Circolare 53 del 13.06.01
MATERIA FISCALE: Informazione non disponibile
OGGETTO
Regolarizzazione dei redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni
ad esse equiparati di fonte estera. Art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
TESTO 1. Premessa L'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nel S.O. n. 21/L alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000, ripropone, in termini piu' favorevoli, la sanatoria dell'omessa dichiarazione dei "redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera", originariamente prevista dall'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, e successivamente ripresa da ulteriori provvedimenti legislativi che hanno riaperto i termini per avvalersene da parte dei soggetti interessati. La nuova sanatoria consiste nella possibilita' di regolarizzare la omessa dichiarazione, in tutto o in parte, dei predetti redditi, mediante il versamento di un importo pari al 25 per cento delle imposte risultanti dall'applicazione dell'aliquota marginale del contribuente ovvero dell'aliquota del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Nel richiamare in proposito le precedenti circolari n. 281/E del 24.10.1997, n. 150/E del 12.6.1998 e n. 121/E del 31.5.1999, con la presente, ad integrazione di quanto gia' precisato sulla nuova disciplina con la circolare n. 1/E, punto 1.2.1., del 3.1.2001, si forniscono piu' dettagliate istruzioni circa l'ambito e le modalita' di applicazione della sanatoria, in particolare per quanto riguarda l'apposita istanza prevista per la dichiarazione dei redditi oggetto di regolarizzazione. 2. Ambito soggettivo Occorre precisare preliminarmente che la nuova disciplina si rivolge ai soggetti residenti, gia' individuati dalla precedente normativa, che hanno percepito trattamenti pensionistici di fonte estera comunque imponibili in Italia, anche per effetto delle convenzioni internazionali in materia di doppie imposizioni sui redditi, omettendone, in tutto o in parte, la dichiarazione ai fini IRPEF. Al riguardo si osserva che, nonostante l'art. 3, comma 1, faccia espresso riferimento alla disciplina convenzionale, una corretta lettura della norma non puo' prescindere dal richiamo che la stessa fa alla originaria disciplina di cui all'art. 9-bis citato e alle controversie pendenti. Pertanto, in conformita' con la natura onnicomprensiva della originaria disciplina, una visione logico-sistematica delle disposizioni di cui all'art. 3 porta a ricomprendere anche nella nuova sanatoria le pensioni di fonte estera provenienti da enti di Paesi non convenzionati con il nostro, le quali diversamente resterebbero escluse, senza valide ragioni. Tra i soggetti che possono parimenti avvalersi della sanatoria rientrano, per espressa previsione della norma, anche "coloro i quali si siano avvalsi della facolta' di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, anche entro i termini stabiliti dall'articolo 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dall'articolo 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Per una piu' puntuale definizione di tali soggetti, in relazione alle diverse situazioni presupposte dalla norma in commento ai fini sia della regolarizzazione che del suo contenuto, si rinvia al successivo paragrafo concernente l'ambito oggettivo dell'istituto. 3. Ambito oggettivo Nel rinviare a quanto gia' illustrato al paragrafo 2 della originaria circolare n. 281/E del 1997 circa il trattamento tributario in generale delle pensioni estere, l'art. 3, comma 1, prevede per quanto riguarda l'operativita' temporale della sanatoria che: - i periodi di imposta interessati sono quelli precedenti l'anno 2000, ancora suscettibili di essere accertati: in pratica gli anni dal 1995, in caso di dichiarazione presentata, e dal 1994, in caso di dichiarazione omessa, sempre sino a tutto il periodo di imposta 1999; - sono altresi' interessati tutti i periodi di imposta accertati per i quali alla data del 1 gennaio 2001 (entrata in vigore della legge n. 388 del 2000) risultano ancora pendenti i termini per ricorrere ovvero accertati successivamente a tale data e sino al 30 giugno 2001, da considerare come "non ancora accertati" solo ai fini dell'esercizio della sanatoria, ancorche' in entrambi i casi non ritualmente contestati; - sono esclusi i periodi di imposta per i quali siano intervenuti avvisi di accertamento divenuti definitivi o decisioni passate in giudicato anteriormente alla predetta data del 1 gennaio 2001. Come gia' precisato al paragrafo 2, l'art. 3, comma 1, all'ultimo periodo, consente di accedere alla nuova sanatoria anche ai soggetti che si siano gia' avvalsi dell'originaria sanatoria di cui al citato art. 9-bis del D.L. n. 79 del 1997, come successivamente prorogata al 31 