Risoluzione 16 del 16.02.00

MATERIA FISCALE: Irpef

OGGETTO Sea - Societa' esercizi Aeroportuali S.p.a..- Milano Linate 20090 - Richiesta parere Parcheggi S.E.A. Parking.

TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia ------------------------------- Con nota prot. n. 13100/P del 1 febbraio 2000, la societa' Esercizi Aeroportuali di cui all'oggetto ha rappresentato che la medesima societa' e' concessionaria dello Stato per la costruzione e la gestione degli Aeroporti di Linate e Malpensa in virtu' della legge 18 aprile 1962, n. 194, e della Convenzione Stato/S.E.A. 7 maggio 1962. Tale concessione prevede che alla scadenza dell'anno 2022, la S.E.A. restituisca gratuitamente allo Stato le infrastrutture realizzate sui terreni demaniali concessi per svolgere le attivita' aeroportuali. Ai sensi dell'art. 23 della Convenzione, lo Stato concede a S.E.A la facolta' di subconcedere a terzi porzioni di terreno demaniale affinche' specifiche attivita' connesse alla gestione degli Aeroporti vengano esercitate da subconcessionari alle condizioni e nei limiti, anche temporali, della Convenzione base. Cio' posto, viene rilevato che la S.E.A. ha subconcesso in data 16 maggio 1986 alla societa' S.E.A. Parking, partecipata al 20 per cento dalla societa' istante, "l'uso delle porzioni di terreno del sedime aeroportuale di proprieta' dello Stato" al fine di realizzare opere e infrastrutture per il parcheggio delle auto da parte dei viaggiatori. La societa' subconcessionaria ha realizzato tali parcheggi e in data 3 febbraio 1999, alla scadenza della subconcessione, ha restituito gratuitamente gli impianti a S.E.A la quale, per la realizzazione delle infrastrutture, non ha sostenuto alcun costo. Le predette infrastrutture a partire dal 3 febbraio 1999 fanno parte, unitamente alle aree e alle infrastrutture aeroportuali ricevute gratuitamente dallo Stato, del patrimonio di gestione della societa' istante che pertanto ritiene debbano essere iscritte nell'attivo di bilancio al valore peritale in contropartita di un debito di restituzione verso lo Stato nel passivo. La societa' istante reputa, infatti, che la devoluzione gratuita dei parcheggi non si configuri fiscalmente come ricavo ovvero come sopravvenienza attiva, atteso che l'acquisizione da parte di S.E.A. dei beni in argomento risulterebbe essere a titolo originario alla stregua delle aree e manufatti demaniali ad essa concessi dallo Stato all'inizio della Convenzione Stato/S.E.A.. Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, la scrivente ritiene che il valore del bene acquisito dalla S.E.A. al termine della subconcessione costituisca ricavo ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. f), del Tuir. Cio' emerge dalla lettura testuale dell'art. 6 della Convenzione stipulata tra le parti e trova corrispondenza nell'effettivo contenuto economico degli accordi. Il contratto di subconcessione, infatti, prevedeva sia un corrispettivo periodico in denaro sia un corrispettivo in natura in rapporto di sinallagmaticita' con la prestazione della S.E.A. Infatti, il citato art. 6 della convenzione recita testualmente: "A titolo di corrispettivo della subconcessione di gestione dei parcheggi, PARKING: a) riconoscera' mensilmente a S.E.A. una percentuale del 10 per cento... calcolata su tutti gli incassi... b) al termine della subconcessione devolvera' e trasferira' a S.E.A. senza ulteriori oneri l'edificio ... completamente attuato nonche' gli impianti... in normale stato di conservazione ed efficienza con tutte le addizioni e migliorie...". Conseguentemente, non possono essere condivise le considerazioni svolte dalla parte nella nota allegata all'istanza secondo le quali la devoluzione del bene non costituirebbe parte della controprestazione e, quindi, corrispettivo imponibile, poiche' essa sarebbe soltanto la "naturale conseguenza del rapporto giuridico - di tipo concessorio - posto in essere". Ad avviso della societa' sarebbe, inoltre, da ritenere del tutto naturale che "alla scadenza... i beni costruiti siano gratuitamente devoluti all'ente pubblico concedente ovvero al concessionario subconcedente". Questa conclusione non tiene conto del fatto che il contratto di concessione e quello di subconcessione avevano diversa durata. Soltanto se il contratto in argomento fosse scaduto nel 2022 contestualmente alla scadenza della concessione Stato/S.E.A., la prevista devoluzione, non recando alcuna utilita' alla S.E.A., non avrebbe potuto integrare il corrispettivo contrattuale. Anche sotto un profilo sostanziale e' evidente che un contratto stipulato nella previsione che l'opera ritorni al subconcedente, idonea per essere ancora utilizzata prima che per quest'ultimo scada la concessione con lo Stato, puo' prevedere canoni annui inferiori a quelli che le stesse parti avrebbero pattuito - secondi gli ordinari comportamenti commerciali - nella diversa ipotesi in cui la devoluzione del bene al subconcedente fosse prevista alla scadenza della concessione stessa. Per tali motivi si ritiene che conformemente ai patti contrattuali, la S.E.A abbia realizzato, a seguito della devoluzione, parte del corrispettivo dovuto e quindi ricavi imponibili, ai sensi dell'art. 53 del Tuir, nel periodo d'imposta di scadenza della subconcessione, in misura pari al valore del bene che sara' iscritto nell'attivo, con rilevanza anche fiscale. Tale conclusione e' del resto conforme ai principi del sistema che prevedono la possibilita' del concessionario o del subconcessionario di effettuare sia l'ammortamento finanziario ai sensi dell'art. 69 sia gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili ai sensi del secondo comma dell'art. 73 del Tuir, per il periodo di durata del contratto. Se il valore del bene non costituisse ricavo, non si giustificherebbero le disposizioni dei menzionati articoli 69 e 73 del Tuir, consentendosi in tal caso di subconcedere i beni a societa' controllate per un periodo di tempo notevolmente inferiore alla durata della concessione al fine di dedursi indirettamente i costi di realizzazione delle opere nel piu' ristretto periodo previsto. Si prega codesta Direzione Regionale di portare il contenuto della presente a conoscenza dell'istante.