Circolare 107 del 14.05.99
MATERIA FISCALE: Disposizioni varie
OGGETTO
Autocertificazione - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni -
Dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta' - Presentazione e
sottoscrizione di istanze agli organi della P.A. - D.P.R. 20 ottobre 1998,
n. 403 - Art. 2 legge 16 giugno 1998, n. 191 - Art. 3 legge 15 maggio 1997,
n. 127 - D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130 - Artt. 18 e 30 legge 7 agosto 1990,
n. 241 - Legge 4 gennaio 1968, n. 15 - Integrazione circolare n. 95/S/UCOP del
4 aprile 1997 - Istruzioni - Modulistica.
TESTO 1. - Premessa. In materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive, il legislatore e' intervenuto piu' volte (legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella G.U. 27 gennaio 1968, n. 23; legge 11 maggio 1971, n. 390, pubblicata nella G.U. 24 giugno 1971, n. 158; artt. 18 e 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella G.U. 8 agosto 1990., n. 192; D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130, pubblicato nella G.U. 26 febbraio 1994, n. 47; legge 15 maggio 1998, n. 127, pubblicata nella G.U. 17 maggio 1997, n. 113 - S.O. n. 98/L, legge 16 giugno 1998, n. 191, pubblicata nella G.U. 20 giugno 1998, n. 142, e, da ultimo, con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, pubblicato nella G.U. 24 novembre 1998, n. 275). In base alle innovazioni recentemente introdotte, il ricorso all'autocertificazione e l'acquisizione d'ufficio di dati ed informazioni diviene la regola nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, mentre la produzione materiale di certificazioni dovra' costituire l'eccezione, "rovesciando" in tal modo il precedente, "tradizionale" modo di operare degli uffici pubblici. Lo stesso Dipartimento della funzione pubblica, con la circolare n. 4/98 del 27 maggio 1998, ha ritenuto opportuno pronunciarsi ancora una volta sulla problematica in esame, invitando le amministrazioni pubbliche ad attenersi scrupolosamente alle vigenti disposizioni. Con circolare n. 1.1.26/10888/9.84 del 5 febbraio 1999, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi - ha ulteriormente ribadito l'importanza che riveste l'autocertificazione nel quadro della semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Si ritiene pertanto utile richiamare il quadro normativo che regola la materia di cui trattasi con il duplice intento di conseguire i benefici introdotti e di offrire agli operatori del settore uno strumento, il piu' possibile aggiornato, di rapida ed agevole consultazione. Nell'ambito delle competenze dell'Amministrazione finanziaria, le principali misure organizzative in materia di "autocertificazione" sono state definite, come e' noto, con la circolare n. 100/S/UCIP del 25 giugno 1994 e con la circolare n. 95/S/UCOP del 4 aprile 1997, oltre che con l'emanazione di numerose risoluzioni finalizzate a chiarire taluni profili applicativi delle norme in questione. Negli Allegati alla presente si trovano anche i modelli per le varie ipotesi di dichiarazione sostitutiva, predisposti sulla base delle indicazioni fornite nella circolare 20 dicembre 1988 n. 26779 del Ministro per la funzione pubblica, aggiornati secondo le disposizioni introdotte dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, dalla legge 16 giugno 1998, n. 191 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 (in G.U. del 24 novembre 1998, n. 275). In Appendice vengono riportate le principali disposizioni che interessano la tematica in esame. Si evidenzia, infine, che la presente circolare accoglie le osservazioni formulate dall'Ufficio procedimenti ed efficienza amministrativa del Ministero della Funzione Pubblica con nota n. 5977/upea/s.p.a. dell'11/5/99. 2. - Principi generali. L'"autocertificazione" attiene al diritto che l'ordinamento giuridico riconosce al cittadino di comprovare determinati fatti, stati o qualita' personali attraverso dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione in luogo delle normali certificazioni. Trattasi, in altri termini, di un istituto giuridico in forza del quale il cittadino viene sollevato per legge dall'onere di produrre un certificato attestante determinati requisiti e dati al fine di ottenere dalla P.A. l'emanazione di un certo provvedimento. L'Ufficio procedente ha pertanto l'obbligo di accettare una dichiarazione sostitutiva di certificazione o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in luogo della certificazione propriamente detta. Al riguardo, il criterio principale cui deve costantemente ispirarsi l'attivita' degli Uffici dell'Amministrazione nelle trattazioni che richiedano l'acquisizione di certificazioni e' fondato su quanto dispone l'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. anche quanto sul punto osservato dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, nella decisione 13 ottobre 1998, n. 7) che amplia notevolmente la sfera applicativa dell'art. 10 della legge n. 15 del 1968 in tema di accertamenti d'ufficio. Infatti - mentre il comma 2 dell'art. 10 della legge n. 15 citata prevede che le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o qualita' personali attestati in documenti gia' in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare - l'art. 18, 2 e 3 comma, della citata legge n. 241, dispone che il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione di documenti ed all'accertamento di fatti, stati o qualita' non solo nel caso in cui si tratti di documenti gia' in possesso dell'Amministrazione procedente e di fatti, stati e qualita' che la stessa Amministrazione procedente sia tenuta a certificare, ma anche quando il possesso dei documenti e l'obbligo di certificazione riguardino un'Amministrazione diversa da quella procedente (si veda anche il Par. 4). Pertanto, il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90, dovra' adoperarsi nel dare la massima e concreta attuazione alla suddetta disposizione al fine di acquisire direttamente al suo ufficio la certificazione necessaria, evitando all'interessato l'onere di produrre la medesima documentazione. