Circolare 86 del 15.04.99

MATERIA FISCALE: Riscossione

OGGETTO Schema delle modifiche da apportare all'attuale struttura del conto giudiziale al fine di consentire la compilazione del conto medesimo con riferimento alle attivita' di riscossione svolte nell'anno 1998.

TESTO Con circolare n. 61/E del 21 febbraio 1995 questa Direzione Centrale ha diramato, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, lo schema del conto giudiziale che i concessionari devono rendere per le somme riscosse mediante versamenti diretti. In proposito, tenuto conto delle innovazioni apportate con i decreti legislativi 9 luglio 1997, nn. 237 e 241, con i relativi decreti attuativi e, in particolare, con il decreto ministeriale 19 gennaio 1998, che definisce le modalita' relative alla tenuta delle contabilita' delle somme riscosse e di quelle versate da parte del concessionario e approva la distinta riepilogativa relativa alle somme riscosse allo sportello anche mediante delega bancaria e mediante conto corrente bancario, si e' provveduto a predisporre, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, le modifiche da apportare allo schema di conto giudiziale per l'anno 1998, rispetto a quello relativo all'anno 1997. In particolare, si evidenzia quanto segue. Nella sezione seconda, parte prima, dedicata alle somme riscosse mediante delega bancaria e agli sportelli della concessione da parte di contribuenti titolari di conto fiscale, si procedera' ad includere le riscossioni effettuate tramite versamento unificato; cio' sia nelle parti relative al carico ed al discarico dell'esercizio, sia nei prospetti di riepilogo cronologico delle somme accertate e riscosse e dei rimborsi erogati, sia negli elenchi descrittivi dei decreti di tolleranza e dei versamenti effettuati. Nel prospetto di riepilogo cronologico delle somme accertate e riscosse andra' indicata, per ciascuna giornata, separatamente per i versamenti unificati affluiti tramite delega bancaria o postale rispetto a quelli effettuati allo sportello della concessione, la data di riscossione delle relative somme, mentre nell'elenco descrittivo dei versamenti figurera', con le stesse modalita', la data di esecuzione del bonifico alla Struttura di gestione. A tal fine sara' necessario cambiare la valorizzazione delle colonne in cui e' indicato il Capo/Capitolo/Articolo, riportando in dette colonne la dicitura "V.U." e prevedendo un totale per il versamento unificato, in analogia a quanto attualmente avviene quando si passa da uno ad altro Capo di bilancio. In ordine, poi, alla problematica sollevata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si ritiene, in attesa della sua definitiva soluzione, che in sostituzione delle quietanze mod. 80T, possano essere allegati al conto gli elenchi dei versamenti giornalieri per ogni singola concessionaria forniti dalla scrivente, opportunamente validati. Per cio' che riguarda la rendicontazione delle riscossioni relative alle entrate gia' di competenza dei servizi autonomi di cassa, occorrera' prevedere l'inserimento di una apposita, ulteriore sezione dopo la sezione terza, strutturata sulla base dell'impostazione della sezione seconda/prima parte, con la sola differente valorizzazione di talune colonne - che non sarebbero utilizzate per tale tipologia di rendicontazione - finalizzata a rendere possibile l'indicazione dei dati riguardanti i pagamenti affluiti per spese di giustizia o notifica con i relativi compensi nonche' l'esposizione e il recupero dell'anticipazione eseguita ex art. 9 della Legge n. 140/97. In particolare, nel prospetto di carico dell'esercizio, la colonna "5", precedentemente dedicata alla voce "Rimborsi di conto fiscale insoluti", conterra' le restituzioni dei pagamenti per spese di giustizia o notifica non andati a buon fine, assumendo la nuova descrizione "Pagamenti insoluti"; la colonna "6", precedentemente dedicata alla voce "Compensi su rimborsi insoluti", conterra' le restituzioni dei compensi sui predetti pagamenti ed assumera' la nuova descrizione "Compensi su pagamenti insoluti"; la colonna 7, al posto della voce "Compensi a carico dello Stato su decreti di concessione di tolleranza" - ipotesi, quest'ultima, che non appare essersi verificata nel corso dell'anno 1998 sulle riscossioni ex SAC, essendo i decreti di concessione di tolleranza utilizzati sulle altre tipologie di versamento diretto - conterra' l'esposizione dell'acconto versato sulla base dell'art. 9 della Legge n.140/97, assumendo la descrizione "Acconto ex art. 9 Legge n. 140/97". Nel prospetto di discarico dell'esercizio le colonne contenenti le voci contabilmente corrispondenti a quelle predette saranno la "12" con descrizione "Pagamenti", la "13" che assumera' la descrizione "Compensi su pagamenti" e la "14", in cui si dara' conto del recupero dell'anticipazione eseguita sulle riscossioni ex SAC, denominando la medesima colonna "Recupero ex art. 9 Legge n. 140/97". Non necessitano di modifiche gli altri prospetti della sezione in parola, concernenti il riepilogo cronologico delle somme accertate e riscosse, il riepilogo cronologico dei pagamenti, l'elenco descrittivo dei decreti di tolleranza e l'elenco descrittivo dei versamenti. Modifiche analoghe a quelle sopradescritte vanno poi apportate alla parte seconda della medesima sezione, concernente le riscossioni delle entrate ex SAC affluite sul c/c postale vincolato, nonche' al successivo riepilogo delle somme riscosse mediante delega bancaria, allo sportello e per c/c postale vincolato per la medesima tipologia di entrate. Il riepilogo generale delle riscossioni, dei rimborsi e dei riversamenti, precedentemente denominato sezione quarta, diventa pertanto la sezione quinta, con la seguente duplice valorizzazione delle colonne: "5" - "Pagamenti / Rimborsi insoluti"; "6" - "Compensi su pagamenti / Rimborsi insoluti"; "7" - "Acconto ex art. 9 Legge 140/97 / Compensi a carico dello Stato su decreti di concessione di tolleranza"; "12" - "Pagamenti / Rimborsi"; "13" - Compensi su pagamenti / Rimborsi"; "14" - "Recupero ex art. 9 Legge 140/97 / Compensi a carico dello Stato su decreti di concessione di tolleranza". Per una migliore comprensione delle modifiche sopra indicate, alla presente si allegano solamente le pagine relative ai prospetti interessati dalle variazioni in discorso, ove sono riportate, in neretto, le parti che subiscono modifiche, con brevi note esplicative delle variazioni medesime. Si sottolinea che il conto giudiziale va presentato alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate, ovvero al competente Ufficio delle entrate, incaricati del servizio contabile in materia di entrate e patrimonio. La nota di trasmissione va indirizzata per conoscenza al Dipartimento Provinciale del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. I predetti Uffici finanziari, dopo aver provveduto alla parifica del conto che dovra' essere ultimata nel piu' breve tempo possibile, l'invieranno, per i controlli di pertinenza e per il successivo inoltro alla Corte dei Conti, al competente Dipartimento Provinciale del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Attesa la recente acquisizione da parte degli Uffici sopra citati dei servizi contabili precedentemente svolti dalle Ragionerie Provinciali dello Stato per conto delle soppresse Intendenze di Finanza, limitatamente all'esercizio 1998 i dati contabili necessari alla parifica saranno forniti dai Dipartimenti Provinciali del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che sono pregati di prestare la occorrente collaborazione. In considerazione delle modifiche apportate, si comunica che il conto giudiziale dell'esercizio 1998 sara' ritenuto tempestivo purche' reso entro il mese di aprile 1999. La presente circolare e' stata concordata con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ai sensi dell'art. 646 del Regolamento di Contabilita' Generale dello Stato.