Risoluzione 31 del 13.03.00

MATERIA FISCALE: IRAP

OGGETTO Regime IRAP applicabile alle societa' cooperative forestali - Quesito posto dalla Confcooperative e dalla Legacoop.

TESTO Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio ------------------------ Con istanza diretta alla scrivente, la Confcooperative e la Legacoop hanno chiesto di sapere se le cooperative forestali iscritte nel Registro Prefettizio nella Sezione Agricola, che effettuano lavori e servizi di sistemazione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, possano essere inquadrate ai fini IRAP nel settore agricolo. Tale richiesta deriva dalla considerazione che il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, contenente disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, ha riconosciuto carattere agricolo alle imprese che svolgono le attivita' sopra menzionate. Al riguardo si fa presente quanto segue. L'art. 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, stabilisce che le societa' e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (ad esclusione delle banche e degli altri enti e societa' finanziarie e delle imprese di assicurazione), calcolano la base imponibile Irap per differenza tra la somma delle voci del valore della produzione e la somma dei costi della produzione, a esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente. Com'e' noto tra i soggetti di cui al citato art. 87, comma 1, lett. a), sono incluse anche le societa' cooperative le quali, rientrando tra i soggetti passivi Irpeg, determinano il reddito secondo i criteri del reddito d'impresa. Relativamente alle societa' cooperative nel 1991 e' stata emanata una risoluzione ministeriale, la n. 9/1280 del 18 novembre, con la quale fu precisato che sono redditi d'impresa, anche se non eccedono i limiti stabiliti dall'art. 29 del citato Tuir, i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' agricole, qualora gli stessi siano conseguiti dalle societa' cooperative agricole. Cio' in quanto l'art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, dispone che sono considerati redditi d'impresa quelli derivanti dall'esercizio di attivita' agricole, pur se nei limiti stabiliti dall'art. 29 del TUIR, qualora spettino, ai soggetti indicati nelle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 87, fra cui sono comprese le societa' cooperative, nonche' alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. Quanto sopra significa quindi che anche le societa' cooperative forestali producono redditi d'impresa nonostante le stesse svolgano un'attivita' di tipo agricolo. Ne consegue pertanto che ai fini Irap detti soggetti debbono determinare la base imponibile secondo i criteri previsti per i soggetti che conseguono reddito d'impresa, ovvero in base al valore della produzione netta, come disposto nel citato art. 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Per quanto concerne invece l'applicazione delle aliquote ridotte di cui all'art. 45 del decreto legislativo da ultimo citato, si rammenta che con circolare n. 141/E del 4 giugno 1998 e' stato chiarito che le "aliquote ridotte sono applicabili relativamente alla parte di base imponibile corrispondente all'esercizio di un'attivita' agricola rientrante nei limiti dell'art. 29 del Tuir, indipendentemente dalla natura del soggetto esercente l'attivita' medesima (persone fisiche, societa' di persone o societa' di capitale)..". Pertanto, dette societa' cooperative potranno applicare le suddette aliquote solo relativamente alla parte di imponibile rientrante nei limiti di cui al citato art. 29. Codesta Direzione Regionale e' pregata di portare a conoscenza degli organismi istanti il contenuto della presente nota.