Circolare 97 del 29.04.99

MATERIA FISCALE: Servizi doganali

OGGETTO Origine preferenziale delle merci; modifiche ai protocolli origine con i paesi che partecipano al cd. cumulo pan-europeo a partire dal 1 gennaio 1999.

TESTO Si conferma il testo del telescritto, prot. 2378/IV/99 S.D. del 9/3/99, inviato ai Compartimenti e alle Circoscrizioni doganali, con il quale sono state impartite talune istruzioni sulle modifiche della regolamentazione di cui ai protocolli di origine in oggetto indicati applicabili a decorrere dal 1/1/1999 e si forniscono ulteriori precisazioni in materia. "Si fa riferimento ai precedenti telescritti concernenti l'entrata in vigore del cd. cumulo pan-europeo e da ultimo al telescritto n. 8481/IV/97 del 1/9/1997. Al riguardo, considerate le intervenute necessita' di completare la definizione di origine per assicurare una corretta ed omogenea applicazione del sistema del cumulo pan-europeo a tutti i paesi partners e facilitare, di conseguenza, il commercio, semplificando i compiti amministrativi doganali, il Consiglio dell'UE ha proceduto ad una serie di modifiche al sistema del cumulo esistente, a decorrere dal 1 gennaio 1999, previsto nel protocollo n. 4, relativo alla definizione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa, degli accordi di associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri firmati con i paesi dell'Europa centrale ed orientale PECO (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca), la Slovenia, la Bulgaria, la Romania, i paesi Baltici (Estonia, Lettonia e Lituania), e quelli con i paesi Efta (Svizzera, Norvegia, Islanda). Il pacchetto di modifiche, e' pubblicato sulla GUCE serie L, secondo i tempi previsti dalle procedure di decisione che la CE ha sottoscritto con ciascun Paese. Tali modifiche, applicabili a decorrere dalla citata data del 1/1/1999, sono a tutt'oggi pubblicate sulla GUCE L35 del 9/2/99, p. 11 (Romania) e p. 32 (Repubblica Ceca), sulla GUCE L38 del 12/2/99, p. 48 (Bulgaria), sulla GUCE L45 del 9/2/99, p. 48 (Lituania). Queste e le altre decisioni, in corso di pubblicazione, interessano i protocolli sull'origine e le note esplicative ad essi collegati, con una serie di principi innovativi che si riassumono qui di seguito: a. la definizione, contenuta all'art. 3 per il cumulo bilaterale e all'art. 4 per il cumulo diagonale viene ora ripresa in un unico articolo, per ciascuna parte contraente (p. es. nel protocollo CE-Romania, l'art. 3 si riferisce al cumulo (bilaterale e diagonale) nella CE e l'art. 4 al cumulo - bilaterale e diagonale - in Romania); b. e' inclusa la Turchia nel sistema del cumulo pan-europeo per i prodotti industriali e per taluni prodotti agricoli, esclusi quelli previsti nell'allegato V; c. il sistema dei tassi forfettari, previsto all'art. 15 dei protocolli, per il cd. "no-drawback" prevede una estensione del tasso variabile fino al 31-12-2000. Tenuto conto dei cambiamenti e delle evoluzioni dei processi produttivi impiegati per la lavorazione delle materie prime, sono state previste alcune innovazioni, che riguardano, in particolare, la definizione di valore aggiunto, il principio di territorialita', la nozione degli importi in euro anziche' in ecu, e la lista dell'allegato II, per talune voci doganali. Sono state, altresi', apportate delle modifiche alle note esplicative, attualmente previste nella GUCE C 141 dell'8/5/1997, che, in attesa della loro pubblicazione, si riassumono qui di seguito:. Artt. 3 - 4 sul Cumulo: in linea generale, l'origine di un prodotto finito e' determinato nel paese dove si effettua l'ultima trasformazione, garantendo che questa vada al di la' delle operazioni previste all'art. 7 (operazioni minime). Nel caso in cui, nel paese di produzione/trasformazione finale, le materie originarie da uno o piu' paesi subiscano solo operazioni minime di cui al succitato art. 7, l'origine e' attribuita al paese che ha contribuito con il valore aggiunto piu' elevato delle materie impiegate nella fabbricazione. Art. 17 - Designazione delle merci nei certificati di circolazione EUR.1. Nel caso di invii con merci aventi origine di piu' paesi o territori: nella casella 4 del certificato di origine EUR-1 (paese o gruppo di paesi o territori) si dovra' riportare la dizione "vedere la casella 8". Nella casella 8 (numero di ordine), accanto alla