Circolare 5 del 12.04.01

MATERIA FISCALE: Informazione non disponibile

OGGETTO Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni. Art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette.

TESTO Sono state manifestate alla scrivente perplessita' in ordine alla disciplina tributaria applicabile alla pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi. Al riguardo si fa presente che, come illustrato nella circolare n. 1/FL del 5 febbraio 2001, l'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che regola la fattispecie in questione, ha subi'to modificazioni ad opera dell'art. 145, comma 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, intervenendo sul metodo di determinazione del tributo, consente che anche alle affissioni dirette di durata non superiore a tre mesi possa essere applicata, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella stabilita per anno solare. In relazione alla durata dell'esposizione delle affissioni, va precisato che quanto affermato nella citata circolare n. 1/FL, secondo cui per aver diritto al pagamento frazionato, il periodo di esposizione non puo' superare i tre mesi nel corso dell'anno solare per lo stesso impianto, costituisce un suggerimento rivolto ai comuni al fine di facilitare l'attivita' di accertamento del tributo. Tuttavia, ad integrazione di quanto esposto nella richiamata circolare, si aggiunge che i comuni, avvalendosi della potesta' regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, potranno disciplinare diversamente la materia, consentendo che per lo stesso impianto possano esservi nel corso dell'anno solare piu' periodi espositivi, comunque non superiori ai tre mesi.