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli artt. 1 (estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 2 (estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta') del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, il 1 comma dell'art. 7 del medesimo decreto presidenziale dispone che i certificati relativi a stati, fatti e qualita' personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una Amministrazione pubblica sono sempre acquisiti d'ufficio dall'Amministrazione procedente, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica Amministrazione che conserva l'albo o il registro. Il successivo comma 2 stabilisce, altresi', che "In tutti casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a stati, fatti e qualita' personali presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il certificato puo' essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.". Il comma 3 precisa, infine, che "I documenti trasmessi ad una Pubblica Amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale.". La necessita' di assumere direttamente le informazioni o i documenti presso altre amministrazioni presuppone, peraltro, che siano pienamente funzionanti adeguati sistemi informatizzati di trasmissione dei dati. In attesa dell'attuazione generalizzata di collegamenti telematici, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, per scambiarsi le informazioni tra di loro e con altri uffici della Pubblica Amministrazione, avranno cura di usare altri mezzi disponibili utili allo scopo (a tal proposito, e' appena il caso di ricordare che l'art. 6 della legge 20 dicembre 1991, n. 412 ha consentito l'uso del telefax per il trasferimento di comunicazioni tra amministrazioni pubbliche). Al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui all'art. 22 della legge 675/96, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre Amministrazioni pubbliche possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualita' personali previste da leggi o regolamenti e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono richieste. Non sembra infine superfluo evidenziare che il soggetto interessato conserva sempre la possibilita' di presentare spontaneamente atti e documenti e quindi anche la certificazione richiesta, laddove valuti, ad esempio, che tale sua iniziativa contribuisca a ridurre i tempi per la conclusione del procedimento. 3. - La legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'istituto dell'autocertificazione e' stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firme". Ovviamente, nel caso di norme successive alla legge in esame che richiedano una specifica certificazione documentale, gli uffici dell'Amministrazione saranno tenuti ad acquisire la certificazione medesima in base al noto principio della successione delle leggi nel tempo, secondo il quale una legge posteriore deroga a quella anteriore. Per contro, la legge n. 15/1968 e' applicabile integralmente a quelle fattispecie previste da leggi successive che ad essa facciano espresso rinvio. Al riguardo, si richiama, a titolo esemplificativo, il recente disposto di cui all'art. 10, 1 comma, del D.P.R. n. 403/98, a norma del quale non sono sostituibili, tra l'altro, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e di conformita' CE (salvo diverse disposizioni della normativa di settore). Tanto premesso, nel rinviare in Appendice per il testo aggiornato della legge n. 15/1968, di seguito si evidenziano le disposizioni della legge in esame che assumono rilievo centrale nel presente contesto. 3.1 - Dichiarazioni definitivamente sostitutive di certificazioni (art. 2). Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, esonerano definitivamente il privato dall'onere di produrre la documentazione corrispondente. Le certificazioni che possono essere sostituite definitivamente da una dichiarazione dell'interessato sono elencate nell'art. 2 della legge n. 15/1968. Si precisa, altresi', che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 403/98, le dichiarazioni sostitutive di cui trattasi hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono. Ad ogni buon fine, si trascrive di seguito il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 15/1968: << Art. 2 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni). La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.>>. Si evidenzia, al riguardo, che il secondo comma dell'art. 2 in esame e' stato abrogato dall'art. 3, comma 10, della legge n. 127/97. Il comma abrogato prevedeva l'autenticazione, con le modalita' di cui all'art. 20 della legge n. 15/1968, della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive. I casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono stati ulteriormente ampliati dall'art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 403/98: <
>. L'elenco delle dichiarazioni definitivamente sostitutive di cui all'art. 2 della legge n. 15/1968 e' riportato anche in Allegato A. Il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito, con circolare n. 87923/18.10.3 del 14 aprile 1992, che a tale elenco sono aggiunti gli stati di separato e divorziato (per analogia a quelli di celibe, coniugato o vedovo), e quello concernente la posizione reddituale (introdotta dall'art. 24 della legge n. 114/77). L'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 403/98 ha peraltro abrogato il 1 comma del citato art. 24 della legge n. 114/77. Il medesimo Dicastero aveva in precedenza precisato che le dichiarazioni di cui trattasi non sono ammesse in sostituzione degli stati di servizio, dei fogli matricolari e degli estratti dell'atto di nascita e di stato civile, in considerazione delle possibili annotazioni apportate dagli uffici su tali atti e di cui occorra accertare l'esistenza. Al riguardo, trova ora applicazione l'art. 9 del D.P.R. n. 403/98. Nell'Allegato A, sono altresi' elencati gli ulteriori fatti, stati e qualita' personali che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 403/98 piu' volte citato, possono essere comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni(si veda anche il Par. 8). 