamo operato dall'art. 53 dello stesso decreto, la norma in esame si applica anche alle ipotesi di costituzione in giudizio della parte appellante che, ovviamente, potra' essere lo stesso ricorrente o l'ufficio in ipotesi di soccombenza, in primo grado, dell'Amministrazione finanziaria. Tanto premesso, sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimenti volte all'esatta individuazione delle modalita' della costituzione in giudizio, in ipotesi di appello principale notificato a mezzo del servizio postale. Cio' a seguito di alcune declaratorie di inammissibilita' per difetto di notifica del gravame, sul presupposto della mancata allegazione, all'atto di impugnativa, dell'avviso di ricevimento, qualora non sia intervenuta la costituzione in giudizio della parte resistente. La questione si ricollega al disposto dell'art. 22 del decreto sul contenzioso tributario, che, per quanto interessa, stabilisce, al comma 1, che "Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilita' deposita... copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta... della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale". In forza di tale previsione normativa, taluni uffici, in sede di costituzione in giudizio innanzi alle Commissioni tributarie regionali, avrebbero depositato in segreteria la sola copia della ricevuta di spedizione, trascurando di allegare, nel prosieguo del processo, al fascicolo di causa, la copia dell'avviso di ricevimento, unico documento comprovante l'effettivita' della notifica, in ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte resistente (appellata). La formulazione del citato articolo 22 va letta, nel sistema, in connessione con la normativa, espressamente prevista dal d.lgs. 546/1992, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale degli atti processuali. In particolare, il comma cinque dell'art. 16 del decreto in parola stabilisce che "qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione". In virtu' di tale norma, il ricorso (appello) s'intende proposto al momento della spedizione: da questo momento decorrono i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente (appellante) ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 546/1992. Ai fini della regolare costituzione la norma richiede il deposito della sola ricevuta della spedizione del ricorso, prescindendo dalla prova del perfezionamento della procedura di notifica, costituita dall'avviso di ricevimento. Cio' in quanto accade frequentemente che l'avviso di ricevimento torni nella materiale disponibilita' del ricorrente in una data successiva a quella entro cui lo stesso deve costituirsi in giudizio. La previsione di cui al comma 1 dell'art. 22 ha pertanto una valenza procedurale limitata alla sola regolarita' della costituzione da parte del ricorrente. Ai fini della prosecuzione del giudizio, ove il contraddittorio tra le parti non si sia instaurato, rimane invece applicabile la normativa generale in materia di onere della prova, e, in particolare, in virtu' del rinvio operato dall'art. 1 d.lgs. 546/1992, anche l'art. 101 del c.p.c. - che testualmente dispone:"Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non puo' statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale e' proposta non e' stata regolarmente citata e non e' comparsa" - al quale, sostanzialmente, fanno riferimento le succitate declaratorie di inammissibilita'. In conclusione, gli uffici appellanti, nel caso in cui la parte resistente non si sia costituita, per assolvere all'onere della prova del perfezionamento della procedura di notifica, qualora non sia stato possibile depositare l'avviso di ricevimento contestualmente alla costituzione in giudizio, avranno cura di provvedervi secondo le modalita' di cui all'art. 32 del citato d.lgs. 546/1992. A completamento di quanto esposto appare opportuno segnalare un recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione relativo ai poteri istruttori delle commissioni tributarie di cui all'art. 7 del d.lgs. 546/1992 (cfr. sez. tributaria n. 14624 del 5 luglio 2000, depositata il 10 novembre 2000 - massima disponibile in banca dati dell'anagrafe tributaria), secondo cui l'indagine, da parte della commissione adita, relativa alla notificazione a mezzo del servizio postale, coinvolgendo un requisito preliminare ed indispensabile per l'eventuale declaratoria di inammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, deve essere in ogni caso effettuata. Il giudice tributario, pertanto, non puo' esimersi dall'esercitare, in qualunque fase del processo di merito, il potere di cui al comma 3 dell'art. 7 citato, anche attraverso ordinanza di esibizione dell'avviso di ricevimento, unico documento comprovante l'avvenuto perfezionamento della procedura di notifica. Ne deriva che, nel caso in cui tale indagine non sia stata effettuata, la sentenza di inammissibilita' resa dalla commissione tributaria regionale e' impugnabile avanti la Suprema Corte ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3) del codice di procedura civile per violazione della norma di cui al citato articolo 7 del d.lgs. n. 546/1992. Tanto premesso, pur in considerazione del suesposto orientamento giurisprudenziale di legittimita', onde evitare un inutile prolungamento del giudizio, e' opportuno provvedere d'iniziativa al deposito dell'avviso di ricevimento, al fine di sottrarsi ad eventuali declaratorie di inammissibilita', in ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte resistente, per difetto di notifica del ricorso in appello. Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.