Circolare 101 del 30.04.99
MATERIA FISCALE: Accertamento
OGGETTO
Accertamento sintetico del reddito complessivo netto delle persone fisiche -
Indici e coefficienti presuntivi di reddito di cui alla tabella allegata al DM
10 settembre 1992 come sostituita dal DM 19 novembre 1992 - Decreto
dirigenziale di aggiornamento degli importi per i periodi d'imposta 1994-95 e
1996-97. Indicazioni operative.
TESTO L'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, concernente la determinazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito per l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, prevede l'adeguamento ogni due anni degli importi indicati nella tabella allegata al medesimo decreto, sulla base delle variazioni rispetto alla media dell'anno 1992 dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica. In attuazione di tale disposizione, con decreto dirigenziale del 29 aprile 1999, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati aggiornati, relativamente ai periodi d'imposta 1994-95 e 1996-97, gli importi contenuti nella suddetta tabella, cosi' come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 25 novembre 1992. Nel richiamare l'attenzione degli uffici sui nuovi importi determinati con il provvedimento in corso di pubblicazione, si ritiene utile fornire alcune indicazioni di carattere operativo sull'utilizzazione dell'accertamento sintetico di cui all'articolo 38, quarto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, per la determinazione del reddito complessivo netto delle persone fisiche. In primo luogo e' opportuno chiarire come il ricorso all'accertamento sintetico, in via di principio applicabile indipendentemente dalla preventiva determinazione analitica dei redditi posseduti dal contribuente, debba essere coordinato con le articolate strategie di contrasto dell'evasione fiscale introdotte dal legislatore negli anni piu' recenti, spiccatamente orientate alla individuazione delle effettive fonti reddituali, anche attraverso l'impiego di strumenti presuntivi (specificamente per la determinazione dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo: parametri e studi di settore, ricostruzione induttiva ex articolo 62-sexies del decreto-legge n. 331 del 1993) e di piu' penetranti poteri di indagine conferiti all'amministrazione (dati bancari, richieste a soggetti terzi, strumenti informatici, ecc.). D'altro canto, la stessa eliminazione dalla dichiarazione dei redditi del prospetto dati e notizie particolari, prevista con effetto dal 1994, costituisce una ulteriore conferma del diverso orientamento assunto dal legislatore nell'impiego del c.d. redditometro. Sotto tale profilo, pertanto, l'impiego degli indici e coefficienti presuntivi di reddito collegati ad elementi indicativi di capacita' contributiva dovra' in primo luogo essere utilizzato quale spunto di indagine, allo scopo di individuare, per quanto possibile, le effettive fonti reddituali eventualmente sottratte all'imposizione. Una volta espletate le indagini del caso, l'eventuale persistente contrasto tra il reddito complessivo determinato analiticamente (ancorche' risultante dalla determinazione presuntiva di singoli redditi o di singoli componenti di reddito) e gli elementi indicativi di capacita' contributiva dara' luogo, ricorrendone i presupposti di legge, alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto ai sensi del citato articolo 38, quarto comma, del DPR n. 600. Il redditometro prevede, come e' noto, specifiche cautele ai fini della sua applicazione, richiedendo uno scostamento dal reddito dichiarato di almeno un quarto per due anni consecutivi. Tuttavia, considerata l'inevitabile imprecisione dello strumento presuntivo attualmente in vigore - del quale comunque e' prevista la revisione, in conformita' a quanto disposto dal Ministro delle finanze con la direttiva annuale del 1999 - si sottolinea l'esigenza di un suo attento e ponderato utilizzo da parte degli uffici, soprattutto nei casi in cui la ricostruzione presuntiva del reddito sia essenzialmente fondata su fatti-indice che costituiscono soddisfacimento di bisogni primari o che sono caratterizzati da elevata rigidita' (in particolare, spese per l'abitazione e spese per mutui immobiliari). Si sottolinea, inoltre, la necessita' di procedere sempre ad un esame complessivo della posizione reddituale dell'intero nucleo familiare del contribuente, essendo evidente come frequentemente gli elementi indicativi di capacita' contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possano trovare spiegazione nei redditi posseduti da altri componenti il nucleo familiare. Particolare rilievo, ai fini dell'applicazione dell'accertamento sintetico, assumono le spese per incrementi patrimoniali (acquisti di immobili, investimenti finanziari) che, secondo quanto stabilito dal quinto comma del citato articolo 38, si presumono sostenute, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui sono state effettuate e nei cinque precedenti. Parimenti, significativo rilievo possono assumere altre eventuali manifestazioni di agiatezza diverse da quelle specificamente considerate nel decreto ministeriale del 10 settembre 1992. Ai fini dell'individuazione degli elementi indicativi di capacita' contributiva saranno ovviamente utilizzate tutte le fonti informative a disposizione dell'ufficio (Anagrafe Tributaria, segnalazioni della Guardia di Finanza e delle strutture di intelligence delle Direzioni Regionali, notizie di stampa, ecc.). In particolare, per quanto attiene ai dati dell'Anagrafe Tributaria, saranno sempre eseguite accurate interrogazioni sui componenti del nucleo familiare (Informazioni generalizzate AT, Banche dati esterne, ecc.). E' il caso di segnalare come lo strumento dell'accertamento sintetico assuma una particolare utilita' per la determinazione dei redditi nei confronti dei soggetti coinvolti nei fenomeni di criminalita' organizzata e dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniale (sequestro, confisca), sulla base degli elementi e delle circostanze di fatto comunque acquisiti. A tale riguardo si sottolinea l'esigenza di una stretta e costante collaborazione con i reparti della Guardia di Finanza e con gli uffici del Dipartimento del Territorio competenti ai fini delle misure di prevenzione patrimoniale, gia' sensibilizzati in proposito con circolare n. 26/T del 1 febbraio 1999. Per quanto attiene agli aspetti procedurali, si segnala in primo luogo la necessita' di permettere al contribuente di provare preventivamente che il reddito determinabile sinteticamente trova giustificazione, in tutto o in parte, nel possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero in altre circostanze di fatto quali, ad esempio, disinvestimenti patrimoniali, percezione di indennizzi che legittimamente non hanno concorso alla determinazione del reddito, atti di liberalita' degli ascendenti. Tale prova potra' essere richiesta in fase istruttoria (questionario, verbale di colloquio) ovvero con l'invito di comparizione previsto, ai fini dell'accertamento con adesione, dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997. In sede di valutazione delle prove giustificative addotte dal contribuente, gli uffici si atterranno ai necessari principi di ragionevolezza, al fine di pervenire a determinazioni reddituali convincenti e sostenibili secondo gli ordinari canoni probatori. Da ultimo, e' il caso di sottolineare come l'applicazione delle presunzioni stabilite ai fini dell'accertamento sintetico debba essere coniugata con il nuovo istituto dell'accertamento con adesione, in forza del quale le presunzioni medesime dovranno essere oggetto di ragionevole apprezzamento con riferimento alla peculiare posizione del contribuente.