3.2 - Dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazioni (art. 3). L'art. 3 della legge n. 15/1968 e' stato abrogato dall'art. 13, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. Tale ipotesi di autocertificazione non e' dunque piu' vigente a decorrere dal 23 febbraio 1999. Si rinvia, in merito, al Par. 5. 3.3 - Dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta' (art. 4). L'art. 4 della legge n. 15 del 1968 disciplina le dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta' concernenti fatti, stati e qualita' ed ogni altro avvenimento giuridicamente rilevante (il cui verificarsi deve essere provato con atti notori), che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Si trascrive l'art. 4 sopracitato, nel testo integrato dall'art. 3, comma 9, della legge n. 127/97, che ha aggiunto un comma finale al medesimo art. 4. < >. E' al riguardo opportuno evidenziare quanto segue: * la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' deve essere "resa" personalmente dall'interessato e dal medesimo sottoscritta "dinanzi" al funzionario incaricato di riceverla; * i fatti, gli stati o le qualita' che costituiscono il contenuto della dichiarazione devono essere di "diretta conoscenza" dell'interessato e possono riguardare anche stati, fatti e qualita' personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza (art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 403/98); * e' inoltre consentito, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto presidenziale n. 403/98, dichiarare tutti gli stati, fatti e qualita' personali non compresi negli elenchi di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 403/98 e all'art. 2 della legge n. 15/1968 (si veda l'Allegato A), fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la P.A. e con i concessionari di pubblici servizi (art. 2, 1 comma, del D.P.R. n. 403/98); * le dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta' hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono (art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 403/98); * la dichiarazione in parola potra' riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione e' conforme all'originale (art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 403/98); * qualora risulti necessario controllare la veridicita' delle dichiarazioni, nel caso in cui gli stati, fatti e le qualita' personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione procedente entro 15 giorni deve richiedere direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente; in tal caso, per accelerare il procedimento, l'interessato puo' trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorche' non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso (art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 403/98). Per quanto concerne la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di cui trattasi, il Ministero dell'interno - sentito l'Osservatorio per l'attuazione della legge n. 127/97 (composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della funzione pubblica) - con circolare Miacel n. 2 del 2 febbraio 1999, ha ritenuto opportuno sottolineare che l'art. 3 del D.P.R. n. 403/98 "non parla di autenticazione della sottoscrizione, ne', tanto meno, abroga o reca innovazioni all'art. 3, comma 11, della legge n. 127/97, cosi' come modificato dall'art. 2, commi 10 e 11, della legge n. 191/98. Ne consegue che quando la dichiarazione e' contenuta nell'istanza ovvero e' contestuale o collegata o richiamata dalla stessa, non deve essere autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento". Si veda, al riguardo, anche i Par. 6 e 7. Si ricorda, infine, che l'art. 30, comma 2, della legge n. 241/1990 prevede il divieto di esigere "atti di notorieta'" in luogo della "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'" prevista dall'art. 4 della citata legge n. 15, quando si tratti di provare qualita' personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. 3.4 - Dichiarazioni mediante semplice esibizione di documenti rilasciati dalla P.A. (artt. 5 e 6). Le disposizioni in esame della legge n. 15 del 1968 prevedono l'ulteriore possibilita' di comprovare il possesso di stati e qualita' personali mediante l'esibizione all'ufficio competente di documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e contenenti l'attestazione dei dati richiesti. Si precisa che la documentazione mediante semplice esibizione puo' avvenire per qualsiasi stato o qualita' personale e non soltanto per quelli indicati nell'art. 5 della legge n. 15/1968, purche', ovviamente, i relativi dati risultino dai documenti (rilasciati dalla Pubblica Amministrazione) esibiti, siano questi di identita' personale o a qualsiasi altro titolo emessi. I documenti in parola devono essere esibiti, in analogia a quanto previsto per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, al funzionario competente a ricevere la documentazione (o al responsabile del procedimento), il quale trascrivera' i dati rilevati sull'apposito modello (Allegato D/5 o D/6) da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modello in questione sara' poi sottoscritto, ai sensi dell'art. 6, 1 comma, della legge n. 15/1968, tanto dal funzionario competente a ricevere la documentazione quanto dagli interessati, previamente ammoniti sulla responsabilita' penale cui possono andare incontro in caso di esibizione di atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita'. Si precisa che la firma dell'esibitore e degli altri soggetti intervenuti - da apporre sempre in presenza del funzionario addetto - non e' soggetta ad autenticazione con le modalita' di cui all'art. 20 della citata legge n. 15. A norma dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 403/98, nei casi in cui si debba procedere ad acquisire informazioni relative a stati, fatti e qualita' personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validita', la registrazione dei dati potra' avvenire attraverso l'acquisizione di copia fotostatica del documento stesso, ancorche' non autenticata, secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 11, della legge n. 127/97, come modificato dalla legge n. 191/98 (si veda anche il Par. 7). Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'indicazione di stati, fatti e qualita' personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validita', costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 7, comma 5, del D.P.R. n. 403/98). Si rinvia in Appendice per il testo integrale delle norme surrichiamate. 3.5 - Copie autentiche (art. 7) e autenticazione di copie conformi (art. 14). Per le ipotesi che interessano questa sede, l'autenticazione delle copie puo' essere fatta presso l'ufficio dell'Amministrazione finanziaria che ha emesso l'originale o presso il quale quest'ultimo e' depositato o conservato, o anche dall'ufficio al quale deve essere prodotto il documento stesso. L'autenticazione consiste nell'attestazione che la copia e' conforme all'originale (con il quale deve essere contestualmente confrontata) ed e' apposta in fondo alla copia stessa. L'autenticazione della copia puo' essere fatta su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'ufficio dell'Amministrazione finanziaria interessato. In tal caso, la copia autentica puo' essere utilizzata solo nel procedimento in corso (art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 403/98). A tale riguardo va evidenziata anche la possibilita' di fare ricorso alla procedura di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 403/98, che - se si escludono le pubblicazioni in senso stretto - puo' essere utilizzata solo per documenti presentati in materia di pubblici concorsi. Si fa altresi' presente che legittimato a procedere all'autenticazione e' sia il dipendente competente a ricevere la documentazione, sia - ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 403/98 - il "responsabile del procedimento" di cui all'art. 5 della legge n. 241/90. L'attestazione di conformita' deve essere completata da tutti gli elementi informativi previsti dall'art. 14 della legge n. 15/1968, riportato in Appendice. 4. - La legge 7 agosto 1990, n. 241. Come e' noto, la legge 7 agosto 1990, n. 241 ha inteso mutare radicalmente l'abituale rapporto intercorrente tra cittadini e organi della Pubblica Amministrazione. L'Amministrazione finanziaria ha al riguardo fornito chiarimenti e istruzioni operative con la circolare del Segretariato Generale n. 49/S/UCIP del 14 febbraio 1995, alla quale si rinvia per eventuali approfondimenti. Si reputa tuttavia opportuno evidenziare le principali disposizioni della legge in esame che, direttamente o indirettamente, interessano la materia di cui trattasi. Mentre il Capo I della legge n. 241 e' dedicato all'enunciazione dei principi riformatori dell'azione amministrativa (che deve essere improntata a criteri di economicita', di efficacia e di pubblicita') e stabilisce anche il divieto di aggravamento del procedimento, il Capo II e' riservato soprattutto alla figura del "responsabile del procedimento", vale a dire del soggetto al quale e' affidata la gestione del procedimento amministrativo (inteso come sequenza di atti, tra loro collegati, finalizzati all'adozione di un provvedimento finale). Gli artt. 4 e 5, commi 1 e 2, della legge in esame, prevedono appunto l'individuazione, nell'ambito dell'unita' organizzativa competente, del "responsabile del procedimento" al quale il successivo art. 6 assegna precisi compiti tra cui quelli previsti dalla lettera b), riguardanti la materia oggetto della presente circolare. Quest'ultima norma dispone infatti che il responsabile del procedimento accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali L'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 403/98 ribadisce, peraltro, che il responsabile del procedimento - identificato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241 del 1990 - e' comunque competente a ricevere la documentazione. Per quel concerne direttamente l'"autocertificazione", l'articolo 18, commi 2 e 3, della legge di cui trattasi, prevede, come si e' gia' fatto cenno in precedenza, che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti che l'interessato dichiari (si veda l'Allegato E) essere gia' in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altra Pubblica Amministrazione e ad accertare i fatti, gli stati e le qualita' che la medesima Amministrazione o altra Pubblica Amministrazione sia tenuta a certificare. Si ricorda, inoltre, che in applicazione di quanto previsto dallo stesso art. 10, comma 1, della legge n. 15/1968, alle pubbliche amministrazioni e' fatto divieto di chiedere ai cittadini la produzione dei certificati di assenza di procedimenti penali e di carichi pendenti. Anche tali circostanze, ove richieste, devono infatti essere accertate d'ufficio a cura dell'Amministrazione che deve emettere il provvedimento. Come parimenti gia' accennato, il comma 2 dell'art. 30 della legge n. 241 fa divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessita' e di pubblica utilita' di esigere atti di notorieta' in luogo della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualita' personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Le disposizioni della legge n. 241/90 che interessano la problematica di cui trattasi sono anche in questo caso riportate in Appendice. 