Circolare
56
del 15.06.01
OGGETTO
Chiarimenti relativi alla compilazione dei modelli per l'annotazione
separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore.
TESTO Premessa Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001, sono stati approvati i modelli da utilizzare in relazione al periodo d'imposta 2000, per comunicare i dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata previsti dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999. I predetti modelli, unitamente ai tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2001, anche in forma unificata. Le circolari 25 febbraio 2000, n. 31/E e 3 luglio 2000, n. 134/E hanno fornito chiarimenti in ordine alle concrete modalita' di annotazione separata che, nelle istruzioni per la compilazione dei modelli sono state riportate in sintesi. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e' stato disposto che, a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000, gli esercenti attivita' d'impresa che conseguono un ammontare complessivo di ricavi non superiore a cento milioni di lire, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto dirigenziale 24 dicembre 1999, hanno facolta' di annotare separatamente i ricavi e degli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore qualora l'attivita' venga svolta in comuni con popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti. Qualora per lo svolgimento dell'attivita' vengano utilizzati piu' punti di produzione e/o di vendita, e' sufficiente che uno solo di questi sia ubicato in un comune con popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti per considerare applicabili le disposizioni contenute nel predetto provvedimento del 15 giugno 2001. Nei confronti dei predetti contribuenti non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base ai parametri. Cio' premesso, con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine alla compilazione dei modelli "M Annotazione separata - composizione dei ricavi"e "N Annotazione separata - dati contabili e del personale a destinazione promiscua". 1. Soggetti tenuti alla compilazione dei modelli I soggetti esercenti attivita' per le quali si applicano gli studi di settore, tenuti per il 2000 alla annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi prevista dal decreto ministeriale 24 dicembre 1999, o che per tale periodo di imposta facoltativamente intendano attenersi alle disposizioni contenute in tale decreto, per il 2000 sono tenuti a compilare i modelli di seguito indicati nei quali il contribuente dovra' riportare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attivita', per le quali si osserva l'obbligo di separata annotazione, con le modalita' descritte nelle relative istruzioni: 1. il modello M Annotazione separata - composizione dei ricavi; 2. i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore contraddistinti dalle sigle SD, SG ed SM; 3. Il modello N per l'acquisizione dei dati promiscui relativi al personale addetto all'attivita' e agli elementi contabili. Al riguardo si fa presente che nei confronti dei contribuenti che esercitano anche una soltanto delle attivita' d'impresa comprese negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2000, approvati con decreti 16 febbraio e 20 marzo 2001, l'obbligo di annotazione separata e' decorso dal 1 maggio 2001. Tali contribuenti, pertanto, sempreche' non abbiano facoltativamente proceduto al predetto adempimento, non sono tenuti alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata presenti nella dichiarazione Unico 2001. Non sono altresi' tenuti a tale obbligo: - i contribuenti che nell'anno 2000 hanno svolto piu' attivita' (anche se non tutte soggette agli studi di settore) e che hanno conseguito da una delle attivita' soggette a studi di settore un ammontare di ricavi non inferiore all'80% dei ricavi complessivi. Per tali contribuenti risulta infatti applicabile il solo studio di settore relativo all'attivita' prevalentemente esercitata; - i contribuenti che determinano il reddito con criteri forfetari. Nelle istruzioni relative alla compilazione dei predetti modelli e' stato chiarito che: a) con i dati indicati negli stessi sara' possibile costituire la base informativa necessaria per analizzare le peculiari caratteristiche dell'attivita' svolta dai contribuenti tenuti alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata; b) la compilazione dei modelli va effettuata evitando errori che potrebbero determinare anomalie nella base informativa che si intende costituire, tenendo conto che l'indicazione dei dati ed in particolare la attribuzione dei componenti promiscui tra i diversi punti o le diverse attivita', essendo finalizzata alla successiva elaborazione, va effettuata con una sufficiente approssimazione che non stravolga la natura e l'attendibilita' della rilevazione effettuata; c) per l'anno 2000 il software GE.RI.CO. 2001, relativamente ai contribuenti multipunto e multiattivita', conterra' le funzioni per l'acquisizione dei dati ed il loro invio telematico senza fornire indicazioni in ordine alla coerenza ed alla congruita' dei ricavi dichiarati; d) relativamente all'anno 2000, attraverso la sola compilazione dei modelli per l'annotazione separata, si assolve compiutamente all'obbligo di annotazione separata dei dati contabili diversi dai ricavi e di quelli extra contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Conseguentemente nei confronti dei predetti contribuenti: . non si applicano i parametri perche' non opera la previsione