Circolare 48 del 22.05.01

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OGGETTO DPCM 30 aprile 2001 - Differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni per l'anno 2001 e per l'effettuazione dei relativi versamenti.

TESTO Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2001 - All.1), emanato in forza della delega contenuta nell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, al fine di permettere ai soggetti interessati di assolvere a tutti gli adempimenti loro richiesti fruendo di un congruo periodo di tempo, sono stati differiti per l'anno 2001 i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, anche in forma unificata, relative al periodo d'imposta 2000 e quelli dei relativi versamenti, nonche' i termini di presentazione in via telematica della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2000. Sono stati altresi' differiti i termini di presentazione in via telematica delle dichiarazioni periodiche IVA relative ai primi quattro mesi dell'anno 2001 e al primo trimestre dello stesso anno, atteso l'obbligo generalizzato di tale modalita' di invio esteso a tutti i contribuenti interessati da tale adempimento, nonche' il termine per avvalersi per il corrente anno del regime fiscale delle attivita' marginali di cui all'art. 14, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 388, cosi' come anticipato con il comunicato stampa del 30 marzo 2001. Prima di esaminare le specifiche disposizioni contenute nel menzionato decreto, si evidenzia che il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive interessa esclusivamente i soggetti (persone fisiche, societa' di persone, enti non commerciali, societa' di capitali, enti commerciali ecc.) tenuti alla redazione delle dichiarazioni sui modelli approvati nell'anno 2001 (vedasi al riguardo All.2: Tabella dei modelli approvati), in relazione ai quali ha effetto l'ampliamento dell'utilizzo del servizio telematico per la presentazione delle dichiarazioni disciplinato dal successivo articolo 2. Restano, pertanto, escluse dal predetto differimento dei termini sia di presentazione che di versamento, le dichiarazioni che devono essere redatte, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sui modelli approvati nell'anno 2000, quali quelle relative a periodi di imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 2000. Resta altresi' esclusa dall'ambito di applicazione del decreto in rassegna la presentazione delle dichiarazioni modelli 730/2001 e 770/2001, per le quali si rendono applicabili gli ordinari termini di presentazione. 1. Termini di presentazione delle dichiarazioni. 1.1 Presentazione tramite le banche o gli uffici postali. L'art. 1 del DPCM 30 aprile 2001 prevede al primo comma che le persone fisiche, le societa' semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, di cui all'art. 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nonche' le societa' e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo, presentano la dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, relativamente al periodo d'imposta 2000, ovvero la dichiarazione unificata, nei casi in cui questa e' prevista, tramite le banche o gli uffici postali entro la data del 31 luglio 2001. Occorre tener presente al riguardo che le dichiarazioni possono essere presentate presso le banche o gli uffici postali solo da parte dei soggetti che non siano obbligati ad utilizzare il servizio telematico. I soggetti invece che, relativamente ai modelli approvati nell'anno 2001, sono tenuti ad adottare esclusivamente tale modalita' di presentazione delle proprie dichiarazioni, sono elencati nell'art. 2 del predetto decreto, che disciplina appunto i termini di presentazione telematica delle dichiarazioni per il corrente anno. Il medesimo art. 1 stabilisce inoltre al comma 2 il nuovo termine di presentazione tramite le banche e gli uffici postali per le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, compresa quella unificata, degli enti non commerciali e soggetti ad essi equiparati, delle societa' ed enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 87, comma 1, lettere c) e d), del TUIR, nonche' delle dichiarazioni IRAP dei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi i cui termini di presentazione previsti in via ordinaria scadono entro il 20 luglio 2001, sempreche' ovviamente non siano tenuti all'utilizzo del servizio telematico quali sostituti d'imposta obbligati alla presentazione della relativa dichiarazione solo con tale modalita'. Tali soggetti, tenuti a presentare la dichiarazione non in termine fisso ma nei