Circolare 102 del 04.05.99
MATERIA FISCALE: Spettacoli e giuochi
OGGETTO
Esercizio delle scommesse ippiche all'interno degli ippodromi.
TESTO Si e' di recente avuto conoscenza di iniziative con le quali alcuni soggetti gestori di ippodromi hanno intimato alle agenzie ippiche interessate di cessare l'attivita' di raccolta delle scommesse all'interno degli impianti anzidetti, e cio' in quanto la presenza delle agenzie ippiche all'interno degli ippodromi sarebbe oggetto di rapporti privatistici a suo tempo costituiti mediante convenzioni la cui validita' sarebbe scaduta improrogabilmente al 31.12.1998. Al riguardo, al fine di stabilire la fondatezza delle anzidette pretese, si osserva preliminarmente che l'art. 25 del regolamento di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, riguardante la disciplina dell'esercizio e della raccolta delle scommesse ippiche dispone, com'e' noto, che le concessioni gia' attribuite dall'UNIRE per lo svolgimento di tali attivita' sono prorogate al 31.12 1998, ovvero, qualora non sia stato possibile espletare entro tale data le gare pubbliche previste dall'art. 2 del citato regolamento, al 31.12.1999. Detta disposizione riguarda, evidentemente, tutte le concessioni attualmente in atto e quindi, anche quelle rilasciate alle agenzie per l'esercizio delle scommesse "sul campo", ovvero all'interno degli ippodromi e cio' sia nel caso in cui l'esercizio dell'attivita' sul campo sia previsto nell'atto di delega rilasciato dall'UNIRE, sia che esso costituisca l'oggetto di un'apposita concessione a se' stante rispetto all'atto di delega . Orbene, tenuto conto che le gare previste dalla citata norma non sono ancora state espletate, non vi e' dubbio che, per quanto concerne il rapporto tra le agenzie e i Ministeri competenti, subentrati all'UNIRE in virtu' della normativa anzidetta, la concessione a suo tempo rilasciata ad ogni agenzia e' tuttora in atto e conserva, quindi, appieno la propria validita'. Pertanto, nei casi in cui nell'atto di delega o in un successivo atto di concessione rilasciato a suo tempo dall'UNIRE sia espressamente prevista la raccolta di scommesse all'interno di un ippodromo, questa potra' essere tuttora svolta a pieno titolo dall'agenzia titolare della concessione stessa. In relazione, poi, ai rapporti intercorrenti tra l'agenzia e il gestore dell'ippodromo deve osservarsi che l'art. 8 del " disciplinare per la delega all'esercizio delle scommesse al totalizzatore e per la prestazione dei servizi di base " allegato alla delibera di concessione espressamente prevede per il gestore dell'ippodromo l'obbligo di mettere a disposizione del titolare della delega UNIRE, ovvero dell'agenzia ippica, "locali idonei all'espletamento della delega stessa, nonche' le relative possibilita' di allacciamento di impianti", obbligo che, essendo parte integrante di una convenzione prorogata ope legis, deve considerarsi anch'esso prorogato e, pertanto, pienamente efficace nei confronti di tutti i soggetti interessati. Inoltre, viene precisato, nell'ultimo periodo dell'anzidetto articolo 8 del disciplinare, che "qualunque controversia tra la Societa' e il titolare della delega UNIRE all'accettazione delle scommesse nell'Agenzia Ippica campo, non potra' in nessuna circostanza sospendere e impedire l'attivita' delegata dell'agenzia stessa ". Ne deriva che le eventuali controversie di natura privatistica nell'uso dei locali non possono esplicare alcuna influenza inibitoria sulla concreta operativita' della concessione. Diversamente argomentando si rimetterebbe alla discrezionalita' dei titolari degli ippodromi l'efficacia dell'atto pubblico della concessione. Da ultimo puo' essere utile considerare che la presenza "sul campo" di un'agenzia ippica consente attualmente a coloro che assistono a corse di cavalli presso un ippodromo di scommettere su corse in svolgimento presso altri ippodromi, cio' che non potrebbero fare presso lo sportello dello ippodromo, preposto, com'e' noto, unicamente all'accettazione delle scommesse sulle corse di quell'ippodromo. La chiusura dell'agenzia "sul campo", pertanto, implicherebbe l'impossibilita', per gli spettatori di quell'ippodromo di effettuare le scommesse anzidette con conseguente diminuzione degli introiti erariali a quelle collegate.