designazione delle merci, dovra' essere inserita l'abbreviazione ufficiale di ciascun paese interessato per ciascun articolo. Art. 21 - Applicazione pratica delle disposizioni relative alla dichiarazione su fattura: a) se i prodotti sono originari di piu' paesi o territori, nella dichiarazione su fattura verra' indicato il nome o l'abbreviazione ufficiale di ciascun paese interessato, mentre l'indicazione dei paesi non originari e non coperti dalla dichiarazione non deve essere effettuata sulla dichiarazione stessa ma deve risultare chiaramente nella fattura, per evitare qualsiasi malinteso; b) le dichiarazioni fatte su fotocopie delle fatture sono accettabili; c) puo' essere accettata una dichiarazione su fattura fatta a tergo della fattura stessa ovvero puo' essere presentata su un foglio separato che faccia visibilmente parte della fattura. Altri formulari complementari non sono autorizzati. Art. 22 - Esportatore autorizzato. Come riportato nel testo modificato nella relativa nota esplicativa, l'espressione "esportatore autorizzato" ad apporre le attestazioni di origine su fattura, si riferisce alle persone o agli operatori, indipendentemente dal fatto che si tratti di produttori o commercianti, a condizione che siano rispettate le condizioni qui di seguito elencate e che presentino la merce in Dogana con dichiarazione in nome proprio. La concessione dello status di esportatore autorizzato e' condizionata alla presentazione di una domanda scritta dell'esportatore. Le autorizzazioni di cui trattasi, saranno rilasciate dai Compartimenti doganali competenti per territorio, i quali, nell'esaminare la domanda, devono considerare i seguenti requisiti: a) l'esportatore effettua esportazioni a carattere regolare (non e' rilevante il loro numero ma la cadenza regolare); b) l'esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare. Cio' presuppone che egli conosca le regole di origine applicabili e che sia in possesso di tutti i documenti giustificativi dell'origine. Nel caso dei produttori, dovra' essere assicurata la contabilita'-materie dell'impresa; nel caso dei semplici commercianti, sara' necessario verificare, in maniera piu' approfondita, i flussi commerciali normali tenuti dallo stesso operatore; c) l'esportatore deve fornire garanzie sufficienti sul carattere originario delle merci che riguardano le sue attivita' passate e presenti in tema di esportazione nonche' la possibilita' di sottoporsi a qualsiasi obbligazione conseguente. Nel momento del rilascio dell'autorizzazione, l'esportatore deve: 1. impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possieda le prove o gli elementi contabili al momento dell'operazione; 2. assumersi la responsabilita' totale, in caso di uso improprio della dichiarazione di origine qualora incorretta o uso improprio dell'autorizzazione; 3. assumersi la responsabilita' che la persona rappresentante dell'impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia; 4. impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno tre anni a partire dalla data della dichiarazione; 5. impegnarsi a presentare, in ogni momento, alla dogana, ogni elemento di prova ed accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalle stesse autorita'. I citati Compartimenti devono verificare, in maniera regolare, l'attivita' dell'esportatore autorizzato al fine di controllare il corretto uso della autorizzazione, e, quando possibile, secondo i criteri di analisi dei rischi ed, inoltre, trasmetteranno alla Direzione Centrale S.D. div. IV il sistema di numerazione attribuito a ciascun esportatore autorizzato, per agevolare l'inserimento delle informazioni in una banca-dati da diffondere alle dogane delle altre amministrazioni che partecipano al sistema del cumulo pan-europeo. Ogni altra previsione legislativa raccolta nei protocolli resta immutata. L'entrata in vigore di queste modifiche a partire dal 1 gennaio 1999 comporta una serie di altri adeguamenti, in particolare per cio' che concerne i rapporti tra la CE e la Turchia, considerato che la Turchia, alla pari della Comunita', ha firmato una serie di accordi preferenziali con i paesi del cumulo pan-europeo e che, nel quadro di questi accordi, si riconosce come originario sia il prodotto comunitario che turco. Tenuto, altresi', conto che, esistendo con la Turchia una unione doganale che non