contenuta nell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 31 maggio 1999 n. 195, riguardante l'applicazione dei parametri nei confronti dei contribuenti esercenti attivita' per le quali gli studi di settore risultano non applicabili o non approvati; . non si determina l'ammontare dei ricavi presunti ne' si forniscono indicazioni di coerenza in ordine agli indicatori economici perche' il software che consentira' tale determinazione verra' predisposto al termine delle analisi effettuate sulla base informativa costituita con i dati forniti compilando i predetti modelli; e) in considerazione della particolare natura che per il periodo d'imposta 2000 assume la rilevazione dei dati che riguardano i contribuenti tenuti all'obbligo di annotazione separata, non e' prevista, per i dati forniti con i predetti modelli, la possibilita' di effettuare l'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. Attivita' con ricavi non superiori al 20% dei ricavi complessivi Per ciascuna delle attivita' cui risultano applicabili gli studi di settore e dalle quali deriva un ammontare di ricavi non superiore al 20% dei ricavi complessivi, tenuto conto delle finalita' della rilevazione che si intende effettuare e della scarsa significativita' di una analitica indicazione di dati che si riferiscono ad attivita' marginali rispetto alla attivita' complessivamente svolta dal contribuente, e' stato precisato che vanno unicamente riportati: . nel modello M Annotazione separata - composizione dei ricavi, i relativi ricavi; . nel modello N, i dati relativi al "Personale addetto all'attivita'" e agli "Elementi contabili"; . nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (SD, SG e SM) relativo all'attivita' prevalente, gli ulteriori elementi. Al riguardo si precisa che il limite del 20% va calcolato con riferimento al complesso dei ricavi derivanti delle attivita' comprese nel medesimo studio di settore. Ad esempio per un contribuente che svolge le seguenti attivita': - attivita' di ristorante (studio SG36U) da cui consegue un ammontare di ricavi pari al 70% dei ricavi complessivi; - attivita' di bar e caffe' (studio SG37U) da cui consegue un ammontare di ricavi pari al 18% dei ricavi complessivi; - attivita' di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (studio SM01U) da cui consegue un ammontare di ricavi pari al 12% dei ricavi complessivi; vanno compilati: - il modello M "Annotazione separata-composizione dei ricavi"; - il modello SG36U per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativo all'attivita' di ristorante, nel quale vanno indicati anche i dati diversi da quelli contabili e del personale, afferenti l'attivita' di bar e caffe' e l'attivita' di commercio al dettaglio di prodotti alimentari; - il modello N "Annotazione separata-dati contabili e del personale a destinazione promiscua", nel quale vanno indicati i predetti dati che non e' possibile imputare, in tutto o in parte, all'attivita' di ristorante e quelli riferibili all'attivita' di bar e caffe' e all'attivita' di commercio al dettaglio di prodotti alimentari. Non devono essere compilati i modelli SG37U e SM01U afferenti le attivita', rispettivamente, di bar e caffe' e di commercio al dettaglio di prodotti alimentari, in quanto da ciascuna di esse deriva un ammontare di ricavi non superiore al 20% dei ricavi complessivi. Le modalita' di compilazione sopra descritte possono essere seguite dai contribuenti che svolgono, oltre ad attivita' per le quali risultano applicabili gli studi di settore, anche attivita' d'impresa per le quali risultano applicabili i parametri, dalle quali hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore al 20% dei ricavi complessivi, sempreche' tali soggetti abbiano volontariamente proceduto, pur non essendovi tenuti, alla predetta annotazione separata. Tali contribuenti non sono soggetti all'applicazione dei parametri. Qualora i predetti contribuenti, pur avendo facoltativamente tenuto annotazione separata, abbiano conseguito ricavi relativi ad attivita' d'impresa per le quali risultano applicabili i parametri, di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi, non possono compilare i modelli per l'annotazione separata e resta ferma nei loro confronti l'applicazione dei parametri in relazione all'attivita' prevalente che potrebbe anche essere un'attivita' compresa in studi di settore gia' approvati. 3. Attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso I contribuenti che conseguono ricavi derivanti da attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, considerano tali attivita' unitariamente e le neutralizzano ai fini della applicazione degli studi di settore (vedere al riguardo la circolare n.134/E del 3 luglio 2000, paragrafo 2). Come indicato nelle istruzioni relative alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata tali contribuenti cureranno che: . l'ammontare dei ricavi indicato nel modello M, per le attivita' di generi non soggetti ad aggio o a ricavo fisso, sia al netto di quelli derivanti dalle predette attivita'; . l' ammontare di ricavi derivanti da attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso sia indicato (in termini di aggi o di ricavi al netto dell'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni) esclusivamente nel rigo N34 del modello N per la comunicazione dei dati contabili e del personale a destinazione promiscua; . per tali attivita' non venga compilato uno specifico modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; . nel comunicare i dati