termini, previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, del DPR n. 322 del 1998, correlati alla data di approvazione del bilancio o del rendiconto ovvero alla fine del periodo d'imposta, potranno presentare la dichiarazione su supporto cartaceo entro il 20 luglio 2001, sempreche' ovviamente non rientrino tra i soggetti obbligati all'invio telematico di cui al richiamato art. 2 dello stesso decreto. Le dichiarazioni dei medesimi soggetti, i cui termini ordinari scadono successivamente alla predetta data del 20 luglio 2001, devono pertanto essere presentate tramite le banche o gli uffici postali, ove consentito, nei termini ordinari ed analogamente nei termini ordinari devono essere effettuati i relativi versamenti di imposta. E' il caso, ad esempio, degli enti locali, tenuti all'approvazione del rendiconto entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che provvedono a tale adempimento nel periodo compreso dal 21 al 30 giugno 2001. In tale ipotesi, gli enti locali non possono fruire del differimento dei termini di presentazione della dichiarazione tramite le banche o gli uffici postali, in quanto il termine ordinario della stessa scade ad un mese dall'approvazione del rendiconto e cioe' dopo il 20 luglio 2001; di conseguenza, non si rende applicabile neppure il differimento per il relativo versamento, mentre i medesimi soggetti potranno fruire del differimento del termine disposto dal decreto in esame per la presentazione tramite il servizio telematico nei sensi che saranno illustrati al paragrafo successivo, in quanto i relativi termini ordinari scadono entro il 31 ottobre 2001. 1.2. Presentazione in via telematica. Con l'art. 2 del decreto vengono unificati alla data del 31 ottobre 2001 tutti i termini di trasmissione telematica scadenti entro tale data e relativi alle dichiarazioni dei redditi ed IRAP, compresa la dichiarazione unificata. In ordine all'utilizzo del servizio telematico, nel comma 1 del predetto articolo vengono espressamente elencati i soggetti interessati al differimento dei termini di presentazione telematica, in quanto obbligati nell'anno in corso a presentare tutte le proprie dichiarazioni esclusivamente con detta modalita'. Rientrano tra tali soggetti: A) i contribuenti obbligati nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA; B) i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta; C) le societa' di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Con il richiamato comma 1 viene pertanto previsto che le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2001, per le quali deve essere utilizzato il servizio telematico, sia Entratel che Internet, dovranno essere presentate all'Agenzia delle Entrate entro la data del 31 ottobre 2001 in tutti i casi in cui il termine ordinario per la trasmissione in via telematica, stabilito dal DPR n. 322 del 1998, scade entro tale data. Dal tenore letterale della norma in rassegna, che fa riferimento alla "presentazione in via telematica" e non piu' alla "trasmissione in via telematica", deriva inoltre che nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi degli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322 del 1998 per la presentazione telematica, deve consegnare la dichiarazione all'intermediario che si assume l'impegno di effettuarne la trasmissione all'Agenzia delle Entrate in tempo utile per consentire a quest'ultimo di trasmetterla entro il 31 ottobre 2001. L'intermediario, dovendo rispettare la predetta data, puo' accettare o rifiutare l'incarico di trasmettere la dichiarazione predisposta dal contribuente, mentre e' obbligato a trasmettere le dichiarazioni da lui stesso predisposte nonche' quelle per le quali ha accettato l'incarico della trasmissione. In tal caso l'intermediario abilitato continuera' a rilasciare al contribuente una copia della dichiarazione nella quale devono essere indicati, nel riquadro "Presentazione della dichiarazione", l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate nonche' la data della consegna della dichiarazione medesima all'intermediario. Detto riquadro, debitamente sottoscritto dall'intermediario, costituisce per il contribuente la ricevuta di consegna della dichiarazione e, quindi, la prova della presentazione della stessa. Nel caso, invece, il contribuente provveda a trasmettere direttamente la dichiarazione in via telematica (tramite Entratel o Internet), la dichiarazione stessa si considera presentata nel giorno in cui e' ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione e' costituita dalla comunicazione trasmessa dall'Agenzia medesima. Pertanto, a seguito della citata disposizione, ogni