5. - Il D.P.R. 5 gennaio 1994, n. 130. Come accennato in precedenza, il D.P.R. n. 130/94 e' stato abrogato dall'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 403/98. In Appendice si e' ritenuto comunque utile ed opportuno riportare il decreto in esame, nel testo modificato dalla legge n. 127/97. 6. - La legge 15 maggio 1997, n. 127. Con legge 15 maggio 1997, n. 127 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 98/L della gazzetta ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997), recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo", sono state emanate ulteriori disposizioni volte a rendere ancora piu' semplice ed agevole la presentazione di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive agli uffici della Pubblica Amministrazione. Per le finalita' che interessano in questa sede, si richiama l'art. 2, comma 3, della legge n. 127/97. La norma in parola - successivamente modificata dall'art. 2, comma 2, della legge 16 giugno 1998, n. 191 - dispone attualmente che "I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validita' superiore". Il successivo comma 4 dell'art. 2 della legge in esame e' stato parimenti interessato da modifiche apportate dall'art. 2, comma 3, della legge n. 191/98. Anche in questo caso si reputa utile trascrivere la disposizione di cui trattasi: "I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonche' dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validita' nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facolta' di verificare la veridicita' e l'autenticita' delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.". I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validita', hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. Viene quindi fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori od esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di identita' (art. 3, comma 1, della legge n. 127/97). Come gia' accennato nei paragrafi che precedono, i commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge n. 127/97, hanno sostituito, rispettivamente, il 1 comma dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e il 1 comma dell'art. 3 del D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130. Successivamente, il comma 2 dell'art. 3 della legge n. 127 citata, e' stato modificato dal comma 7 dell'art. 2 della legge n. 191/98 (entrambe le disposizioni sono riportate in Appendice). Non sembra superfluo evidenziare che nei casi in cui le norme di legge o di regolamento prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere prodotta una dichiarazione sostituiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 3, comma 4, della legge n. 127/97). Fermo restando quanto precisato nel Par. 3.3, si ricorda che il comma 9 dell'art. 3 della legge di cui trattasi, nell'aggiungere un comma finale all'art. 4 della legge n. 15/1968, ha mantenuto l'autenticazione della sottoscrizione, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20 della legge n. 15/68, delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', sia nel caso che le dichiarazioni siano rese ad organi della Pubblica Amministrazione sia nel caso in cui siano rese ad imprese di gestione di servizi pubblici. Viceversa, il comma 10 dell'art. 3 della legge n. 127/97, ha, tra l'altro, abrogato - come gia' accennato nel Par. 3.1 - il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 15/1968. Quest'ultima norma prevedeva infatti l'autenticazione (con la procedura di cui all'art. 20 della legge n. 15/1968) delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, che dunque non e' piu' richiesta. Il successivo comma 11 del medesimo art. 3 - come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 191/98 - precisa, infine, che la sottoscrizione di istanze da produrre ad organi della pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non e' piu' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un valido documento di identita' del sottoscrittore (si veda, in merito, anche il successivo Par. 7). Si rinvia all'Appendice per il testo completo degli artt. 2 e 3 della legge n. 127/97. 7. - La legge 16 giugno 1998, n. 191. L'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191 ha ulteriormente modificato talune disposizioni in materia di autocertificazione presenti nella legge n. 127/97. I commi 7, 8, e 10 del citato articolo hanno modificato, rispettivamente, i commi 2, 5 e 11 dell'art. 3 della legge n. 127/97. Di particolare rilievo e' il comma 11 dell'art. 2 della legge n. 191/98, con il quale viene fornita un'interpretazione autentica della previsione di cui al comma 11 dell'art. 3 della legge n. 127/97. Quest'ultima disposizione si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'Amministrazione pubblica ed ai gestori od esercenti di pubblici servizi non e' soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 3 (dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazione) e 4 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta') della legge n. 15/1968. Ad ogni buon fine, si riportano i commi 10 e 11 dell'art. 2 della legge n. 191/98: < >. In conclusione, la legge in esame segna un ulteriore passo avanti sulla strada della semplificazione delle relazioni tra gli uffici della Pubblica Amministrazione ed i cittadini, laddove, da un lato, amplia le possibilita' di utilizzo dell'autocertificazione e, dall'altro, consente l'invio con mezzi telematici delle istanze rivolte alla stessa Pubblica Amministrazione. Le disposizioni in commento sembrano inoltre prevedere la presentazione delle istanze anche in assenza del diretto interessato, a condizione che l'incaricato consegni una fotocopia (anche non autenticata) di un valido documento di identita' del primo. Ad od ogni buon fine, anche in questo caso si rinvia all'Appendice per quanto attiene il testo delle disposizioni della legge n. 191 che hanno interessato la materia in esame. 