strutturali e contabili relativi alle altre attivita' svolte dal contribuente non si tenga conto di quelli direttamente afferenti alle attivita' per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi. 4. Ulteriori chiarimenti Nel rinviare per maggiori approfondimenti alle istruzioni per la compilazione dei modelli per l'annotazione separata, in relazione ad alcune specifiche questioni sollevate dalle Associazioni di categoria, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni: 4.1 Obbligo di annotazione separata in presenza di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso Nella circolare 134/E del 3 luglio 2000, e' stato precisato che l'obbligo di annotazione separata dei ricavi (ed eventualmente degli altri componenti) non viene meno nei confronti dei soggetti che svolgono piu' attivita' soggette a studi di settore ed attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per le quali l'Amministrazione finanziaria ritiene di non dover applicare gli studi di settore. Tali attivita' possono essere inquadrabili in uno specifico codice di attivita' in relazione al quale risultano applicabili i parametri (ad esempio rivendita di tabacchi, di carburante, di giornali ecc.) ovvero essere considerate complementari all'attivita' principale senza che sia possibile inquadrarli in uno specifico codice di attivita' come ad esempio nel caso della vendita di gratta e vinci, schede telefoniche ecc.. Relativamente a tali attivita' si precisa che il predetto obbligo di annotazione separata non viene, peraltro, meno nel caso di svolgimento di due sole attivita', quando all'esercizio dell'attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso si affianchi l'esercizio di una sola attivita' per la quale risultino applicabili gli studi di settore. Al fine di verificare, per quanto riguarda l'obbligo di annotazione separata, se siano rispettate le percentuali che determinano l'adozione di differenti comportamenti, i ricavi delle attivita' per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi vanno sempre considerati per l'entita' dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalita' con cui i predetti ricavi sono stati contabilizzati. Pertanto, un contribuente che consegue 100 milioni di ricavi cosi' distribuiti: attivita' di bar e caffe' (studio SG37U) £ ricavi pari a 70 milioni vendita di tabacchi £ ricavi lordi pari a 130 milioni meno costi pari a 100 milioni = aggio pari a 30 milioni considerera' i suoi ricavi derivanti per il 70% dall'attivita' di bar e caffe' e per il 30% dalla vendita di tabacchi. Ad integrazione di quanto indicato al paragrafo 8.1 delle istruzioni per la compilazione dei modelli per l'annotazione separata, si precisa inoltre che nel modello M, i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, considerati al netto dell'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni, devono essere riportati unitariamente in un ulteriore rigo dove in corrispondenza del campo "Codice studio" va indicato il codice "RICAG", avendo cura di barrare la casella "Annotazione distinta", nel caso in cui tutti i dati contabili e del personale relativi alle predette attivita' sono distintamente attribuibili alle stesse. Ad esempio un contribuente che, oltre all'attivita' di bar e caffe' (studio SG37U), dalla quale consegue un ammontare di ricavi pari al 40% dei ricavi complessivi, svolge anche un'attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio, dalla quale consegue un ammontare di ricavi pari al 60%, e' tenuto ad annotare separatamente i ricavi e gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi all'esercizio delle due attivita'. Quindi il predetto contribuente deve compilare: - il modello M "Annotazione separata-composizione dei ricavi" riportando nei relativi righi: . i ricavi derivanti dall' attivita' di bar e caffe', indicando nel campo "Codice studio" il codice SG37U; . i ricavi netti derivanti dalle attivita' per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, indicando nel campo "Codice studio" il codice "RICAG"; - il modello SG37U per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; - il modello N "Annotazione separata-dati contabili e del personale a destinazione promiscua", indicando gli eventuali dati a destinazione promiscua e al rigo N34 i ricavi netti derivanti dalle attivita' per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi. Si precisa, altresi', che applicando il criterio esposto nel paragrafo 8. i predetti contribuenti, per l'anno d'imposta 2000, non sono tenuti a compilare i modelli per l'annotazione separata qualora i ricavi derivanti dall'esercizio dell'attivita' prevalente, per la quale risultano applicabili gli studi di settore, sono non inferiori all'80% dei ricavi complessivi, poiche', nei loro confronti, risultera' applicabile soltanto lo studio di settore relativo all'attivita' prevalente. In caso contrario si dovra' procedere alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata seguendo i criteri indicati nel paragrafo 8.2, tenendo presente che non devono essere compilati i modelli SD, SG o SM per le attivita', comprese nel medesimo studio di settore, dalle quali deriva un ammontare di ricavi non superiore al 20% dei ricavi complessivi. Nella valutazione di tale limite percentuale, i ricavi complessivi da considerare quale base di calcolo sono rappresentati da tutti i ricavi conseguiti dal contribuente, compresi quelli derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Quindi, ad esempio, un contribuente che, oltre all'attivita' di