qualvolta una norma di legge richiami i termini di presentazione delle dichiarazioni, occorre fare riferimento alle modalita' di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificamente previsto per la modalita' adottata. Cosi', nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto. Il termine per il versamento delle relative imposte resta invece ancorato, cosi' come previsto dall'art. 2, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998 e successive modificazioni, al termine di presentazione tramite una banca convenzionata o un ufficio postale, come sara' precisato nel paragrafo successivo. In merito al procedimento per ottenere l'abilitazione al servizio telematico - Entratel o Internet - si rinvia alle istruzioni fornite da ultimo con le circolari n. 206/E del 16 novembre 2000 e n. 21/E del 5 marzo 2001. Il comma 2 dell'art. 2 del D.P.C.M. 30 aprile 2001 consente inoltre a tutti i contribuenti che intendono fruire della facolta' di presentare la dichiarazione in via telematica, pur non essendone obbligati, di godere del medesimo differimento del termine al 31 ottobre 2001 per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, anche in forma unificata. Per effetto di quanto disposto dal comma 3 del medesimo art. 2, viene altresi' differito al 20 luglio 2001 il termine di presentazione in via telematica della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto da presentare autonomamente per l'anno 2000. Tale termine resta cosi' definito sia per i contribuenti che sono obbligati all'utilizzo del servizio telematico, sia per quelli che scelgono tale modalita' di invio. Si ricorda peraltro che nessun differimento e' stato previsto per la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma relativa all'anno 2000 tramite una banca o un ufficio postale, che resta stabilito al 31 maggio 2001, ne' per il relativo versamento, fissato al 16 marzo 2001, mentre per i casi in cui occorre comprendere la dichiarazione IVA all'interno della dichiarazione unificata si applicano le disposizioni sopra illustrate. Infine, l'art. 3 del decreto differisce i termini per la presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 100 e successive modificazioni, relative ai mesi da gennaio ad aprile del 2001 ed al primo trimestre dello stesso anno, al fine consentire ai contribuenti di adeguare le proprie strutture organizzative alle modalita' di presentazione delle predette dichiarazioni, per le quali viene previsto l'utilizzo esclusivo del servizio telematico, diretto (Entratel o Internet, secondo le istruzioni fornite con le citate circolari) ovvero tramite gli intermediari abilitati. In particolare, i termini per la presentazione delle dichiarazioni periodiche relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001 sono differiti al successivo 20 giugno, mentre i termini per la presentazione delle dichiarazioni periodiche relative al mese di aprile 2001 nonche' al primo trimestre del 2001, sono differiti al 20 luglio 2001. Anche per dette dichiarazioni non viene previsto un termine di consegna agli intermediari che dovranno provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro il quale le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Valgono pertanto anche per le dichiarazioni periodiche i chiarimenti forniti con la presente circolare per la presentazione telematica della dichiarazione annuale. 2. Termini per l'effettuazione dei versamenti. 2.1. Differimento dei termini di versamento. L'art. 1 del decreto detta inoltre disposizioni in ordine al differimento dei termini per i versamenti relativi alle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, redatte sui modelli approvati nell'anno 2001, che sono state oggetto di differimento quanto alla presentazione nei sensi chiariti nel precedente paragrafo. In particolare, i versamenti delle imposte relative alle predette dichiarazioni concernenti il periodo d'imposta 2000, presentate dalle persone fisiche e dalle societa' di persone o associazioni di cui all'art. 6 del DPR n. 600/1973, indipendentemente dal fatto che la presentazione avvenga tramite le banche o gli uffici postali ovvero in via telematica, possono essere effettuati entro il 20 giugno 2001 senza alcuna maggiorazione e devono comunque essere effettuati entro il 20 luglio 2001 con applicazione alle somme da versare della maggiorazione dello 0,40 per cento calcolata a partire dal 21 giugno. Vengono, inoltre, differiti alla data del 20 luglio 2001 i termini dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, compresa la dichiarazione unificata, dei soggetti diversi dalle persone fisiche e societa' di