Risoluzione 11 del 10.02.00
MATERIA FISCALE: Irpef
OGGETTO
Trattamento fiscale delle pensioni erogate dall'ONU.
TESTO Alla Direzione Regionale del Veneto --------------------------- In relazione alla richiesta formulata con la nota cui si risponde, riguardante l'oggetto, si fa presente che la Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite, resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre 1957, n. 1318, prevede l'esenzione da imposta per gli emolumenti corrisposti ai funzionari. Tale esenzione, peraltro, e' operante soltanto fino a quando i funzionari prestano servizio presso la Organizzazione internazionale di cui si tratta; cio' in quanto la stessa, al pari delle altre agevolazioni contenute nella citata Convenzione, e' riconosciuta nell'interesse delle finalita' istituzionali delle Nazioni Unite, finalita' che vengono perseguite anche attraverso la struttura organizzativa, della quale ovviamente fa parte il personale in servizio. Pertanto, le pensioni erogate dalle Nazioni Unite e percepite da soggetti residenti In Italia vengono regolarmente assoggettate ad imposizione, secondo le disposizioni previste dal Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, non esistendo alcuna specifica norma che ne preveda l'esclusione da imposizione.