Risoluzione 13 del 11.02.00
MATERIA FISCALE: Irpef
OGGETTO
Quesito della Signora G. R. in materia di agevolazioni IRPEF per abitazione
principale.
TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana - Sezione Staccata di Siena ------------------------ Con lettera del 16 dicembre u.s., che si allega, la Signora G.R. ha posto un quesito in merito al trattamento tributario del fabbricato di proprieta' adibito ad abitazione principale di un familiare, e precisamente se nel caso prospettato permane il diritto alla deduzione spettante per l'abitazione principale e la possibilita' di usufruire della detrazione per interessi passivi sul mutuo ipotecario. Per quanto di competenza, si fa presente che la legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge finanziaria per l'anno 2000, con il comma 1 dell'articolo 6, alla lettera a), con decorrenza dal 1999, modifica la disciplina della deduzione per abitazione principale, trattandola come onere deducibile dal reddito complessivo attraverso l'introduzione del comma 3-bis all'articolo 10 del Tuir, e non piu' come deduzione del reddito dei fabbricati. Inoltre, la stessa lettera a), dispone che la deduzione in questione, che a decorrere dall'anno 1999 ammonta a lire 1.800.000, spetta anche per l'immobile di proprieta' utilizzato come abitazione principale da un familiare del titolare. Ovviamente, e' appena il caso di ricordare che tale deduzione spetta in relazione al reddito di un solo immobile adibito ad abitazione principale, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la suddetta deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del titolare stesso e, eventualmente, delle pertinenze. Nello specifico caso prospettato dal contribuente in oggetto, che intende risiedere nell'immobile di proprieta' della figlia, mentre quest'ultima utilizzerebbe come abitazione principale l'appartamento di proprieta' della stessa Signora R, la deduzione di cui si e' trattato spetta ad entrambi i contribuenti nella misura massima di lire 1.800.000 e nel limite del reddito dell'immobile e delle relative pertinenze rapportato al periodo durante il quale si e' verificata la condizione di utilizzo come abitazione principale. Per quanto riguarda, invece la detrazione d'imposta spettante per gli interessi passivi pagati su mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'abitazione adibita a residenza principale, si ricorda che, ai sensi del quinto periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis del Tuir, il beneficio viene a decadere dall'anno d'imposta successivo a quello in cui la residenza viene trasferita in un'altra abitazione, salvo che il mutamento dell'abitazione principale non sia dovuto a un trasferimento per motivi di lavoro. Si prega codesta Direzione regionale di dare diretto riscontro all'interessato, fornendo allo stesso i chiarimenti richiesti.