persone o associazioni di cui all'art. 6 del DPR. n. 600 del 1973, i cui termini ordinari di versamento scadono entro il 20 luglio 2001. Anche in questo caso il differimento si applica anche alle dichiarazioni che, in base a quanto previsto dall'art. 2 del medesimo decreto, vengono presentate in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, nei termini stabiliti dal medesimo art. 2, sia dai soggetti obbligati a tale adempimento (quali i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) del TUIR) sia dai contribuenti che scelgono tale modalita' di presentazione. Pertanto, anche i soggetti di cui all'art. 88 del TUIR, non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (quali ad esempio le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni), fruiscono del differimento dei termini per il versamento dell'IRAP previsto dal decreto in esame, solo qualora i termini ordinari per il versamento di tale imposta scadano entro il 20 luglio 2001. Si precisa, altresi', che la maggiorazione a titolo di interesse nella misura dello 0,40 per cento si applica per i soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del decreto in esame, solo a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine di versamento previsto in via ordinaria e collegato alla presentazione delle dichiarazioni tramite una banca o un ufficio postale, atteso che i diversi termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte (art. 2, comma 4-bis, del DPR 22 luglio 1998, n. 322). Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno della dichiarazione unificata resta altresi' applicabile la disposizione prevista dall'art. 6 del DPR. n. 542 del 14 ottobre 1999 che prevede la maggiorazione delle somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla data del 16 marzo, prevista per il versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale e calcolata fino alla data di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata. Pertanto, nel caso, ad esempio, delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'articolo 6 del DPR n. 600 del 1973, resta applicabile la specifica maggiorazione dello 0,40 per cento prevista dal citato art. 6 del decreto n. 542 del 1999 fino al 20 giugno 2001, mentre qualora il versamento venga effettuato nel piu' ampio termine del 20 luglio 2001 dovra' applicarsi l'interesse dello 0,40 per cento, previsto dell'articolo 1 del decreto in esame, sull'importo dell'IVA dovuta gia' aumentato della predetta specifica maggiorazione applicata fino alla data del 20 giugno 2001. 2.1. Rateizzazione dei versamenti. Com'e' noto, tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, corrispondendo le somme risultanti dalle dichiarazioni in rate mensili di uguale importo, con scadenze diverse a seconda che il soggetto sia o meno titolare di partita IVA. Infatti, i versamenti rateali devono essere effettuati, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti, fermo restando che il pagamento integrale deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. Considerato che il DPCM 30 aprile 2001 ha differito, come sopra illustrato, i termini di versamento delle imposte per l'anno 2001, si rende opportuno precisare le nuove date entro le quali e' possibile effettuare i versamenti rateizzati, tenendo conto della disposizione di cui all'art. 18, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241/1997, in base alla quale i versamenti scadenti di sabato o di giorno festivo si considerano tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo, nonche' di quanto gia' precisato in materia con la circolare n. 137/E del 22 giugno 1999. Sugli importi rateizzati sono dovuti, com'e' noto, gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi in misura forfetaria secondo il metodo commerciale (30 giorni per ogni mese) a prescindere dal giorno del versamento, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata. I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 20 giugno od entro il 20 luglio (nel primo caso, senza alcuna maggiorazione e nel secondo caso con la maggiorazione dello 0,40 per cento). Pertanto, la seconda rata deve essere versata, rispettivamente, nel primo caso entro il 2 luglio (in quanto il 30 giugno cade di sabato) ovvero, nel secondo caso, entro il 31 luglio, con l'applicazione degli interessi dello 0,17 per cento (16,6 periodico, secondo la formula C x i x t / 36.000, gia' illustrata nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione) calcolati per il periodo di dieci giorni decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Per le rate successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui e' eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto: ------------------------------------------------------------------------------ |Rata |Versamento |Interessi % |Versamento (*) |Interessi % | ------------------------------------------------------------------------------ |1ª |20 giugno | 0,00|20 luglio | 0,00| ------------------------------------------------------------------------------ |2ª |2 luglio | 0,17|31 luglio | 0,17| ------------------------------------------------------------------------------ |3ª |31 luglio | 0,67|31 agosto | 0,67| ------------------------------------------------------------------------------ |4ª |31 agosto | 1,17|1 ottobre | 1,17| ------------------------------------------------------------------------------ |5ª |1 ottobre | 1,67|31 ottobre | 1,67| ------------------------------------------------------------------------------ |6ª |31 ottobre | 2,17|30 novembre | 2,17| ------------------------------------------------------------------------------ |7ª |30 novembre | 2,67| -----| ------------------------------------------------------------------------------ (*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento. I contribuenti titolari di partita IVA, possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 20 giugno od entro il 20 luglio (fermo restando che per i soggetti IRPEG che rientrano nell'ambito di applicazione del DPCM 30 aprile 2001, la maggiorazione dello 0,40 per cento si applica dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine ordinario di versamento). Tali soggetti devono corrispondere la seconda rata, rispettivamente, entro il 16 luglio od entro il 16 agosto, con l'interesse dello 0,43 per cento calcolato sempre secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo di ventisei giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui e' eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto: ------------------------------------------------------------------------------ |Rata |Versamento |Interessi % |Versamento (*) |Interessi % | ------------------------------------------------------------------------------ |1ª |20 giugno | 0,00|20 luglio | 0,00| ------------------------------------------------------------------------------ |2ª |16 luglio | 0,43|16 agosto | 0,43| ------------------------------------------------------------------------------ |3ª |16 agosto | 0.93|17 settembre | 0,93| ------------------------------------------------------------------------------ |4ª |17 settembre | 1,43|16 ottobre | 1,43| ------------------------------------------------------------------------------ |5ª |16 ottobre | 1,93|16 novembre | 1,93| ------------------------------------------------------------------------------ |6ª |16 novembre | 2,43| -----| ------------------------------------------------------------------------------ (*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento. Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. ************************************************ MODULISTICA 2001 All. 2 ------------------------------------------------------------------------------ |CUD/2001 |Approvato con DECRETO 23.11.2000 - | | |pubblicato nel S.O. n. 207 alla G.U. n. | | |290 del 13.12.2000 | ------------------------------------------------------------------------------ |IVA/2001 |Approvato con DECRETO 29.12.2000 - | | |pubblicato nel S.O. n. 9 alla G.U. n. 14 | | |del 18.01.2001 | ------------------------------------------------------------------------------ |730/2001 |Approvato con PROVVEDIMENTO 25.01.2001 - | | |pubblicato nel S.O. n. 25 alla GU. n. 35 | | |del 12.02.2001 | ------------------------------------------------------------------------------ |770/2001 |Approvato con PROVVEDIMENTO 31.01.2001 - | | |pubblicato nel S.O. n. 35 alla G.U. n. 47 | | |del 26.02.2001 | ------------------------------------------------------------------------------ |IVA Periodica |Approvato con PROVVEDIMENTO 31.01.2001 - | | |pubblicato nel S.O. n. 29 alla G.U. n. 41 | | |del 19.02.2001 | ------------------------------------------------------------------------------ |UNICO 2001 - Persone fisiche |Approvato con PROVVEDIMENTO 13.03.2001 | | |- pubblicato nel S.O. n. 74 alla G.U. | | |n. 81 del 06.04.2001 | ------------------------------------------------------------------------------ |UNICO 2001 - Societa' di |Approvato con PROVVEDIMENTO 14.03.2001 | |persone ed equiparate |- pubblicato nel S.O. n. 91 alla G.U. n. | | |95 del 24.04.2001 | ------------------------------------------------------------------------------ |UNICO 2001 - Enti non |Approvato con PROVVEDIMENTO 