Risoluzione 17 del 17.02.00
MATERIA FISCALE: IRAP
OGGETTO
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506. Esenzione IRAP borse di studio
universitarie.
TESTO AL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ---------------------------- Si fa riferimento alla nota sopra indicata con la quale codesto Ministero ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell'IRAP relativamente alle borse di studio e assegni di ricerca. In particolare, si chiede di conoscere se la locuzione prevista nell'art. 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, secondo cui "Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'art 47, comma 1, lett. c), del medesimo Testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuite fino al 31 dicembre 1999", debba intendersi riferita solo a somme effettivamente erogate entro tale data ovvero anche a somme relative a borse di studio formalizzate entro tale data e successivamente erogate ai beneficiari. Al riguardo, la scrivente ritiene che il termine utilizzato dal legislatore ("attribuite fino al") implichi l'applicazione del principio di "competenza", per cui l'esclusione prevista ai fini IRAP riguarda anche le somme di cui all'art. 47, comma 1, lett. c) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 la cui formalizzazione sia stata effettuata entro la data del 31 dicembre 1999, anche se l'effettiva erogazione avvenga successivamente a tale data. L'esclusione dalla base imponibile IRAP, nei limiti delle somme attribuite entro la predetta data del 31 dicembre 1999, si estende anche agli assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Anche tale emolumenti sono infatti riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come e' dato evincere anche dalla circolare n. 326/E del 1997 nella quale viene chiarito che nell'ambito oggettivo dell'art. 47, comma 1, lett. c) del TUIR rientrano le borse di studio e tutte le erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attivita' di studio e ricerca scientifica.