Circolare
63
del 21.06.01
OGGETTO
Riscossione. Vigilanza e controllo sull'attivita' dei concessionari del
servizio nazionale della riscossione. Integrazione alle istruzioni contenute
nella circolare n. 198/E del 31 ottobre 2000.
TESTO INDICE 1. - PREMESSA 2. - MODIFICHE NORMATIVE 3. - CONCLUSIONE DELLA VERIFICA 4. - NORMATIVA DI RIFERIMENTO ************* 1. PREMESSA Nel corso dell'anno 2000, con le circolari n. 88/E del 2 maggio e n. 198/E del 31 ottobre, sono state fornite istruzioni sia in merito allo svolgimento delle verifiche relative al periodo di vigenza del DPR 28 gennaio 1988, n.43, sia per il periodo successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112. Con la presente circolare, si intende fornire un aggiornamento alle istruzioni fornite con la precedente circolare n.198/E in relazione alla quale si ritiene utile ribadire di seguito alcune osservazioni gia' contenute nelle precedenti istruzioni. Per quanto attiene la predisposizione del programma delle verifiche, in attesa che si perfezioni il sistema delle informazioni in via informatica che i concessionari dovranno fornire ai sensi dell'art.2, comma 6, del decreto legislativo n. 112/99, sara' utile acquisire ogni informazione in merito ad eventuali irregolarita' e disfunzioni del servizio che potranno essere fornite dagli enti impositori. Nella lettera di incarico sara' opportuno, pertanto, anche per rispettare il termine per l'esecuzione della verifica, individuare il settore di attivita' oggetto dell'ispezione. La fase preparatoria della verifica deve ritenersi molto importante e, a tale fine, sara' sempre opportuno esaminare gli atti presenti nel fascicolo d'ufficio, quali i verbali di precedenti verifiche, le segnalazioni provenienti da enti impositori o da contribuenti, ed ogni altro elemento utile. Infine, considerato che si e' avuto modo di rilevare anche nel recente passato che, nell'ambito della stessa Direzione regionale, sono state utilizzate metodologie alquanto diversificate per l'esecuzione di verifiche aventi anche il medesimo oggetto, sarebbe opportuno, per quanto possibile, dare carattere di omogeneita' alle modalita' di esecuzione delle verifiche stesse. 2. - MODIFICHE NORMATIVE Successivamente all'emanazione della citata circolare n.198/E sono intervenuti alcuni provvedimenti che qui si intendono succintamente illustrare; in parentesi viene indicato l'eventuale riferimento alla predetta circolare n. 198/E. Anno 2000 Decreto 16 novembre 2000: approvazione del codice deontologico dei concessionari ed ufficiali della riscossione che richiama gli obblighi di correttezza, di rispetto del segreto di ufficio tanto da parte del concessionario che degli ufficiali della riscossione. Decreto 16 novembre 2000: vengono previste le modalita' per l'accesso, da parte dei concessionari, al sistema informatico dell'anagrafe tributaria. Decreto 21 novembre 2000: viene stabilita la misura dei rimborsi spese spettanti ai concessionari relativamente alle procedure eseguite. Circolare n.215/E del 27 novembre 2000: sono forniti alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti da seguire per un corretto svolgimento dell'attivita' esecutiva. In estrema sintesi, detta circolare ha previsto che si dovra' calibrare l'azione sulla posizione del singolo contribuente; per conoscere quale sia la situazione patrimoniale del contribuente, il concessionario ha a disposizione, innanzitutto, il proprio archivio con tutte le informazioni derivanti dalle riscossioni e delle attivita' esecutive gia' effettuate; inoltre, si avvarra' dell'accesso alle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, nonche' delle notizie acquisite presso tutti gli uffici pubblici. L'accesso all'anagrafe tributaria deve intendersi obbligatorio con riferimento ad ogni procedura che viene svolta dal concessionario, con l'unica eccezione prevista nel caso in cui il contribuente sia assoggettato a procedura concorsuale. Viceversa, la procedura esecutiva mobiliare deve intendersi non piu' obbligatoria, in quanto spetta alla valutazione del concessionario la decisione in merito alla sua esperibilita', sulla base delle informazioni citate. Anno 2001 Provvedimento 22 febbraio 2001: sono modificate le precedenti disposizioni in materia di modello di cartella di pagamento (3.4.1). Circolare n. 40/E del 12 aprile 2001: tenuto conto della circolare dell'Agenzia del Dogane n. 15/D del 14 marzo 2001, vengono forniti alcuni elementi in merito al controllo dell'attivita' dei concessionari riguardante i tributi doganali e, in particolare, la necessita' di stabilire gli opportuni contatti con i corrispondenti organi dell'Agenzia delle Dogane nell'ipotesi in cui emergano irregolarita' che coinvolgono la riscossione dei crediti doganali. Decreto legislativo n. 193 del 27 aprile 2001: vengono apportate modifiche al DPR 29 settembre 1973, n.602, al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, ed al decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112. L'art. 1 dispone alcune modifiche al DPR 602/73, concernenti le modalita' di notifica, l'espropriazione immobiliare, l'iscrizione di ipoteca. Di tali modifiche se ne evidenziano, di seguito, alcune particolarmente significative: - la notifica della cartella di pagamento, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, puo' avvenire anche presso il portiere dello stabile ove risiede il contribuente; - e' abolito il termine di quattro mesi per la notifica quale previsto dal 1 comma dell'art.25 del DPR 602/73, termine per il cui inadempimento, peraltro, non era prevista una sanzione specifica (3.4.1); - per il fermo amministrativo di beni mobili registrati si prevede la