8. - Il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. Nella G.U. n. 275 del 24 novembre 1998 e' stato pubblicato il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento sulla semplificazione della documentazione amministrativa in attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per stabilire l'entrata in vigore del citato regolamento n. 403/98, deve ritenersi operante il disposto di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 127/97, a norma del quale i regolamenti di attuazione entrano in vigore novanta giorni dopo la loro pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Ad ogni buon fine, si riporta, di seguito, quanto dispone l'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 127/97: < >. Non sembra dunque superfluo sottolineare, al riguardo, che il decreto in esame e' in vigore a decorrere dal 23 febbraio 1999. In merito al contenuto del D.P.R. n. 403 citato, si osserva un decisivo ampliamento dei casi di autocertificazione definitiva e, come accennato in precedenza, ad una contestuale eliminazione delle ipotesi di certificazioni temporaneamente sostitutive. Si e' inoltre in presenza di una estensione dei casi in cui e' possibile rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e di un rafforzamento dell'obbligo della Pubblica Amministrazione di procedere direttamente all'acquisizione di certificati qualora l'interessato non possa o non voglia avvalersi dell'autocertificazione. La particolare ipotesi di certificazione mediante semplice esibizione, e' riproposta con modalita' compatibili, a regime, con l'adozione delle procedure informatiche connesse sia all'utilizzo della carta di identita' magnetica che alla piena attuazione del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 517 (regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici). Si reputa opportuno trascrivere, di seguito, l'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, che innova radicalmente il previgente quadro normativo in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni. < >. Il provvedimento in parola e' comunque riportato in Appendice. 9. - Accertamenti d'ufficio. 9.1 - Responsabilita' del dipendente che riceve la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. Come gia' detto in precedenza, la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni costituisce violazione ai doveri d'ufficio (art. 3, comma 4, della legge n. 127/97). L'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 403/98, precisa, che costituisce, altresi', violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorieta'. Parimenti, secondo la previsione dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. n. 403/98, il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'indicazione di stati, fatti e qualita' personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validita' costituisce violazione dei doveri d'ufficio. L'art. 24 della legge n. 15 del 1968 stabilisce, inoltre, che la P.A. e i suoi dipendenti sono esenti da responsabilita' per gli atti emanati sulla base delle dichiarazioni mendaci dell'interessato, salvo i casi di dolo o colpa grave. Per quanto attiene l'individuazione del dipendente addetto, si precisa che per tale figura deve intendersi, di norma, l'impiegato che, secondo gli ordini di servizio del proprio ufficio, e' stato incaricato di ricevere le istanze o la normale documentazione. E' al riguardo fatto obbligo di individuare e rendere noto al pubblico il nominativo e la qualifica del dipendente addetto. Peraltro, come piu' volte ricordato, il responsabile del procedimento e' comunque competente a ricevere la documentazione (art. 3, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 403/98). Dovra' essere garantita, infine, la riservatezza delle informazioni a norma della legge n. 675/96, come ribadito dall'art. 8, 1 comma, del D.P.R. n. 403/98. 9.2 - Responsabilita' del dichiarante. L'Amministrazione ha ovviamente l'obbligo di accertare la veridicita' delle dichiarazioni ricevute. Tali controlli potranno essere effettuati anche con semplici verifiche a campione (art. 11, 1 comma, del D.P.R. n. 403/98). Maggiore attenzione dovra' essere riservata in ragione della particolare delicatezza del provvedimento da adottare (quali, a titolo meramente esemplificativo, i provvedimenti di rimborso di imposte versate in eccedenza o quelli finalizzati alla concessione di benefici fiscali), o nelle ipotesi in cui, secondo il prudente apprezzamento del responsabile del procedimento ovvero dell'organo che adotta il provvedimento finale, si presenti un ragionevole dubbio che le dichiarazioni sottoscritte dall'interessato siano mendaci o, comunque, non conformi al vero. E' in merito ragionevole desumere, altresi', che l'onere di controllare la regolarita' e la veridicita' della documentazione e di provvedere alla segnalazione all'autorita' giudiziaria, in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di documenti falsi, spetti principalmente al "responsabile del procedimento" individuato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90, quale incaricato della gestione dell'intero iter procedimentale, e secondariamente (nel caso in cui le due figure non coincidano) all'organo responsabile dell'adozione del provvedimento finale. Per le autocertificazioni dei cittadini stranieri disciplinate dall'art. 5 del D.P.R. n. 403/98, si ricorda che i cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 2 e 4 della legge n. 15 del 1968 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 403/98). In particolare, si precisa che i cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni relative allo stato civile solo se le stesse trovano riferimento in atti formati presso pubblici uffici italiani. Occorre precisare che l'art. 5, comma 2, del D.P.R. citato e' una norma estensiva e non restrittiva rispetto alla situazione precedente, per cui la limitazione prevista per i cittadini extracomunitari non residenti e' da intendersi prevista per l'utilizzo delle stesse modalita' di autocertificazione valide per i cittadini italiani, e non per l'utilizzo dell'autocertificazione tout court, alla quale si puo' fare ricorso con le modalita' precedentemente previste (ad es.: autentica delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da parte dei consolati). Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 15/1968, qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 403/98). Si ricorda, infine, che nel caso in cui i dati attestati nei documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante siano stati esibiti ai fini di cui al 1 comma dell'art. 3 della legge n. 127/97, si applica la sanzione prevista dall'art. 489 del codice penale. 10. - Trattamento fiscale delle dichiarazioni sostitutive e dell'autentica delle sottoscrizioni. A norma dell'art. 21 della legge n. 15/1968 nel testo sostituito dall'art. 6 della legge n. 390/71, le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 15 del 1968 (ossia, rispettivamente, le "dichiarazioni sostitutive di certificazioni" e le "dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta'") sono esenti dall'imposta di bollo, mentre e' soggetta a tale imposta l'autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni in questione. Al riguardo, l'art. 23 della medesima legge n. 15, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 11 maggio 1971, n. 390, precisa che se l'atto sostituito con la dichiarazione e' esente da bollo, anche l'autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva e' esente da bollo. Tuttavia, si fa presente - come si e' gia' avuto modo di sottolineare in diverse circostanze - che l'art. 2, comma 2, della legge n. 15/1968 (il quale prescriveva l'autentica della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e' stato abrogato dall'art. 3, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Pertanto va ribadito che sulle dichiarazioni per cui non e' prevista l'autenticazione della sottoscrizione non e' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo. Resta ferma l'autentica - con la procedura ex art. 20 della legge n. 15/1968 - della sottoscrizione apposta nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ove quest'ultima non sia contenuta in una istanza, ovvero non sia contestuale o collegata o richiamata nell'istanza stessa. Ad ogni buon fine, si riporta di seguito uno schema riassuntivo che illustra le vigenti modalita' per l'autentica delle sottoscrizione delle dichiarazioni. ------------------------------------------------------------------------------ Tipologia Sottoscrizione della dichiarazione ------------------------------------------------------------------------------ Dichiarazione sostitutiva di Non piu' soggetta ad autenticazione con le certificazioni (art. 2 della modalita' di cui all'art. 20 della legge legge n. 15/1968). n. 15/1968 (art. 3, comma 10, della legge n. 127/97 che ha abrogato l'art. 2, comma 2, della legge n. 15/1968). ------------------------------------------------------------------------------ Dichiarazione sostitutiva di . Non piu' soggetta ad autenticazione quando atti di notorieta' (art. 4 la dichiarazione e' contenuta nell'istanza, della legge n. 15/1968). ovvero e' contestuale o collegata o richiamata dalla stessa (art. 2, comma 11, della legge n. 191/98; art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 403/98) . . Soggetta ad autenticazione con le modalita' di cui all'art. 20 della legge n. 15/1968 qualora la dichiarazione non rientri nelle ipotesi precedenti (art. 4, 1 comma, della legge n. 15/1968; art. 3, comma 9, della legge n. 127/97) . ------------------------------------------------------------------------------ Si fa altresi' presente che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 403/98, la dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare, e' raccolta - previo accertamento dell'identita' del dichiarante - dal pubblico ufficiale il quale deve fare menzione, di seguito alla dichiarazione, della causa dell'impedimento a sottoscrivere. E' appena il caso di ricordare, infine, che le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (concernente la disciplina dell'imposta di bollo) si applicano in tutte le ipotesi in cui non sia espressamente prevista l'esenzione del tributo (cfr., da ultimo, l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28). 11. - Modelli per dichiarazioni sostitutive. Si includono alla presente, anche in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 403/98, i modelli da utilizzare per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e per le dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta', di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 4 della legge n. 15/1968 (Allegati D/1, D/2, D/3, D/4), nonche' quelli da utilizzare per la trascrizione di dati concernenti stati e qualita' personali risultanti da documenti esibiti (Allegati D/5, D/6). I modelli in questione sostituiscono quelli allegati alla circolare del Segretariato Generale n. 95/S/UCOP del 4 aprile 1997. E' altresi' incluso uno specifico modello (Allegato E) da utilizzare nel caso in cui l'interessato intenda portare formalmente a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria la circostanza che la documentazione richiesta e' gia' in possesso della stessa Amministrazione o di altra P.A. La differenza, rispetto ai modelli allegati alla circolare n. 95 citata, consiste essenzialmente nella diversa formula utilizzata per la sottoscrizione del dichiarante, laddove interessata dalle innovazioni introdotte dalle leggi n. 127/97 e n. 191/98 e dal D.P.R. n. 403/98. Nella seguente tabella si riporta l'elenco dei modelli allegati alla presente. ------------------------------------------------------------------------------ MODELLO UTILIZZAZIONE NOTE ------------------------------------------------------------------------------ D1 dichiarazione sostitutiva di prevede le ipotesi di cui certificazioni resa dall'interessato