Risoluzione 10 del 10.02.00
MATERIA FISCALE: Iva
OGGETTO
I.V.A. - Art. 72 D.P.R. n. 633 del 1972 - Quesito della Societa' Italiana per
il Gas.
TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte ----------------------------- Con l'unita nota diretta alla scrivente, la societa' indicata in oggetto ha chiesto chiarimenti in ordine ai presupposti ed alla documentazione da acquisire, ai fini dell'applicazione della non imponibilita' ad I.V.A., per erogazione di gas metano a favore di enti ed organismi internazionali esteri con sede in Italia. Al riguardo, devesi preliminarmente far presente che l'art. 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 riconosce il beneficio IVA a favore di enti ed organismi internazionali, nonche' di soggetti aventi lo status diplomatico, vincolandolo, nel caso di operazioni relative a beni soggetti ad accisa, alle stesse condizioni e agli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione da quest'ultimo tributo. Piu' in particolare, l'applicazione dell'agevolazione alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, nonche' a tutti i soggetti appartenenti ad organizzazioni internazionali aventi rango diplomatico, implica la presentazione del Mod. 181/US, come previsto dalla Circolare n. 38 del 1 giugno 1973. Per tutti gli altri organismi, invece, la non imponibilita' e' operante sulla base della presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione che contenga i riferimenti a norme o trattati internazionali che prevedono l'agevolazione. In entrambi i casi comunque, non puo' farsi riferimento all'apposito formulario predisposto in sede comunitaria, in attuazione dell'art. 10 paragrafo 15 della Direttiva 77/388 del maggio 1997, atteso che lo stesso, giusta i chiarimenti forniti con Circolare n. 78/E del marzo 1998 deve essere utilizzato solo per gli acquisti di beni e servizi effettuati in altri Stati membri. Per quanto riguarda, infine, il momento di concessione del beneficio fiscale, ritiene la scrivente che debba farsi riferimento alla prima fatturazione successiva alla presentazione della richiamata documentazione, trattandosi di operazione il cui momento di effettuazione si considera realizzato all'atto dell'emissione della fattura. Si prega di portare quanto sopra a conoscenza della societa' interessata, tramite il competente Ufficio IVA di Torino.