Circolare 95 del 27.04.99

MATERIA FISCALE: Servizi doganali

OGGETTO Transito comunitario/comune NCTS (New Computerized Transit System). Regolamento (CE) n. 502/1999 della Commissione del 12 febbraio 1999 che modifica il Regolamento (CEE) della Commissione 2454/93 (DAC) e Decisione n. 1/99 della Commissione Mista CE/Efta "Transito Comune" del 12 febbraio 1999 che modifica le appendici I, II e III della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

TESTO Si riporta qui di seguito il testo della nota pari oggetto prot. n. 955/3429 dell'1.4.99. Con la pubblicazione delle norme in oggetto (GUCE n. L 65 del 12 marzo 1999), che si rendono applicabili dal 31 marzo 1999, sono state introdotte talune modifiche sia alla regolamentazione sul transito comunitario che a quella sul transito comune con lo scopo di costituire la base giuridica dell'NCTS, che permettera' alle spedizioni effettuate nell'ambito di tali regimi di essere gestite con procedure informatizzate. Alcune delle norme (es. quelle relative all'utilizzazione dei messaggi informatici) non hanno al momento pratica efficacia in quanto presso le competenti sedi comunitarie non sono stati ancora ultimati gli adempimenti tecnici per consentire agli Stati interessati al progetto di colloquiare tra loro attraverso idonea "interfaccia comune". Sara' pertanto cura della Direzione Generale fornire tempestive informazioni e diramare le opportune istruzioni allorche' cio' si rendera' possibile. Allo stato va tuttavia rilevato che ai sensi dell'art. 350 bis del citato Reg. (CEE) 2454/93 (DAC) e dell'art. 15 bis dell'appendice I della citata Convenzione gli uffici di partenza, qualora trattino le dichiarazioni a mezzo di sistemi informatici possono emettere " il documento di accompagnamento transito" di cui all'allegato 45 bis del Regolamento e X dell'appendice I. Nel far presente che l'utilizzo del documento di accompagnamento presso gli uffici di partenza italiani e' subordinato all'emanazione di specifiche disposizioni attuative da diramarsi successivamente, si rileva che a decorrere dal 31 marzo 1999, possono verificarsi presso gli uffici di destinazione nazionali casi di ricezione di documenti di accompagnamento emessi da altri Stati in luogo dei consueti documenti di transito. Ad essi - in attesa che entri in vigore il transito informatizzato (NCTS) - viene riservato "mutatis mutandis" il trattamento previsto per i documenti T sostituendo alle copie 4 e 5 le copie "A" e "B" Presso gli uffici di passaggio la nuova regolamentazione non incide sostanzialmente sulle procedure oggi vigenti, salvo che gli operatori possono essere in possesso di documenti di accompagnamento in luogo di quelli consueti (DAU copie 4 e 5). E' opportuno inoltre precisare che il documento di accompagnamento non puo' essere utilizzato nei seguenti casi, esclusi dal campo di applicazione dell'NCTS allorche'‚ esso sara' pienamente operativo: a) merci trasportate per ferrovia conformemente agli articoli da 413 a 441 del reg. (CEE) 2454/93 ed agli articoli da 73 a 100 della II appendice della Convenzione sul transito comune; b) merci trasportate per via aerea conformemente all'articolo 444 del Reg. (CEE) 2454/93 ed all'articolo 52 dell'appendice II della Convenzione CEE-Efta sul transito comune; c) merci trasportate via mare ai sensi dell'articolo 448 del reg.(CEE) 2454/93 e dell'articolo 52 dell'appendice II della Convenzione CEE-Efta sul transito comune; d) merci trasportate mediante condutture. Per completezza di trattazione si riportano qui di seguito le principali innovazioni contenute nel documento di accompagnamento, da stamparsi su carta vergine con caratteri neri su fondo bianco. 1) Viene introdotto il Movement Reference Number (MRN), composto di 18 caratteri, finalizzato ad identificare in modo univoco l'operazione di transito. 