possibilita' per il concessionario di disporre direttamente il fermo, dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, senza che sia piu' necessaria la previa ricerca del bene da pignorare, dandone notizia alla Direzione Regionale ed alla Regione di residenza del contribuente (3.7). L'art. 2 del provvedimento in esame contiene alcune modifiche al decreto legislativo 46/99, con le quali e' previsto, tra l'altro, che per la riscossione spontanea a mezzo ruolo possono essere stipulate convenzioni tra gli enti creditori ed i concessionari per disciplinare le procedure di formazione e consegna dei ruoli, i termini di notifica delle cartelle, le penalita' per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni stesse. L'art. 3 del decreto legislativo in questione prevede modifiche al decreto legislativo 112/99, che appaiono di notevole rilevanza anche ai fini che qui interessano. Si sintetizzano, brevemente, alcune di tali modifiche, con l'avvertenza che le prime due di esse si rendono applicabili solo ai ruoli consegnati ai concessionari dopo il 30 giugno 2001: . il termine per la notifica della cartella, per evitare la perdita del diritto all'eventuale discarico della quota, e' ridotto a cinque mesi (invece degli attuali otto) dal ricevimento del ruolo (3.4.1); . la notifica della cartella, per evitare la perdita del diritto al discarico, nel caso di ruoli a riscossione spontanea di cui all'art.32, comma 2, lett. b, del decreto legislativo 46/99, deve avvenire entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo; . il momento iniziale dal quale decorre il termine per il riversamento delle somme riscosse a mezzo istituiti di credito o poste, verra' determinato con decreto ministeriale (3.2); . viene sancito esplicitamente il principio del "favor rei", in base al quale per le sanzioni nei confronti del concessionario, in caso di norme diverse nel tempo, si applica quella piu' favorevole al concessionario stesso; . la responsabilita' dell'ufficiale della riscossione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, e' estesa anche al concessionario (3.5); . la sanzione per ritardato od omesso riversamento dal concessionario delegato a quello che gli ha conferito la delega e' equiparata alla fattispecie, prevista dall'art.47 del decreto legislativo 112, dell'omissione dei riversamenti agli enti creditori (3.3.1); . la sanzione per tardivi riversamenti alle Tesorerie degli enti creditori di somme riscosse su conti correnti postali vincolati, avvenuti entro il 30 giugno 1999, e' di due milioni per ciascun postagiro. Da ultimo si comunica che, con nota prot. 20001/47279 del 4 maggio 2001, diretta ad Ascotributi, in risposta a quesito formulato dall'Associazione, la Direzione centrale rapporti con enti esterni ha chiarito che: - il termine previsto dall'art.19 del decreto legislativo 112/99 entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento ai fini del discarico della quota decorre dalla consegna del ruolo al concessionario, quale individuata dall'art. 4 del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321; - nell'ipotesi di piu' debitori o coobligati, ai fini del discarico, e' sufficiente la notifica ad uno soltanto dei soggetti nei confronti dei quali si deve procedere. 3. - CONCLUSIONE DELLA VERIFICA Per quanto attiene la redazione sia del verbale di verifica che di quello di constatazione si dovra', ovviamente, tener conto delle nuove denominazioni degli Uffici. Giova ribadire che al verbale di verifica dovranno essere esclusivamente allegati atti e documenti significativi per l'espletamento dell'ispezione. Degli esemplari del verbale di verifica uno sara' consegnato al concessionario, un altro rimarra' agli atti della Direzione che ha conferito l'incarico, mentre i restanti saranno inoltrati, a cura della stessa Direzione: . alla Direzione centrale rapporti enti esterni - Ispettorato per i concessionari e gli intermediari; . alla Ragioneria provinciale dello Stato; . all'Ufficio Locale competente alla procedura di irrogazione delle sanzioni. Si ribadisce, infine, che sara' utile far pervenire ogni suggerimento per un sempre migliore svolgimento di questa delicata ed importante attivita'. 4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ------------------------------------------------------------------------------ | 2000|Decreto 16.11.2000 (G.U. n. 280 del 30.11.2000) Codice | | deontologico | ------------------------------------------------------------------------------ | |Decreto 16.11.2000 (G.U. n. 275 del 24.11.2000) Accesso ad | | | anagrafe tributaria | ------------------------------------------------------------------------------ | |Decreto 21.11.2000 (G.U. n. 30 del 6.2.2001) Rimborsi spese | ------------------------------------------------------------------------------ | |Circ. 215/E del 27.11.2000. Riforma del sistema di riscossione | | | coattiva. Procedure. | ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ | 2001|Provvedimento 22.2.2001 (G.U. n.66 del 20.3.2001). Modifica al | | |modello di cartella di pagamento e avviso di intimazione | ------------------------------------------------------------------------------ | |Circ. 15/D del 14.3. 2001. Agenzia delle dogane - controllo in | | | materia di tributi doganali. | ------------------------------------------------------------------------------ | |Circ. 40/E del 12.4.2001. Agenzia delle entrate - controllo in | | | materia di tributi doganali. | ------------------------------------------------------------------------------ | |Decreto legislativo 27.4.2001 n.193 (G.U. n. 120 del 25.5.2001) | ------------------------------------------------------------------------------