Risoluzione 1 del 13.01.00
MATERIA FISCALE: Bollo
OGGETTO
Imposta di bollo - Pagamento in modo virtuale - Unicredito Italiano SpA.
TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia e, per conoscenza, All'Ufficio del Bollo --------------------------- Con provvedimenti dell'Intendenza di Finanza di Milano n.17409 del 24 settembre 1973 e n.3/11948 dell'11 novembre 1986, l'Unicredito Italiano spa, con sede in Genova, e' stato autorizzato all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale sugli atti e documenti posti in essere per lo svolgimento della propria attivita'. Successivamente l'Unicredito italiano spa ha conferito, con effetto dal 1 gennaio 2000, la rete degli sportelli, con tutti i rapporti intrattenuti con la clientela, alla societa' Credito Italiano spa con sede in Milano, che ha gia' richiesto alla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia l'autorizzazione al pagamento del tributo in modo virtuale. In particolare, il Credito Italiano, avendo acquisito il ramo operativo dell'Unicredito, ha liquidato in via presuntiva l'imposta relativa all'anno 2000 tenendo conto dell'attivita' che svolgeranno nel 2000 gli sportelli acquisiti. D'altra parte, l'Unicredito che ha ceduto gli sportelli in questione e che, di conseguenza, nell'anno 2000 non esercitera' una significativa attivita' operativa, ha chiesto (con istanza pervenuta a questa Direzione centrale in data 30 novembre 1999 con prot. 203853) se e' possibile liquidare in via presuntiva l'imposta per l'anno 2000 prescindendo dalla liquidazione definitiva del 1999 (determinata essenzialmente dall'attivita' del ramo operativo ceduto e, quindi, non attivo nel 2000), considerato tuttavia che l'art.15 del DPR 26 ottobre 1972, n.642, prevede la liquidazione provvisoria sulla base della liquidazione definitiva relativa all'anno precedente. In relazione a quanto sopra, si osserva che il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo, previsto dall'art.15 del DPR 26 ottobre 1972, n.642 e successive modificazioni, non costituisce pagamento forfetizzato, ma resta pur sempre collegato al numero nonche' alle categorie degli atti e documenti posti in essere dal contribuente, opportunamente riscontrati dall'Ufficio del Registro: ragione per cui, allorquando mutamenti conseguenziali al trasferimento di un ramo di azienda, come avviene nel caso di specie, modifichino i termini del rapporto tributario, puo' essere variata la liquidazione provvisoria, essendo volonta' del legislatore di evitare ingiusti esborsi al contribuente. Si esprime, pertanto, l'avviso che l'Unicredito Italiano spa possa presentare all'Ufficio del Bollo di Milano - cui la presente e' diretta per conoscenza - entro il corrente mese di gennaio, unitamente alla dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nel corso del 1999 distinti per voci di tariffa nonche' degli assegni bancari estinti soggetti al tributo, una dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti e documenti che ritiene di porre in essere nel 2000, ai fini della liquidazione provvisoria d