Circolare 84 del 13.04.99
MATERIA FISCALE: Riscossione
OGGETTO
Decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37. Abolizione dell'obbligo del
non riscosso come riscosso - Modalita' di recupero delle somme anticipate da
parte dei concessionari.
TESTO Il decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a) e c), della legge delega 18 settembre 1998, n. 337, prevede, tra l'altro, l'abrogazione, con effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione - vale a dire dal 26 febbraio 1999 - di tutte le norme di legge che imponevano ai concessionari della riscossione l'obbligo del non riscosso come riscosso. Con decreto ministeriale 23 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1999, sono state individuate, in conformita' a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 37/1997, le modalita' di definizione dei rapporti contabili pendenti in conseguenza dell'affidamento di ruoli gia' emessi con l'obbligo di anticipazione. La predetta eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso si ripercuote sui meccanismi che consentono ai concessionari di recuperare le somme: - ad essi spettanti a titolo di sgravio provvisorio (art. 86 D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43) in attesa dell'esame definitivo delle domande di rimborso presentate successivamente al 31 dicembre 1997; - iscritte a ruolo, pagate dai contribuenti ed a questi rimborsate perche' riconosciute indebite (art. 33 D.P.R. n. 43 del 1988); - gia' anticipate relativamente a ruoli per i quali i contribuenti abbiano ottenuto rateazioni o sospensioni; - gia' anticipate e ricomprese in ruoli oggetto di "trasformazione" ai sensi dell'art. 65, comma 2, del D.P.R. n. 43 del 1988. In tali ipotesi, infatti, i concessionari avevano immediatamente modo di recuperare, seppure in via provvisoria fruendo di dilazioni sui versamenti, le precedenti anticipazioni divenute ingiustificate in un momento successivo a quello della loro effettuazione. Pertanto, in attesa della definizione di procedure che consentano la definizione di nuove modalita' di rimborso delle somme in questione, si rende necessario individuare soluzioni di tipo provvisorio che consentano comunque all'Amministrazione l'adempimento delle obbligazioni di restituzione degli importi spettanti agli agenti della riscossione. In proposito, si ritiene che tale finalita' possa essere raggiunta consentendo ai concessionari di far valere le dilazioni loro spettanti nelle ipotesi innanzi descritte sui riversamenti da effettuare all'erario per i tributi riscossi ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Con l'occasione, si richiama l'attenzione degli uffici sulla necessita' di procedere tempestivamente all'esame, sulla base delle norme vigenti, delle domande di rimborso per inesigibilita' cui sono connessi i provvedimenti di sgravio provvisorio; cio' allo scopo di consentire la regolarizzazione, sotto il profilo contabile, delle somme oggetto di tali provvedimenti. Le presenti istruzioni sono state concordate con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 646 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.