Circolare 6 del 05.06.01

MATERIA FISCALE: Informazione non disponibile

OGGETTO Errata indicazione del codice tributo e del codice ufficio nel modello di pagamento F23 - Eseguibilita' della formalita' ipotecaria - Regolarizzazione.

TESTO Alcuni Uffici hanno chiesto alla Scrivente di fornire chiarimenti in ordine al comportamento da adottare nell'ipotesi di errata indicazione, da parte del contribuente, del codice tributo o del codice ufficio sui modelli di pagamento F23. In particolare, per quanto attiene i Servizi di pubblicita' immobiliare, i dubbi sollevati coinvolgono le seguenti, correlate, problematiche: - stabilire se in presenza di detti errori, le formalita' ipotecarie cui si riferiscono i versamenti effettuati con il modello F23 compilato erroneamente, debbano o meno considerarsi ricevibili e quindi eseguibili; - individuare le modalita' con cui il contribuente puo' eventualmente procedere alla regolarizzazione degli errori commessi. Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, la Scrivente non puo' che richiamarsi al contenuto delle Risoluzioni n. 73/E del 26/5/2000 ("Modalita' di effettuazione del ravvedimento in caso di errore di codice tributo") e n. 131/E del 9/8/2000 ("Errata indicazione del codice ufficio nel Mod. F23 - Ravvedimento"), emanate dal Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale della Riscossione. La predetta Direzione Centrale, dopo aver precisato che le inesattezze relative al codice ufficio e al codice tributo, in quanto elementi necessari all'imputazione della somma versata, possono farsi rientrare, sotto il profilo sanzionatorio, "...nell'ambito di applicazione dell'art.15 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 ...", ha concluso che "... nessun dubbio puo' esservi circa la possibilita' per il contribuente ... di esercitare il ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472." Occorre in proposito evidenziare che la fattispecie sanzionatoria prevista dall'art.15 del d.lgs. 471/97 ("Incompletezza dei documenti di versamento"), si riferisce espressamente ai documenti utilizzati per i "versamenti diretti", cioe' per i versamenti in acconto, periodici, di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione (art. 13, comma 1, dello stesso d.lgs. 471/97). In sostanza, la formulazione letterale dell'art. 15 citato, sembrerebbe non coinvolgere, ictu oculi, le inesattezze relative ai documenti di versamento concernenti tributi non direttamente connessi a dichiarazioni fiscali, come ad esempio quelli corrisposti per l'esecuzione di formalita' ipotecarie. A tale riguardo, peraltro, va sottolineato che l'allora Dipartimento del Territorio, con Circolare n. 239/T del 14 ottobre 1998 - nel valutare la possibilita' di utilizzo della tipologia di ravvedimento prevista dall'art. 13, primo comma, lettera c) del d.lgs. 472/97, alle fattispecie sanzionatorie correlate all'esecuzione di formalita' ipotecarie - ebbe modo di precisare che l'espressione "dichiarazione", nella sua accezione piu' ampia (dichiarazione, come atto che assolve la funzione di portare a conoscenza dell'Amministrazione Finanziaria elementi, dati e notizie aventi rilevanza impositiva), puo' ricomprendere anche la richiesta delle formalita' di trascrizione, iscrizione o annotazione. Ed invero, come e' noto, con l'inoltro della predetta richiesta, viene attivata la procedura di presentazione - accettazione delle formalita' ipotecarie, il cui compimento costituisce il presupposto d'imposta per i tributi la cui riscossione e' demandata all'Ufficio dei registri immobiliari. Sulla scorta di tali argomentazioni, la Scrivente ritiene, pertanto, che gli indirizzi di carattere generale adottati con le menzionate risoluzioni appaiano condivisibili ed estensibili anche al settore delle formalita' ipotecarie. Quanto, poi, alle modalita' di ravvedimento, la menzionata Direzione Centrale della Riscossione, dopo aver ribadito l'irrevocabilita' della delega di pagamento conferita con il Mod. F23, ha concluso che "... l'unica modalita' per procedere al ravvedimento consiste nell'invio all'Amministrazione di una comunicazione che le consenta di correggere l'originaria imputazione delle somme pagate, operata sulla base dell'erronee indicazioni fornite dal contribuente, in sede di versamento.". Per il caso di errata indicazione del codice tributo, la Risoluzione n. 73/E ha chiarito che "... la comunicazione deve essere inviata all'Ufficio periferico il cui codice e' stato indicato nello stesso Mod. F23 ...", mentre per l'ipotesi di errata indicazione del codice ufficio, la Risoluzione n. 131/E del 9/8/2000 ha precisato che "... il contribuente dovra' inviare una comunicazione sia all'ufficio periferico il cui codice e' stato indicato erroneamente sul modello di versamento, sia a quello al quale, invece, il versamento deve essere correttamente abbinato.". Le modalita' di ravvedimento appena indicate, al fine di essere proficuamente utilizzate anche con riferimento ai modelli di pagamento relativi a tributi dovuti per l'esecuzione di formalita' ipotecarie, richiedono necessari e opportuni adattamenti, in considerazione delle specifiche peculiarita' che contraddistinguono la relativa procedura di accettazione. Se l'erronea indicazione sul modello di versamento F23 riguarda soltanto il codice tributo, e la stessa viene rilevata al momento della presentazione della formalita' ipotecaria, il contribuente, ai fini del ravvedimento in parola, potra' comunicare direttamente all'ufficio presso cui e' stata presentata la richiesta di formalita', l'esistenza dell'errore e la volonta' di avvalersi del ravvedimento; se, invece, risulta errato il codice ufficio, il contribuente, oltre alle predette comunicazioni, dovra' esibire anche la prova dell'avvenuta comunicazione dell'errore all'ufficio il cui codice e' stato indicato erroneamente sul modello di versamento. L'avvenuta regolarizzazione dell'errore commesso dal contribuente, attraverso le modalita' di ravvedimento indicate, sempreche' non sussistano altre cause ostative, determina la ricevibilita' e l'eseguibilita', da parte dell'Ufficio dei registri immobiliari, della formalita' ipotecaria a cui si riferisce il modello di versamento errato. Va, inoltre, precisato che il contribuente, al fine di evitare l'irrogazione da parte dell'ufficio delle sanzioni previste dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. 471/97, puo' usufruire dell'istituto del ravvedimento, anche nell'ipotesi in cui l'errata indicazione del codice ufficio o del codice tributo venga rilevata successivamente all'accettazione della formalita'. In tale caso, il contribuente dovra' trasmettere all'ufficio presso cui e' stata eseguita la formalita', la comunicazione dell'errore commesso e - nell'ipotesi di errata indicazione del codice ufficio - anche la prova dell'avvenuta comunicazione dell'errore all'ufficio il cui codice e' stato indicato erroneamente sul modello di versamento. Sembra opportuno, infine, evidenziare che fino al 19 marzo 2001 - data di entrata in vigore del d.lgs. 26/1/2001, n. 32 - in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del d.lgs. 472/97, se la regolarizzazione avveniva entro tre mesi dall'errore, il ravvedimento escludeva l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 15 del predetto d.lgs. 471/97. Ora, anche se il comma 4 dell'art. 13 e' stato nel frattempo abrogato dall'art. 7 del citato d.lgs. 32/2001, per le particolari fattispecie esaminate deve ritenersi applicabile l'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), che prevede, tra l'altro, che "Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione ... si traduce in una mera violazione formale, senza alcun debito di imposta.". La non irrogabilita' della sanzione, tuttavia, a differenza di quanto prima previsto, non e' piu' vincolata al predetto limite temporale di tre mesi dall'errore. Le Direzioni Compartimentali sono pregate di verificare la puntuale applicazione della presente circolare da parte dei dipendenti uffici.