Circolare 85 del 15.04.99
MATERIA FISCALE: Bollo
OGGETTO
Iva
IVA - Conferma della validita' dei numeri di identificazione attribuiti da
altri Stati membri. Pagamento dell'imposta di bollo.
TESTO L'art. 50, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 stabilisce la non applicabilita' dell'IVA per le cessioni intracomunitarie effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta aventi sede in altri Stati membri. Ai fini del riconoscimento della non imponibilita', il successivo art. 46, comma 2 impone al cedente nazionale l'obbligo di indicare in fattura l'esatto numero identificativo del cessionario comunitario. Ed invero, laddove dovessero in sede di verifica o controlli emergere irregolarita' in ordine a tale indicazione, responsabile del mancato addebito del tributo risulta in linea di principio il cedente nazionale. Tuttavia quest'ultimo non puo' essere oggetto di alcun addebito di natura fiscale nel caso in cui, essendosi avvalso della facolta' prevista dal comma 2 dell'art. 50 dello stesso decreto-legge, si sia rivolto all'Ufficio IVA competente ed abbia avuto conferma della validita' del numero identificativo del cessionario. Le modalita' della richiesta sono state stabilite dal D.M. 28 gennaio 1993. Le suddette informazioni possono ottenersi anche mediante: - interrogazione agli sportelli self-service; - il numero telefonico automatizzato 164.74; - il sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it). In proposito, e' stato segnalato che taluni Uffici IVA richiederebbero il pagamento dell'imposta di bollo sia per l'istanza presentata dal contribuente sia per il rilascio dei relativi attestati. Tale circostanza, oltre a suscitare reazioni negative da parte dei contribuenti, crea di fatto una sperequazione tra chi si rivolge direttamente agli Uffici IVA e chi invece acquisisce i dati tramite i suaccennati mezzi alternativi. Al riguardo, si osserva che, in base all'art. 5, primo comma, della Tabella - Allegato B - annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, gli atti del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo e quelli presentati ai competenti Uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie sono esenti dall'imposta di bollo. Pertanto, si esprime l'avviso che la richiesta d'informazione all'Ufficio IVA da parte del contribuente di conoscere l'esatto numero identificativo del cessionario comunitario, ai fini della fatturazione a quest'ultimo senza applicazione dell'IVA, possa rientrare nel campo di applicazione della suddetta disposizione.