maggio 1999. Cio' a condizione che, come gia' anticipato con la circolare n. 1 /E del 2001, non si sia compiutamente prodotto l'effetto di regolarizzazione previsto dal predetto articolo. Al riguardo, si individuano le ipotesi che in pratica possono piu' frequentemente ricorrere: a) Pagamento integrale delle somme dovute in base alla originaria sanatoria - versamento eseguito entro il 31.5.1999: il contribuente si e' avvalso della precedente sanatoria, ma essendosi l'effetto sanante compiutamente verificato, resta preclusa la facolta' di avvalersi della nuova disciplina per i periodi di imposta oggetto della stessa precedente sanatoria; - versamento eseguito oltre il 31.5.1999: il contribuente non si e' avvalso della precedente sanatoria per mancato esercizio entro i termini; pertanto puo' avvalersi della nuova disciplina per tutti gli anni ancora accertabili o pendenti al 1 gennaio 2001, compresi quelli cui si riferisce il tardivo versamento. b) Pagamento parziale entro il 31.5.1999 delle somme dovute in base alla originaria sanatoria - la differenza non versata non e' stata ancora iscritta a ruolo: il contribuente si e' avvalso della originaria sanatoria e l'effetto sanante si e' verificato sia pure non compiutamente; e' ammesso pertanto ai benefici della nuova sanatoria, senza applicazione di sanzioni ed interessi anche relativamente al saldo residuo da iscrivere a ruolo ferme restando le modalita' di calcolo previgenti, a condizione che si avvalga della nuova disciplina per gli anni successivi a quelli previsti dall'art. 9-bis, sino al 1999. - la differenza non versata e' stata iscritta a ruolo: il contribuente si e' avvalso della originaria sanatoria e l'effetto sanante si e' verificato sia pure non compiutamente; e' ammesso pertanto ai benefici della nuova sanatoria, con sgravio delle sanzioni ed interessi applicati al saldo residuo -iscritto a ruolo in base alle modalita' di calcolo previgenti-, a condizione che si avvalga della nuova disciplina per gli anni successivi a quelli previsti dall'art. 9-bis, sino al 1999. c) Pagamento parziale oltre il 31.5.1999 delle somme dovute in base alla originaria sanatoria Il contribuente non si e' avvalso della precedente sanatoria entro i termini e pertanto non ha conseguito alcun effetto sanante; puo' avvalersi della nuova disciplina per tutti gli anni ancora accertabili o pendenti al 1 gennaio 2001. In conclusione, la fruizione della nuova previsione agevolativa e' ammissibile soltanto nei limiti consentiti dalla precedente normativa ed in relazione ad un pagamento, anche parziale, effettuato entro il 31 maggio 1999, a prescindere dalla presentazione o meno della istanza relativa alla originaria sanatoria entro il termine del 30 settembre dello stesso anno, come da ultimo prorogato. 4. Effetti della sanatoria Per espressa previsione dell'art. 3, comma 1, gli effetti della nuova sanatoria - che, come meglio precisato al paragrafo 5.1, a differenza della precedente disciplina, sono riconducibili alla presentazione tempestiva dell'apposita istanza - consistono, pur essi, nell'inapplicabilita' delle sanzioni amministrative e degli interessi. Un ulteriore effetto della sanatoria consiste ora nella regolarizzazione, con il versamento effettuato secondo le nuove modalita' di calcolo, anche ai fini delle addizionali regionale e comunale all'Irpef. Infatti, la formulazione della norma di cui art. 3, comma 1, nello stabilire gli importi forfetariamente dovuti, non fa riferimento espresso alla sola Irpef, bensi' alla imponibilita' in generale in Italia dei redditi in questione, lasciando intendere chiaramente che tali importi assumono valenza sostitutiva anche riguardo agli altri tributi, ivi comprese le predette addizionali. Resta inteso inoltre che, per i periodi di vigenza del contributo al servizio sanitario nazionale, dalla relativa base imponibile erano in radice esclusi i redditi da pensione di fonte estera. 5. Adempimenti dei contribuenti 5.1. Istanza ai fini della dichiarazione A differenza della precedente sanatoria, l'art. 3, comma 1, prevede espressamente, per la dichiarazione dei redditi di fonte estera omessi, un'apposita istanza da presentare entro il 30 giugno 2001; cadendo tale ultima data di sabato, il termine di presentazione e' prorogato a lunedi' 2 del successivo mese di luglio. Da tale espressa previsione discende che, ai fini della regolarizzazione, l'istanza assume natura di requisito essenziale per la produzione degli effetti sananti che con l'istanza medesima devono essere richiesti, entro il termine perentorio del 2 luglio 2001, con indicazione degli elementi necessari per la definizione delle somme da versare; elementi, peraltro, che sostanzialmente corrispondono a quelli richiesti per avvalersi della precedente sanatoria. Per