14.03.2001 | |commerciali ed equiparati |- pubblicato nel S.O. n. 91 alla G.U. n. | | |95 del 24.04.2001 | ------------------------------------------------------------------------------ |UNICO 2001 - Societa' di |Approvato con PROVVEDIMENTO 26.03.2001 | |capitali, enti commerciali ed |- pubblicato nel S.O. n. 91 alla G.U. n. | |equiparati |95 del 24.04.2001 | ------------------------------------------------------------------------------ |IRAP/2001 |Approvato con PROVVEDIMENTO 28.03.2001 | | |- pubblicato nel S.O. n. 91 alla G.U. n. | | |95 del 24.04.2001 | ------------------------------------------------------------------------------ ALLEGATO N.3 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2001 ------------------------------------------------------------------------------ |MODELLO |PRESENTAZIONE |PRESENTAZIONE E |VERSAMENTO | |DI DICHIA |CARTACEA |TRASMISSIONE | | |RAZIONE |tramite banche |TELEMATICA diretta | | | |o uffici |dei contribuenti | | | |postali, da |via Entratel o via | | | |parte dei |Internet (*) o | | | |soggetti non |tramite gli | | | |obbligati alla |intermediari | | | |presentazione |abilitati (**) | | | |in via | | | | |telematica | | | ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ |Unico 2001 |31 luglio |31 ottobre |Entro il 20 giugno | |- Persone | | | | |fisiche | | |senza interessi; | | | | | | | | ---------------------------------------------------|Entro il 20 luglio | |Unico 2001 |31 luglio |31 ottobre | | |- Societa' | | |con interessi dello | | | |di persone | | |0,40% | | | |ed | | | | |equiparate | | | | -----------------------------------------------------------------------------| |Unico 2001 |NON PREVISTA |Se il termine | Se il termine di | |- Societa' | | | | |di | |scade: | presentazione tramite | |capitali, | | | | |enti | |- fino al 31/10: | le banche o gli uffici | |commerciali | | entro il 31/10 | | |ed | | | postali (anche per i | |equiparati | |- dopo il 31/10: | | | | | entro 2 mesi | soggetti tenuti alla | | | | dall'approvazio- | | | | | ne del bilancio | presentazione solo in | | | | o del rendiconto, | | | | | per i soggetti | via telematica) scade | | | | tenuti all'appro- | | | | | vazione del bilan-| entro il 20 luglio: | | | | cio o del rendi- | | | | | conto; | il versamento e' | | | | | | | | | | effettuato entro il | | | | | | | | | ovvero: | 20 giugno senza | | | | | | | | | | interessi, | | | | entro 7 mesi dal- | | | | | la fine del | ovvero entro il 20 | ------------------------------| periodo d'imposta,| | Unico 2001 |Se il termine | per i soggetti | luglio con interessi | | | | non tenuti alla | | | | | approvazione del | dello 0,40%. | |- Societa' |scade - fino | bilancio o del | | | | | rendiconto | Se il suddetto | |ed enti |al 20 luglio: | | | | | | | termine di | |non |entro il 20 | | | | | | | presentazione scade | |residenti, |luglio - dopo | | | | | | | dopo il 20 luglio: | |ex art. |il 20 luglio: | | | |87, comma |entro 1 mese | | il versamento e' | | | | | | |1, lett. |dall'approvazion| | effettuato nei termini | | | | | | |d), del |e del bilancio | | ordinari. | | | | | | |TUIR |o del | | | |Unico 2001 |rendiconto, | | | |- Enti non |per i soggetti | | | |commerciali |tenuti | | | |ed |all'approvazione| | | |equiparati |del bilancio | | | |IRAP/2001 |o del | | | |dei |rendiconto; | | | |contribuenti|ovvero: entro | | | |che non |6 mesi dalla | | | |presentano |fine del | | | |la |periodo di | | | |dichiarazion|imposta, per | | | |e dei |i soggetti non | | | |redditi |tenuti | | | |(***) |all'approvazione| | | | |del bilancio | | | | |o rendiconto | | | -----------------------------------------------------------------------------| |IVA/2001 |31 maggio |20 luglio |16 marzo | |annuale | | | | |dei | | | | |contribuenti| | | | |che non | | | | |presentano | | | | |la | | | | |dichiarazion| | | | |e unificata | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |770/2001 |NON PREVISTA |2 luglio | | |dei | | | | |sostituti | | | | |d'imposta | | | | |che non | | | | |presentano | | | | |la | | | | |dichiarazion| | | | |e unificata | | | | -----------------------------------------------------------------------------| |IVA |NON PREVISTA |MENSILI | | |periodica | |Gennaio-20 giugno | 16 febbraio | |2001 | | | | | | |Febbraio- 20 giugno | 16 marzo | | | | | | | | |Marzo- 20 giugno | 16 aprile | | | | | | | | |Aprile- 20 luglio | 16 maggio | | | | | | | | | | | | | |TRIMESTRALI | | | | |Gennaio | | | | |Febbraio 20 luglio | 16 maggio | | | |Marzo | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ (*) La trasmissione telematica deve essere