2) Alcune caselle che nel DAU sono facoltative vengono soppresse (casella 19 - contenitori; 25 - modo di trasporto alla frontiera; 27 - luogo di carico). 3) Le caselle 14 - dichiarante/rappresentante; 21 - identita' e nazionalita' del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera e 54 - firma del dichiarante /rappresentante - sono altresi' soppresse. 4) Nella casella 31 va riportato, oltre ai dati consueti anche - ove del caso - il codice delle merci sensibili utilizzato come estensione dell'S.A. a 6 cifre (allegato 38 bis e all. IX bis della Convenzione CEE-Efta sul transito comune) nonche' la quantita' sensibile. 5) Nella casella 50 viene ritenuto rilevante il solo dato relativo all'obbligato principale. 6) I dati concernenti i T2L non figurano nel documento di accompagnamento giacche' quest'ultimo non assolve a tale funzione certificativa di status. 7) Ai sensi dell'articolo 350 quinquies - paragrafo 1- del Reg.(CEE) 2454/93 e dell'art. 15 quinquies - paragrafo 1 - dell'appendice I della Convenzione CEE-Efta sul transito comune il documento di accompagnamento puo' essere completato dalle distinte di carico o dagli "elenchi degli articoli" (EDA) di cui agli allegati rispettivamente 45 ter delle DAC e XI della Convenzione CEE/Efta sul transito comune. Allorche' la spedizione riguarda un solo articolo, viene stampato solo il documento di accompagnamento che menziona tutti i dati che identificano l'invio e la merce. In caso di spedizioni che riguardano vari articoli, il documento di accompagnamento menzionera' solamente i dati necessari a identificare la spedizione, mentre le indicazioni relative alle merci trasportate sono riportate nella distinta di carico ovvero nel nuovo formulario "Elenco degli articoli " (EDA). In tal caso sul documento di accompagnamento sono stampate esclusivamente le seguenti informazioni: . identificazioni della spedizione (MRN); . regime (T1, T2 o T-) delle merci (casella 1/terza sotto-casella); . numero totale di EDA (casella 3) (oppure numero totale delle distinte di carico - casella 4); . numero totale degli articoli (casella 5); . numero totale dei colli (casella 6); . eventualmente, speditore/esportatore e destinatario (casella 2, 8): - se un solo speditore/esportatore e/o un solo destinatario; . paese di spedizione/esportazione e paese di destinazione (casella 15 e 17): - se un solo paese di spedizione/esportazione e/o di destinazione; . mezzo di trasporto alla partenza (casella 18); . descrizione della merce (casella 31): - menzione "vedere elenco degli articoli" (oppure "vedere distinta di carico"); . peso lordo totale della spedizione (casella 35); . principale obbligato (casella 50); . uffici di passaggio previsti (casella 51); . garanzia (casella 52); . ufficio di destinazione previsto (casella 53); . nome dell'ufficio di partenza e data di accettazione della dichiarazione (casella C); . controllo dell'ufficio di partenza (casella D). Va infine fatto presente che: sino a quando gli uffici doganali abilitati al transito comunitario/comune non saranno tutti collegati con l'NCTS i documenti di accompagnamento e l'elenco degli articoli o le distinte di carico sono muniti del timbro dell'ufficio doganale di partenza ovvero dello speditore autorizzato. Il nuovo EDA rappresenta la sintesi delle potenzialita' proprie dei documenti attualmente in vigore (es. formulari complementari, distinte di carico etc.); essa, dunque, fornisce tutte le informazioni idonee a soddisfare le esigenze degli operatori del transito e consente di utilizzare un unico formulario per tutti i dati specifici degli articoli che compongono una spedizione. Le Direzioni Compartimentali vorranno procedere alla integrale diramazione del presente provvedimento ai dipendenti uffici informando nel contempo le categorie professionali interessate.