agevolare l'esercizio e la gestione della nuova sanatoria, si propone uno schema istanza, da compilare anche in forma libera, al fine di ordinare i predetti elementi, secondo quanto indicato nelle relative note ed istruzioni. Tale schema (All. 1) e' disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it e potra', pertanto, essere direttamente prelevato dai contribuenti interessati, in rete o presso gli uffici locali, unitamente alla presente circolare. Le istanze sono consegnate o spedite, in qualsiasi busta bianca, con sopra indicata la dicitura "SANATORIA FISCALE PER I REDDITI DI PENSIONE ESTERA - Art. 3, comma 1, L. 388/2000", mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate ovvero, se non ancora attivato, all'ufficio delle imposte dirette, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione, ancorche' lo stesso sia variato rispetto alla data di presentazione di eventuali dichiarazioni relative alla originaria sanatoria. Per quanto riguarda il calcolo delle somme da versare, con la citata circolare n. 1/E del 2001 sono stati gia' illustrati i metodi di determinazione degli importi dovuti e sono stati forniti dettagliatamente alcuni esempi, con riferimento alle principali situazioni che possono ricorrere. In ogni caso, in questa sede si rammenta che la sanatoria prevede il versamento di una somma pari al 25 per cento delle imposte risultanti dall'applicazione dell'aliquota marginale del contribuente ovvero della aliquota del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale. Lo schema di dichiarazione allegato, ai fini operativi, prevede per ciascuna annualita', che non abbia formato oggetto della precedente sanatoria con effetto sanante, l'indicazione dei seguenti elementi: pensione non dichiarata, da convertire in lire in base alla Tabella dei cambi di cui all'Allegato n. 2; aliquota applicabile; imposta relativa; somme gia' versate a seguito di eventuali iscrizioni a ruolo derivanti da atti di accertamento gia' notificati, ovvero versate a seguito della sanatoria precedente oltre il 31.5.1999, senza alcun altro pagamento anteriore a tale data. Trattasi degli elementi necessari per il calcolo dell'importo complessivo da versare ai fini della regolarizzazione, che scaturisce dalla sommatoria di quelli determinati per singola annualita' in base ai predetti elementi. Nel caso in cui, per una o piu' annualita', le somme gia' versate risultino superiori al 25 per cento dell'imposta calcolata mediante l'aliquota applicabile, la parte eccedente non puo' essere compensata con gli importi dovuti per le altre annualita'; con la conseguenza che nella colonna "importo da versare" delle annualita' con un valore eccedentario sara' indicato, in ogni caso, il valore "zero". In sostanza, nell'istanza vanno indicati gli elementi di calcolo afferenti le sole annualita' che rientrano nella nuova disciplina, con esclusione di quelle gia' oggetto della precedente regolarizzazione, per le quali la parzialita' del versamento, sia pure tempestivo (entro il 31-5-1999) non ha consentito un pieno effetto sanante; per queste ultime annualita' spetta comunque il piu' limitato effetto della iscrizione a ruolo del residuo senza sanzioni e interessi, ovvero del relativo sgravio, ottenibile solo con la presentazione dell'istanza stessa, mediante autonoma attivita' da parte degli uffici locali. 5.2.Versamento delle somme dovute Per il pagamento delle somme dovute, l'art. 3, comma 1, prevede letteralmente che le stesse "devono" essere versate in quattro rate di pari importo entro le date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003, senza applicazione di interessi. Si fa presente che, cadendo la data del 15 dicembre 2001 di sabato, il termine di versamento e' prorogato al lunedi' successivo, giorno 17 dicembre. La predetta disciplina di pagamento rateale e' chiaramente finalizzata alla previsione espressa della disapplicazione degli interessi dilatori, altrimenti dovuti, senza escludere, ovviamente, la possibilita' di provvedere al versamento in unica soluzione, che pertanto si ritiene ammissibile, dell'importo risultante dalla sommatoria di quelli annuali, indicato alla voce "TOTALE" della corrispondente colonna dello schema di istanza allegato. Il versamento va effettuato - alternativamente, in lire o in euro per la prima rata e per il pagamento in unica soluzione, ovvero solo in euro, per le rate successive -, mediante il modello F24, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali, utilizzando il codice-tributo "4358 - Sanatoria per i redditi di pensioni estere", gia' istituito in occasione della precedente sanatoria. Gli importi vanno indicati nella colonna "importi a debito da versare" della sezione "Erario" dello stesso modello, riportando quale periodo di riferimento l'anno di effettuazione del versamento. 