effettuata: via Entratel per i soggetti tenuti alla presentazione del mod. 770 per un numero di soggetti superiore a 20; via Internet per i soggetti non tenuti alla presentazione del modello 770, in forma autonoma o unificata, o tenuti a tale adempimento per un numero di soggetti non superiore a 20. (**) Per intermediari abilitati si intendono le societa' del gruppo e i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. (***) I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare il cui periodo d'imposta sia in corso al 31 dicembre 2000 devono utilizzare i modelli di dichiarazione approvati nell'anno 2001. Invece, i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare il cui periodo d'imposta sia chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2000 devono utilizzare i modelli approvati nell'anno 2000: in tal caso, non rendendosi applicabile il differimento dei termini previsto dal DPCM 30 aprile 2001, le dichiarazioni sono presentate e i relativi versamenti sono effettuati nei termini ordinari. DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2001. Differimento per l'anno 2001 dei termini di presentazione delle dichiarazioni e di effettuazione dei versamenti nonche' di presentazione delle domande relative al regime fiscale delle attivita' marginali. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto, in particolare, l'art. 12, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e che, con lo stesso decreto, puo' essere stabilito che non si fa luogo alla maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento per un periodo non superiore ai primi venti giorni; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e, in particolare, l'art. 19 dello stesso decreto, che disciplina l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della medesima imposta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento recante le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n 542 con il quale sono state apportate modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi dell'IRAP e dell'IVA. Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto n 542 del 1999 il quale prevede che i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro i termini di cui all'art. 2 commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n 322 con le modalita' di cui all'art. 3 del medesimo decreto. Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 187 del 12 agosto 1998 concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; Vista la legge 27 dicembre 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Visto l'art. 14 della legge 29 dicembre 2000, n 388, recante il regime fiscale delle attivita' marginali; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 14 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001, con il quale sono state dettate disposizioni per il regime fiscale delle attivita' marginali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma li', della predetta legge n. 388 del 2000; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 marzo 2001 di approvazione del Modello Unico 2001 - Persone fisiche, concernente la dichiarazione da presentare nell'anno 2001 da parte delle persone fisiche; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 14 marzo 2001 di approvazione del Modello Unico 2001 - Societa' di persone ed equiparate, concernente la dichiarazione da presentare nell'anno 2001 da parte delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 14 marzo 2001 di approvazione del modello Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati, concernente la dichiarazione da presentare nell'anno 2001 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 26 marzo 2001. di approvazione del Modello Unico 2001 - Societa'. di capitali, enti commerciali ed equiparati, concernente la dichiarazione da presentare nell'anno 2001 da parte delle societa' ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 marzo 2001 di approvazione dei modelli Unico 2001 - Quadri IQ, concernente la dichiarazione ai fini dell'Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno 2000; Considerato che l'estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni fiscali comporta l'ampliamento del numero dei soggetti interessati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e impegna in modo particolare, dal punto di vista organizzativo, gli ordini professionali, i produttori di software e gli intermediari richiedendo piu' ampi termini per effettuare correttamente le operazioni connesse alla presentazione delle dichiarazioni e all'effettuazione dei versamenti; Considerato che il differimento dei termini di presentazione