bar e caffe' (studio SG37U), da cui consegue un ammontare di ricavi pari al 30% dei ricavi complessivi, svolge contemporaneamente attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavi fissi, da cui consegue un ammontare di ricavi pari al 60% dei ricavi complessivi e attivita' di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (studio SM01U) da cui consegue un ammontare di ricavi pari al 10% dei ricavi complessivi, in riferimento a questa ultima attivita' deve limitarsi a riportare: . nel modello M Annotazione separata - composizione dei ricavi, i relativi ricavi; . nel modello N i dati relativi al "Personale addetto all'attivita'" e agli "Elementi contabili"; . nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativo all'attivita' di bar e caffe' (SG37U), gli ulteriori elementi. Qualora i ricavi netti derivanti, ad esempio, dall'attivita' di rivendita di tabacchi siano pari al 90 % dei ricavi complessivi e i ricavi derivanti dall' attivita' di bar e caffe' (studio SG37U) siano pari al 10% dei ricavi complessivi, dovra' essere compilato, per il complesso delle due attivita': - il modello M "Annotazione separata-composizione dei ricavi" riportando nei relativi righi: . i ricavi derivanti dall' attivita' di bar e caffe', indicando nel campo "Codice studio" il codice SG37U; . i ricavi derivanti dall'attivita' di rivendita di tabacchi, indicando nel campo "Codice studio" il codice "RICAG"; - il modello N "Annotazione separata-dati contabili e del personale a destinazione promiscua", indicando gli eventuali dati a destinazione promiscua e al rigo N34 i ricavi derivanti dalle attivita' di rivendita di tabacchi. Naturalmente, nel caso in cui i ricavi derivanti dall'attivita' di rivendita di tabacchi rappresentino il totale dei ricavi conseguiti, risulteranno applicabili i parametri previsti per tale attivita'. Va infine precisato che, in presenza di attivita' per le quali risultano applicabili gli studi di settore, il contemporaneo svolgimento di attivita' per quali risultano applicabili i parametri e dalle quali derivi un ammontare di ricavi superiore al 20% dei ricavi complessivi, qualora queste ultime siano attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso non determina l'applicazione dei parametri in relazione all'attivita' prevalente. Per il complesso di tali attivita', pertanto, dovranno essere forniti i relativi dati mediante la compilazione dei modelli per l'annotazione separata. 4.2 Attivita' di rivendita di giornali, di libri, di periodici e di carburante I contribuenti che conseguono ricavi derivanti da attivita' di rivendita in base a contratti estimatori di giornali, di libri, e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e rivendita di carburante, considerano tali attivita' rientranti tra quelle di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, e le assoggettano alle stesse regole stabilite ai fini della compilazione dei modelli per l'annotazione separata. Ne deriva pertanto che i contribuenti che oltre all'attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, svolgono anche attivita' di rivendita di giornali, di libri, di periodici ovvero di carburante, considerano unitariamente il complesso di tali attivita' e le neutralizzano ai fini della compilazione dei predetti modelli (paragrafo 8.1 delle istruzioni per la compilazione dei modelli per l'annotazione separata), tenendo presente che i ricavi derivanti dalla rivendita di giornali, di libri, di periodici e di carburante vanno considerati al netto dell'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Ad esempio un soggetto che svolge le seguenti attivita': - attivita' di bar e caffe' (studio SG37U) da cui consegue un ammontare di ricavi pari al 60% dei ricavi complessivi; - attivita' di rivendita di tabacchi da cui consegue un ammontare di ricavi pari al 30% dei ricavi complessivi; - attivita' di rivendita di giornali da cui consegue un ammontare di ricavi pari al 10% dei ricavi complessivi; deve compilare: - il modello M "Annotazione separata-composizione dei ricavi" indicando nei relativi righi i ricavi derivanti dall' attivita' di bar e caffe' indicando nel campo "Codice studio" il codice SG37U e quelli derivanti dalle attivita' di rivendita di tabacchi e di giornali indicando nel campo "Codice studio" il codice "RICAG"; - il modello SG37U per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, tenendo presente che tra i ricavi da indicare al rigo F14 vanno considerati i soli ricavi derivanti dall'attivita' di bar e caffe'; - il modello N "Annotazione separata-dati contabili e del personale a destinazione promiscua", indicando al rigo N34 i ricavi derivanti dalle attivita' di rivendita di tabacchi e di giornali. Analogamente a quanto indicato nel paragrafo precedente, nei confronti dei soggetti che, oltre all'attivita' di rivendita di giornali, di libri, e di periodici, oppure di rivendita di carburante, svolgono anche un'attivita' soggetta a studi di settore, per la quale conseguono ricavi non inferiori all'80 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi, risultera' applicabile soltanto lo studio di settore relativo all'attivita' prevalente, e non dovranno essere compilati i modelli per l'annotazione separata. In tal caso l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio delle attivita' di rivendita di giornali, di libri, e di periodici, oppure di rivendita di carburante, va compreso nel valore dei ricavi complessivi da indicare nel rigo F14 dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.