6. Attivita' degli Uffici locali. Gli uffici, una volta riscontrata la situazione risultante dalle istanze presentate, adotteranno le necessarie iniziative di accertamento nei confronti dei contribuenti che abbiano omesso, entro il termine del 2 luglio 2001, la presentazione della dichiarazione di sanatoria. Nel caso in cui a carico dei medesimi contribuenti risultino gia' notificati avvisi di accertamento, procederanno alla attivita' esecutiva di iscrizione a ruolo, secondo le regole ordinarie stabilite in relazione allo stato del procedimento e del relativo contenzioso. Per quanto riguarda, invece, le istanze che risultano tempestivamente presentate, gli uffici procederanno all'esame della correttezza del calcolo delle somme dovute, in vista del successivo controllo circa la esattezza dei versamenti secondo la tempistica della prevista rateazione. In particolare, relativamente alla prima scadenza del 17 dicembre 2001, qualora risulti un carente o tardivo versamento, le somme residue saranno iscritte a ruolo in unica soluzione, per intervenuta decadenza dal beneficio della rateazione, con applicazione della sanzione del 30 per cento di cui all'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e degli interessi con riferimento all'importo della prima rata. Comportamento analogo, ovviamente, sara' adottato per le successive scadenze rateali. Ove si tratti di contribuenti gia' destinatari di atti di accertamento, qualora nei loro confronti siano gia' state effettuate le relative iscrizioni provvisorie a ruolo, occorrera' provvedere alla sospensione dell'attivita' esecutiva, sulla base delle risultanze dell'istanza tempestivamente presentata ed in particolare della richiesta del contribuente, manifestata mediante la barratura dell'apposita casella inserita nella colonna riservata all'indicazione del reddito imponibile; qualora, invece, non si sia ancora provveduto alle iscrizioni a ruolo, gli uffici si asterranno dal farlo. Resta inteso che, una volta riscontrato l'avvenuto versamento della prima rata o dell'unica soluzione, gli uffici stessi procederanno allo sgravio delle anzidette iscrizioni a ruolo e a comunicare alle competenti Commissioni tributarie la cessata materia del contendere, come per tutte le altre annualita' in contestazione. Sempre con riferimento alle ipotesi di tempestiva presentazione dell'istanza, si precisa, infine, che gli uffici dovranno procedere all'individuazione dei soggetti che si siano gia' avvalsi della precedente sanatoria (nel senso precisato al paragrafo 3) e che, a seguito dell'avvenuto esercizio della nuova sanatoria, possono conseguire la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi conseguenti all'attivita' di iscrizione a ruolo relativa alla originaria disciplina. Al riguardo, si fa rinvio alle fattispecie gia' ipotizzate al citato paragrafo 3. ------------------------------------- Istanza ai fini della dichiarazione dei redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera. Art.3, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. All'Ufficio(1) Allegato 1 ------------------------------------------------------------------------------ |Quadro "A"dati | | |anagrafici | _ Precedente sanatoria | |CONTRIBUENTE | | ------------------------------------------------------------------------------ |Codice fiscale |Cognome |Nome | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Data di |Comune (o Stato estero) di |Prov. |Sesso |Stato civile | |nascita |nascita | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Domicilio fiscale |Indirizzo | ------------------------------------------------------------------------------ |Quadro "A/1" dati anagrafici | |DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE | ------------------------------------------------------------------------------ |Codice fiscale |Cognome |Nome | ------------------------------------------------------------------------------ |Data di |Comune (o Stato estero) di |Prov. |Sesso |_Erede | |nascita |nascita. | | |_Rappresentante | ------------------------------------------------------------------------------ |Comune di residenza anagrafica |Indirizzo | ------------------------------------------------------------------------------ |Quadro "B" dati | |riepilogativi | ------------------------------------------------------------------------------ |Anno |Reddito |Aliquota |Imposta |Imposta |Importo da | |(2) |imponibile (3) |(4) |relativa(5) |versata |versare (7) | | |(pensione estera |(marginal| |(6) |(25% di col. | | |non dichiarata) |e o | | |5 -col.6) | | | |forfetari| | | | | | |a del | | | | | | |25%) | | | | ------------------------------------------------------------------------------ | | _ | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ | | _ | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ | | _ | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ | | _ | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ | | _ | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ | | _ | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ | | _ | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ | | _ | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ | | _ | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ | | _ | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ | | _ | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ | TOTALE lire............. | | | | euro............. | | | | | | Rata Semestrale lire............ | | | | euro............ | ------------------------------------------------------------------------------ Data ___/___/_____ Firma __________________________ NOTE ESPLICATIVE E ISTRUZIONI (1)Ufficio locale o ufficio delle imposte dirette competente. L'istanza e' presentata mediante consegna o spedizione con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento. Al quadro "A", la casella deve essere barrata se il contribuente si e' avvalso della precedente sanatoria. Al quadro "B", gli importi delle colonne 3 e 5 e il TOTALE della colonna 7 sono arrotondati. Gli importi in lire sono arrotondati alle mille lire per eccesso, se le ultime tre cifre superano le 500 lire, o per difetto, nel caso contrario; per il TOTALE il contribuente puo' convertire l'importo in euro, arrotondando per eccesso se la frazione decimale e' uguale o superiore a 50 centesimi di euro, o per difetto se inferiore a detto limite. (2)Non vanno indicate le annualita' per le quali il contribuente si e' avvalso della precedente sanatoria, mediante pagamenti effettuati entro il 31.5.1999. Se i righi non sono sufficienti, utilizzare un altro modello, indicando su questo i dati riepilogativi finali. (3)Ammontare della pensione estera non dichiarata, in tutto o in parte, previa conversione in lire della valuta estera. Barrare la casella se per l'anno risulta notificato avviso di accertamento. La barratura vale anche come richiesta di sospensione delle iscrizioni a ruolo gia' effettuate. (4)L'aliquota applicabile, marginale o forfetaria, corrisponde rispettivamente alla situazione di dichiarazione annuale presentata od omessa. (5)L'imposta deriva dall'applicazione dell'aliquota marginale (corrispondente a quella effettivamente applicata sull'ultimo scaglione dei redditi dichiarati dal contribuente, senza considerare l'importo di colonna 3), ovvero dell'aliquota forfetaria del 25 per cento in caso di omessa dichiarazione annuale. (6)Somme comunque versate in caso di iscrizione a ruolo a seguito di accertamento o di decisione giurisdizionale non definitivi, ovvero di pagamenti effettuati in base alla precedente sanatoria oltre il 31 5.1999, senza che sia intervenuto entro tale data alcun pagamento allo stesso titolo. (7)Differenza, se positiva, tra il 25 per cento di colonna 5 e colonna 6. In caso di differenza negativa, indicare il valore "zero". ----------------------------------- ALL. 2 Tabella per la media annuale dei cambi ------------------------------------------------------------------------------ | | 1988| 1989| 1990| 1991| 1992| 1993| ------------------------------------------------------------------------------ |Corona | 193,396| 187,674| 193,724| 193,909| 204,433| 242,524| |danese | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Corona | 199,734| 198,718| 191,494| 191,283| 198,301| 221,545| |norvegese | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Corona | 212,418| 212,879| 202,782| 205,061| 212,119| 201,886| |svedese | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Dollaro | 1023,982| 1087,051| 935,518| 966,855| 904,314| 1068,738| |australian| | | | | | | |o | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Dollaro | 1059,484| 1159,116| 1026,424| 1083,848| 1018,683| 1219,004| |canadese | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Dollaro | 1302,918| 1373,56| 1198,428| 1241,637| 1232,268| 1572,72| |USA | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Dracma | 9,184| 8,456| 7,565| 6,812| 6,457| 6,857| |greca | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Escudo | 9,025| 8,712| 8,406| 8,583| 9,13| 9,791| |portoghese| | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Fiorino | 658,595| 646,879| 658,236| 663,505| 701,729| 846,317| |olandese | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Franco | 35,405| 34,821| 35,873| 36,314| 38,376| 45,495| |belga | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Franco | 218,513| 215,068| 220,093| 219,869| 233,086| 277,538| |francese | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Franco | 