e di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni si rende opportuno al fine di consentire il rispetto degli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione e all'invio telematico dei relativi dati da parte degli intermediari, nella garanzia che i flussi di gettito rispettino i tempi richiesti dalle esigenze contabili dello Stato; Considerato che si rende opportuno differire il termine di presentazione della domanda per avvalersi del regime fiscale previsto dall'art. 14 della predetta legge n. 388 del 2000 per le attivita' marginali; al fine di consentire ai contribuenti di fruire di un congruo periodo di tempo nel primo anno di applicazione di tale nuova disciplina; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. Termini per la presentazione delle dichiarazioni tramite le banche o gli uffici postali e per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2001 1. Nell'anno 2001, le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono presentate tramite le banche o gli uffici postali, ove non obbligate alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, dal 2 maggio al 31 luglio 2001. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni, nonche' quelli relativi alle dichiarazioni presentate dai medesimi soggetti in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, sono effettuati: a) dal 2 maggio al 20 giugno 2001, senza alcuna maggiorazione; b) dal 21 giugno al 20 luglio 2001, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 2. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2001, dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, dei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, i cui termini di presentazione tramite le banche o gli uffici postali scadono fino al 20 luglio 2001, sono presentate con tale modalita' entro' il 20 luglio 2001 ove i predetti soggetti non siano obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni, nonche' quelli relativi alle dichiarazioni presentate in via telematica ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, sono effettuati entro il 20 luglio 2001 con applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento. Art. 2. Termini per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi dell'IRAP e dell'IVA per l'anno 2001 1. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2001, i cui termini di trasmissione in via telematica scadono fino al 31 ottobre 2001, sono presentate con tale modalita' entro il 31 ottobre 2001, direttamente, anche utilizÕzando il servizio telematico Internet, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, da: a) i soggetti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione delle dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni; b) i soggetti tenuti nell'anno 2001, alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; c) i soggetti di cui all'art 87 comma 1 lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917. 2. Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2001 i soggetti diversi da quelli indicati nel comma i possono presentare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive compresa quella unificata redatte sui modelli approvati nell'anno 2001 mediante il servizio telematico direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art 3 commi 2 bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive modificazioni. 3. Salvo quanto previsto dal comma 1 per la dichiarazione unificata, la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare 2000 e presentata dai contribuenti che si avvengono del servizio telematico, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e successive modificazioni, entro il 20 luglio 2001. Art. 3. Termini per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni periodiche IVA per l'anno 2001 1. Le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001 sono presentate in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n 322 del 1998, entro il 20 giugno 2001 le dichiarazioni periodiche relative al mese di aprile ed al primo trimestre dell'anno 2001 sono presentate con le stesse modalita' entro il 20 luglio 2001. Art. 4. Termine per la presentazione della domanda relativa al regime fiscale delle attivita' marginali per l'anno 2001 1. Il termine del 31 marzo 2001 previsto dall'art. 14, comma 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 388, per avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali per l'anno 2001 e' differito al 31 maggio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma; 30 aprile 2901 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato Il Ministro delle finanze Del Turco