prevede, in linea generale, l'obbligo di indicare l'origine del prodotto, e' stato necessario prevedere di creare delle misure che permettano la trasmissione tra gli operatori delle informazioni relative all'origine dei prodotti in questione per poter giustificare la prova di origine. Questo meccanismo, che riprende quanto gia' in applicazione nella Comunita' con il Reg. (CEE) n. 3351/83, relativo alla procedura che facilita il rilascio dei certificati EUR-1, prevede, in particolare, che la dichiarazione del fornitore possa provare il carattere originario della merce comunitaria o turca e possa essere utilizzata dall'esportatore come elemento di prova per il rilascio di EUR-1 o come supporto per la dichiarazione su fattura. Le autorita' doganali che provvedono a rilasciare l'EUR-1, possono domandare all'esportatore di farsi rilasciare un certificato d'informazione Inf-4 per la verifica delle dichiarazioni del fornitore. La dogana che rilascia l'Inf-4 dovra' preventivamente accertarsi che le informazioni presentate dal fornitore siano corrispondenti alle merci effettivamente consegnate. Nel fare riserva di comunicare le ulteriori pubblicazioni delle succitate modifiche con gli altri paesi partners, si prega di diramare la presente istruzione alle dipendenti dogane, tenendo presente che ogni difficolta' di interpretazione o di applicazione pratica dovra' essere tempestivamente segnalata alla scrivente.". Con l'occasione si precisa quanto segue: 1. il rilascio delle autorizzazioni (da parte delle competenti Direzioni compartimentali), di cui all'art. 22, deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda da parte del richiedente. Dette autorizzazioni hanno validita' in tutti i paesi partecipanti al "cumulo pan-europeo". Resta inteso che sono valide le autorizzazioni gia' rilasciate che, in ogni caso, le Circoscrizioni doganali dovranno trasmettere alla competente Direzione compartimentale perche' provveda alla relativa numerazione ed alla successiva comunicazione alla Direzione Centrale Servizi Doganali div. IV. 2. dal 1/1/1999 la Turchia e' stata integrata nel cumulo pan-europeo con esclusione dei prodotti agricoli elencati nell'all. V delle decisioni del Consiglio di associazione che modificano il protocollo origine degli accordi europei che istituiscono un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e i paesi associati dall'altra (vd. per es. pag. 38 della GUCE serie L 77 del 23/03/1999 - CE-Polonia). Pertanto, nell'ambito del cumulo pan-europeo, i prodotti industriali originari della Turchia sono considerati come originari in ciascuno degli altri paesi che applicano il sistema. Viceversa, i prodotti agricoli con origine Turchia inseriti nel sistema, continueranno ad essere considerati come merci originarie di paese terzo e se esportati verso la CE da uno degli altri paesi dell'area del cumulo senza subire lavorazioni/trasformazioni sufficienti, dovranno essere sempre considerati prodotti originari di paese terzo e quindi non e' applicabile il regime preferenziale. Con la dec. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (GUCE L 86 del 20/03/1998) e' stato previsto il rilascio e la presentazione di certificati di circolazione EUR.1 a decorrere dal 1/1/1998, ed e' tollerata, per un periodo transitorio di un anno, l'accettazione di prove di origine rilasciate con ATR.1. A decorrere dal 1/1/1999, per i prodotti agricoli, originari della Turchia o della CE, devono essere rilasciati o accettati esclusivamente certificati EUR.1 e sempre a decorrere dalla stessa data, per i prodotti industriali, i modelli ATR-1 sono sostituiti dai modelli ATR (dec. 1/95, dec. 1/96, dec. 1/97 del Consiglio di associazione e del Comitato di Cooperazione CE-Turchia (GUCE L 35 del 13/2/96, GUCE L 200 del 9/8/96, GUCE L 166 del 25/6/97). 3. Si comunicano, altresi', le ulteriori pubblicazioni delle modifiche dei protocolli origine intercorse nel frattempo: GUCE serie L 51 del 26/02/1999 - CE-Slovenia GUCE serie L 68 del 09/03/1999 - CE-Estonia GUCE serie L 77 del 23/03/1999 - CE-Polonia GUCE serie C 90 del 31/03/1999 - Note esplicative concernenti il protocollo origine. Si prega di diramare la presente circolare alle dipendenti dogane, tenendo presente che ogni difficolta' di interpretazione o di applicazione pratica dovra' essere tempestivamente segnalata alla scrivente.