889,675| 838,961| 864,128| 865,303| 878,504| 1064,634| |svizzero | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Lira | 1982,236| 1944,658| 1982,357| 1997,174| 2097,745| 2301,716| |irlandese | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Lira | 2315,438| 2248,584| 2133,214| 2187,385| 2164,095| 2360,948| |sterlina | | | | | | | |(G.B.) | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Marco | 311,015| 319,888| 313,468| 307,008| 275,016| 274,923| |finlandese| | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Marco | 741,172| 729,709| 741,597| 747,656| 790,032| 950,697| |tedesco | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Peseta | 11,175| 11,586| 11,763| 11,937| 12,034| 12,377| |spagnola | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Scellino | 105,406| 103,671| 105,401| 106,254| 112,311| 135,125| |austriaco | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Yen | 10,159| 9,966| 8,297| 9,226| 9,74| 14,22| |giapponese| | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Peso | 175,66| 20,27| 0,28| 0,131| 1249,321| 1600,549| |argentino | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Bolivar | 89,869| 47,664| 25,52| 22,587| 18,661| 16,951| |venezuelan| | | | | | | |o | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Real | 7,64| 803,06| 27,22| 3,837| 0,427| 29,343| |brasiliano| | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ | | 1994| 1995| 1996| 1997| 1998| 1999* | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Corona | 253,766| 290,941| 266,247| 257,822| 259,176| 260,408| |danese | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Corona | 228,581| 257,229| 238,987| 240,723| 229,904| 233,107| |norvegese | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Corona | 209,009| 228,399| 230,087| 233,025| 218,427| 219,916| |svedese | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Dollaro | 1179,184| 1207,163| 1207,542| 1266,002| 1093,352| 1174,449| |australian| | | | | | | |o | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Dollaro | 1180,66| 1186,978| 1131,444| 1230,848| 1172,851| 1225,152| |canadese | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Dollaro | 1611,753| 1628,911| 1542,968| 1703,430| 1736,237| 1819,274| |USA | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Dracma | 6,647| 7,036| 6,411| 6,237| 5,880| 5,944| |greca | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Escudo | 9,722| 10,87| 10,007| 9,717| 9,637|(200,482)| |portoghese| | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Fiorino | 886,951| 1015,935| 915,893| 872,736| 875,657|(2,20371)| |olandese | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Franco | 48,275| 55,311| 49,868| 47,602| 47,849|(40,3399)| |belga | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Franco | 290,794| 326,629| 301,755| 291,776| 294,429|(6,55957)| |francese | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Franco | 1180,823| 1379,871| 1250,938| 1173,980| 1198,290| 1209,924| |svizzero | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Lira | 2112,006| 2612,826| 2468,978| 2581,540| 2472,309|(0,787564)| |irlandese | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Lira | 2467,341| 2571,647| 2408,123| 2789,520| 2876,413| 2942,203| |sterlina | | | | | | | |(G.B.) | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Marco | 309,57| 373,431| 336,168| 328,119| 324,886|(5,94573)| |finlandese| | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Marco | 994,682| 1137,995| 1026,254| 982,212| 987,066|(1,95583)| |tedesco | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Peseta | 12,046| 13,075| 12,192| 11,631| 11,626|(166,386)| |spagnola | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Scellino | 141,384| 161,757| 144,870| 139,571| 140,291|(13,7603)| |austriaco | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Yen | 15,784| 17,452| 14,204| 14,115| 13,308| 16,063| |giapponese| | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Peso | 1614,181| 1627,412| 1543,078| 1700,805| 1736,787| 1819,201| |argentino | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Bolivar | 11,307| 9,353| 3,918| 3,490| 3,183| 3,007| |venezuelan| | | | | | | |o | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ |Real | 1839,566| 1778,503| 1532,129| 1577,728| 1499,394| 1006,866| |brasiliano| | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ *)Per i Paesi dell'Unione Monetaria Europea i valori compresi all'interno di parentesi esprimono il tasso di conversione euro/valuta (quantita' di valuta per 1 euro); l'importo della pensione in valuta estera deve prima essere convertito in euro e successivamente in lire, dividendo l'importo in valuta estera per il tasso euro/valuta e moltiplicando il risultato ottenuto per il tasso fisso euro/lire, pari a 1936,27.