Circolare 105 del 07.05.99

MATERIA FISCALE: Riscossione

OGGETTO Istanze di rimborso totale o parziale della ritenuta e/o del credito d'imposta sui dividendi pagati da societa' residenti in Italia a soggetti residenti in paesi legati al nostro da convenzioni contro le doppie imposizioni - Determinazione degli uffici competenti alla ricezione delle istanze a seguito della soppressione dello Schedario generale dei Titoli Azionari - Chiarimenti e istruzioni.

TESTO L'Associazione Bancaria Italiana ha evidenziato (Circolare Serie Tributaria 28 settembre 1998, n.40) che a seguito della soppressione dello Schedario Generale dei Titoli Azionari prevista dal decreto direttoriale 11 agosto 1998 non risulta chiaro se, successivamente al 14 settembre 1998 (data di effettiva soppressione), le istanze di cui all'oggetto debbano essere presentate dai soggetti non residenti al Centro di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette di Roma (cui sono devolute le residue competenze dello Schedario) oppure ai locali Centri di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette (i quali, ai sensi dell'articolo 40 D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, sono competenti a provvedere in materia di rimborsi ex articolo 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) oppure, nelle regioni in cui i Centri non risultano attivati, alle Direzioni Regionali delle Entrate come affermato nel modello UNICO 98 NR. Al riguardo occorre premettere che: - l'articolo 40 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287 ("Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle Finanze"), ha previsto che i Centri di Servizio delle imposte dirette e indirette, a decorrere dalla data della loro attivazione, provvedono, tra l'altro, ai rimborsi di cui all'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; - la circolare n. 151/E del 10 agosto 1994 della Direzione Centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario ha affermato che i rimborsi di cui all'oggetto sono assimilati ai rimborsi di versamenti diretti di cui all'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, consentendo altresi' che le relative istanze di rimborso potessero essere presentate, solo per il parere, anche allo Schedario Generale dei Titoli Azionari; - il decreto direttoriale 29 dicembre 1997 ha attivato dal 1 gennaio 1998 i Centri di servizio delle imposte dirette e indirette, i quali esercitano le proprie competenze anche relativamente ai rapporti pendenti alla data della loro attivazione; per cui da tale data i suddetti Centri(tra cui, ovviamente, anche il Centro di servizio di Roma limitatamente alle istanze relative ad utili distribuiti da societa' aventi domicilio fiscale nella regione Lazio) sono divenuti competenti sia per quanto riguarda le nuove istanze di cui all'oggetto, sia per quanto riguarda le istanze gia' presentate allo Schedario Generale dei Titoli Azionari e al! gennaio 1998 ancora pendenti; - il decreto ministeriale 4 febbraio 1998 ha previsto nuove modalita' di effettuazione delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (dichiarazione dei sostituit d'imposta anziche' modelli Rad), per cui per le distribuzioni di utili effettuate dal 1 gennaio 1998 solamente gli uffici destinatai della suddetta dichiarazione possono effettuare il riscontro cartolare o informatico dei dati relativi agli utili contenuti nelle istanze di rimborso di cui all'oggetto; - il decreto direttoriale 11 agosto 1998 ha previsto la soppressione dello Schedario Generale dei Titoli Azionari alla data del 14 settembre 1998 e ha devoluto le residue competenze al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette di Roma; per cio' che si e' detto, nella fattispecie "residue competenze" non rientrano comunque le istanze di cui all'oggetto. Cio' premesso, e a conferma di quanto gia' affermato nella nota del 20 agosto 1998 n. 68287 della direzione Centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario, si ribadisce che istituzionalmente competenti alla ricezione delle istanze di rimborso di cui all'oggetto sono dal 1 gennaio 1998 i Centri di servizio delle imposte dirette e indirette siti nelle circoscrizioni territoriali ove hanno il domicilio fiscale le societa' che hanno corrisposto gli utili oppure, per le regioni in cui i Centri non fossero ancora istituiti, le Direzioni Regionali per le Entrate. Va da se' che, ove i soggetti non residenti avessero presentato le loro istanze ad uffici diversi da quelli sopracitati, gli stessi uffici provvederanno ad inoltrarle (dandone comunicazione ai soggetti non residenti) agli uffici competenti. L'Associazione bancaria italiana e la Federazione italiana delle banche di credito cooperativo - Casse rurali e artigiane sono pregate di diramare la presente circolare alle associate.