all'art. 2 della legge con o senza l'assistenza del suo n. 15/68 e all'art. 1 del curatore del D.P.R. n. 403/98 ------------------------------------------------------------------------------ D2 dichiarazione sostitutiva di prevede le ipotesi di cui certificazioni resa dal genitore o all'art. 2 della legge dal tutore n. 15/68 e all'art. 1 del D.P.R. n. 403/98 ------------------------------------------------------------------------------ D3 dichiarazione sostitutiva dell'atto prevede le ipotesi di cui di notorieta' resa dall'interessato all'art. 4 della legge con o senza l'assistenza del suo n. 15/68 curatore ------------------------------------------------------------------------------ D4 dichiarazione sostitutiva dell'atto prevede le ipotesi di cui di notorieta' resa dal genitore o dal all'art. 4 della legge tutore prevede n. 15/68 ------------------------------------------------------------------------------ D5 trascrizione di dati concernenti prevede le ipotesi di cui stati e qualita' personali risultanti agli artt. 5, 6 e 8 della da documenti esibiti dal titolare dei legge n. 15/68 documenti stessi, con o senza l'assistenza del suo curatore ------------------------------------------------------------------------------ D6 trascrizione di dati concernenti prevede le ipotesi di cui stati e qualita' personali risultanti agli artt. 5, 6 e 8 della da documenti esibiti dal genitore o legge n. 15/68 dal tutore ------------------------------------------------------------------------------ E dichiarazione dell'interessato prevede le ipotesi di cui relativa alla circostanza che la all'art. 18, comma 2, della documentazione richiesta e' gia' in legge n. 241/90 e possesso dell'Amministrazione dell'art. 7, comma 1, del finanziaria o di altra Pubblica del D.P.R. n. 403/98 Amministrazione ------------------------------------------------------------------------------ Resta inteso che i modelli di cui trattasi potranno essere opportunamente integrati in base alle esigenze locali, fermo restando, ovviamente, che le agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia non devono essere eluse in alcun modo. Al riguardo - anche al fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 403/98 - si invitano gli Organi e gli Uffici in indirizzo di effettuare un completo monitoraggio della modulistica in uso, o comunque delle prassi adottate (sia presso le strutture periferiche che in quelle centrali), al fine di eliminare tutte le richieste di certificazioni non in linea con le disposizioni di cui trattasi. Si ricorda, a riguardo, che il Servizio per il controllo interno (S.In.Co.) di questo Ministero e lo stesso Dipartimento della funzione pubblica, effettueranno, in base a quanto disposto dalla citata circolare n. 4/98, controlli e verifiche sull'osservanza da parte degli uffici dell'Amministrazione delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione. Si richiamano, infine, le direttive gia' impartite da questo Segretariato Generale con circolare n. 90/S dell'11 aprile 1996 per quanto concerne i compiti degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP), circa l'attivita' informativa e di assistenza ai cittadini in materia di autocertificazione. Gli URP attueranno anche il monitoraggio di cui alla lett. g) della citata circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 1999,n. 33. La presente sara' inviata, ai sensi dell'art. 18, 1 comma, della legge n. 241/90, alla Commissione di cui all'art. 27 della medesima legge. * * * * * ALLEGATO A ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI CHE POSSONO ESSERE SOSTITUITE DA UNA DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO (ART. 2 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15). - la data di nascita - il luogo di nascita - la residenza - la cittadinanza - il godimento dei diritti politici - lo stato di celibe, coniugato, vedovo, separato o divorziato - situazione reddituale ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari (art. 24 della legge n. 114/1977)(1) - lo stato di famiglia - l'esistenza in vita - la nascita del figlio - il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente - la posizione agli effetti degli obblighi militari - l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione Nota: (1) L'art. 24, 1 comma, della legge n. 114/77 e' stato abrogato dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 403/98. Al riguardo, si veda anche l'art. 1, comma 1, lett. b), del medesimo decreto presidenziale 403. ULTERIORI STATI, FATTI E QUALITA' PERSONALI CHE POSSONO ESSERE COMPROVATI MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO (ART. 1, COMMA 1, LETT. DA A) A I) DEL D.P.R. 20 OTTOBRE 1998, N. 403): - titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; - situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato; - stato di disoccupazione; qualita' di pensionato e categoria di pensione; qualita' di studente o di casalinga; - qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; - iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; - tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del DPR 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958; - di non avere riportato condanne penali; - qualita' di vivenza a carico; - tutti i dati di diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE CHE PUO' ESSERE SOSTITUITA DA UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 1, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 403/98). - certificati, estratti e attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'universita'; - quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile; - certificati ed estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza. AVVERTENZA: Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98, le Amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli. * * * * * MODULISTICA (Allegati D1, D2, D3, D4, D5, D6, E) (Omissis) APPENDICE (Omissis)