Circolare 94 del 27.04.99

MATERIA FISCALE: Catasto

OGGETTO Interpretazione art. 3, comma 109, della Legge 23.12.1996, n. 662.

TESTO Con circolare n. 64/T del 5.3.1997 e successiva nota n. E2/4/1115 del 30.7.1998 sono state impartite istruzioni sulle modalita' che dovevano essere seguite dagli Uffici del Territorio per la effettuazione delle stime previste dalla norma in oggetto. La norma di legge in questione, in sede applicativa, ha dato luogo pero' ad una diffusa conflittualita' tra taluni enti proprietari degli immobili da dismettere (in particolare la Consap S.p.A.) e gli affittuari degli alloggi stessi, sostenuti dalle associazioni degli inquilini, conflittualita' che ha comportato ripercussioni sull'attivita' degli uffici dipendenti. Sulla questione, quindi, si e' ritenuto opportuno consultare l'Ufficio del Coordinamento Legislativo di questo Ministero, il quale ha evidenziato che l'U.T.E., in base al tenore letterale della norma, e' al servizio di ambedue i contraenti e quindi ad esso puo' ricorrere anche il privato titolare del diritto di prelazione una volta accertata la "difforme valutazione" dell'immobile. Il predetto Ufficio Legislativo, ha anche espresso l'avviso che la verifica della "difformita'" non sia necessariamente da ricercarsi in uno specifico atto formale, ma sia invece gia' contenuta nella richiesta di determinazione del prezzo avanzata all'U.T.E. da una qualunque delle due parti e che quindi anche il privato, opportunamente informando l'altra parte, possa formulare apposita domanda all'UTE. Cio' posto, prendendo atto del suddetto parere giuridico, con cui l'attivita' degli uffici dipendenti viene configurata come imparziale e da svolgersi al servizio di entrambe le parti, si dispone, a modifica delle istruzioni a suo tempo impartite, che gli Uffici del Territorio, nel caso in cui ricevano da parte di privati richieste di stima del prezzo di alloggi ricadenti nella normativa in oggetto, vi provvedano informandone preventivamente l'ente proprietario ed accertando, ove occorra, se il medesimo ente rientra tra quelli soggetti alla normativa in questione. A tal fine, l'istanza di stima dovra' in ogni caso essere opportunamente documentata, per cui appare necessario che essa sia quantomeno corredata dalla proposta di vendita formulata dalla proprieta' contenente l'indicazione del prezzo richiesto per l'alloggio. Cio' consentira' di appurare se il richiedente e' titolare di un interesse legittimo e di avere contezza dell'intervenuta difformita' valutativa. Si dispone, altresi', che l'esito della stima venga comunicato sia all'ente proprietario che all'affittuario. Le Direzioni Compartimentali in indirizzo vorranno farsi carico di curare la diffusione della presente circolare ai propri Uffici dipendenti, i quali dovranno accusarne ricevuta, dando assicurazione di adempimento, a questa Direzione Centrale.